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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.11.2005 36.2005.187

21 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·894 parole·~4 min·1

Riassunto

Ricorso contro decisione formale e non contro decisione su opposizione. Irricevibile, atti trasmessi all'amministrazione per le sue incombenze

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.187    

Lugano 21 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

Visto lo scritto 17/18 novembre 2005 inoltrato a questo Tribunale da:

eRI 1    

contro  

la decisione del 25 ottobre 2005 emessa dall’assicuratore malattie

CO 1   in materia assicurazione sociale contro le malattie;   non sono state chieste osservazioni alla CO 1

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                    •   che RI 1 domiciliata a __________ ed assicurata presso la CO 1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto datato 17 novembre 2005 contro un provvedimento con cui l’assicuratore ha deciso la sospensione delle prestazioni a far tempo dal 30 giugno 2005;

                                    •   che l’atto non è stato trasmesso all’assicuratore per presentare osservazioni palesandosi manifestamente una incompetenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a giudicare l'opposizione;

                                    •   che, in effetti, dallo stesso tenore della decisione impugnata (“Decisione passibile di opposizione conformemente all’art. 49 … LPGA) emerge che il rimedio giuridico avverso il provvedimento adottato da CO 1 è l’opposizione, d’altra parte la stessa decisione in calce reca correttamente i rimedi di diritto esperibili;

                                    •   che al ricorso non è stata invece annessa decisione su opposizione relativa alla contestata sospensione delle prestazioni;

                                    •   che, in diritto, va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

                                    •   che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione (art. 1 LAMal). Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

                                    •   che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione, circostanza non nuova per la LAMal siccome la normativa previgente rispetto alle modifiche del 1 gennaio 2003 già prevedevano l’emanazione di una decisione soggetta ad opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, come detto l'art. 1 LAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le norme della LPGA si applicano all'assicurazione malattia, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (cfr. Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207);

                                    •   che nel caso in esame la decisione della Cassa impugnata e di cui si chiede il riesame non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

                                    •   che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa Malati CO 1 affinché proceda all'esame dell'opposizione ed  all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

 Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso 17 novembre 2005 formulato da RI 1, Lugano, é irricevibile.

§    Gli atti sono trasmessi all’assicuratore malattia CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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