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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2005 36.2005.171

5 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,212 parole·~16 min·1

Riassunto

richiesta di sussidio tardiva a causa della poca conoscenza della lingua italiana.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.171   cs

Lugano 5 dicembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 13 ottobre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel __________, beneficiario di una rendita AI, ha postulato, il 4 marzo 2005, la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005.

                                         L’istanza è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio Assicurazione Malattia. Il reclamo non ha avuto miglior sorte siccome respinto con decisione 13 ottobre 2005.

                                  B.   Con ricorso del 2 novembre 2005 RI 1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, indicando in particolare di non capire la lingua italiana e di essere incorso in una serie di errori nella comprensione della documentazione a lui pervenutagli, essendo giunto in Ticino solo nel corso del 2004 (doc. I).

                                         L’amministrazione propone la reiezione del ricorso con osservazioni del 14 novembre 2005 (doc. III).

                                         in ordine

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo, appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da sola il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

5.Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   6.   Nel caso in esame l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del mese di marzo 2005. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002, periodo durante il quale tuttavia l’assicurato non era ancora al beneficio dell’AI, ottenuta nel corso del 2004 (doc. A).

                                         L’assicurato non ha mutato le condizioni del suo reddito nel corso del 2005 come richiede la lettera d dell’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti dagli atti emerge che l’insorgente è al beneficio di una rendita di invalidità dal 1.5.2004 (decisione del 13.8.2004, doc. A). Nemmeno la lettera c può trovare applicazione poiché l’interessato è giunto in Ticino nel 2004 (cfr. doc. E, contratto di locazione).

                                         Poiché l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal egli avrebbe dovuto inoltrare la richiesta entro fine 2004.

                                         Ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l’1.1.2005, aveva rammentato che:

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

                                         In concreto, anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore l’1.1.2005 si applica anche al caso di specie (circostanza già negata da questo Tribunale: cfr. STCA 6 ottobre 2005 nella causa S. 36.2005.116 e STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

                                         Queste situazioni non sono adempiute nel caso concreto. Infatti, la tassazione determinante per il diritto al sussidio del 2005 è la 2001/2002. Altre tassazioni non entrano in considerazione non trattandosi della tassazione di riferimento voluta con il DE citato in precedenza. Inoltre, come evidenziato poco sopra, eventuali cambiamenti della situazione economica sono intervenuti nel 2004 e non nel 2005.

                                         La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004, quando l’interessato poteva disporre dei dati necessari allo scopo, indipendentemente dall’applicazione del nuovo art. 28 cpv. 2 LCAMal.

                                   7.   Tuttavia, per l’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54).

8.In concreto, l’insorgente fa valere la non conoscenza della lingua italiana quale motivo per il ritardato inoltro della richiesta del sussidio.

Dagli atti emerge che l’interessato, in data 21 aprile 2004, ha firmato un contratto di locazione, redatto in lingua italiana, per un appartamento sito a __________. Il 30 agosto 2004 l’IAS ha scritto al ricorrente affermando che “da accertamenti effettuati risulta che per l’anno 2004 lei beneficia della riduzione individuale dei premi LAMal nel Cantone __________. In considerazione di quanto precede le comunichiamo che in data odierna abbiamo provveduto ad annullare la riduzione da noi concessa in data 30.06.2004.” (doc. C).

                                         Il 4 marzo 2005 l’interessato ha inoltrato all’IAS la “richiesta di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia per l’anno 2005.” (doc. I).  Il 26 giugno 2005 il ricorrente ha affermato di aver fatto “un po’ di confusione con la richiesta di sussidio e ricordo che un’impiegata della cassa malati mi aveva raccomandato di chiedere il sussidio per il 2005 per tempo.” E di aver trasmesso la richiesta di sussidio 2005 nel corso del mese di autunno 2004. Solo nel mese di marzo 2005, dopo aver contattato telefonicamente l’amministrazione, gli è stato comunicato che la sua richiesta non era giunta a destinazione.

                                         Nel suo ricorso l’insorgente ha cambiato versione nella misura in cui afferma che a causa di un malinteso, non conoscendo bene la lingua italiana, quando si recò presso il Municipio per chiedere il formulario per la riduzione del premio dell’anno 2005 gli è stato erroneamente consegnato il formulario per il 2004 e che per lo stesso motivo (poca conoscenza della lingua italiana), non ha capito il contenuto dello scritto del 30 agosto 2005 della Cassa.

                                         Per cui, non essendo informato di dover inoltrare la domanda di sussidio entro il 31 dicembre 2004, ha trasmesso solo l’8 marzo 2005 la domanda per il 2005. Anche la lettera del 26 aprile 2005 con la quale l’IAS ha concesso un termine di 20 giorni per indicare i motivi del ritardo, sarebbe rimasta inevasa a causa delle scarse conoscenze linguistiche dell’insorgente (doc. I).

                                         A mente del TCA la non perfetta comprensione della lingua italiana non può essere presa come scusante per il ritardato inoltro della richiesta di sussidio. Infatti, l’insorgente beneficia di un permesso C di residenza in Svizzera. Egli pertanto si trova nel nostro Paese da diverso tempo, dove è noto che, con l’introduzione della LAMal nel 1996, tutti i Cantoni svizzeri prevedono un sistema di sussidio dei premi per le persone meno abbienti. Spettava all’interessato informarsi circa i tempi e i modi della richiesta.

                                         Del resto l’assicurato già nell’aprile 2004 ha firmato un contratto di locazione in lingua italiana e si è recato presso il Municipio per chiedere il formulario per la concessione del sussidio. Dopo aver ricevuto lo scritto dell’IAS del 30 agosto 2004, che lo informava della cessazione del versamento dei sussidi poiché già ottenuti nel Canton __________, avrebbe dovuto informarsi presso il Municipio o presso l’IAS per chiedere ulteriori precisazioni. Del resto, la lettera indica trattarsi della “riduzione individuale dei premi LAMal per l’anno 2004” (sottolineatura del redattore) ed anche il formulario per la concessione del sussidio indica sempre l’anno di competenza della riduzione (doc. I).

                                         All’interessato, che comunque conosce il tedesco avendo abitato nella Svizzera tedesca per diverso tempo (cfr. in particolare la decisione della rendita AI che indica un periodo di contribuzione di 12 anni e 7 mesi), non può essere sfuggita l'importanza dell'indicazione dell'anno 2004. Per cui, in caso di dubbio o di difficile comprensione del testo in italiano, ciò che è comprensibile visto il recente arrivo nel Canton Ticino, avrebbe comunque dovuto e facilmente potuto informasi tempestivamente. Tanto più che lo scritto dell’IAS è del mese di agosto 2004 e dunque l’insorgente aveva ancora a disposizione almeno 4 mesi per inoltrare la richiesta per il sussidio 2005.

                                         Non essendosi attivato, malgrado lui stesso ammetta di non aver compreso il contenuto di tale scritto, deve ora lasciarsi opporre le conseguenze della sua inazione.

                                         Come visto la negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                          Non essendoci un motivo che giustifica il ritardo nell’inoltro della richiesta per il sussidio 2005, la decisione impugnata merita conferma mentre l’impugnativa va respinta, eccezionalmente, senza carico di tasse e spese, malgrado l’applicazione della LPAmm che prevede la possibilità di applicare alle decisioni una tassa di giustizia. La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 nella causa B.; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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