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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.03.2006 36.2005.170

1 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,461 parole·~22 min·2

Riassunto

Istanza tardiva di sussidio per premi di cassa malati del 2005 inviata nel 2005.Nel 2003 e 2004 diminuzione dei redditi dovuti alla separazione nel 2002. L'istanza doveva essere fatta entro il 31.12.2004.Buona fede non tutelata anche se le precedenti istanze erano inoltrate nell'anno del sussidio.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.170   TB

Lugano 1 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 novembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su reclamo del 30 settembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Mediante inoltro dell'apposito formulario, il 14 aprile 2005 (doc. 1) RI 1 ha chiesto la riduzione individuale dei premi dell'assicurazione di base delle cure medico-sanitarie per il 2005.

L’istanza è stata ritenuta tardiva e, conseguentemente, respinta dall’Ufficio Assicurazione Malattia (UAM). Le giustificazioni fornite con il reclamo non sono state considerate sufficienti, per cui anch'esso è stato respinto con decisione del 30 settembre 2005 (doc. A), pervenuta all'interessata il 4 ottobre 2005.

                                  B.   Con ricorso del 2 novembre 2005 (doc. I) l'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, si è aggravata al TCA chiedendo di concederle il sussidio di cassa malati indicando, a giustificazione del ritardo, la non conoscenza del termine scadente il 31 dicembre 2004. D'altronde, gli anni precedenti ella aveva presentato la domanda durante l'anno per il quale chiedeva il sussidio e sempre le era stato concesso. Pertanto, andrebbe tutelata la sua buona fede, avendo l'UAM creato un'aspettativa in merito al riconoscimento del sussidio anche per l'anno 2005. L'interessata ha inoltre preferito attendere che la sua situazione fiscale si definisse meglio e quindi di poter produrre la sua notifica di tassazione 2003B, poiché nel 2004 era ancora pendente la procedura di divorzio.

La ricorrente domanda il sussidio con effetto retroattivo – quindi per l'anno 2005 - in virtù degli artt. 54-56 LCAmal.

Con osservazioni del 17 novembre 2005 (doc. III) l’Amministrazione propone la reiezione del ricorso.

in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 2 novembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dalla ricezione della decisione su reclamo.

                                         nel merito

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Per quanto concerne l’anno 2005 le basi di calcolo sono state mantenute dall’esecutivo cantonale identiche ai due anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche recenti delle norme della Legge Tributaria, che ha aumentato gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie, mentre il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.- (cfr. DE del 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                                   4.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." (sottolineatura della redattrice).

Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 RLCAMal.

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

L'art. 44 RLCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

Per l'art. 45 cpv. 1 RLCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"a)  per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.” (sottolineatura della redattrice).

Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica del citato art. 28 LCAMal, nel senso che la legge – e non più il regolamento - al cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (vecchio cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, il Consiglio di Stato aveva rammentato che:

"  (…) I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti). (…).” (sottolineatura della redattrice).

Ora, anche se si volesse prescindere dalla circostanza a sapere se la modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2005 si applica anche al caso di specie (circostanza negata da questo Tribunale, cfr. STCA del 7 dicembre 2005 nella causa C.M., 36.2005.115, STCA del 5 dicembre 2005 nella causa L.S., 36.2005.168, STCA del 17 novembre 2005 nella causa R., 36.2005.140, STCA del 10 ottobre 2005 nella causa F., 36.2005.124 e STCA del 6 ottobre 2005 nella causa S., 36.2005.116), va comunque rilevato che il Consiglio di Stato ha rammentato che i sussidi, anche prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, tra l’altro, se l’assicurato non disponeva dei dati fiscali consolidati di riferimento o se nel corso dell’anno di competenza subiva cambiamenti importanti della sua situazione economica.

                                   6.   Nel caso in esame va innanzitutto osservato che l’istanza di sussidio per il 2005 è stata inoltrata nel corso del 2005 (doc. 1); di per sé, quindi, l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal.

Il Consiglio di Stato, come visto, ha rammentato che i sussidi, prima della citata modifica dell'art. 28 LCAMal, potevano essere chiesti nell'anno di competenza del sussidio se erano date determinate condizioni sopra elencate (cfr. consid. 5).

Nel caso di specie, le summenzionate condizioni eccezionali a giustificazione del ritardo con cui l'istanza per il sussidio 2005 veniva inoltrata nell'anno di competenza 2005 non sono, come vedremo, tuttavia date.

L'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal rinvia all'art. 67 RLCAMal. Nella fattispecie, sono interessate le lettere c ed m di questo disposto. Per l'art. 67 lett. c RLCAMal, se vi è un matrimonio, un divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto e non c'è una tassazione applicabile, allora l'IAS procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante dell'istante, mentre giusta la lettera m, l'IAS interviene con calcolo autonomo nel caso di una diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

Come è emerso dalla documentazione acquisita dal TCA pendente causa presso la Pretura di __________ (doc. VI/1-3), il 25 novembre 2002 la ricorrente si è separata di fatto dal marito, circostanza che ha comportato la successiva modifica della situazione economica della richiedente. La dichiarazione d'imposta 2003B e quella successiva 2004 sono state redatte dalla ricorrente quale separata e non contemplano il marito __________. Alla luce della data della separazione e dell'esistenza di dichiarazioni fiscali singole della ricorrente non sono dati gli estremi dell'art. 67 litt. c RegLCAMal . Dal profilo economico va evidenziato come l'ultima mutazione è occorsa il 21 giugno 2004, quando i coniugi __________ hanno concordato e sottoscritto la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Questo accordo è entrato immediatamente in vigore ed ha quindi ufficialmente mutato le precedenti condizioni patrimoniali della richiedente.

Il 21 giugno 2005 il Pretore di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto nel 2000 ed omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, ormai in vigore da un anno, la quale non ha però stabilito nessun nuovo versamento di contributi alimentari fra i coniugi. La situazione economica dell'istante non è dunque variata a causa del divorzio avvenuto durante l'anno 2005 - anno per il quale l'interessata chiede il sussidio per l'assicurazione malattia -, ma già prima.

Da quanto desumibile dalla documentazione raccolta dal TCA, il peggioramento delle condizioni finanziarie dell'istante è intervenuto già negli anni 2003 e 2004. Per quanto concerne l'anno per il quale il sussidio è richiesto (2005), siccome la diminuzione del reddito lordo dell'istante era presente nel 2004, va ritenuto che è già nel corso dell'anno in cui questa mutazione è intervenuta che, imperativamente, l'interessata doveva postulare la riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2005, ovvero entro la fine del 2004 (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal).

Recentemente, il TCA ha avuto modo di risolvere questa questione, affermando appunto che siccome il peggioramento delle condizioni finanziarie dell'istante era intervenuto precedentemente all'anno per il quale il sussidio era richiesto non era possibile porre rimedio alla tardività della richiesta di sussidio domandato nel corso dell'anno stesso facendo valere l'eccezione dell'art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal (STCA del 28 novembre 2005 nella causa D.B., 36.2005.151).

Stanti così le cose, da un punto di vista formale non è possibile procedere con l'accertamento autonomo dei redditi percepiti nell'anno 2005 dall'assicurata. La separazione di fatto data infatti del novembre 2002, la ricorrente ha allestito dichiarazioni fiscali singole e nel corso del 2005 non vi è stato peggioramento delle condizioni economiche comprovato dalla ricorrente (art. 67 lett. c RLCAMal).

Non risulta infatti che nel 2005 vi sia effettivamente stata una diminuzione del reddito lordo dell'assicurata giusta l'art. 67 lett. m RLCAMal, diminuzione che, comunque, la ricorrente nemmeno ha invocato e sostenuto, contrariamente a quanto prevede il citato art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal. Se è vero che spetta all'IAS accertare autonomamente il reddito determinante nel caso vi sia stata una separazione fra coniugi (art. 67 lett. c RLCAMal), è altrettanto vero che alla persona chiedente il sussidio è fatto obbligo di dimostrare che nel corso dell'anno per il quale viene chiesta la riduzione del premio i suoi redditi siano effettivamente diminuiti (art. 67 lett. m RLCAMal). Se quest'ultima riteneva di rientrare nel diritto al sussidio di cassa malati (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal), toccava alla stessa comprovare che nel 2005 vi sarebbe eventualmente stata una diminuzione dei suoi redditi lordi. Una tale prova avrebbe ovviato alla manifesta tardività della domanda di riduzione del premio di cassa malati (art. 45 cpv. 1 lett. d RLCAMal).

Ne discende che siccome l'assicurata è stata tassata in via ordinaria in virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal RI 1 avrebbe dovuto trasmettere la richiesta di sussidio nel corso dell'anno che precede l'anno di competenza, ovvero entro la fine del 2004, conformemente al citato art. 45 cpv. 1 lett. a RLCAMal. La domanda inoltrata soltanto il 14 aprile 2005 è tardiva.

Alla luce di queste considerazioni, occorre ancora verificare se il ritardo con cui la domanda di riduzione del premio di cassa malati è stata presentata sia scusabile.

                                   7.   Giusta l'art. 53 LCAMal implicitamente invocato dalla ricorrente, il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3).

Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  (…) Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva. (…)."

Inoltre, per l’art. 45 cpv. 2 RLCAMal, per casi particolari e per ragioni comprovate l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

Questo TCA ha già considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di un'importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J., inc. 36.2002.5), così come non ha considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D., inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo sufficiente per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003, inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W., 36.2002.54). Nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (nella causa S., 36.2005.116), l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”.

                                   8.   In concreto, la ricorrente non apporta particolari giustificazioni per il ritardo con cui ha inoltrato la sua domanda di sussidio.

Da un canto, la stessa sostiene che, data la sua situazione finanziaria incerta dovuta alla procedura di divorzio in corso, ha voluto attendere la notifica di tassazione 2003B.

Va in proposito rilevato che l’autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 nella causa E. (36.2004.112), questo Tribunale ha infatti ritenuto quanto segue:

"  (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002. (…)."

Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2005 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2001-2002 (cfr. consid. 3), la decisione di tassazione per l'anno 2003 non ha dunque alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio. La scelta dell’Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito), non permette di far capo – il principio di legalità lo vieta - a dati diversi da quelli voluti con il citato DE. La scelta del legislatore e, per esso, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata dalle recenti modifiche della Legge Tributaria e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati.

Pertanto, l'attesa dell'istante per l'inoltro del formulario fino all'aprile 2005 allo scopo di ricevere la notifica di tassazione 2003B (giunta poi il 15 giugno 2005), non può scusare il suo ritardo nell'invio della richiesta per il sussidio per il 2005. Va ribadito che, in virtù dell'art. 45 cpv. 1 lett. a e d RLCAMal, l'istanza doveva imperativamente essere trasmessa all'UAM entro il 31 dicembre 2004.

D'altro canto, anche la motivazione secondo la quale l'interessata ha sempre presentato la domanda nell'anno di competenza e, così facendo, ha sempre ricevuto ugualmente il sussidio, non può essere condivisa. La tesi della tutela della buona fede avanzata dalla ricorrente a suffragio di questo suo "volontario" ritardo anche per l'anno 2005 è stata risolta di recente dal TCA (STCA del 24 ottobre 2005 nella causa D.S., 36.2005.117), che l'ha respinta:

"  (…) 6. Il signor X ha prodotto le decisioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui, per il 2003 ed il 2004, è stato riconosciuto il sussidio per l’assicurazione malattie di quegli anni. Sia per il 2003 (cfr. DE 26 novembre 2002) che per il 2004 (cfr. DE 12 novembre 2003) le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie erano uguali a quelle vigenti per il 2005. In altri termini sia per il 2003 che per il 2004 il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante era il biennio 2001 – 2002. In concreto non appare di rilievo, per il sussidio 2005, il motivo per il quale sia stata ammessa l’istanza di sussidio di quegli anni (cfr. doc. I ed L). In effetti da tale circostanza il ricorrente non può trarre salvaguardia della sua buona fede. Il tema della buona fede è stato recentemente trattato da questo Tribunale nella sentenza 36.2005.3-4 in re E. e ripreso nella sentenza 20 ottobre 2005 in re Z. inc. 36.2005.114 cons. 10. Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01). Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha, in primis, formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

Nel concreto caso non può essere fatto riferimento alla buona fede. Non è qui discussione di buona fede invocabile per ottenere un vantaggio in maniera contrastante al tenore di legge. Con riferimento specifico alla domanda di riduzione dei premi del 2005, ancorché il DE emesso dall’esecutivo cantonale faccia ulteriormente capo alla tassazione di riferimento 2001 – 2002, non sono date le premesse per una promessa, una garanzia od una concreta aspettativa di prestazione contraria al tenore di legge. La necessità di formulare annualmente la domanda di riduzione dei premi da parte degli assicurati, nonostante i medesimi parametri utilizzati dall’esecutivo, appare significativo in proposito. Poco importa allora accertare i motivi per i quali il sussidio è stato concesso nel 2003 e nel 2004. (…)." (sottolineature della redattrice)

In casu non occorre quindi - come vorrebbe la ricorrente - richiamare l'incarto relativo al sussidio 2004 della signora RI 1.

In esito alle considerazioni che precedono, la ricorrente non apporta particolari motivazioni a sostegno del ritardo nell'invio della sua istanza di sussidio e la sua negligenza non è un motivo valido e sufficiente per ammettere ugualmente la domanda di riduzione del premio e per l'ammissione del sussidio nella forma retroattiva (art. 55 cpv. 3 LCAMal).

Pertanto, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto. Non si fa carico di tasse e spese nonostante l'applicazione della LPAmm.

La presente decisione è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa, siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (DTF 131 V 202 consid. 3 e 4; DTF 124 V 9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2005.170 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.03.2006 36.2005.170 — Swissrulings