Raccomandata
Incarto n. 36.2005.157
Lugano 7 novembre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo 30 settembre 2005 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
- che, con decisione 30 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 30 giugno 2005, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005, presentato da RI 1;
- che con atto 19 ottobre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);
- che il ricorso è stato trasmesso il 21 ottobre 2005 all'amministrazione per la risposta di causa (II);
- che il 4 novembre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:
" …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente per quanto attiene all'osservanza dei termini dell'inoltro della richiesta di riduzione di premio per l'anno 2005. Nel corso delle prossime settimane la controparte riceverà una nuova decisione basata sul reddito determinante dei genitori (cfr. documento allegato).” (Doc. III)
- che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 4 novembre 2005 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:
" … con riferimento al suo ricorso del 19.10.2005 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
Al fine di permetterci di emettere una nuova decisione in sostituzione di quella annullata, la invitiamo cortesemente a trasmetterci copia di tutti i giustificativi attestanti l'ammontare del reddito lordo conseguito dai suoi genitori dal 1° marzo 2005 a tutt'oggi (conteggi di indennità per perdita di guadagno, ev. altre entrate, ecc.).
Non appena in possesso di quanto richiesto, potremo emettere una nuova decisione basata sul reddito determinante della sua famiglia.” (Doc. III/bis)
- che l'amministrazione, con lo scritto 4 novembre 2005 al ricorrente, ha nella sostanza accolto le richieste del ricorso annullando il provvedimento impugnato impegnandosi ad emanare nuova decisione - soggetta ad impugnativa - dopo gli accertamenti del caso;
- che la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;
- che la nuova decisione del 4 novembre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso siccome annulla il provvedimento impugnato;
- che alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici