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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2005 36.2005.146

10 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,230 parole·~21 min·5

Riassunto

Sussidio respinto dall'amministrazione siccome la domanda intempestiva. Giovane stipendiato tassato in via ordinaria. Il termine scade alla fine dell'anno che precede l'anno per il quale il sussidio é richiesto.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.146    

Lugano 10 novembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2005 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo dell'8 settembre 2005 emanata dall'

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nato il __________1979, celibe e salariato con entrate del tutto modeste (CHF 2'545.—mensili), domiciliato ad __________, ha chiesto – mediante formulario pervenuto all’amministrazione il 21 aprile 2005 – di essere posto al beneficio del sussidio per l’assicurazione malattia obbligatoria per il 2005. La domanda è stata accompagnata da uno scritto in cui l’assicurato ha indicato che il ritardo nella presentazione dell’istanza era riconducibile al fatto che il formulario necessario si sarebbe agganciato ad altro documento portato al contabile. L’amministrazione ha respinto la richiesta di riduzione del premio e contro tale decisione RI 1 si è aggravato con reclamo che riprende nella sostanza i termini della lettera di accompagnamento 19 aprile 2005.

                                  B.   Con decisione su reclamo del 26 luglio 2005 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha confermato il suo provvedimento indicando la tardività della domanda di sussidio. Avverso questa decisione l’assicurato si aggrava a questo Tribunale ribadendo ulteriormente le sue tesi richiamando il buon senso che la legge deve contenere e facendo poi riferimento a contatto telefonico con il capo ufficio UAM. Dal canto suo l’amministrazione si oppone all’accoglimento dell’impugnativa rammentando i termini entro i quali la domanda doveva essere inoltrata e la conseguente intempestività della stessa. Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di prove.

                                    in diritto

                                    in ordine

1.Il ricorso, formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo appare tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi fissati nella Legge di procedura per le cause davanti amministrative applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal.

2.      La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                    nel merito

3.      Va rammentato come in virtù dell’art. 23 LCAMal il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--. Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Per il 2005 comunque l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.—per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal con cui il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola da solo il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"  a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

                                         In virtù dell'art. 67 del Regolamento LCAMal emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a) persone soggette all'imposta alla fonte;

b) decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31 LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". A tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è inoltre data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso di emanazione di decisione di tassazione intermedia riferita al periodo fiscale determinante od in caso di sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   4.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa. L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. Con l’istanza devono essere prodotti i documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         In virtù dell’art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata  

      nel  corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso."

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                                   5.   Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2005 è stata inoltrata nell’aprile 2005 ed è pervenuta all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia il 21 aprile scorso. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto dall’art. 45 Reg. LCAMal. Infatti, determinante per il calcolo del sussidio 2005 è la tassazione 2001-2002, che tuttavia l’assicurato da tempo aveva a disposizione siccome tassato in via ordinaria. Stante la tassazione in via ordinaria dell’assicurato ricorrente in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal egli  avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2004. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, l’esecutivo cantonale ha rammentato la previdente regolamentazione:

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

                                         Il Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio, se date precise condizioni qui non adempiute come evidenziato. La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2004.

                                   6.   Va ancora osservato come, in una sentenza del 17 ottobre scorso (in re R., inc. 36.2005.86 pagina 11), il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha accertato la modalità di trasmissione dei formulari ai potenziali beneficiari. In quella sentenza è stato in particolare evidenziato come:

"  … il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale ha acquisito informazioni relative alla modalità di gestione delle domande di sussidio da parte dell’amministrazione. Il responsabile del servizio signor Sora, intervenuto all’udienza, ha precisato come:

“… l'amministrazione proceda (alla) … trasmissione dei formulari con la richiesta di sussidio. L'UAM ha la possibilità di accedere direttamente ai dati fiscali della banca dati esistente e, a dipendenza del periodo fiscale determinante scelto dal Consiglio di Stato, può (identificare) … le persone potenzialmente beneficiarie del sussidio per l'anno d'interesse. I formulari vengono spediti generalmente nel giugno/luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio. Questi formulari vengono dotati di una etichetta autocollante contenente nome, cognome e indirizzo del destinatario e potenziale beneficiario. L'etichetta contiene inoltre un numero di identificazione personale (NIP) che è univoco per ogni utente e rimane nel corso degli anni, numero che richiama il numero di controllo. È possibile che nel corso degli anni … cambi a seguito in genere del cambiamento del cognome della persona interessata.

I formulari così trasmessi tra il giugno e luglio dell'anno che precede l'anno di sussidio rientrano normalmente per la fine di agosto successivo, si tratta di una indicazione temporale che noi diamo, è indicava e non perentoria, per permetterci di poi far pervenire ai Comuni verso la metà di settembre i formulari riferiti alla richiesta di sussidio per l'anno successivo che possono essere direttamente richiesti dai potenziali beneficiari.

Procediamo quindi con due blocchi sostanziali di formulari il primo è quello inviato automaticamente dall'amministrazione agli utenti ed il secondo invece è trasmesso ai Comuni. Soltanto per il primo blocco è consegnata l'etichetta individuale con il NIP."

                                         (…)

                                         Sempre in termini generali il responsabile del settore presso l’UAM ha ulteriormente precisato come:

“… per l'anno 2005 dei circa 50'000 formulari trasmessi ai potenziali beneficiari, entro il termine di fine agosto 2004, ne sono rientrati circa 2/3. Dei formulari provenienti dalle Cancellerie comunali e trasmessi dagli utenti contiamo ulteriori circa 15'000 domande di sussidio. Le decisioni con cui i sussidi vengono accolti vengono trasmessi per posta semplice. Anche le decisioni negative vengono trasmesse per posta semplice. Non vengono tenute copie fisiche di queste decisioni ma l'amministrazione è in grado di ricostruire sempre l'iter della procedura e il suo esito. All'UAM collaborano una ventina di persone di cui 12 si occupano dei sussidi e di tutta la massa di posta che perviene all'Istituto assicurazioni sociali (IAS) vi è un'iniziale scrematura della posta destinata ad altri servizi. Quella destinata all'Ufficio assicurazione malattia viene ulteriormente esaminata per ulteriore scrematura. Preciso che all'UAM la posta perviene aperta. Ad aprirla sono gli addetti del servizio economato IAS. In seno al nostro ufficio vengono isolate dalle altre le domande di sussidio e la documentazione relativa a domande di sussidio pendenti e poi vengono formati fisicamente gli incarti ed attribuiti ai collaboratori secondo una precisa suddivisione derivante dalla prima lettera del cognome dell'utente. L'incarto fisico è composto dalla domanda di sussidio che funge da cartelletta nella quale vengono inserite le altre pezze a suffragio prodotte dall'ass. (polizza assicurativa, dichiarazione fiscale, busta e ciò solo dal gennaio 2005).

(…)

… se una persona chiedesse il sussidio 2005 sulla scorta di un vecchio formulario 2004 correggendo manualmente la data del periodo di sussidio lo stesso, per prassi interna all'UAM non viene accettato, gli atti vengono rispediti affinché venga corretta la procedura mentre la data d'inoltro viene salvaguardata."

                                   7.   Nel caso concreto RI 1 ha chiaramente ricevuto direttamente dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia il formulario per la richiesta del sussidio. L’invio è avvenuto poiché l’amministrazione ha potuto rilevare dall’esame dei dati fiscali, come RI 1 adempisse i requisiti per ottenere la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Il formulario è stato inoltrato all’amministrazione solo il 19/21 aprile 2005, presenta l’etichetta con stampato il nome dell’assicurato ed il numero personale, ed è palesemente pervenuto tardivamente all’UAM. L’art. 45 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti.

                                         Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

"  Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu  il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:

"  La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."

Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

"  L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

                                         Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

"  … la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova  ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall’amministrazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

In concreto il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione dei premi dell’assicurazione malattia del ricorrente per il 2005, è motivato con una semplice svista. Il formulario ufficiale trasmesso dall’amministrazione all’assicurato sarebbe stato aggregato a documentazione estranea e perciò non sarebbe stato trasmesso a tempo. Ebbene l’argomento attiene alla diligenza che ogni assicurato deve porre nella propria amministrazione. Non si può certamente imputare alla legge la fissazione di termini precisi e rigorosi per postulare l’erogazione di un sussidio. L’ordinamento giuridico, la cui conoscenza è presunta, prevede chiaramente che la data da rispettare per l’inoltro dell’istanza era il 31 dicembre 2004. Lo stesso formulario, per ragioni pratiche, indica addirittura un termine precedente la fine anno. Le conseguenze della tardività dell’inoltro della domanda di riduzione del premio è la declaratoria di sua tardività con conseguente rigetto della richiesta. L’eccezione prevista esclude comunque che sia premiata la negligenza dell’assicurato. Il fatto di annettere il formulario ad un documento estraneo, dimenticare conseguentemente di inoltrarlo tempestivamente all’amministrazione con l’effetto di perdere il diritto alla prestazione, non può, conseguentemente, essere considerato giustificato. La negligenza, come rammentato, non può essere ritenuta.

                                    8.   Alla luce di quanto precede il ricorso va purtroppo – alla luce dei modesti redditi del ricorrente respinto, al giudice non è possibile considerare il ritardo nella presentazione dell’istanza di sussidio 2005 di RI 1 come giustificato alla luce della prassi ricordata, prassi restrittiva da sempre. Nonostante la reiezione dell’impugnativa, che impone l’applicazione della LPAmm,  non si fa carico al ricorrente della tassa di giustizia e delle spese e non vengono allocate ripetibili all’amministrazione vincente in causa. RI 1 si trova in effetti già duramente colpito dalle conseguenze del mancato tempestivo invio del formulario ciò che renderebbe iniquo il carico di tasse e spese. La presente è definitiva non essendo dato alcun rimedio di diritto ordinario contro la stessa siccome emanata in applicazione del diritto cantonale di applicazione della LAMal (in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. La presente decisione è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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