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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.10.2005 36.2005.145

20 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·648 parole·~3 min·1

Riassunto

Sussidio respinto. Ricorso al TCA. Nuova decisione sul principio della concessione del sussidio. Stralcio. L'assicurato potrà impugnare la decisione che quantificherà la riduzione.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.145    

Lugano 20 ottobre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 1° ottobre 2005 interposto da

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 5 settembre 2005 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione 5 settembre 2005, l'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto il reclamo contro la decisione amministrativa del 31 maggio 2005, in materia di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia per l'anno 2005, presentato da RI 1;

                                     -   che con atto 1° ottobre 2005 RI 1 si è aggravato contro tale decisione (I);

                                     -   che il ricorso è stato trasmesso il 4 ottobre 2005 all'amministrazione per la risposta di causa (II);

                                     -   che il 19 ottobre 2005 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha chiesto lo stralcio della procedura siccome:

"  …lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell’atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa la riduzione individuale di premio nell’assicurazione sociale contro le malattie per l’anno 2005 (cfr. documento allegato).” (Doc. III)

                                     -   che allegato al documento è stato prodotto uno scritto 18 ottobre 2005 dell'UAM all'assicurato, avente formale valore di decisione, con cui alla parte ricorrente è stato comunicato che:

"  … con riferimento al suo ricorso del 01.10.2005 avanzato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di sussidi dell’assicurazione malattia per l’anno 2005, le comunichiamo che, dopo ulteriore valutazione della sua situazione e tenuto conto del fatto che lei dal 1° gennaio 2005 è in età AVS, in data odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.

In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi giorni del prossimo mese di novembre riceverà da parte nostra una nuova decisione di carattere positivo.

Il diritto alla riduzione di premio è dato a decorrere dal 1° gennaio 2005. La Cassa malati interessata verrà informata in merito all’importo della riduzione di premio in suo favore direttamente da parte nostra all’inizio del mese di novembre.

Ritenuto quanto precede, la Cassa malati dovrà in seguito emettere nei suoi riguardi dei nuovi certificati d'assicurazione validi per l'anno 2005, da cui risulti l'ammontare della riduzione di premio. Inoltre, la stessa dovrà dedurre dalle future fatturazioni dei premi per l'anno 2005 il sussidio da noi concesso, nonché effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 2005.” (Doc. III/bis)

                                     -   che il principio del sussidio per l'anno 2005 – oggetto del contendere – essendo ammesso con comunicazione alla parte ricorrente avente formale valore di decisione, la causa può essere stralciata dai ruoli. In effetti, in virtù dell'art. 50 della legge di procedura per le cause amministrative (applicabile per il rinvio di cui all'art. 76 cpv. 4 LCAMal), non diversamente dalla Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni all'art. 3a, l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione;

                                     -   che la nuova decisione del 18 ottobre 2005 rende privo d'oggetto il ricorso;

                                     -   che la parte ricorrente potrà semmai aggravarsi ulteriormente contro la decisione che quantificherà il sussidio;

                                     -   che alla luce dell'esito della procedura non si caricano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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