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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2006 36.2005.106

2 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,770 parole·~14 min·3

Riassunto

Sussidio 2005. Diminuzione del reddito? Non dimostrato.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.106   ir/td

Lugano 2 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso dell'11 agosto 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 13 luglio 2005 emanata dall'

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato,                   in fatto

                                  A.   Con l'inoltro dell'apposito formulario, ottenuto presso la Cancelleria comunale di __________, e datato 12 novembre 2004 RI 1 (1936) ed RI 1 (1927), entrambi pensionati, hanno chiesto il sussidio per fronteggiare i premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2005. A sostegno della loro istanza i signori RI 1 hanno prodotto la decisione di tassazione 29 ottobre 2004 relativa al 2003 che prevede un reddito complessivo di CHF 47'980.—ed un reddito imponibile di CHF 24'000.--.

B.     L'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta di sussidio ed il successivo reclamo non ha avuto migliore fortuna siccome respinto con decisione 13 luglio 2005 qui impugnata.

C.    Con ricorso 11 agosto 2005 i signori RI 1 rammentano le precedenti richieste di sussidio negli anni passati, indicano di vivere unicamente grazie all’AVS, di consumare la sostanza per il sostentamento, indicano la sostanziale modifica dei redditi dal momento dal periodo di computo della tassazione 2001 – 2002. Dal canto suo l’amministrazione propone la reiezione del ricorso dopo avere accertato le entrate dei coniugi RI 1 in CHF 38'712.—che indica come superiore ai redditi lordi conseguiti nel biennio di computo della tassazione 2001 – 2002. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia rileva poi come non si possa fare capo al reddito imponibile della tassazione 2003.

                                         Ai ricorrenti è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi. Il giudice delegato ha acquisito l’incarto fiscale dei signori RI 1 relativo alla tassazione 2001 – 2002.

                                         I ricorrenti hanno ulteriormente prodotto copia della decisione di tassazione 2004 precisando - per la tassazione 2001-2002 - come un triste e drammatico evento ha condotto, nel 2000, i signori RI 1 ad ereditare un immobile nella Svizzera interna. A fronte di questo elemento ed alla luce della tassazione il giudice delegato si è rivolto all'UAM chiedendo una specifica presa di posizione in merito al reddito ritenuto dell'autorità fiscale. Il 23 novembre 2005 l'UAM ha evaso la richiesta ed ai ricorrenti è stata data la possibilità di esprimersi in merito.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                   2.   La Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm) è applicabile in concreto per il rinvio di cui all’art. 76 cpv. 4 LCAMal. Di conseguenza, il ricorso del 15 dicembre 2005 va considerato tempestivo, poiché formulato nel termine di legge di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa su reclamo.

                                         nel merito                    

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.--.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di CHF 22'000.- per le persone sole e di CHF 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal (cfr. consid. 2.2.).

                                         Per il sussidio dell'anno 2005 il Consiglio di Stato ha confermato i parametri validi per gli anni precedenti, ciò verosimilmente alla luce delle modifiche apportate alle nome della Legge Tributaria con cui sono stati aumentati gli sgravi possibili. Quindi anche per il 2005 l’esecutivo cantonale ha ritenuto quale periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante l’imposta cantonale del biennio 2001 – 2002. I limiti di reddito sono stati mantenuti a CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.— per le famiglie ed il reddito di riferimento è stato mantenuto a CHF 55'000.— (cfr. DE 26 ottobre 2004 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2005).

                                   4.   Non va dimenticato come con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini generalmente l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente), ma in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati) l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) calcola autonomamente il reddito lordo trasformandolo mediante apposite tabelle in reddito determinante e verificando quindi il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio.

                                         La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei seguenti casi:

"  a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d) in altri casi particolari."

                                         In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994, modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)                                  persone soggette all'imposta alla fonte;

b)                                  decesso del coniuge;

c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di

    fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)                                  persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)                                  persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)                                  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)                                   cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)                                   cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31 LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal". Il TCA (TCA 36.2003.116 in re T.  del 26 gennaio 2004 e TCA 19 ottobre 2004 in re M. 36.2004.129)  ha considerato:

"  Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari."

                                         Questa Corte ha soggiunto che:

"  Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio

nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."

                                         Va ancora osservato, alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale, come quando si debba fare capo al reddito lordo per la successiva conversione le deduzioni ammesse siano limitatamente previste dalla legge. Nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione, prima della conversione del reddito lordo secondo le apposite tabelle, sono unicamente possibili deduzioni per alimenti ed interessi passivi (in questo senso STCA 36.2003.116 in re T. del 26 gennaio 2004, 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004 e 36.2004.129 del 19 ottobre 2004 in re M. pag. 7). Nella sua giurisprudenza questo Tribunale ha ritenuto infatti che:

"  … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire."

                                         A tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso di sussistenza degli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

                                   5.   Nel caso concreto dagli atti dell'amministrazione emerge come nel biennio 2001 – 2002 i signori RI 1 avevano un reddito imponibile di CHF 30'006.-- ed una sostanza di CHF 337'191.--. Quest'ultima, - nella misura in cui eccede i CHF 200'000.-- (franchigia) deve essere computata per un quindicesimo ossia - in concreto - per oltre CHF 9'000.--.

                                         In sostanza, dunque, come rettamente ritenuto dall'Ufficio Assicurazione malattia nella decisione 13 luglio 2005, il reddito complessivo da considerare ammonta a CHF 40'000.-- e non è tale da permettere la concessione del sussidio.

6.   Va subito osservato come l’autorità amministrativa non possa, come sembra richiedere il ricorrente nel suo esposto, fare uso della decisione di tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente. Nella sentenza 11 ottobre 2004 in re E. (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:

"  Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002."

Nel caso concreto non è possibile quindi ritenere la decisione di tassazione relativa all’anno 2004 anche se più attuale. La scelta dell’esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare capo – il principio di legalità lo vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE citato  in entrata. La scelta del legislatore e, per delega, del Consiglio di Stato appare inoltre giustificata, come evocato, dalle recenti modifiche della Legge Tributaria (che ha aumentato la possibilità di deduzioni con l’adozione in particolare del così detto 4 pacchetto fiscale) e dal fatto che i limiti per la concessione dei sussidi non sono stati aumentati. L’implicito richiamo dei ricorrenti, pur comprensibile, non può essere recepito in questa sede. La mancanza di attualità dei dati contenuti nella decisione fiscale indicata dal DE (in casu quella del 2001 – 2002) appare correggibile grazie alla possibilità per l’amministrazione di determinare autonomamente il reddito, specialmente mediante l’applicazione dell’art. 67 litt. m Reg LCAMal e delle relative tabelle di conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da parte dell'amministrazione cantonale.

                                   7.   Nel caso concreto l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha verificato la possibilità della determinazione in maniera autonoma del reddito dei coniugi RI 1 e della successiva conversione dello stesso in reddito determinante. L’amministrazione ha però escluso tale procedere siccome, contrariamente al dettato dell’art. 67 litt. m Reg LCAMal il reddito lordo conseguito nel corso del periodo di concessione del sussidio appare superiore al reddito lordo conseguito nel biennio di calcolo della tassazione 2001 – 2002.

                                         Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, dopo esame degli atti fiscali e della documentazione prodotta dai ricorrenti su richiesta dell’amministrazione nelle more della procedura, rileva come, pure alla luce delle difficoltà esposte nella lettera 12 ottobre 2005 dei signori RI 1 e conscio della necessità dell'intervento medico dentistico necessario, gli accertamenti fiscali 2001-2002 sono vincolanti e non si possa fare astrazione degli stessi.

                                         Il giudice è, come indicato, obbligato ad applicare le norme e non può - in questo caso concreto - scostarsene, ciò anche se il risultato che l'applicazione del DE 26 ottobre 2004 del Consiglio di Stato appare comunque duro nelle sue conseguenze. Il 2005 è stato l'ultimo anno in cui il Consiglio di Stato ha fatto riferimento ai dati fiscali della tassazione 2001-2002 ormai molto datati.

                                         Il rapportare, come voluto dal Consiglio di Stato, alla tassazione 2001-2002 il reddito determinante comporta, purtroppo, la reiezione del ricorso. In effetti, anche se di poco, il reddito conseguito dai signori RI 1 nel 2005 è aumentato rispetto a quello del periodo di computo della tassazione 2001-2002. Ciò anche considerando il reddito dei titoli e capitali e la sua diminuzione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati. La presente decisione, che si fonda sull’applicazione del diritto cantonale, è definitiva.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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