Raccomandata
Incarto n. 36.2004.57 ir/gm
Lugano 23 giugno 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il "ricorso" del 1 giugno 2004 formulato da
RICO1 rappr. da: RAPP1
contro
CON1 in materia di assicurazione contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 2 giugno 2004 con il quale il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 20 giorni per completare il proprio ricorso;
vista la lettera del 22 giugno 2004 del rappresentante del ricorrente del seguente tenore:
" Con la presente ci riferiamo al Suo decreto del 2 giugno u.s., confermandoLe che dopo analisi - è emerso che la fattispecie è effettivamente retta dalla LCA, alla quale pure le CGA della parte convenuta fanno riferimento.
Il nostro cliente provvederà quindi ad adire le sedi civili onde far valere i suoi diritti, di modo che La preghiamo di voler cortesemente stralciare la procedura dai ruoli. (…)" (cfr. Doc. III)
rilevato che la causa è di conseguenza divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici