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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.06.2004 36.2004.57

23 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·226 parole·~1 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.57   ir/gm

Lugano 23 giugno 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il "ricorso" del 1 giugno 2004 formulato da

RICO1 rappr. da: RAPP1  

contro  

CON1     in materia di assicurazione contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 2 giugno 2004 con il quale il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 20 giorni per completare il proprio ricorso;

vista la lettera del 22 giugno 2004 del rappresentante del ricorrente del seguente tenore:

"                                       Con la presente ci riferiamo al Suo decreto del 2 giugno u.s., confermandoLe che dopo analisi - è emerso che la fattispecie è effettivamente retta dalla LCA, alla quale pure le CGA della parte convenuta fanno riferimento.

Il nostro cliente provvederà quindi ad adire le sedi civili onde far valere i suoi diritti, di modo che La preghiamo di voler cortesemente stralciare la procedura dai ruoli. (…)" (cfr. Doc. III)

rilevato che la causa è di conseguenza divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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