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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.06.2004 36.2004.56

30 giugno 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,752 parole·~9 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.56   ir/tf

  30 giugno 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 1 giugno 2004 di

RI1  

contro  

Cassa malati CO1   in materia di assicurazione contro le malattie  

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che con ricorso per denegata giustizia 1° giugno 2004 RI1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni indicando di avere domandato a CO1, suo assicuratore malattia, il rimborso di prestazioni mediche ottenute all'estero (doc. 2);

                                     -   che la richiesta è stata ricusata da CO1 che ha rifiutato, mediante un conteggio trasmesso all'assicurato, di prendersi a carico le spese per oltre CHF 13'270.--;

                                     -   che l'assicurato si è opposto a tale procedere (doc. 4) ed in data 10 maggio 2004 RI1 ha chiesto l'emanazione di formale decisione entro il 1° giugno 2004;

                                     -   che in tale data, come indicato, l'assicurato si è rivolto al TCA chiedendo di "ordinare alla Compagnia assicurativa di pagare quanto da me richiesto, rispettivamente di emanare una decisione sul diniego contro il quale ho presentato ricorso presso di voi";

                                     -   che il ricorso è stato intimato all'assicuratore;

                                     -   che con scritto 23 giugno 2004 l'assicurato ha comunicato al Tribunale di avere ricevuto la decisione 16 giugno 2004 della CO1;

                                     -   che il signor RI1 ha chiesto informazioni procedurali al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ed è stato accontentato con scritto 24 giugno 2004;

                                     -   che CO1, da parte sua, ha comunicato al TCA, con scritto pure datato 23 giugno 2004, di avere emanato la decisione attesa dall'assicurato;

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                     -   che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni  sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale, fatte salve le eccezioni specificamente previste nelle leggi speciali alle singole assicurazioni sociali;

                                     -   che con l'introduzione della LPGA la LAMal ha subìto importanti modifiche con effetto al 1 gennaio 2003.

                                         In effetti l'art. 1 LAMal recita:

"  Art. 1         Campo d'applicazione

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

a.   autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35-40 e 59);

b.   tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43-55);

c.6 riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66;

d.   liti tra assicuratori (art. 87);

e.   procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89)."

                                         Per quanto attiene alle norme relative alla procedura ed al contenzioso la nuova LAMal prevede, in particolare:

"  Art. 85  Opposizione (art 52 LPGA)

L'assicuratore non può subordinare la notifica della decisione

su opposizione all'esaurimento di eventuali procedure interne di

ricorso.

Art. 86   Ricorso (art. 56 LPGA)

L'assicuratore non può subordinare il diritto dell'assicurato di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni all'esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso."

                                         L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA). La norma specifica inoltre che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

                                     -   che al caso di specie è applicabile la LPGA poiché i fatti e l'omissione ritenuta sono successivi all'inizio della vigenza della LPGA;

                                     -   che ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili;

                                     -   che avverso le decisioni su opposizione l’assicurato ha ancora la possibilità di aggravarsi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni competente. L'art. 56 LPGA regola la materia del ricorso al Tribunale specificando che le decisioni su opposizione sono soggette ad impugnativa al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 57 LPGA) e che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione;

                                     -   che, come a nota giurisprudenza, l’amministrazione è chiamata ad emanare le sue decisioni in un termine congruo. In particolare secondo la LAMal nel suo tenore valido sino alla fine del 2002

                                         in materia di assicurazione malattia il legislatore aveva regolamentato la materia agli artt. 80 e segg. LAMal. Secondo la vecchia legge, giusta l'art. 80 LAMal, se l'assicurato non accettava una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo doveva emanare una decisione scritta entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.

                                         L'assicuratore doveva motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico: la notifica irregolare di una decisione non poteva essere di pregiudizio all'assicurato.

                                         Le decisioni rese dagli assicuratori sulla base del citato art. 85 erano, poi, impugnabili entro 30 giorni mediante opposizione all'organo decisionale.

                                         Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistavano forza di cosa giudicata.

                                         Questo era dunque, l'iter procedurale posto in essere dalla vecchia LAMal nel caso di richieste di prestazioni non accolte o accolte soltanto parzialmente dall’assicuratore.

                                         I rapporti fra le parti iniziavano con una richiesta di prestazioni proveniente dall'assicurato (o da un suo rappresentante) e proseguivano, poi, in caso di disaccordo, con la richiesta di una decisione formale, con l'inoltro, contro di essa, di un'opposizione, e, infine, con l'emanazione di una decisione su opposizione cui poteva fare seguito l'avvio della procedura giudiziaria prevista dall'art. 86 LAMal;

                                     -   che l'art. 86 cpv. 2 v.LAMal prevedeva che l'interessato potesse presentare ricorso se la Cassa malati non emanava, come detto, la decisione su opposizione. Si trattava di un ricorso per denegata giustizia (M. Maurer, Das Neue Krankenversicherungsrecht, Basilea 1996, p. 171). La legge fissava, per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 80 cpv. 1 LAMal, un termine di 30 giorni – mentre un termine analogo non esisteva per la decisione su opposizione. In caso di applicazione dell’art. 86 cpv. 2 alla mancata emanazione di una decisione su opposizione, in assenza di una disposizione speciale, occorreva richiamare i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia. Non andava invece applicato per analogia il termine di trenta giorni di cui al citato art. 80 v.LAMal (DTF 125 V 189);

                                     -   che, in sostanza, la precedente normativa regolava il tema della denegata giustizia come la nuova LPGA che permette all'assicurato di adire il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in assenza di emanazione di una decisione o di decisione su opposizione;

                                     -   che con la nuova LPGA il legislatore non ha voluto mantenere il termine di 30 giorni per l'emanazione della decisione formale dalla richiesta esplicita da parte dell'assicurato;

                                     -   che l'assicurato ha chiesto formalmente a CO1 di emanare una decisione a maggio 2004 dopo avere ricevuto un conteggio 22 marzo 2004 con cui le prestazioni richieste sono state respinte;

                                     -   che la decisione emanata prima della risposta di causa rende priva d'oggetto la lamentela dell'assicurato e la sua richiesta di adozione del provvedimento;

                                     -   che di principio ai ricorsi va riconosciuto effetto devolutivo (DTFA 10 marzo 2004 in re S.; v. 4/04) ma rimane valido il principio secondo cui prima della risposta di causa all'assicuratore va data possibilità di modificare (e qui emanare) la sua decisione;

                                     -   che, quindi, nella misura in cui tendeva ad ottenere una decisione, il ricorso è divenuto privo d'oggetto;

                                     -   che nella misura in cui il ricorso tende alla condanna al pagamento della CO1, la domanda si rivela irricevibile in difetto di emanazione di provvedimento impugnabile;

                                     -   che, in effetti, il ricorrente potrà, semmai, adire il TCA contro la decisione su opposizione dell'assicuratore. Solo in questo caso il Tribunale potrà entrare nel merito della fattispecie;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto il ricorso é irricevibile.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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