Raccomandata
Incarto n. 36.2004.51 ir/tf
Lugano 23 giugno 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2004 di
ATTO1
contro
la decisione del emanata da
CONV1 in materia di assicurazione contro le malattie
considerato, in fatto ed in diritto
- che, con atto del 21 maggio 2004 ATTO1 si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con "Petizione contro CONV1…" chiedendo che l'assicuratore provveda all'immediato ritiro di un PE nei suoi confronti che causa danni e problemi con il datore di lavoro in particolare;
- che, a fondamento delle sue richieste ATTO1indica quanto segue:
" - ho dato disdetta alla CONV1 nel mese di ottobre, per l'assicurazione
di base e complementare dopo il loro aumento.
- nel mese di dicembre, non avendo ricevuto risposta da parte loro e subito dopo aver ricevuto l'aumento per l'assicurazione complementare, ho inviato nuovamente una conferma di disdetta (allego alla presente) il 18 dicembre 2003.
- nel mese di marzo 04 ho ricevuto un richiamo da parte della CONV1 per la complementare ed ho nuovamente inviato un fax con la disdetta.
- nel mese di aprile ho ricevuto un altro richiamo dalla CONV1per la medesima cosa ed ho inviato nuovamente un fax con la copia della disdetta (allego alla presente).
- il 3 maggio 04 ho ricevuto da parte della CONV1 l'accettazione della disdetta (allego alla presente).
- il 19 maggio ho ricevuto un precetto esecutivo per la medesima cosa!!!
Per questi motivi vi prego di intervenire celermente contro la disorganizzazione di questi signori che rappresentano la CONV1." (Doc. I)
- che, con lungo allegato di risposta del 14 giugno 2004 CONV1 ha comunicato che la disdetta dalla copertura assicurativa non era specificata ed è stata ritenuta per la copertura obbligatoria;
- che CONV1ha quindi chiarito la circostanza ed ha confermato il 3 maggio 2004 la disdetta della copertura secondo la LCA;
- che il PE è scaturito dal ritardo nella comunicazione e che "… il giorno stesso, CONV1ha chiesto la cancellazione di questi precetti esecutivi…";
- che, interpellata in merito, la parte attrice ha confermato il ritiro della petizione;
- che la causa è divenuta quindi priva d'oggetto e può essere quindi stralciata dai ruoli senza carico di tasse e spese;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La procedura è stralciata dai ruoli siccome diventata senza oggetto.
2.- Non si percepiscono tasse e spese.
3.- Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici