Raccomandata
Incarto n. 36.2004.41+44 ir/tf
Lugano 1 giugno 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2004 di
1. RICO1 2. RICO1 tutti rappr. da: RICO1
contro
la decisione del 29 marzo 2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
- che con scritto 7 aprile 2004 scarno ed insufficiente, __________ e ____________RICO2 si sono aggravati al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione su reclamo 23 marzo 2004 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia;
- che con decisione amministrativa del 17 febbraio 2004 l'UAM aveva decretato l'affiliazione di __________ e RICO2 alla __________. Avverso detta decisione i signori _RICO1-_RICO2 allora domiciliati ad __________, si erano aggravati __________ mediante reclamo all'UAM stesso, che – con la decisione 23 marzo 2004 cui è cenno – ha ritenuto:
" I signori RICO1-RICO2, cittadini elvetici, hanno trasferito il loro domicilio nel Cantone Ticino, con effetto al 1° ottobre 2003, in provenienza dal Cantone __________. Gli stessi sono tuttavia rimasti assicurati per le cure medico-sanitarie presso l'assicuratore malattie __________
Ritenuto che l'assicuratore __________ non ha l'autorizzazione di cui sopra per il Cantone Ticino, i signor RICO1-RICO2 sono tenuti ad essere iscritti, almeno per la parte obbligatoria giusta il diritto federale (Assicurazione di base), presso un assicuratore malattie riconosciuto nel Cantone Ticino.
Agli interessati è stato concesso diverso tempo per regolare la loro situazione assicurativa.
Infatti la segnalazione da parte del Comune di __________ è avvenuta in data __________. Lo scrivente Ufficio ha proceduto ad avvisare la famiglia _RICO1_RICO2 tramite lettera in data 7 gennaio 2004 e tramite diffida in data 29 gennaio 2004, assegnando ancora 10 giorni per iscriversi presso un assicuratore riconosciuto.
Gli interessati non hanno comunicato alcuna sottoscrizione di un contratto assicurativo LAMal presso un assicuratore malattie riconosciuto nel Cantone Ticino, da cui la logica e conseguente decisione 17 febbraio 2004 di affiliazione d'ufficio (artt. 6 cpv. 2 LAMal e 19 LCAMal) presso __________." (Doc. A3)
- che, con il loro ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni i signori _RICO1-_RICO2 hanno indicato di non avere più domicilio in Ticino;
- che il giudice delegato ha imposto la completazione del ricorso con decreto del 3 maggio 2004;
- che con comunicazione 13 maggio 2004 l'Ufficio Assicurazione Malattia ha indicato:
" Lo scrivente Ufficio ha preso del ricorso in narrativa attraverso la comunicazione TCA 3 maggio 2004 all'indirizzo dei ricorrenti.
Al riguardo informa codesto TCA che con atto 10 maggio 2004 la decisone impugnata è stata revocata (cfr. allegato).
Questo Ufficio è venuto a conoscenza solo in data 8 aprile 2004 – oltre tutto per puro caso e non a seguito di un'azione diretta degli interessati – del fatto che già con effetto 31 gennaio 2004 i ricorrenti hanno trasferito il loro domicilio in altro Cantone.
Palesemente la decisione di affiliazione d'ufficio 28 marzo 2004 non ha più luogo di essere.
Di transenna si rileva che verosimilmente si tratta di uno stralcio di domicilio avvenuto in forma retroattiva.
Questo fatto diventa tuttavia irrilevante ai fini dell'oggetto di specie, in quanto oggi come oggi gli interessati sono effettivamente domiciliati altrove.
Ritenuto quanto sopra, il ricorso 7 aprile 2004, qualora si rilevasse ricevibile, dovrebbe essere stralciato dai ruoli." (Doc. III)
- che l'amministrazione ha prodotto la decisione 10 maggio 2004, emanata quindi prima della presentazione di un allegato di risposta, del seguente tenore:
" Lo scrivente Ufficio
decid e :
1. La decisione 17 febbraio 2004 concernente il provvedimento
amministrativo di affiliazione d'ufficio citato in entrata è revocata.
2. L'assicuratore, così come la persona menzionata in ingresso, sono
liberate da ogni impegno reciproco ai sensi del dispositivo della decisione 17 febbraio 2004.
3. Mezzi di diritto: contro la presente decisione è data facoltà di
reclamo all'Istituto delle assicurazioni sociali, 6500 entro 30 giorni dalla ricezione, con copia all'assicuratore designato." (Doc. IIIbis)
- che, a norma dell'art. 3a LPrTCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata, che va immediatamente notificata alle parti, con comunicazione al Tribunale;
- che la norma è analoga a quella adottata dalla LPGA vigente dal 1° gennaio 2003 e non applicabile nella fattispecie;
- che, in effetti, l'art. 53 cpv. 3 LPGA prevede che l'assicuratore possa riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione contro le quali sia stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso;
- che, come evocato nella sentenza 30.2004.18 del 25 maggio 2004 di questo Tribunale (fondata sulla LPGA):
" L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2).
Una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'art. 3a della Legge di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art. 58 PA.
Questa norma prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).
Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice."
- che, quindi, il Tribunale continua la trattazione della procedura se l'oggetto della lite non sia venuto meno per effetto della nuova decisione;
- che, nel caso concreto, la comunicazione 13 maggio 2004 dell'UAM è stata trasmessa ai ricorrenti il 17 maggio 2004 per una presa di posizione;
- che, con scritto datato 19 maggio 2004, i ricorrenti hanno ossequiato il decreto di completazione trasmettendo documentazione;
- che tale documentazione e lo scritto 19 maggio 2004 sono stati trasmessi all'amministrazione per conoscenza;
- che, nel termine impartito con scritto 17 maggio 2004 dal Tribunale, i signori _RICO1_RICO2 non hanno comunicato nulla;
- che le procedure indicate in entrata possono di conseguenza essere stralciate dai ruoli siccome divenute prive d'oggetto. In effetti non risulta al TCA e non è indicato dai ricorrenti alcun motivo per il mantenimento dell'impugnativa alla luce della decisione 10 maggio 2004 dell'Ufficio Assicurazione Malattia.
Per questi motivi
decide
1.- Le procedure di cui in ingresso sono stralciate dai ruoli siccome divenute prive d'oggetto.
2.- Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.- Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti