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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2005 36.2004.147

21 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,443 parole·~22 min·6

Riassunto

indennità per perdita di guadagno (LAMAL): conseguenze dell'annuncio tardivo della malattia.

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.147   cs

Lugano 21 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 24 settembre 2004 emanata da

CO 1     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1 è assicurata obbligatoriamente contro le malattie presso CO 1, dove beneficia pure di un’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede il versamento di una prestazione di fr. 40.— al giorno, dopo un periodo di attesa di 360 giorni.

                                         In data 20 aprile 2000 l’assicurata ha trasmesso alla Cassa malati un certificato medico tramite il quale veniva confermata un’inabilità lavorativa del 100% dal 2 aprile 1998 al 29 marzo 2000.

                                         Il 7 giugno 2000 l’assicuratore ha comunicato all’interessata che, a causa dell’avviso tardivo, non era possibile una verifica dell’inabilità lavorativa e di conseguenza ogni diritto a prestazioni veniva a cadere. Successivamente CO 1 ha invitato l’interessata ad annunciare il suo caso all’AI per chiarire la questione di un eventuale sovraindennizzo. L’interessata, per il tramite del suo legale, Dr. __________, il 20 agosto 2000 ha informato l’assicuratore di non ritenere utile un annuncio all’AI.

                                  B.   In data 15 ottobre 2003 l’avv. __________, nuovo rappresentante dell’assicurata, si è rivolto alla Cassa malati, chiedendo la stipulazione di una transazione extragiudiziale in applicazione dell’art. 50 LPGA.

                                         Il 23 dicembre 2003 l’assicuratore ha informato RI 1 che, pur ritenendo necessario l’annuncio all’AI e pur considerando tardiva la notifica della malattia, era disponibile a versare dal 28 marzo 1999 al 29 marzo 2000 un’indennità giornaliera di fr. 10.— al giorno, corrispondente all’importo normalmente riconosciuto ad una persona senza attività lucrativa in caso d’inabilità lavorativa completa, per un ammontare complessivo di fr. 3'680.

                                  C.   Il 3 marzo 2004 il legale ha chiesto all’assicuratore l’emanazione di una decisione formale. Con decisione del 30 marzo 2004 la Cassa ha rifiutato l’erogazione delle prestazioni pattuite.

                                         Tramite decisione su opposizione del 24 settembre 2004 l’assicuratore ha confermato il rifiuto di versare ulteriori prestazioni, rilevando in particolare che, prima di ammalarsi, l’interessata non svolgeva alcuna attività lucrativa.

                                         Contro la predetta decisione è tempestivamente insorta l’assicurata con un ricorso in tedesco, successivamente tradotto, cui è stata annessa memoria dell’avv. RA 1, nuova legale dell’insorgente.

                                         Con risposta del 19 gennaio 2005 l’assicuratore propone di respingere il ricorso con motivazioni che, se necessario, saranno riprese in seguito.

                                         Pendente causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti ed ha sentito, quale teste, una dipendente dell’assicuratore. Delle risultanze si dirà, laddove necessario, in corso di motivazione.

                                         in diritto

                                         in ordine

                                   1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                   2.   Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMal.

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

                                         In concreto l’insorgente chiede il pagamento di indennità giornaliere per gli anni dal 1998 al 2000. Le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2004.

                                         Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAMal, alla richiesta di pagamento di indennità giornaliere per gli anni dal 1998 al 2000 vanno applicate le vecchie norme.

                                         nel merito

                                   3.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’insorgente ha diritto ad indennità di perdita di guadagno in caso di malattia per il periodo 2.4.1998 – 29.3.2000. In particolare occorre  stabilire se l’interessata ha annunciato tempestivamente il proprio stato di salute all’assicuratore e se, in tal caso, la cassa malati è tenuta a corrispondere le prestazioni richieste,  eventualmente in che misura.

                                   4.   Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi dell'art. 68 LAMal (art. 67 cpv. 1 LAMal). Gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione (art. 72 cpv. 1 LAMal). Il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 72 cpv. 2 LAMal). In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta (art. 72 cpv. 4 LAMal).

                                         Il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera di un determinato importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce ancora il diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702 pag. 464 consid. 2a; Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato (RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a). In caso di sovrindennizzo, le prestazioni assicurate possono essere ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.

                                         Sotto il suo titolo marginale "Coordinamento con l'assicurazione contro la disoccupazione", l'art. 73 cpv. 1 LAMal dispone che ai disoccupati colpiti da una incapacità lavorativa superiore al 50% è pagata l'intera indennità giornaliera. Stando a tale titolo marginale e alla regolamentazione di coordinamento corrispondente prevista dall'art. 28 LADI, il diritto a una indennità giornaliera secondo l'art. 73 LAMal risulta strettamente legato al fatto che, se non fosse malato, l'assicurato potrebbe pretendere indennità di disoccupazione ai sensi della LADI (o anche solo di diritto cantonale; SVR 1998 KV no. 4 pag. 10). L'idea alla base di questa regolamentazione è la seguente: subisce una perdita di guadagno a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia la persona che, di principio, avrebbe diritto a indennità di disoccupazione ma che, a seguito di una malattia, è temporaneamente inidonea al collocamento e non può di conseguenza percepire una simile indennità (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3a con i riferimenti).

                                         Nondimeno, una persona disoccupata può subire una perdita di guadagno conferente il diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia anche se non può pretendere un'indennità di disoccupazione ai sensi della LADI (oppure di una indennità di disoccupazione di diritto cantonale). Ciò si verifica tuttavia soltanto se si può ritenere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che, senza malattia, l'assicurato eserciterebbe un'attività lucrativa. Conformemente alla massima inquisitoria (la cui portata è limitata dall'obbligo dell'assicurato di collaborare all'istruzione della causa; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., pagg. 445 e 489), compete all'amministrazione e, in caso di ricorso, al giudice esaminare tale eventualità. Secondo giurisprudenza l'amministrazione e il giudice devono a tal proposito distinguere due ipotesi. Se una persona assicurata perde il proprio posto in seguito a disdetta in un momento in cui risulta già essere incapace al lavoro a causa di malattia, vale la presunzione che l'interessato - come durante il periodo precedente la sopravvenienza del danno alla salute eserciterebbe un'attività lucrativa se non fosse malato. In tale eventualità il diritto a un'indennità giornaliera può essere negato soltanto in presenza di indizi concreti suscettibili di fare concludere, con un grado di verosimiglianza preponderante, che l'assicurato non eserciterebbe attività lucrativa nemmeno senza il danno alla salute (DTF 102 V 83; RAMI 1998 no. KV 43 pag. 422 consid. 3b, 1994 no. K 932 pag. 65 consid. 3). Per contro, nell'evenienza in cui l'assicurato si ammala dopo essere divenuto disoccupato, vale la presunzione contraria, ossia che l'interessato anche senza malattia avrebbe continuato a non esercitare una simile attività. Tale presunzione può tuttavia essere rovesciata se si può ammettere, secondo un grado di verosimiglianza preponderante, che l'assicurato, senza la malattia, avrebbe iniziato a lavorare in un posto ben definito (RAMI 1998 no. KV 43 pag. 423 consid. 3b; SVR 1998 KV no. 4 pag. 9 consid. 3b). A tal proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente avuto modo di rilevare che l'esistenza di un intervallo di tempo non indifferente (in concreto: 1 anno e 10 mesi) tra il momento in cui l'interessato avrebbe potuto intraprendere o riprendere un'attività adeguata e la comparsa del danno alla salute è piuttosto di natura tale da rafforzare la presunzione contraria all'esercizio di un'attività ben definita in assenza di malattia (sentenza dell'8 gennaio 2004 nella causa T., K 16/03, consid. 3.2.3). Con sentenza del 4 maggio 2004 nella causa S. (inc. K 146/03), il TFA ha ribadito la propria giurisprudenza.

                                   5.   La causa ha, in primis, per oggetto la questione a sapere se l’assicuratore può rifiutare le prestazioni pattuite per il presunto ritardo nell'avviso della malattia.

                                         Il __________ di CO 1 (di seguito CGA) prevede, all’art. __________, che formano la base di questa assicurazione le disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) e le relative norme esecutive. Per l’art. __________ CGA l’indennità giornaliera assicurata viene accordata in caso di completa incapacità lavorativa certificata dal medico. In caso d’incapacità lavorativa parziale certificata dal medico di almeno il 50%, l’indennità giornaliera viene accordata in proporzione al grado dell’incapacità lavorativa. E’ mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua. Giusta l’art. __________ CGA il diritto ad indennità giornaliere inizia dopo la decorrenza del termine d’attesa concordato, però al più presto cinque giorni prima del primo trattamento medico. L’art. __________ CGA prevede che il termine di attesa è calcolato per ogni evento assicurativo separatamente. Restano riservate le ricadute secondo l’art. __________. Per l’art. __________ CGA se l’assicurato si ammala o subisce un infortunio è tenuto a presentare all’assicuratore il certificato medico sull’incapacità di lavoro entro 5 giorni, in caso di soggiorno all’estero entro quattordici giorni. In caso di ritardo ingiustificato della notifica, il diritto alle prestazioni assicurate inizia dal momento della ricezione della notifica (art. __________ CGA). L’art. __________ CGA prevede che non vengono accordate prestazioni d’indennità giornaliera per il periodo prima della ritardata notifica dell’incapacità lavorativa.

                                   6.   In concreto, l’assicuratore ha rifiutato il pagamento dell’indennità giornaliera innanzitutto perché l’interessata ha trasmesso il certificato medico relativo al periodo di malattia dal 2 aprile 1998 al 29 marzo 2000 solo in data 20 aprile 2000, violando in questo modo le chiare ed incontestate disposizioni delle CGA, ed in particolare l’art. __________. L’interessata sostiene invece di aver tempestivamente notificato la propria malattia all’assicuratore il quale gli avrebbe comunicato che il certificato medico avrebbe potuto essere trasmesso in un secondo tempo, al termine della sua malattia.

                                         Malgrado il richiamo dalla Cassa e dalla ricorrente di tutta la documentazione in loro possesso e l’audizione di una dipendente della resistente, che l’insorgente aveva identificato quale persona che avrebbe fornito informazioni circa la procedura da seguire in caso di malattia, non è stato reso verosimile che la cassa avrebbe indicato alla ricorrente di non necessitare immediatamente dei certificati medici atti a stabilire la sua malattia. In particolare la funzionaria della Cassa, sentita alla presenza delle parti, non si è ricordata di aver parlato con l’insorgente né, tantomeno, di averle fornito indicazioni contrarie a quanto previsto dalle CGA del contratto assicurativo (doc. XXII).

                                         Giova qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,

                                         “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova.

                                         L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. A livello cantonale, l'art. 183 CPC, cui rimanda l'art. 23 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA), riprende per intero il testo federale e ciò nell'ottica della verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni sociali secondo la consolidata giurisprudenza più sopra richiamata.

                                         Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):

"  (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."

                                   7.   Nel caso di specie l'istruttoria di causa non ha reso verosimile che la ricorrente abbia informato l’assicuratore, entro il termine previsto dalle CGA, della sua completa inabilità lavorativa, né di aver ricevuto informazioni errate.

                                         L’assicurata infatti ha presentato una documentazione da cui emerge unicamente che ha usufruito, nel corso del 1998, di una psicoterapia, che è stata rimborsata dall’assicuratore. Ciò non significa ancora che l’insorgente, in quel periodo, fosse inabile al lavoro.

                                         Nemmeno la “Kostengutsprache” per il ricovero presso una clinica da metà dicembre 1998 a metà gennaio 1999 (doc. C1) e la successiva diatriba circa le effettive prestazioni effettuate dal nosocomio, può essere d’aiuto all’insorgente.

                                         Infatti, da una parte manca comunque un certificato medico attestante l’inabilità lavorativa completa della ricorrente nel periodo in esame, come richiesto dalle CGA, d’altra parte il ricovero comprova unicamente che durante la degenza (circa metà dicembre 1998 – metà gennaio 1999) l’insorgente era naturalmente impossibilitata ad esercitare un’attività lucrativa, ma nulla dice sul periodo successivo alla sua dimissione dall’ospedale. Considerato che il periodo di carenza è di 360 giorni, anche se durante quel mese l’assicurata fosse stata incapace al lavoro, non avrebbe comunque diritto ad alcuna prestazione.

                                         Del resto dagli atti, malgrado le asserzioni in senso contrario dell’insorgente, non emerge che l’assicurata si sia occupata, perlomeno dopo il periodo di carenza, ossia nel mese di aprile 1999, di informarsi sul motivo per il quale l’assicuratore non avesse ancora provveduto a versare quanto pattuito.

                                         Solo nel mese di aprile 2000 l’interessata ha fornito alla Cassa un certificato medico attestante l’inabilità totale al lavoro. In precedenza non ha invece trasmesso nessun certificato attestante l’inabilità lavorativa e neppure si è interessata del versamento delle eventuali indennità pattuite.

                                         Neppure dall’audizione della dipendente della Cassa, indicata dalla stessa insorgente quale persona che l’avrebbe rassicurata circa la procedura da seguire, emergono elementi a favore della tesi ricorsuale. Va a questo proposito evidenziato come con scritto 20 giugno 2000 l’insorgente aveva detto all’assicuratore che la funzionaria l’avrebbe informata “dass ich Taggeldversichert sei, mit sogenanntem aufgeschobenem Leistungsbeginn und ich die Krankenmeldung eigentlich erst nach dieser Aufschubzeit machen müsste.” e che “keiner der Mitarbeiter verlangte während dieser Zeitraum ein Artzzeugnis als Beweis, sondern, diese darauf angesprochenen erklärten mir, dass ich bei Krankheitsende der CO 1 ein Arztzeugnis mit den genauen Daten versehen, zusenden solle.“  (doc. P) Questa circostanza non ha trovato conferma nella testimonianza della dipendente della Cassa. Inoltre, come emerge dagli atti, il periodo di carenza è scaduto il 29 marzo 1999, ma nessun certificato medico attestante un’inabilità lavorativa è stato trasmesso nei mesi successivi, malgrado le asserite numerose telefonate. Per circa un anno (fino al 29 marzo 2000), l’interessata, se inabile al lavoro, avrebbe avuto diritto alle indennità giornaliere, ma non risultano reclami presso l’assicuratore per il mancato versamento delle prestazioni.

                                         L'assenza di prova della notifica della malattia e l'assenza di prova di trasmissione di certificato medico o di dispensa a sua trasmissione deve essere sopportata dalla ricorrente.

                                         In queste condizioni il Tribunale non può che confermare che la notifica dell’inabilità lavorativa trasmessa in data 20 aprile 2000 per il periodo 2 aprile 1998 – 29 marzo 2000 è manifestamente tardiva, non rispettando il termine previsto dall’art. __________ CGA.

                                   8.   Va pertanto esaminato se il tardivo annuncio della malattia autorizza la cassa a rifiutare ogni e qualsiasi indennità giornaliera. Come visto l’art. __________ CGA impone all’assicurato di notificare ogni malattia entro 5 giorni; in caso contrario la Cassa non versa prestazioni retroattive (cfr. art. __________ CGA).

                                         Con sentenza del 20 giugno 2001, pubblicata in DTF 127 V 154, il TFA ha stabilito che gli assicuratori possono, nei loro statuti o regolamenti, predisporre sanzioni nel caso di annuncio tardivo di un’incapacità di lavoro. Queste sanzioni devono tuttavia essere proporzionate. In particolare un ritardo che non è imputabile a una colpa o una negligenza dell’assicurato non deve comportare una sanzione. Nel caso giudicato dal TFA le CGA dell’assicuratore prevedevano una sanzione in caso di ritardo superiore ai 6 giorni nella notifica della malattia e l’assicurata, senza alcun motivo scusabile, aveva informato la cassa l’11 dicembre 1998 di un’incapacità di lavoro intervenuta il 6 ottobre 1998. Successivamente (28 dicembre 1998) è stata segnalata un’altra incapacità di lavoro che era iniziata il 1. agosto 1998. L’Alta Corte, costatato che non vi erano, in quel caso, motivi scusabili, ha concluso affermando che “de près de cinq mois, le retard de la recourante n’est par conséquent pas excusable et justifie une sanction (…)”.

                                         In una successiva sentenza del 28 agosto 2002, pubblicata in DTF 129 V 51, il TFA ha stabilito che, nell’ambito dell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera, in caso di comunicazione tardiva dovuta a motivi scusabili, gli statuti e i regolamenti delle casse possono limitare il versamento di indennità giornaliere al massimo per il mezz’anno che precede il giorno della comunicazione.

                                         Nel caso che il TFA era chiamato a giudicare le CGA dell’assicuratore prevedevano che, se la comunicazione era tardiva, le prestazioni venivano versate solo dal giorno della notifica della malattia. Tuttavia, in caso di “wichtiger entschuldbarer Gründe”  l’inizio delle prestazioni era limitato ai sei mesi precedenti la comunicazione. L’Alta Corte ha in particolare rammentato che “in einem späteren Urteil (K. vom 9. Oktober 2001, K 70/01) hat das Gericht die Rechtsprechung sodann erneut dahin gehend zusammengefasst, dass die Kassen befugt seien, ihre Leistungen bis zum Zeitpunkt der ordnungsgemässen Meldung zu verweigern, wenn von der versicherten Person die rechtzeitige Meldung vernünftigerweise verlangt werden könne.“

                                         Infine il TFA ha rammentato che queste norme vengono introdotte degli assicuratori anche per permettere loro un controllo accurato delle condizioni di salute della persona interessata. Controllo che risulta difficile se la malattia o l’infortunio non vengono annunciati tempestivamente.

                                         Nel caso di specie l’assicurata ha notificato la propria malattia iniziata il 2 aprile 1998 e terminata il 29 marzo 2000 solo il 20 aprile 2000, ossia ben oltre il termine di 5 giorni previsto dalle CGA. La signora RI 1 non ha sostenuto e, conseguentemente neppure reso verosimile, che durante questo lasso di tempo non fosse in grado di gestire convenientemente i suoi affari o farsi adeguatamente rappresentare. In queste condizioni, alla luce della giurisprudenza applicabile in concreto e sopra riportata, l’assicuratore, a ragione, ha negato ogni prestazione. Può pertanto rimanere indecisa la questione a sapere se l’insorgente, al momento dell’inizio della malattia, disponeva di concrete offerte di lavoro, poiché comunque l’annuncio della patologia è tardivo e pregiudica ogni diritto ad eventuali indennità. In  queste condizioni tutte le prove atte a stabilire quest’ultima circostanza risultano superflue poiché ininfluenti ai fini del presente giudizio.

                                         In particolare l’insorgente, con scritto 31 gennaio 2005 (doc. XIII), oltre a produrre numerosa documentazione, ha chiesto l’edizione dell’intero incarto dell’assicuratore, che la Cassa ha prodotto su ingiunzione del TCA e dal quale risulta che gran parte della documentazione di quel periodo (prodotta dalla ricorrente) non è stata tenuta dall’assicuratore. La ricorrente ha postulato l’audizione della dipendente della Cassa che ha avuto contatti con l’insorgente, avvenuta il 19 aprile 2005, nonché la sua audizione sulle ricerche di lavoro e le usanze nella ricerca di lavoro per posti nella direzione di cliniche, ciò che è avvenuto contestualmente all’audizione della teste. Queste prove comunque, visti i motivi che portano il TCA a respingere il ricorso, appaiono superflue.

                                         Con scritto 16 giugno 2005 (doc. XXVIII) l’insorgente, sempre nell’ambito del tentativo di comprovare l’avvenuta ricerca di concrete offerte di lavoro, ha proposto l’eventuale contatto con l’istituto di formazione presso il quale ha frequentato un corso di management, l’eventuale contatto con il __________ per ulteriori informazioni circa il suo periodo di disoccupazione affermando comunque, che “si ritiene pertanto che l’istruttoria possa considerarsi chiusa”.

                                         Queste ultime prove, come già sottolineato in precedenza, concernono la questione a sapere se l’interessata ha avuto concrete offerte di lavoro e la loro assunzione risulta comunque superflua poiché il ricorso va respinto per altri motivi.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R.G., H 268/01 e 269/01; STFA del 13 maggio 2003 nella causa T.T.C. SA, H 218/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, considerato come la presente causa abbia potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a disposizione di questo TCA, lo stesso rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2004.147 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.07.2005 36.2004.147 — Swissrulings