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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.05.2005 36.2004.137

2 maggio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,134 parole·~11 min·3

Riassunto

la concessione del sussidio per i premi dell'assicurazione malattia del 2004 si basa sul reddito imponibile fissato dalla notifica di tassazione 2001-2002. Anche se inferiori a Fr. 25'000.-, i redditi imponibili desunti dalle tassazioni 2003A e 2003B non possono essere presi in considerazione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.137   TB

Lugano 2 maggio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2004 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 7 settembre 2004 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con atto del 7 aprile 2004 (doc. A1) RI 1 ha postulato la concessione del sussidio cantonale per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2004.

Nella sua richiesta l'assicurata, con copertura presso la Cassa malati __________, ha indicato di essere divorziata e senza attività lucrativa.

Nel formulario d'accertamento del reddito inviato il 18 giugno 2004 all'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), la richiedente ha indicato di svolgere l'attività di casalinga e di percepire una rendita mensile di vecchiaia di Fr. 1'237.- ed un contributo di mantenimento da parte dell’ex marito pari a Fr. 1'500.- al mese (doc. A3).

                                  B.   Contro la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM) del 30 giugno 2004 con oggetto il rifiuto della concessione del sussidio di malattia (doc. A4), il 13 luglio 2004 (doc. A5) l'assicurata ha formulato reclamo, sostenendo di avere un reddito determinante di Fr. 16'655.- per il 2003 secondo la notifica di tassazione 2003B, perciò le spetterebbe la riduzione del premio di cassa malati. E RI 1 contesta inoltre il calcolo sul reddito lordo.

                                  C.   Con decisione su reclamo del 7 settembre 2004 (doc. A8) l'UAM ha ritenuto che siccome con Decreto esecutivo del 12 novembre 2003 il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante per la determinazione del sussidio dell’assicurazione malattia per l’anno 2004 è desunto dalla notifica di tassazione fiscale 2001/2002 e che da questa decisione di tassazione dell’assicurata risultava un reddito imponibile di Fr. 24'302.- arrotondato a Fr. 25'000.-, non era possibile concederle un sussidio per persone sole, per le quali il reddito determinante non deve superare Fr. 22'000.-.

                                  D.   Con ricorso del 24 settembre 2004 (doc. I) l'assicurata ha in sostanza riconfermato le sue precedenti argomentazioni, evidenziando come il reddito imponibile (e non lordo) sia alla base del sussidio, per cui non capisce come sia possibile, dato che il suo reddito imponibile per l’anno 2003 è pari a Fr. 16'600.-, che non possa beneficiare degli aiuti da parte dello Stato.

                                  E.   L'Amministrazione ha proposto di respingere il ricorso (doc. III). Nella sua risposta l'UAM ha evidenziato che il reddito lordo annuo della ricorrente accertato per l’anno 2004 ammonta a Fr. 32'844.-, contro i Fr. 32'136.- fissati dalla notifica di tassazione 2001/2002. Pertanto, non è possibile applicare al caso concreto l’art. 67 lett. m del Regolamento sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RegLCAMal), secondo cui l’IAS accerta autonomamente il reddito determinante al di fuori della tassazione fiscale applicabile se v’è un’importante diminuzione del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicati. In tal caso, il diritto alla riduzione del premio deve essere stabilito sulla base del reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione 2001/2002, valida nel 2004.

                                  F.   L’assicurata ha ulteriormente sostanziato le medesime argomentazioni (doc. V), alle quali si è opposto l’UAM (doc. VII).

                                         in diritto

In ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                                   2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal, RL 6.4.6.1), il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento dei premi a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla LAMal.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Con Decreto Esecutivo del 12 novembre 2003 (RL 6.4.6.1.7), il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono il diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Questi limiti sono ora pari a Fr. 22'000.- per le persone sole ed a Fr. 34'000.- per le famiglie, rispettivamente a Fr. 55'000.- è stato portato il reddito di riferimento della famiglia (art. 32 cpv. 3 LCAMal) (art. 1 lett. c DE del 12.11.2003).

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

Sia per il 2004 (DE del 12.11.2003) come per il 2003 (DE del 26.11.2002), il Consiglio di Stato ha stabilito le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie. Per entrambi gli anni, il reddito determinante dell'istante è rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002.

La ricorrente è da ritenere persona sola (art. 26 LCAMal). Il reddito per il biennio 2001/2002 come indicato dall'amministrazione - è superiore ai parametri (arrotondato assomma a CHF 25'000.--) per la concessione del sussidio come sarà specificato nelle considerazioni seguenti.

                                   3.   Il Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza dal 1° gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il calcolo al sussidio.

Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato al predetto Regolamento di stabilire le modalità per l’accertamento del reddito determinante:

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù dell'art. 67 RegLCAMal, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma al di fuori o in assenza della tassazione fiscale applicabile, in particolare nei seguenti casi:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                   4.   Nel caso di specie non appare necessario procedere all'accertamento del reddito da parte dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia siccome i presupposti di cui all'art. 67 RegLCAMal citato non sono dati in concreto. In effetti, come correttamente sostenuto dall'UAM, nel 2004 il reddito annuo conseguito dalla ricorrente è superiore rispetto a quello del periodo di computo della tassazione di riferimento (2001-2002).

Per l’art. 58 RegLCAMal, il reddito determinante è quindi desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato. Come detto, quindi l'agire dell'amministrazione va qui confermato.

                                   5.   La decisione di tassazione 2003B non può essere utilizzata, trattandosi di una tassazione ordinaria riferita ad un periodo fiscale diverso da quello fissato dall'esecutivo cantonale sulla base dell'art. 49 LCAMal.

Le recenti modifiche legislative in materia fiscale in merito alla determinazione del reddito imponibile hanno in particolare aumentato la possibilità di deduzioni (per esempio, come evidenziato dalla ricorrente stessa, la deduzione per le persone a beneficio dell’AVS è passata da Fr. 5'000.- a Fr. 7'000.-). Tale motivo è, verosimilmente, alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al citato DE del 12 novembre 2003 e di rinviare ancora all’applicazione della notifica di tassazione 2001/2002.

In altri termini, la suggestione della ricorrente di porre a base del calcolo per il diritto al sussidio per l’assicurazione malattia il suo reddito imponibile fissato dalla notifica di tassazione 2003B non può essere seguita. Il giudice è tenuto all'applicazione della legge vigente. Pur comprendendo l'amarezza della ricorrente per la scelta dell'esecutivo cantonale che la penalizza e nella piena consapevolezza che il reddito percepito da RI 1 è appena sufficiente per sopravvivere il Tribunale deve attenersi alla scelta del Consiglio di Stato di fare riferimento - per il sussidio in discussione al reddito imponibile fissato nella tassazione 2001-2002, ciò anche se la tassazione 2003, agli atti (doc. A7), ha stabilito in Fr. 16'600.- il reddito imponibile della ricorrente.

Per chiarezza nei confronti della ricorrente va in proposito precisato che la tassazione 2001-2002 si fonda sugli anni di computo 1999 e 2000, mentre la notifica 2003A – ossia il cosiddetto vuoto di tassazione - sugli anni 2001 e 2002. La recente tassazione 2003B concerne invece lo stesso anno 2003.

Il predetto Decreto esecutivo da applicare al caso in esame, che si riferisce al biennio fiscale 2001 e 2002, riguarda pertanto i redditi conseguiti dall’assicurata negli anni 1999 e 2000.

È quindi errato affermare che la “classificazione dell’imposta cantonale per il periodo 2001/2002” (cfr. art. 1 lett. a DE 12 novembre 2003) si riferisca alla tassazione 2003A o 2003B e che siccome quest’ultima ha fissato un reddito imponibile pari a Fr. 16'600.-, siano dati gli estremi per concederle il sussidio cantonale per persone sole.

Di conseguenza, v’è stata verosimilmente confusione su ciò che si intende con “classificazione dell’imposta cantonale per il periodo 2001/2002”, ossia notifica di tassazione 2001/2002 relativa ai redditi conseguiti durante gli anni 1999 e 2000 e non anni di computo 2001 e 2002, corrispondenti invece alla decisione di tassazione 2003A.

Ora, il reddito imponibile fissato dalla competente autorità fiscale con la decisione di tassazione 2001/2002 è come indicato pari a Fr. 24'302.- che, arrotondato al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), porta il reddito determinante a Fr. 25'000.-. Tale importo è purtroppo superiore al limite di reddito per persone sole fissato in Fr. 22'000.- (art. 1 c DE 12 novembre 2003), per cui non sono dati gli estremi per concedere all’assicurata una riduzione del proprio premio di cassa malati.

                                   6.   Come indicato nelle considerazioni che precedono, neppure dal profilo dell’applicazione dell’art. 67 lett. m RLCAMal è possibile accogliere il ricorso di RI 1.

Tale norma è infatti applicata unicamente quando v’è una diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

Nel caso concreto, il reddito lordo conseguito dall’interessata durante l’anno 2004 ammonta a Fr. 32'844.- (__________). Per contro, il reddito lordo stabilito nella decisione di tassazione 2001/2002 (anni di computo 1999 e 2000) è pari a Fr. 32'136.- (__________) vi è quindi stato un minimo aumento di CHF 708.--. Questo aumento del reddito lordo, dato da una maggiore rendita AVS, rende, purtroppo, inapplicabile l'art. 67 lett. m RLCAMal ed impone di riferirsi al metodo di calcolo basato sul reddito imponibile stabilito con la notifica di tassazione 2001/2002 (cfr. consid. 4.1).

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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