Raccomandata
Incarto n. 36.2004.129 cr/sc
Lugano 19 ottobre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 settembre 2004 di
RI 1
contro
la decisione del 9 settembre 2004 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con atto 24 dicembre 2004 RI 1 ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2004.
L'assicurato, nato nel ________, è salariato, vive a __________ ed è separato dalla moglie __________ (cfr. doc. 1).
A titolo di contributo alimentare l'assicurato – conformemente a quanto emerge dal verbale di udienza del 14 aprile 2004 della Pretura di __________ – è obbligato a versare fr. 2'000 alla moglie (cfr. doc. 1c).
1.2. Con decisione 30 giugno 2004 l'amministrazione ha respinto la richiesta ed il 19 luglio 2004 l'assicurato ha inoltrato reclamo.
Con decisione 9 settembre 2004 l'UAM ha respinto il reclamo (cfr. doc. 4).
1.3. Con ricorso 15 settembre 2004 l'assicurato si è aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni indicando:
" Prendo atto con notevole disappunto della decisione di respingere il mio ricorso per l'ottenimento del sussidio della cassa malati per l'anno in corso. Come già indicato nel mio precedente scritto trovo assurdo i parametri di calcolo con cui valutate il bilancio mensile di una persona e noto ancora una volta di più come vengano ignorati e calpestati i diritti e le richieste di aiuto di un cittadino onesto e lavoratore, come mi ritengo di essere, che ha sempre pagato tutto il dovuto al Cantone e allo Stato e che, nel momento di bisogno, gli viene rifiutato ogni appoggio da parte delle istituzioni in cui io stesso ho sempre creduto e difeso come ogni cittadino Svizzero.
È mia intenzione ricorrere nuovamente contro questa decisione, chiedendovi inoltre una proroga sul termine, in quanto sono in attesa della nuova notifica di tassazione con la mia situazione finanziaria aggiornata alfine di potervi presentare, una volta ancora di più, le condizioni in cui mi trovo costretto a vivere." (Doc. I)
1.4. Dal canto suo l'UAM ha fissato in fr. 2'972.50 il reddito lordo mensile a disposizione dell'assicurato, reddito che, commutato non permette la concessione del sussidio (cfr. doc. IV).
1.5. All'assicurato è stata offerta la possibilità di esprimersi sulla risposta di causa e di chiedere l'acquisizione di nuove prove (cfr. doc. V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22'000.- per le persone sole e di fr. 34'000.- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 14.11.2000).
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.per famiglie.
Anche per l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12 novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante (2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF 22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1° figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di riferimento della famiglia.
2.3. Come indicato con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento dei reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte dei
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante,
che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di
fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge
sull'assistenza sociale;
h) d'intesa con il competente Ufficio; cessazione definitiva dell'attività
lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o
perfezionamento professionale;
I) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.4. Nella presente procedura appare necessario procedere all'accertamento del reddito, come eseguito dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia, alla luce della mutata situazione finanziaria del ricorrente conseguente alla separazione, trova quindi applicazione l'art. 67 Reg. LCAMal.
2.5. Nel caso di specie, alla luce della modificata situazione personale del ricorrente con conseguente impatto rispetto al reddito oggetto della tassazione 2001-2002, l'amministrazione ha proceduto correttamente a fissare il reddito dell'assicurato in maniera autonoma.
Al proposito va rammentato come (cfr. RDAT 2002 II pag. 91 n° 28 e TCA 36.2003.99/112 del 26 gennaio 2004 in re S. pag. 8) la delega dell'art. 31 LCAMal del legislativo all'esecutivo cantonale non sia "eccessivamente limitata con l'adozione dell'art. 67 Reg. LCAMal.
Il TCA ha considerato:
" Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari."
Questa corte ha soggiunto che:
" Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale,
il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LACMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
(TCA 36.2003.99/112 in re S. pag. 9/10 cfr. anche 36.2003.116 in re T. di ugual data)
2.6. Nel caso concreto non si può fare capo alla tassazione 2001/2002 ma va calcolato il reddito come detto.
Il ricorrente ha contestato dapprima il fatto che l’amministrazione abbia ritenuto, ai fini del calcolo, il reddito lordo (fr. 4'590 al mese), anziché il reddito netto (cfr. doc. 2).
L'insorgente ha inoltre obiettato che, malgrado sia stato ritenuto il suo reddito lordo totale annuo, l'UAM non abbia dedotto, per la fissazione del reddito determinante, l'importo dell'affitto mensile e del premio della cassa malati (cfr. doc. 2).
Alla luce delle considerazioni che precedono - ed in particolare della citata sentenza 26 gennaio 2004 dove le richieste della ricorrente di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito.
La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile.
Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili.
Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire.
Più concretamente, il reddito lordo conseguito dall'assicurato è di fr. 4'590 mensili. L'assicurato non ha contestato il reddito lordo percepito e ritenuto dall'UAM.
Da tale reddito sono stati correttamente dedotti gli alimenti dovuti dall'assicurato, fissati in sede civile in fr. 2'000 mensili.
Altre deduzioni non sono possibili per costante giurisprudenza (cfr. STCA 36.2003.116 del 26 gennaio 2004 in re T.).
Va rammentato che l'assicurato va considerato persona sola. In effetti costituiscono famiglia i coniugi, i celibi o vedovi o divorziati rispettivamente separati conviventi con figli sino al compimento – da parte dei figli – dei 18 anni (cfr. 36.2004.33 del 6 maggio 2004 pag. 7).
Il calcolo operato dal funzionario incaricato si rivela pertanto corretto considerando alimenti per fr. 2'000 a fronte di entrate per fr. 4'972.50 mensili.
Il reddito rimanente si fissa in oltre fr. 2'970 che, secondo le tabelle di conversione del reddito lordo porta un reddito determinante di fr. 27'000 e quindi superiore ai fr. 22'000 fissati per la concessione del sussidio.
Ne consegue che purtroppo – a fronte delle esigue entrate di cui dispone il ricorrente - il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di ripetibili non potendo il giudizio prescindere dal riferirsi ai parametri fissati dalle norme.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti, la presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti