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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.08.2004 36.2004.110

27 agosto 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·434 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2004.110    

Lugano 27 agosto 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 24 agosto 2004 interposta da

__________

rappr. da: __________  

contro  

__________

    in materia di assicurazione complementare contro le malattie  

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che con atto consegnato brevi manu a questo Tribunale il 25 agosto 2004 (e datato del giorno precedente) __________ ha postulato "L'accertamento e l'imposizione alla convenuta del diritto dell'attore al passaggio all'assicurazione collettiva prevista dal contratto d'assicurazione per indennità giornaliera __________) all'assicurazione individuale";

                                     -   che con scritto 26 agosto 2004 la patrocinatrice dell'attore ha comunicato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il "ritiro della petizione inoltrata … e … di voler cortesemente stralciare la procedura dai ruoli";

                                     -   che __________ con lo scritto 26 agosto 2004 al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha infatti indicato:

"  Il ritiro non significa in nessun modo la rinuncia del signor __________ a far valere i suoi diritti. La petizione verrà inoltrata presso la competente Pretura di __________ in base al foro alternativo concordato dal contratto sottoscritto tra le parti." (Doc. _)

                                     -   che il ritiro della petizione rende la causa priva d'oggetto;

                                     -   che, d'altra parte, giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMal il 1. gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMal che all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze, sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA;

                                     -   che nel caso concreto non risulta che la convenuta sia assicuratore malattia autorizzato ai sensi della LAMal (cfr. www.bag.admin.ch);

                                     -   che il ritiro della petizione permette lo stralcio della procedura senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione è stralciata.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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