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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2003 36.2003.64

22 settembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,059 parole·~10 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.64   IR/tf

Lugano 22 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2003 formulato da

__________

contro  

la decisione del 30 giugno 2003 emanata da

__________

    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, nato nel 1968, domiciliato ad __________, indipendente, ha postulato l’8 gennaio 2003 la concessione del sussidio per il pagamento del premio di Cassa Malati per l'anno 2001. __________, assicurato contro le malattie presso la __________ con un premio mensile di CHF 112.-, si è visto recapitare, nel settembre 2002, una decisione di tassazione (per il biennio 2001 – 2002) con cui veniva fissato un reddito imponibile superiore ai CHF 30'000.-. La procedura fiscale ha, in ultima analisi, permesso di rettificare l’importo fissando il reddito imponibile per il biennio 2001 – 2002 in circa CHF 11'000.-.

                               1.2.   La domanda di sussidio non è stata accolta e, con reclamo, il signor __________ ha domandato il riesame della decisione alla luce della tempestività della sua reazione a fronte della ricevuta della decisione di tassazione.

                               1.3.   L'amministrazione ha respinto il reclamo con le seguenti argomentazioni (decisione 30 giugno 2003):

"  L'ufficio dell'assicurazione malattia,

esaminata la richiesta per l'ottenimento del sussidio summenzionato;

preso atto delle motivazioni addotte a sostegno del reclamo avanzato in data 07.06.2003 avverso la nostra decisione negativa del 08.05.2003;

in applicazione degli art. 53-55 LCAMal;

ritenuto, in particolare, l'art. 55 cpv. LCAMal e, inoltre, che le motivazioni addotte a giustificazione del ritardo dell'inoltro dell'istanza non possono essere considerate da parte dello scrivente Ufficio come una giustificazione sufficiente per concedere un sussidio retroattivo nel tempo;

riso l v e:

1. Il reclamo contro la nostra decisione negativa del 08.05.2003 è respinto.

2. Contro la presente decisone è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla notificazione al Tribunale cantonale delle assicurazioni."

                                         (doc. _)

                               1.4.   Con atto del 28 luglio 2003 __________ si è aggravato a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro la decisione dell’amministrazione indicando di avere tempestivamente reagito alla decisione di tassazione la quale adempie i presupposti di legge per la concessione del sussidio richiesto. In altri termini il ricorrente contesta l’intempestività della sua istanza.

                                         Con osservazioni del 25 agosto 2003 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha rilevato l’intempestività dell’istanza di sussidio formulata nel gennaio 2003 e riferita all’anno 2001 poiché la decisione di tassazione di riferimento da considerare sarebbe stata intimata all’assicurato nell’aprile 2001.

All’assicurato è stata offerta la possibilità di formulare osservazioni e di chiedere l’assunzione di prove. Il giudice delegato ha chiesto all’Ufficio di Tassazioni e di __________ l’invio della copia della decisione di tassazione del ricorrente riferito al biennio 1999 – 2000. Di ciò l’assicurato è stato debitamente informato.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il signor __________ ha impugnato la decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui è stata negata la concessione del sussidio per l'anno 2001.

                               2.3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2001 come per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002.

                                         Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.

                               2.4.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

"  a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel

    corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso

    dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato,

    possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si

    richiede il sussidio;

d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di

    reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per

    le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al

    sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso."

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.

                                         Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.

                                         L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                               2.5.   Nel caso in esame il signor __________ postula la concessione del sussidio per il pagamento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria riferita all’anno 2001. Come indicato nelle considerazioni che precedono il sussidio dell’anno 2001 dipende dall’ampiezza del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato. Come visto il biennio di riferimento per il sussidio 2001 è quello 1999 – 2000 e non quello del periodo successivo ossia 2001 – 2002. Quest’ultimo serve da base per la determinazione del sussidio 2003 come indicato al punto 2.2.. La tempestività dell’istanza di concessione del sussidio va quindi valutata dalla data d’emanazione ed intimazione della decisione di tassazione 1999 – 2000, tassazione emanata – come rettamente ha rilevato l’amministrazione – nell’aprile 2001. Più specificatamente la decisione di tassazione 1999 – 2000 è stata emessa ed intimata il 30 aprile 2001. L’istanza per la concessione del sussidio 2001 è stata introdotta il 10 gennaio 2003, ossia 20 mesi dopo l’emanazione ed intimazione della decisione di tassazione sulla quale ci si deve basare per la determinazione del sussidio. A non averne dubbio un lasso di tempo così lungo non permette (come già ritenuto in altri casi: cfr. STCA 36.2002.5 del 23 aprile 2002 in re J.) di ritenere giustificato, in difetto di altri validi motivi neppure sostenuti dal ricorrente, il ritardo nella formulazione dell’istanza di sussidio.

D’altra parte questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non può far capo ai dati fiscali della tassazione 2001 – 2002 come sembra volere il ricorrente, la normativa adottata dal Consiglio di Stato, con cui viene determinato il biennio fiscale di riferimento, appare chiara, non soggetta ad interpretazioni e conforme ad analoghi decreti emanati dall’esecutivo cantonale e riferiti ad altri anni di sussidio. La tassazione 2001 – 2002 con cui viene determinato un reddito imponibile per il ricorrente di CHF 11'112.-, potrà servire (e dovrà servire – se dati i presupposti) da base per la concessione del sussidio riferito all’anno 2003 qualora lo stesso non fosse già stato concesso all’assicurato dall’amministrazione.

                                         Il signor __________, una volta in possesso della tassazione riferita al periodo di rilievo, ossia appena ottenuta la decisione di tassazione 1999 - 2000, avrebbe dovuto inoltrare la propria domanda di sussidio in termini brevi. Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

Il ricorso non può quindi essere accolto e la decisione dell’amministrazione va confermata.

                               2.6.   Va poi rammentato che l'insorgente, anche in assenza di una tassazione fiscale, poteva inoltrare, nell’anno di rilievo, una domanda volta all'ottenimento di un sussidio esponendo la sua precaria situazione finanziaria (art. 45 cpv. 1 lett. d Reg. LCAMal). Va a questo proposito rilevato che l'interessato non potrebbe prevalersi della circostanza di non essere stato informato in merito. Infatti, per giurisprudenza costante, dalla non conoscenza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata).

                                         In queste circostanze, malgrado le difficoltà economiche dell'insorgente nell’anno in esame, ossia il 2001, il TCA non può che confermare la tardività della domanda volta all'ottenimento dei sussidi per l’anno 2001. La decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia va confermata ed il ricorso respinto senza carico di tasse e spese

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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