Raccomandata
Incarto n. 36.2003.58 ir/gm
Lugano 21 luglio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 2 luglio 2003 interposto da
__________
contro
la decisione del 4 giugno 2003 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 9 luglio 2003 della parte convenuta che precisa di aver annullato la decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 15 luglio 2003 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso alla luce del succitato scritto 9 luglio 2003 dell'Ufficio assicurazione malattia;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici