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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.05.2003 36.2003.29

16 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,199 parole·~11 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.29   IR/cd

Lugano 16 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2003 di

__________

contro  

la decisione del 10 febbraio 2003 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 12 giugno 2002 __________, 1974, domiciliato a __________, salariato, ha postulato la concessione del sussidio per far fronte al pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2003.

                                         Il signor __________ ha indicato la sua paternità della piccola __________.

                                         La richiesta di sussidio è stata accompagnata da una lettera 12 settembre 2002 e dalla produzione delle polizze della Cassa Malati sia del richiedente che della figlia nonché dalla decisione di tassazione 18 febbraio 2002 relativa all'imposta cantonale 2001/2002 indicante un reddito imponibile di CHF 32'485.--.

                               1.2.   Con comunicazione 30 dicembre 2002 la domanda di sussidio è stata respinta ed il successivo 10 gennaio 2003 __________ si è aggravato all'ufficio dell'Assicurazione Malattia mediante reclamo.

                                         Con decisione 10 febbraio 2003 l'amministrazione ha emesso una decisione del seguente tenore:

"  (…)

ritenuto che in applicazione di quanto previsto dalla vigente giurisprudenza (sentenza TCA __________), per l'anno 2003 lei deve essere considerato quale persona sola nel senso dell'art. 26 cpv. 1 lett. b) LCAMal;

ritenuto che, con Decreto esecutivo del 26.11.2002, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2003, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 2001/2002, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;

osservato che, nel caso specifico, dalla notifica di tassazione 2001/2002 risulta un reddito imponibile pari a fr. 32'485.--, da cui, giusta l'art. 30 LCAMal (il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile per l'imposta cantonale e di un quindicesimo della sostanza imponibile per l'imposta cantonale eccedente fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie), un reddito determinante di fr. 33'000.-;

in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 26.11.2002, secondo cui hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-;

deci d e :

il reclamo contro la decisione del 30 dicembre 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è  r e spint o." (cfr. doc. _)

                                         L'UAM ha inoltre specificato al reclamante di avere invece concesso il sussidio 2003 alla signora __________ ed alla figlia __________.

                                         __________ si è aggravato a questo TCA con ricorso di data 8 marzo 2003 con cui ritiene ingiusta la decisione amministrativa, chiedendo che si tenga in considerazione la famiglia da lui composta unitamente alla figlia.

                                         Dal canto suo l'UAM così si è espressa:

"  (…)

Trattasi di un gravame relativo ad un'economia domestica composta dal ricorrente, dalla sua convivente __________ e dalla figlia __________.

Nelle situazioni di questo tipo, in conformità di quanto previsto dalla vigente giurisprudenza (cfr. sentenze TCA __________ e __________), per la definizione del diritto al sussidio il convivente deve essere considerato persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1

lett. a) LCAMal, mentre costituiscono famiglia la convivente ed i figli (art. 25 cpv. 1 lett. b) LCAMal).

Nel caso di specie, i dati fiscali applicabili indicano inequivocabilmente il superamento dei limiti di reddito determinante che secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato conferiscono alle persone sole il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2003.

A titolo abbondanziale si specifica che il nostro Istituto con decisione 30.12.2002 ha regolarmente provveduto alla concessione del sussidio per l'anno 2003 in favore della convivente del ricorrente e della figlia __________ quale nucleo familiare." (cfr. doc. _)

                                         Al ricorrente è stata offerta la possibilità di proporre l'acquisizione di nuove prove e comunque di esprimersi sulla risposta di causa.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002.

                                         Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie.

                                         Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Nella presente procedura non appare comunque necessario procedere all'accertamento del reddito, alla luce dell'applicazione del predetto art. 67 RLCMal. In effetti __________ non contesta gli importi considerati nella tassazione indicandoli come mutati (ossia diminuiti in maniera importante).

                               2.3.  Va ancora ricordato come giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:

                                         i coniugi con o senza figli

                                         i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;

                                         il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.

                                         L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

                               2.4.   Nel caso concreto il signor __________ è padre di una bambina __________ avuta dalla convivente.

                                         Come indicato in precedenza l'art. 25 LCAMal prevede che i celibi "con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni" costituiscono famiglia. In una sentenza __________ in re M. il TCA ha ritenuto che:

"  AI proposito, va rilevato che, in questa valutazione, é del tutto

irrilevante la questione di sapere se la ricorrente convive o meno con il padre del bambino.

Basta a fondare una "famiglia" ai sensi dell'art 25 LCAMal la convivenza fra un genitore e un figlio minorenne."

                                         In sostanza quindi per fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25 LCAMal occorre un rapporto di parentela (madre - figlio/a o padre - figlia/o) ed occorre una convivenza. Unicamente il rapporto parentale e la vita in comune permettono di ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal. L'UAM ha comunicato che la signora __________ e la figlia del ricorrente __________ beneficiano del sussidio di cassa malati per l'anno 2003. In altri termini nel caso del ricorrente la sua convivente e madre di sua figlia, nonché sua figlia, sono state considerate quale famiglia ai sensi dell'art. 25 LCAMal.

                                         Nella sentenza __________ del 27 agosto 1999 ed in quella più recente del 20 novembre 2002 __________ questo Tribunale aveva ritenuto come, in quel caso, la ricorrente convivesse con un figlio minorenne e fosse quindi "considerata una famiglia."

                                         Il TCA aveva ritenuto "del tutto irrilevante" la questione di sapere se la ricorrente "convivesse o meno" con il padre del bambino ed ancora era stato ritenuto che "Niente… autorizza l'amministrazione a considerare nel reddito determinante il reddito del convivente della persona richiedente il giudizio," ciò con richiamo anche ai dati fiscali.

                                         Il ricorrente va quindi considerato persona sola, in specie nei casi come quello in discussione dove la convivente, per sè e per la figlia, ha ottenuto il sussidio quale famiglia e senza che fosse considerato il reddito del convivente qui ricorrente.

                                         Nella sentenza citata del 27 agosto 1999 il TCA aveva in particolare evidenziato:

"  (Nei casi di) convivenza di persone con figli: l'ICAS (Istituto Cantonale delle Assicurazioni Sociali, n.d.r.) - adito con una richiesta emanante da una "persona sola" con figlio convivente - non esperisce, certamente, un'istruttoria volta a verificare un'eventuale convivenza - informazione non richiesta nei formulari ufficiali per la presentazione dell'istanza di sussidio - per poi, se del caso, considerare anche il reddito del convivente. Né, altrettanto verosimilmente, considera - ciò che sarebbe in contrasto con la legge, in particolare contrario all'art. 25 lett. a LCAMal - come un nucleo familiare unico due persone conviventi ma non coniugate: in questi casi il diritto al sussidio viene sicuramente accertato secondo i parametri stabiliti per le persone sole e la determinazione del reddito viene fatta considerando soltanto il reddito del richiedente."

                                         In altri termini quando due persone convivono con prole solo per uno di essi è possibile ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di una famiglia, con la conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile per la concessione dei sussidi.

                                         Per l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento diverso rispetto ai coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza del cumulo dei redditi tra i conviventi a livello fiscale.

                               2.5.   Nel caso in esame, come indicato, __________ va considerato quale persona sola, la convivente e la figlia essendo considerati famiglia hanno ottenuto il sussidio per l'anno 2003.

                                         Come specificato in corso di motivazione l'amministrazione doveva far capo al reddito imponibile ritenuto nella tassazione 2001-2002.

                                         In concreto tale reddito è di CHF 32'405.--, di conseguenza i parametri di legge (CHF 22'000.--) sono superati ed il sussidio non può essere concesso.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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