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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.12.2003 36.2003.100

4 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·222 parole·~1 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2003.100   ir/gm

Lugano 4 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 7 novembre 2003 formulato da

__________

contro  

la decisione del 16 ottobre 2003 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

letti ed esaminati gli atti;

vista la lettera 28 novembre 2003 della parte convenuta che precisa di avere emanato una nuova decisione che annulla e sostituisce quella qui impugnata, riconoscendo il diritto dell'assicurato al sussidio richiesto per l'anno 2003 (cfr. Doc. _ e _);

ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 3 dicembre 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici