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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.10.2002 36.2002.91

9 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,110 parole·~16 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00091   IR/cd

Lugano 9 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 22 luglio 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto del 31 luglio 2001 __________, 1981, apprendista di commercio domiciliato a __________ ed assicurato contro le malattie presso la __________, ha chiesto l’erogazione del sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2002. __________ ha accompagnato la sua richiesta con la fotocopia del contratto di tirocinio svolto presso la __________ con l’indicazione di un salario mensile di CHF 690.- (conseguito per 13 volte all’anno).

                                         Invitato dall’amministrazione ad attestare il suo reddito in assenza di una tassazione applicabile __________ ha specificato di guadagnare unicamente il suo stipendio. In data 29 gennaio 2002 l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha chiesto all’assicurato di volere precisare come egli si sia sostenuto nel corso del 2001. Il 12 marzo 2002 __________ ha specificato il suo reddito “di quasi 800 franchi al mese”, producendo un attestato di salario ed indicando lo stesso quale sua unica fonte di sostentamento.

                                         A fronte della decisione negativa dell’amministrazione il 20 aprile 2002 l’assicurato ha inoltrato reclamo all’amministrazione producendo la tassazione dei genitori __________ e __________ che vivono al suo stesso indirizzo, documento da cui si desume un reddito lordo di oltre CHF 143'000.- ed un reddito imponibile di CHF 64'658.- per l’imposta cantonale 1999 – 2000.

                                         Nel suo reclamo __________ ha indicato di adempiere i requisiti per la concessione del sussidio conseguendo un reddito superiore ai CHF 6'000.-. Con scritto del 14 giugno 2002 l’assicurato si è nuovamente rivolto all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia  ritenendo “non equo nel mio caso il rinvio al <reddito di riferimento> dei miei genitori”. L’amministrazione ha confermato il rifiuto della concessione del sussidio per l’anno 2002 ricordando in particolare che:

"  (…)

considerato che, con Decreto esecutivo del 06.11.2001, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che, per l'anno 2002, il reddito determinante ai fini dell'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie è desunto dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;

ritenuto che, giusta gli artt. 32 cpv. 1 LCAMal e 1 lett. c) DE 06.11.2001, per stabilire il diritto al sussidio, il reddito determinante delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento e che è dato diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera fr. 55'000.-;

appurato che dalla sua notifica di tassazione 1999/2000 risulta un reddito imponibile nullo;

osservato che, in applicazione dell'art. 52 cpv. 1 Reg. LCAM, le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile (fr. 1'406.-);

stabilito che, sulla base della documentazione prodottaci, il suo reddito lordo mensile medio accertato al momento dell'istanza è inferiore al citato importo di fr. 1'406.- lordi;

ritenuto che, in sede di istanza di sussidio, ha indicato le generalità di suo padre quale persona che provvede al suo sostentamento e che dalla notifica di tassazione 1999/2000 dello stesso risulta un reddito determinante che supera l'importo di fr. 55'000.- di cui all'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001;

decid e:

II reclamo contro la decisione del 31 maggio 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è  respint o." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Con atto del 19 agosto 2002 __________ ha impugnato la decisione dell’amministrazione davanti a questo TCA con le seguenti argomentazioni:

"  (…)

ora io ho comprovato che il mio reddito lordo nell'anno 2001 precedente quello cui si riferisce il richiesto sussidio era di franchi 9'398.- (vedi allegato certificato di salario). Con questo reddito ed un po' di aiuto che posso dare nel mio tempo libero nell'azienda di mio padre (gestore di un'edicola) ritengo di bastare al mio sostentamento.

(…)

L'Ufficio dell'Assicurazione malattia si appiglia invece al Decreto esecutivo del 6.11.2001 del Consiglio di Stato che rimanda alle "classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000" per le quali, notoriamente fanno stato gli anni di computo 1997 e 1998 durante i quali, per me nato nel 1981, non c'era tassazione essendo ancora minorenne e chiaramente, come studente avevo un reddito nullo.

(…)

In effetti però, mi sembra più equo il riferimento non ad una situazione superata ma alla situazione oggettiva attuale: dal 1.1.2001 ho iniziato un'attività rimunerata come apprendista di commercio, con uno stipendio di Fr. 9'398 all'anno (vedi punto 1. che precede) e mi trovo quindi largamente entro i limiti fissati dalla LCAMal. Andare a ricercare un periodo di oltre 4 anni or sono per negarmi il sussidio attuale mi sembra capzioso oltre che punitivo.

Faccio inoltre notare la nuova situazione data dal cambiamento del metodo di tassazio­ne (passaggio con il 1.1.2003 alla tassazione annuale per cui gli anni 2001 e 2002 non sarebbero più considerati) ed alla confusione che creano i due disposti legislativi citati dalla decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione malattia: per la LCAMal varrebbe il "reddi­to lordo annuo" mentre nel DE del 6.11.2001 si parla di notifica di tassazione e quindi di "reddito imponibile" che è tutt'altra cosa.

Anche il richiamo all'art. 52 del Reg. LCAM non mi sembra pertinente sia perché consi­derando la mia attività nel 2002 a favore di mio padre potrei raggiungere la "base mensile di Fr. 1'406", sia perché viene introdotto dopo i due riferimenti testé citati, ancora un altro parametro con il richiamo alle regole sulle prestazioni complementari AVS/Al che mi sembrano estranee alla problematica dei sussidi per l'assicurazione malattia." (cfr. doc. _)

                                         L’amministrazione si oppone all’accoglimento del gravame con osservazioni del 10 settembre 2002 in cui si può leggere:

"  (…)

Trattasi di una situazione ordinaria di persona sola con un reddito imponibile nullo ai fini fiscali.

La pratica di specie deve dunque essere evasa nell'ambito delle normative previste per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- in base ai dati fiscali applicabili (art. 32 cpv. 1 LCAMal).

Le uniche possibilità di decidere in margine al sussidio di specie al di fuori del reddito di riferimento di cui all'art. 32 cpv. 2 LCAMal, sono le seguenti:

a)     il richiedente, al momento dell'istanza, deve avere un'età non inferiore a 35 anni e nel contempo condurre un'esistenza autonoma (art. 53 Reg. LCAM, mantenuto in vigore in forza dell'art. 84 LCAMal);

b)     il richiedente, al momento dell'istanza, deve dimostrare un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della Legge federale sulle PC AVS/AI, su base mensile (art. 52 cpv. 1 Reg. LCAM, ibidem);

c)     deve trattarsi di casi particolari e documentati per i quali, a giudizio dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere concesso facendo astrazione dal reddito di riferimento (art. 54 Reg. LCAM, ibid.).

(…)

II minimo vitale assunto ai sensi di diritto è pari a fr. 16'880.- annui, ossia fr. 1'406.- ­mensili.

Secondo quanto stabilito da parte dell'Autorità amministrativa sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, il reddito lordo mensile medio della stessa accertato al momento dell'istanza di sussidio risulta essere inferiore al citato importo di fr. 1'406.- (cfr. documento 5 - reddito lordo mensile medio = fr. 9398 : 12 =

fr. 783.15).

Da rilevare il fatto che la controparte non ha prodotto alcun giustificativo relativo ad eventuali redditi conseguiti al momento dell'istanza di sussidio in relazione all'attività esercitata a favore di suo padre (cfr. atto ricorsuale 19.08.2002, pag. 2).

(…)

II caso di specie non presenta connotazioni eccezionali tali da far propendere la scrivente parte convenuta per l'applicazione di altri mezzi di giudizio al di fuori di quelli ordinari, come previsto dall'art. 54 Reg. LCAM.

(…)

Ritenuto quanto qui esposto, non fa dubbio alcuno che le decisioni di merito riguardanti il sussidio nell'assicurazione malattie debbano fondarsi sul reddito di riferimento. I dati fiscali legati al reddito di riferimento incontestati nel corso della causa di specie - indicano chiaramente valori superiori ai limiti di legge per la concessione del sussidio alla spesa in questione (art. 1 lett. c) DE 06.11.2001: reddito di riferimento = fr. 55'000)." (cfr. doc. _)

                                         A __________ è stata offerta la possibilità di addurre nuove prove.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Questi valori sono stati ripresi nel DE concernente il calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2002.

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2002 (come nel caso in esame, ma anche il precedente anno 2001), il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 14.11.2000).

                                         Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.3.   Va ancora osservato come la definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26 e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).

                                         Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione come nel caso di specie. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAmal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.

                               2.4.   Per le persone sole con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del RegLCAMal:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."

                                         Secondo l’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 16'800.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 16'800.- annui. Scopo del legislatore, come indicato nelle considerazioni precedenti, è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori. Sarebbe infatti urtante, a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione, che lo Stato utilizzasse risorse a fronte della capacità finanziaria di padre e madre per fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base. In casu – come evidenziato – i genitori del ricorrente conseguono un reddito lordo di oltre CHF 143'000.- ed un reddito imponibile di oltre 64'000.-. Il finanziamento dei premi di __________ da parte dello Stato sarebbe quindi inammissibile, come meglio specificato nelle motivazioni che seguono.

                               2.5.   Come detto __________, nato nel 1981, vive in seno alla sua famiglia d’origine, esercita attività lavorativa quale apprendista ed ha un reddito comprovato leggermente inferiore ai CHF 10'000.- annui come desumibile dagli atti. Egli ha indicato di avere avuto, nel periodo di computo e nella tassazione di riferimento un reddito nullo come ritenuto dall’amministrazione. Manifestamente sono quindi dati gli estremi per fare riferimento al reddito del nucleo primario. Nel corso della procedura __________ ha indicato di collaborare in seno all’edicola gestita dal padre conseguendo un certo reddito che non ha comunque precisato e sostanziato all’amministrazione ed a questo giudice. Accertato invece è il reddito dei genitori del ricorrente nel periodo di riferimento (reddito imponibile di oltre CHF 64'000.-).

                                         I termini utilizzati dalla legge agli art. 26 e 27 LCAMal sono decisamente chiari ed esprimono esplicitamente la volontà del legislatore di ritenere – quale persona sola – la persona celibe o nubile con più di 18 anni (in questo senso l’art. 25 litt. b et c a contrario; art. 26 litt. a, art. 27 LCAMal). Non possono essere seguite da questo TCA le tesi contenute nell’impugnativa secondo cui si farebbe riferimento a situazioni non più attuali ma superate. In effetti l’accertamento di un reddito nullo nel periodo di tassazione determinato dall’esecutivo cantonale permette di attualizzare la verifica con l’accertamento del reddito conseguito dall’assicurato. Il legislatore cantonale, e non vi sono motivi per questo giudice di staccarsi dal chiaro tenore delle norme volute dal Parlamento prima e dall’Esecutivo poi (in virtù delle specifiche deleghe contenute nella legge), ha imposto di far capo al reddito del nucleo primario in caso di conseguimento di reddito inferiore al limite massimo per persone sole secondo le norme applicabili nell’ambito della LPC.

                                         In caso di progenie in formazione il legislatore ha previsto la possibilità di ottenere – da parte del figlio considerato persona sola – la concessione del sussidio quando il reddito di riferimento della famiglia non sia superiore ai CHF 55'000.-. Nel caso specifico il reddito dei genitori dell’assicurato è decisamente superiore a detto importo ed il sussidio non può essere concesso. La decisione dell’amministrazione va protetta. Il ricorso deve quindi essere respinto senza carico di tasse e spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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