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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.09.2002 36.2002.86

26 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,154 parole·~16 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00086   IR/sc

Lugano 26 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 22 luglio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 5 luglio 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con atto datato 26 ottobre 2001 __________, 1966, coniugato con __________ e padre di __________ e di __________, ha postulato la concessione del sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattia obbligatoria per l’anno 2002. __________ ha indicato di essere salariato ed al momento della richiesta del sussidio egli non era in possesso di “dichiarazione fiscale”. In una lettera accompagnatoria il qui ricorrente ha rammentato di essere stato “ospite” del Penitenziario __________ senza svolgimento di attività. Il signor __________ ha prodotto i certificati di salario “del corrente anno” in uno con le polizze assicurative degli assicuratori __________ e __________.

                                         Dal certificato di salario firmato da __________ risulta che il ricorrente ha percepito complessivamente – per il periodo da luglio a settembre 2001 – CHF 7'000.- lordi. Agli atti dell’amministrazione è pure allegata una attestazione di salario della signora __________ dalla quale si desume che, per il periodo dal febbraio al settembre 2001, essa ha percepito dalla __________, salari per complessivi CHF 14'700.- lordi.

                                         In data  8 gennaio 2002 l’Ufficio dell’Assicurazione Malattia ha comunicato all’assicurato che, stante l’assenza di una decisione di tassazione, una decisione in merito al sussidio sarebbe stata emanata successivamente alla notifica di tassazione 1999/2000.

                                         Il 6 febbraio 2002 __________ ha ribadito la sua richiesta di sussidio indicando il periodo di carcerazione dal 1999 al 25 agosto 2001, indicando di avere iniziato una attività lucrativa dall’estate 2001 ed osservando di non avere ottenuto una decisione di tassazione per il periodo di interesse. Allo scritto il signor __________ ha annesso un attestato di salario aggiornato per la sua attività presso __________ da cui si desume il conseguimento di un reddito lordo, dal luglio al dicembre 2001, di CHF 16'000.-. Pure per la moglie __________ è stato prodotto un certificato di salario aggiornato al dicembre 2001 da cui si desume che, per il periodo dal febbraio al dicembre 2001, la signora __________ ha conseguito un salario di CHF 22'750.-.

                               1.2.   Avverso la decisione negativa dell’ufficio __________ ha formulato reclamo esprimendosi in questi termini:

"  (…)

Siamo consci che il reddito determinante per le famiglie ammonta a sfr. 34'000.--, ma questo valore fa riferimento ad una tassazione, ove è stato posto reclamo, sul periodo di lavoro 1997/98. La nostra situazione finanziaria oggi è completamente modificata, e con i redditi odierni percepiti siamo abbondantemente sotto il limite sopra imposto, di conseguenza dovremmo ricevere il sussidio.

A comprova di questa tesi vi è il fatto che, per l'anno 2001 la domanda di sussidio è stata richiesta dalle autorità sociali del Penitenziario, e la stessa fu stata accolta. Ora in una situazione analoga ci viene respinta. (…)" (Doc. _)

                                         L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto l’impugnativa con le seguenti motivazioni:

"  (…)

stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) Reg. LCAM (accertamento del reddito lordo in caso di diminuzione importante dello stesso rispetto al reddito lordo desunto dalla tassazione fiscale applicabile, nel caso di specie quella relativa al biennio fiscale 1999/2000), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio di fr. 5'879.35 (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio e di quello di sua moglie comprensivi della tredicesima mensilità e degli assegni per i figli);

osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile medio di fr. 5'879.35 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per le famiglie con due figli, risulta un reddito determinante pari a fr. 38'000.--;

ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le famiglie, il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.--;

deci d e:

il reclamo contro la decisione del 30 aprile 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è  r e spint o."

(Doc. _)

                               1.3.   Insoddisfatto della decisione dell’amministrazione __________ ha impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA con atto del 22 luglio 2002 in cui indica come il suo reddito imponibile dovrebbe ammontare a CHF 17'000.- ca. Egli chiede quindi la concessione del sussidio.

                                         All’accoglimento del gravame si oppone l’amministrazione con le seguenti osservazioni:

"  (…)

Trattasi di una situazione in cui, sulla scorta degli accertamenti effettuati, risulta applicabile l'art. 67 lett. m) Reg. LCAM.

La normativa in oggetto prevede la possibilità di definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. Per volontà del legislatore, tale normativa è stata introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale applicabili nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la definizione del diritto al sussidio sulla base della situazione economica più recente per gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della propria condizione economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale.

Il reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato al momento dell'istanza di sussidio (ottobre 2001) ammonta complessivamente a fr. 70'551.25 (cfr. allegati al doc. n° _ - periodo considerato agosto-dicembre 2001; salario annuo marito: 2'769.25 x 13 = 36'000.25; salario annuo moglie: tot. salari 08.12-12.12 12'615: 5 x 13 = 32'799.--; assegni per i figli: 146.-- x 12 = 1'752.--), il che risulta essere inferiore al reddito esposto ai fini della notifica di tassazione 1999/2000 (cfr. doc. _).

Il reddito lordo mensile medio della controparte ammonta a fr. 5'879.30 (fr. 70'551.25 : 12) il che, dopo la relativa conversione in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione (art. 72 cpv. 1 Reg. LCAM) risulta essere superiore al limite che conferisce il diritto al sussidio a tutti i componenti della famiglia (fr. 34'000.--, art. 1 lett. c) DE 06.11.2001), mentre consente di beneficiare del sussidio in favore del secolo figlio giusta l'art. 1 lett. g) DE 06.11.2001, come del resto già indicato alla controparte in sede di decisione su reclamo (pag. 2).

Contrariamente a quanto richiesto dalla controparte nel suo atto ricorsuale, la dichiarazione d'imposta 2001/2002 non può essere considerata per la definizione del diritto al sussidio per l'anno 2002 (cfr. sentenza TCA __________).

Dall'atto di reclamo datato 15.05.2002 del ricorrente (doc. _) si evince come lo stesso ha inoltrato reclamo avverso la notifica di tassazione 1999/2000 ed ha richiesto l'emissione di una tassazione intermedia.

Al riguardo la parte convenuta specifica che il ricorrente dopo l'emissione della notifica di tassazione 1999/2000 su reclamo o in caso di emissione di tassazione intermedia, da cui dovesse risultare un reddito determinante inferiore al limite di fr. 34'000.--, avrà la possibilità di chiedere la revisione della sua pratica di sussidio per l'anno 2002." (Doc. _)

                                         Al ricorrente è stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di nuove prove. Il giudice delegato ha acquisito copia della dichiarazione fiscale 1999/2000 e della relativa notifica di tassazione (non definitiva).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAmal.

                                         Per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

" a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

Per quanto d’interesse nella presente procedura appare da verificare se siano dati gli estremi per una determinazione autonoma del reddito in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

Va qui evidenziato come la possibilità data all’amministrazione, nei casi specificatamente fissati dal Regolamento, di fissare autonomamente il reddito, è complemento della possibilità lasciata aperta con l’espressione “di regola” all’art. 30 LCAMal che permette così all’autorità amministrativa di adottare quegli atti adeguati agli scopi che il legislatore ha voluto conseguire con l’adozione delle norme. Il legislatore ha voluto fissare i parametri per la concessione del sussidio vincolandoli ad importi desumibili dalle decisioni di tassazione ma, per evitare l’eccessivo rigore che tale applicazione dei valori avrebbe potuto causare in caso – ad esempio – di significativa modifica della situazione economica dell’assicurato, è stato adottato il correttivo dell’art. 31 LCAMal specificato nel relativo regolamento d’applicazione.

Nel caso concreto occorre verificare il sussistere dei presupposti dell’art. 67 litt. m RegLCAMal. Il reddito lordo cui ci si deve riferire secondo detta norma é quello più recente e percepito nel corso dell’anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l’adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui “Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell’assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell’istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l’assicurato richiede il sussidio soggettivo”, nell’ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono, se possibile, i dati dell’anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento.

                                         Occorre domandarsi se, alla luce del tenore dell’art. 31 litt. c) LCAMal che prevede l’accertamento del reddito determinante “in altri casi particolari”, la delega del legislativo all’esecutivo non sia stata eccessivamente limitata con l’adozione dell’art. 67 RCAMal. Il problema è stato risolto in una recente sentenza di questo TCA (cfr. STCA del 6 febbraio 2002 nella causa _., __________).

                                         Va subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento per “altri casi particolari”. Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto (se assente la tassazione applicabile), la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio, ad esempio, manca in questo contesto. Tale assenza non è stata ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione.

Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. La nascita di un figlio (evento considerato nella sentenza 6 febbraio 2002 citata), pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento, non è stata ritenuta come avente incidenza nel reddito della persona interessata (anzi è stata considerata semmai positivamente per l’erogazione dell’assegno per i figli in virtù della LAF).

Questo TCA ha quindi considerato come non si possa ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile.

Va ancora rilevato che l’esistenza di situazioni fattuali particolari che impongono particolare esame non possono essere risolte considerando parametri di valutazione diversi da quelli voluti dal legislatore rispettivamente dall’esecutivo per delega del legislatore. In altri termini non si può fare riferimento ad una tassazione diversa da quella prevista, invocando il principio di proporzionalità o particolari difficoltà di natura economica. In presenza di una significativa diminuzione del reddito dopo la tassazione di riferimento occorre far capo alla procedura voluta dal legislatore e quindi procedere alla verifica del guadagno lordo conseguito ed in caso di diminuzione rispetto al guadagno lordo ritenuto in sede di tassazione emessa per il periodo di riferimento, si procederà alla conversione del nuovo e più recente reddito lordo al reddito imponibile secondo l’utilizzo obbligatorio di specifiche tabelle. In questo modo appare rispettato, come detto, il principio di proporzionalità ed anche quello della parità di trattamento (in questo senso la sentenza TCA 3 giugno 2002 inc. __________ in re _).

                               2.3.   Nel caso concreto __________ si è visto intimare una decisione di tassazione l’8 aprile 2002 dalla quale risulta un reddito imponibile di CHF 176'494, composto da CHF 90’000.- derivanti da reddito da lavoro, CHF 58'626.- da reddito della sostanza, CHF 100'000.- reddito d’altra fonte, per un reddito complessivo lordo di oltre 240'000.-. Il reddito imponibile ritenuto appare decisamente superiore ai parametri più sopra evocati (34'000.-). La decisione di tassazione non è definitiva ma è oggetto di reclamo da parte del contribuente. Come rettamente ha evidenziato l’amministrazione nella risposta di causa il raffronto del reddito lordo dichiarato nell’ambito della dichiarazione fiscale per il periodo 1999/2000 del ricorrente con il guadagno conseguito successivamente alla sua liberazione dopo il periodo di detenzione, appare significativo. In effetti, come dimostrato dalla documentazione prodotta dallo stesso __________ all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia rispettivamente a questo TCA, risulta che la famiglia del ricorrente ha conseguito nel corso del 2002 un reddito lordo così composto:

                CHF 18'000.- guadagnati da __________ nei mesi da gennaio a giugno 2002;

                CHF 10'550.- guadagnati da __________ nei mesi da gennaio ad aprile 2002.

                                         Questo reddito rapportato su base annua, ossia su 12 mesi siccome dalla documentazione agli atti non risulta che i signori __________ beneficino del versamento di una tredicesima, conduce a ritenere un guadagno lordo annuo di CHF 67'650.- cui vanno aggiunti gli assegni famigliari per CHF 1'756,80 (ossia CHF 146,40 x 12) per un totale di CHF 69'406,40.

                                         Va rammentato che affinché possa essere ritenuta una diminuzione importante del reddito occorre che il reddito lordo subisca una significativa modifica verso il basso. In una recente sentenza di questo TCA è stato ritenuta importante una diminuzione del reddito del 16% (cfr. STCA del 31 ottobre 2001, nella causa A, 36.2001.75). Nel caso concreto il reddito lordo indicato nella dichiarazione fiscale è più del triplo di quello del periodo di riferimento riportato su base annua. L’amministrazione ha rettamente ritenuto di dovere accertare autonomamente il reddito lordo mensile conseguito dal ricorrente e di convertirlo poi in reddito determinante secondo l’uso delle tabelle specificatamente allestite ed il cui uso è obbligatorio.

                                         Il reddito di CHF 69'406,40 diviso per 12 mensilità permette di ritenere un lordo mensile di 5'783,90. Questo importo convertito (art. 72 Reg. LCAMal) conduce ad un reddito determinante di CHF 37'000.- (riferito a coniugati con 2 figli).

                                         La decisione della Cassa va quindi protetta ed il ricorso va respinto nonostante i rilievi del ricorrente

                                         Visto l’esito del gravame non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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