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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2002 36.2002.84

20 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,264 parole·~16 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00084   IR/cd

Lugano 20 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 23 luglio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 3 luglio 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________, cittadino macedone, dipendente salariato, nato nel 1954, domiciliato a __________, assicurato obbligatoriamente contro le malattie presso la __________, ha chiesto la concessione del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2002.

                                         II 28 marzo 2002 l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha respinto la domanda alla luce della mancata produzione della documentazione attestante la situazione economica.

                                         II successivo 27 aprile 2002 __________ ha inoltrato reclamo contro la decisione amministrativa indicando di lavorare attualmente e di avere a carico l'attuale famiglia con reddito che non sarebbe sufficiente. II 3 luglio 2002 l'amministrazione ha respinto il reclamo con decisione del seguente tenore:

"  (…)

appurato che l'autorità fiscale competente non ha ancora emesso nei suoi confronti alcuna notifica di tassazione quale persona separata;

stabilito che, dalla documentazione prodottaci in conformità di quanto previsto dall'art. 67 lett. c) Reg. LCAM (accertamento del reddito in caso di separazione o divorzio, in assenza di tassazione fiscale applicabile), al momento dell'istanza di sussidio risulta un reddito lordo mensile medio pari a fr. 3'069.75 (tenuto conto del suo salario lordo mensile medio comprensivo della tredicesima mensilità e, in deduzione, degli alimenti a suo carico);

osservato che, dopo conversione del reddito lordo mensile di

fr. 3'069.75 in reddito imponibile giusta gli artt. 69 e 72 Reg. LCAM, sulla base della tabella di conversione applicabile per l'anno 2002 per le persone sole, risulta un reddito determinante pari a fr. 28'000.-;

ritenuto che, in applicazione dell'art. 1 lett. c) DE 06.11.2001, hanno diritto al sussidio le persone sole, il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-;

decide:

II reclamo contro la decisione del 28 marzo 2002 dell'Ufficio dell'assicurazione malattia

è respinto." (cfr. doc. _)

                               1.2.   __________ ha impugnato la decisione amministrativa presso questo TCA rilevando di versare, a carico del suo reddito, alimenti per la ex moglie tramite l'Ufficio del sostegno sociale, di mantenere la signora __________ dalla quale ha avuto una figlia.

                                         L'Ufficio dell'Assicurazione Malattia si oppone al gravame con le seguenti argomentazioni:

"  (…)

Trattasi di una situazione in cui risulta applicabile l'art. 67 lett. c) Reg. LCAM, dal momento che l'autorità fiscale non ha ancora intimato nei riguardi della controparte alcuna notifica di tassazione quale persona separata.

Inoltre, occorre rilevare come, secondo la costante giurisprudenza di questo TCA (cfr. sentenza __________) il ricorrente, convivente e con un figlio minorenne, sia da considerare "persona sola" nel senso dell'art. 26 lett. b) LCAMal.

Nel caso di specie, il reddito imponibile risultante dalla conversione del salario lordo mensile medio (*) conseguito nel corso dell'anno 2002 da parte del ricorrente dopo deduzione degli alimenti a suo carico supera i limiti di reddito determinante che, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, conferiscono il diritto al sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2002.

(*) Il calcolo del reddito lordo mensile medio, pari a fr. 3'069.75, risulta dal conteggio seguente:

Reddito lordo 2002 fr. 4'218.25 x 13/12 =            fr. 4'569.75

- Alimenti =                                                         fr. 1'500.00

Totale reddito lordo mensile medio =                  fr. 3'069.75

                                                                             =========

A titolo abbondanziale si specifica che il ricorrente avrà la facoltà di chiedere la revisione della decisione oggetto della presente vertenza, non appena sarà in possesso della prima notifica di tassazione emessa quale persona separata." (cfr. doc. _)

                                         II giudice delegato ha acquisito documentazione presso l'Ufficio Tassazione di __________ e presso il Municipio di __________ che ha attestato che il ricorrente è domiciliato in quel Comune dal 1° febbraio 2001 e vive con la figlia __________ e con __________. Presso l'Ufficio Cantonale del sostegno e dell'inserimento sociale è stato possibile accertare che __________ ha tre figli di primo letto __________, __________ e __________ e che:

"  (…)

Il signor __________ aveva un obbligo alimentare mensile di fr. 2'235.00 fino al 31.05.1999, fr. 1'450.00 fino al 31.10.1999 e fr. 1'380.00 fino al 30.09.2002; dal primo settembre 2002, l'importo è di fr. 680.00.

Dopo diverse procedure il debitore ha iniziato ad effettuare dei versamenti di fr. 1'500.00 in modo irregolare e più precisamente, dal 14.08.2000 al 17.07.2002 ha effettuato 11 accrediti. L'ultimo versamento del 19 settembre 2002 è di fr. 800.00.

A tutt'oggi il debito nei nostri confronti ammonta a fr. 52'639.00."

(cfr. doc. _)

                                         Con successiva comunicazione l'Ufficio del sostegno ha precisato come i versamenti avvenuti nel corso del 2002 a tutto settembre ammontano a CHF 6'800.e meglio CHF 1'500.- versati quattro volte, la prima in data 11 gennaio, poi l'11 marzo quindi il 19 giugno ed il 17 luglio 2002. Un ulteriore versamento è avvenuto il 19 settembre 2002, limitato a CHF 800.- (doc. _). Le risultanze degli accertamenti presso l'Ufficio del sostegno sono stati trasmessi alle parti con facoltà di prendere posizione in merito.

                                         II giudice delegato ha chiesto inoltre all'Ufficio dell'Assicurazione Malattia se sia stato concesso il sussidio per il pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie obbligatorie all'attuale convivente del ricorrente rispettivamente in favore della figlia __________. Anche in questo caso la risposta è stata trasmessa al ricorrente per una presa di posizione.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dall'art 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)     del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)     di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.

                                         L'espressione "di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dall'art. 31 LCAMal.

                                         Per il 2002, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 6.11.2001).

                                         Come indicato con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"  a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte

      del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

                                         In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge;

b)   decesso del coniuge;                                     

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge

      sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

I)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                                         Nella presente procedura appare necessario procedere all'accertamento del reddito, come eseguito dall'amministrazione, alla luce dell'applicazione della lettera c) del predetto art. 67 RLCAMal. Va rammentato ancora come, all'assicurato, è data la possibilità di domandare, se adempiuti i presupposti, la revisione del sussidio come rammenta l'amministrazione nelle sue osservazioni una volta ottenuta la decisione di tassazione quale divorziato.

                                         Nel caso concreto, alla luce dell'art. 67 litt. c REgLCAMal, il reddito lordo cui ci si deve riferire é quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui "Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo". Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica della diminuzione importante del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

                                         Questo reddito lordo va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 REgLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante le tabelle appositamente allestite ai sensi dell'art. 72 del medesimo regolamento.

                               2.3.  Va ancora ricordato come giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia:

                                         i coniugi con o senza figli

                                         i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni;

                                         il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni.

                                         L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni.

                               2.4.   Nel caso concreto il signor __________, divorziato e padre di tre figli avuti dalla moglie__________, indica di provvedere al mantenimento di una donna (__________) e di essere padre di una bambina. L'Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha pure riferito come il ricorrente conviva con la compagna e con la figlia. II giudice delegato ha interpellato l'autorità comunale di __________ con scritto del 9 ottobre 2002 (doc. _) e la circostanza della convivenza tra padre e figlia è stata confermata (doc. _). II ricorrente vive in effetti a __________ unitamente alla figlia __________ nata il __________ 1999. Nella comunione domestica vive pure la signora __________. Come indicato in precedenza l'art. 25 LCAMal prevede che i divorziati rispettivamente i coniugi separati "con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni" costituiscono famiglia. In una sentenza 36.1998.151 in re M. il TCA ha ritenuto che:

"  AI proposito, va rilevato che, in questa valutazione, é del tutto

irrilevante la questione di sapere se la ricorrente convive o meno con il padre del bambino.

Basta a fondare una "famiglia" ai sensi dell'art 25 LCAMal la convivenza fra un genitore e un figlio minorenne."

                                         In sostanza quindi per fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25 LCAMal occorre un rapporto di parentela (madre - figlio/a o padre - figlia/o) ed occorre una convivenza. Unicamente il rapporto parentale e la vita in comune permettono di ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal. Il TCA ha accertato che la signora __________ e la figlia del ricorrente __________ beneficiano del sussidio di cassa malati per l'anno 2002. In altri termini nel caso del ricorrente la sua convivente e madre di sua figlia, nonché sua figlia, sono state considerate quale famiglia ai sensi dell'art. 25 LCAMal.

                                         Nella sentenza 36.98.151 del 27 agosto 1999 questo Tribunale aveva ritenuto come, in quel caso, la ricorrente convivesse con un figlio minorenne e fosse quindi "considerata una famiglia."

                                         Il TCA aveva ritenuto "del tutto irrilevante" la questione di sapere se la ricorrente "convivesse o meno" con il padre del bambino ed ancora era stato ritenuto che "Niente… autorizza l'amministrazione a considerare nel reddito determinante il reddito del convivente della persona richiedente il giudizio," ciò con richiamo anche ai dati fiscali.

                                         Il ricorrente va quindi considerato persona sola, in specie nei casi come quello in discussione dove la convivente, per sè e per la figlia ha ottenuto il sussidio quale famiglia e senza che fosse considerato il reddito del convivente qui ricorrente.

                                         Nella sentenza citata del 27 agosto 1999 il TCA aveva in particolare evidenziato:

"  (Nei casi di) convivenza di persone con figli: l'ICAS - adito con una

richiesta emanante da una "persona sola" con figlio convivente - non esperisce, certamente, un'istruttoria volta a verificare un'eventuale convivenza - informazione non richiesta nei formulari ufficiali per la presentazione dell'istanza di sussidio - per poi, se del caso, considerare anche il reddito del convivente. Né, altrettanto verosimilmente, considera - ciò che sarebbe in contrasto con la legge, in particolare contrario all'art. 25 lett. a LCAMal - come un nucleo familiare unico due persone conviventi ma non coniugate: in questi casi il diritto al sussidio viene sicuramente accertato secondo i parametri stabiliti per le persone sole e la determinazione del reddito viene fatta considerando soltanto il reddito del richiedente."

                                         In altri termini quando due persone convivono con prole solo per uno di essi è possibile ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di una famiglia, con la conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile per la concessione dei sussidi.

                                         Per l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento diverso rispetto ai coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza del cumulo dei redditi tra i conviventi.

                                         Ne discende che, nel caso concreto, il limite di reddito convertito

                                         dal reddito lordo, sarà di CHF 22'000.--.

                               2.5.   Per l'accertamento del suo reddito il ricorrente ha prodotto unicamente il contratto di lavoro concluso con la __________. Da questo documento emerge il reddito lordo mensile ritenuto dalla cassa di CHF 4'218,25 che, percepito per 13 volte all'anno, conduce ad un reddito mensile lordo di CHF 4'569,75. Nella sua determinazione del reddito mensile medio l'amministrazione ha ritenuto il versamento di CHF 1'500.- per alimenti. Detta deduzione è avvenuta in sede di calcolo ad opera dell'amministrazione, ciò ancorché la norma applicabile (art. 72 RLCAMal) faccia riferimento al reddito lordo quale base di partenza per il calcolo del reddito imponibile. La prassi amministrativa di dedurre gli alimenti dovuti dall'assicurato secondo il diritto di famiglia e pagati in maniera provata, appare da condividere in questa sede. La soluzione contraria avrebbe delle conseguenze socialmente inique. Infatti le tabelle richiamate all'art. 72 RLCAMal prevedono, in un'ottica prettamente fiscale, due tipi di contribuenti: i coniugati (con o senza figli) e le persone sole (senza distinzione in caso di prole o meno). Se venissero applicate le tabelle per persone sole al reddito lordo di una persona considerata sola fiscalmente poiché divorziata, celibe o nubile per la conversione in reddito imponibile del reddito lordo senza la deduzione degli importi versati in virtù di obblighi di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia o dalla filiazione, il risultato sarebbe un reddito imponibile non realistico poiché non terrebbe conto dei doveri imposti dagli obblighi di mantenimento legali. Qualora, per correggere l'anomalia, si volessero invece applicare le tabelle di conversione per i redditi lordi conseguiti da persone coniugate la soluzione non sarebbe migliore poiché queste tabelle sono basate sulla valutazione del reddito di una persona coniugata e considerano comunque i redditi conseguiti dalla coppia con le deduzioni fiscalmente riconosciute solo in questi casi. La persona sola che versa degli alimenti all'ex coniuge per sè o per i figli che vivono con l'altro genitore va trattata differentemente dalla persona non coniugata che vive sola e senza obblighi di mantenimento ma non può neppure essere equiparata - con riferimento all'applicazione delle Tabelle di cui all'art. 72 RLCAMal - alla persona coniugata con o senza prole. Deve quindi essere ammessa, dal reddito lordo conseguito dalla persona interessata, la deduzione degli alimenti dovuti in virtù del diritto di famiglia e pagati nel corso del periodo di calcolo (cfr. 2.2.) come d'altra parte ammesso dal diritto fiscale. Questo TCA (36.1998.151 in re M.) ha in effetti già evidenziato come:

"  ...il richiamo costante ai dati fiscalmente accertati operato nella legge

e nel regolamento non può che indurre, relativamente all'accertamento dei redditi, ad un'applicazione analogica dei principali criteri applicabili in sede fiscale"

                                         Nel caso concreto dunque a ragione l'amministrazione ha ritenuto di dovere dedurre dal reddito mensile lordo conseguito dal ricorrente l'importo del contributo alimentare (in realtà la restituzione dell'anticipo di tale contributo pagato dallo Stato) cifrandolo però erroneamente in CHF 1'500.-. II TCA ha infatti accertato che l'ammontare degli alimenti rimborsati dal ricorrente all'Ufficio del sostegno sociale dell'inserimento nel corso del 2002 sino a tutto settembre 2002 assomma a CHF 6'800.- (per 9 mesi del 2002) pari a - mediamente - un versamento di CHF 755,55 mensili (arrotondato).

                               2.6.   II reddito mensile lordo ritenuto dall'Ufficio dell'Assicurazione Malattia fissato in CHF 3'069,75 pari all'introito conseguito sino a tutto settembre dedotti gli alimenti non verificati e ritenuti versati nello stesso periodo, il tutto rapportato sulla base mensile, appare errato. In effetti dai 4'569,75 delle entrate occorre dedurre gli importi realmente versati per il mantenimento dei figli di primo letto dell'assicurato ricorrente. L'importo da ritenere assomma dunque a CHF 3'814,20. Detto reddito va commutato in reddito imponibile ed occorre verificare se sia superato il limite di reddito di CHF 22'000.--. II reddito lordo va convertito secondo le apposite tabelle per persone sole.

                         2.7.   Nel caso concreto va ritenuto come il ricorrente ogni mese consegua un introito lordo che va cifrato in CHF 3'814.20. Detto importo convertito con la tabella per "Persone sole" supera il limite di reddito per la concessione del sussidio. In effetti il reddito imponibile assomma a CHF 28'000.-. Il gravame va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                         1.- Il ricorso é respinto.

                                         2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono  

                                              poste a carico dello Stato.                             

                                         3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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