Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.11.2002 36.2002.81

19 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,405 parole·~22 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00081   cr/sc

Lugano 19 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 luglio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 3 luglio 2002 emanata da

Cassa malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ è assicurato contro le malattie presso la Cassa malati __________.

                                         In data 5 settembre 2001 la Cassa malati ha fatto notificare a __________ un precetto esecutivo tramite il quale gli è stato chiesto il pagamento dei premi arretrati concernenti i mesi da luglio a dicembre del 2000 e da marzo a giugno del 2001, nonché le partecipazioni ai costi, per un importo complessivo di fr. 2'799.10 oltre fr. 70 per spese amministrative (cfr. doc. _).

                                         Contro il predetto precetto esecutivo __________ ha sollevato opposizione.

                               1.2.   Con decisione formale dell'8 marzo 2002, la __________ ha rigettato l'opposizione presentata dall'assicurato (cfr. doc. _).

                                         In seguito alla reazione di __________ la Cassa ha emanato, in data 3 luglio 2002, una decisione su opposizione tramite la quale ha confermato la propria posizione (cfr. doc. _).

                                         L'assicurato è tempestivamente insorto contro la predetta decisione con ricorso del 16 luglio 2002, rilevando quanto segue:

"  da anni sto "lottando" con i vari organismi della Cassa malati __________ del nostro Cantone non per i motivi descritti nella lettera - decisione del 3.7.2002, in cui si ripete continuamente la mia opposizione al pagamento di arretrati (fr. 1'899.10) a causa di una situazione finanziaria "disperata".

Trovo incredibile e incomprensibile come questo scritto banalizzi e dimentichi il vero motivo della mia "lotta".

Sono stato gravemente malato di depressione per più di 20 anni.

Mi sono curato in Italia, a __________ con il prof.dott. __________.

Non avevo nessun'altra scelta finchè nel momento più grave, più tragico della mia malattia ebbi la fortuna, l'insperata possibilità di curarmi con uno psichiatra-psicoanalista di immensa competenza professionale e umanità.

La cura mi costò attorno a 100'000 franchi.

Il comportamento della "mia cassa malati" fu, a mio avviso, di tale "sordità", "passività", potrei dire menefreghismo e non ascolto da farmi decidere di chiedere di essere ascoltato da un'Autorità, non certo per i 1'899.10 franchi ma per il comportamento della Cassa malati e, di riflesso, della mia dolorosa, umiliante, incredibile esperienza. E ne ritrovo risposta nella lettera - decisione del 3.7.2002 alla quale mi oppongo con la stessa speranza di essere almeno ascoltato da qualcuno. (…)" (Doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 2 settembre 2002 la Cassa ha proposto la reiezione del gravame, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dall'assicurato al precetto esecutivo, rilevando in particolare:

"  (…)

1.1    Il ricorrente è affiliato alla __________ presso la quale è assicurato per le cure medico-sanitarie. Per l'anno 2000 il premio mensile ammontava a fr. 245.60. Per l'anno 2001 il premio ammontava a fr. 273.90.

1.2    Constatata l'esistenza di arretrati nel pagamento dei premi relativi ai mesi per il periodo da luglio a dicembre 2000 per un importo totale di fr. 1'473.60 (6 mesi x 245.60), e di fr. 1'095.60 (4 mesi x 273.90) per il periodo da marzo a luglio 2001, nonché per le partecipazioni di complessivi fr. 204.90 (per prestazioni del 31.03. e 17.05.2000, prestazioni prelevate dalla farmacia __________ e la farmacia __________), dopo aver sollecitato invano il  ricorrente, la convenuta promuoveva nei confronti del ricorrente una procedura esecutiva per l'importo di fr. 2'799.10 (importo comprensivo di fr. 25.- quali spese) oltre alle spese esecutive (fr. 70.-- spese del PE e altre). La procedura sfociava nel PE nr. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimento di __________ del 05.09.2001.

1.3    Contro l'esecuzione il ricorrente presentava opposizione.

1.4    Con formale decisione dell'08.03.2000 la convenuta condannava il ricorrente al pagamento dell'arretrato di fr. 1'899.10 e alle spese. L'opposizione del ricorrente all'esecuzione nr. 561854 del 06.09.2001 veniva rigettata.

1.5    Avverso tale decisione in data 04.04.2002 il ricorrente presentava opposizione.

         Nello scritto il ricorrente esponeva la propria situazione finanziaria difficile, sostenendo di aver un diritto a poter esporre la sua situazione cosiddetta "disperata". Il ricorrente non ha però contestato né l'esistenza né la fondatezza del debito affermato a suo carico.

1.6    Con decisione su opposizione del 03.07.2002 la convenuta respingeva l'opposizione del ricorrente. Avverso tale decisione il ricorrente interponeva tempestivamente ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) adducendo essenzialmente gli argomenti esposti in occasione della procedura di opposizione. Il ricorrente non contesta l'esistenza degli arretrati escussi dalla convenuta.

2.      I considerandi

2.1    Nella fattispecie il ricorrente non contesta la procedura esecutiva avviata, tantomeno contesta l'esistenza degli arretrati di premi e delle partecipazioni. Alla convenuta chiede soltanto comprensione per la sua situazione finanziaria.

2.2    L'assicuratore fissa i premi dei propri assicurati, con la possibilità di graduarli a livello cantonale e regionale (cfr. art. 61 cpv. 1 e 2 LAMal). Secondo l'art. 61 cpv. 3 LAMal sino al compimento dei 18 anni dell'assicurato, l'assicuratore deve prevedere premi inferiori a quelli per adulti; l'assicuratore è inoltre legittimato a stabilire detti premi inferiori anche per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il 25.esimo anno d'età e sono in formazione. Le tariffe dei premi necessitano inoltre dell'approvazione del Consiglio federale (art. 64 cpv. 4 LAMal). I premi vanno di regola pagati mensilmente (art. 90 OAMal).

2.3    Nell'ambito del principio dell'ufficialità, la convenuta ha riesaminato l'esistenza e l'entità del debito ed ha rilevato che il ricorrente, al 17.09.2001, 02.10.2001 e 02.11.2001 ha saldato complessivamente fr. 900.--. Deducendo tale importo dal debito escusso nei confronti del ricorrente di fr. 2'799.10 i suoi arretrati per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ammontano a tutt'oggi a fr. 1'899.10 importo comprensivo delle spese d'incasso di fr. 25.--. Inoltre il ricorrente è tenuto a pagare l'anticipo spese d'esecuzione di fr. 70.-- (art. 68 1 legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Quindi l'importo scoperto, rispettivamente il debito a carico del ricorrente è di complessivi fr. 1'969.10 (compresi fr. 70.- del precetto esecutivo):

         Premi arretrati dal 01.07. bis 31.07.2000 6 x fr. 245.60 =       fr.  1'473.60

         Premi arretrati dal 01.03. bis 30.06.2001 2 x fr. 273.90 =       fr.  1'095.60

         Partecipazione per prestazioni del 31.03.2000                      fr.    193.35

         (messi a conto alla franchigia 2000)

         Partecipazione per prestazioni del 17.05.2000                      fr.      11.55

         (messi a conto alla franchigia 2000)

         Spese di richiamo                                                                     fr.      25.00

                                                                                                       _________

         Subtotale                                                                              fr.      2'799.10

         ./. acconto del 17.09.2001                                                  fr.    300.00

         ./. acconto del 02.10.2001                                                  fr.    300.00

         ./. acconto del 02.11.2001                                                  fr.    300.00

                                                                                                       _________

         Totale scoperto                                                                    fr. 1'899.10

                                                                                                       =========

2.4    In virtù dell'art. 79 LEF, nel caso in cui il debitore ha sollevato opposizione contro l'esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Se invece il credito è fondato su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere al giudice il rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 cpv. 1 e 81 LEF. Secondo l'art. 88 cpv. 2 LAMal le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione, sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF.

Secondo la giurisprudenza, può chiedere direttamente il proseguimento dell'esecuzione, senza dover seguire la procedura di rigetto d'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF, il creditore che, senza precedente titolo di rigetto d'opposizione, ha avviato l'esecuzione e che, successivamente, a seguito di opposizione, ha ottenuto nell'ambito della procedura ordinaria un titolo definitivo di rigetto d'opposizione a norma dell'art. 79 LEF; ciò vale anche quando una decisione ai sensi dell'art. 79 LEF proviene da un'autorità o da un tribunale amministrativo della Confederazione o dal Cantone in cui l'esecuzione è stata proposta (DTF 119 V 329 e segg., con rif. a DTF 107 111 62). Se l'esecuzione riguarda una pretesa fondata sul diritto pubblico di competenza di un'autorità amministrativa, per procedura ordinaria ai sensi dell'art. 79 LEF s'intende il far valere la pretesa dinanzi a tale autorità (DTF 119 V 329 e segg. Con rif. a DTF 75 11146). Nel campo dell'assicurazione sociale, è considerato giudice ordinario ai sensi dell'art. 79 LEF, competente ai fini della materiale decisione sull'abrogazione dell'opposizione, l'autorità amministrativa deliberante in prima istanza, l'autorità cantonale di ricorso, rispettivamente il Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 119 V 332, 109 V 51, 107 111 65 segg.). Da ciò ne deriva che, per quanto riguarda le loro pretese nell'ambito dell'assicurazione malattie sociale, le casse malati, per principio, avviano l'esecuzione senza essere in possesso di un titolo di rigetto d'opposizione cresciuto in giudicato e, in caso di opposizione, emettere successivamente una decisione formale (vedi art. 80 LAMal) per poter procedere con l'esecuzione dopo che la stessa sarà passata in giudicato.

2.5    Con l'opposizione il ricorrente rimprovera alla convenuta di non aver considerato la propria situazione finanziaria difficile. In merito ai problemi economici sollevati dal ricorrente a giustificazione dell'impossibilità a pagare i premi assicurativi va ricordato che tale motivo non è prettamente di pertinenza della cassa malati, e deve essere semmai risolto in altri ambiti delle assicurazioni sociali. Inoltre va ricordato, che la convenuta ha considerato i problemi finanziari del ricorrente stipulando in passato con il ricorrente un pagamento rateale, che il ricorrente non ha rispettato. Ne discende che la convenuta si è vista costretta ad escutere lo scoperto del ricorrente.

2.6    Secondo l'art. 68 cpv. 1 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) le spese d'esecuzione sono a carico del debitore. Le spese del precetto esecutivo notificato al ricorrente ammontano a fr. 70.--. Il ricorrente è tenuto a sostenere tali spese ai sensi della suddetta norma di legge.

2.7    In conclusione, il ricorrente è condannato a pagare alla convenuta l'importo di fr. 1'899.10 per premi e partecipazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie arretrati (importo comprensivo di fr. 25.-- quali spese d'incasso), oltre alle spese del precetto esecutivo di fr. 70.--." (Doc. _)

                               1.4.   Con scritto del 9 settembre 2002 l'assicurato ha osservato:

"  La __________ non ha modificato di una virgola il suo dire, dimenticando quanta sofferenza, quanta indifferenza, quante umiliazioni, quanto disinteresse sta dietro le cifre (franchi) e le diverse prassi per ottenerli.

Di fatto non ho mai contestato quello che scrivono perché è lo specchio preciso del comportamento nei miei confronti.

Sono stato gravemente ammalato, per anni, di depressione. Ho perso il lavoro e sono passato dal 1981 (credo) al 1989 al beneficio invalidità al 100%. Ho richiesto io stesso la rinuncia all'AI per provare a riprendere il lavoro (dott. __________, psichiatra, __________).

Mi sono curato a __________, con il prof. __________ per diversi motivi: conoscevo (per lavoro - supervisione) il professore; sono "crollato" nella situazione più nera e dolorosa, senza possibilità di cura in Ticino perché impiegato nel __________ e anche perché conoscevo più o meno quasi tutti gli specialisti ticinesi.

La fiducia, la stima, la possibilità di essere curato dal Prof. __________ erano, ai miei occhi, realtà incredibile. Il professore è uno psichiatra-psicoanalista di grande competenza professionale: il medico che augureresti, cercheresti per la persona cara che ne ha bisogno.

Una cura lunghissima e anche molto costosa (100'000 franchi). La __________ non mi ha versato un solo cts. Non ha mai dedicato un secondo alla mia situazione di salute, personale, familiare, finanziaria.

Una persona ci fu: il direttore di __________ (non ricordo il nome) dopo che la Direzione generale mi disse che lui aveva la possibilità di fare. Questo signore mi ascoltò in uno dei momenti più duri della mia malattia. Probabilmente si commosse o si spaventò.

Mi disse: (e sento ancora le sue parole) signor __________, ho capito - mi lasci fare; la aiuterò … ne sia certo.

La richiamo io, mi creda, fra 48 ore.

Quel signore l'ho risentito dopo 4 mesi circa (intanto gli avevo scritto più volte). Signor __________, mi scusi, mi scusi tanto … sì è vero … l'ho dimenticato.

Poi scomparve dalla Sede di __________.

Ora, onorevole signor Giudice, dopo anni sono qui, quasi come un bambino che aspetta Babbo Natale.

Non riesco a risolvere questo mio dolore interno. Ho un bisogno di giustizia, di comprensione, di pace.

In un primo momento immaginai che la __________ mi trattasse "male" per paura che chiedessi una percentuale di riconoscimento del mio diritto di curarmi, anche se all'estero.

Oggi spero di non dover pagare gli arretrati e un segno di umana comprensione." (Doc. _)

                               1.5.   Le parti sono state convocate ad una udienza fissata per venerdì 20 settembre 2002 (cfr. doc. _).

Alla data stabilita, il ricorrente si è regolarmente presentato, mentre invece la Cassa non ha dato seguito, ingiustificatamente, alla convocazione del TCA, senza preoccuparsi nemmeno di avvertire il Tribunale della propria assenza.

Il giudice delegato ha quindi ricordato alla Cassa l'importanza di prendere parte alle udienze di discussione presso il TCA, al fine di trovare una possibile soluzione e per recepire di persona le argomentazioni del ricorrente (cfr. doc. _).

Con scritto del 24 settembre 2002 la Cassa, scusandosi con il Tribunale per l'assenza all'udienza del 20 settembre 2002, ha osservato:

"  (…)

Abbiamo provveduto a prendere contatto con l'assicurato per porgere le nostre scuse. In occasione al colloquio telefonico, il Signor __________, pur non contestando l'esistenza del debito affermato a suo carico, ci ha chiesto il consentirgli un pagamento rateale dei premi arretrati, oggetto della succitata vertenza. Dopo avere ascoltato l'assicurato, gli abbiamo comunicato di essere disposti a concedergli un pagamento dilazionario dei premi arretrati." (Doc. _)

Infatti, con lettera del 24 settembre 2002, la Cassa ha comunicato all'assicurato:

"  Come discusso telefonicamente, Le confermiamo che siamo disposti a concerderLe un pagamento dilazionato dei premi arretrati di complessivamente CHF 1'899.10, oggetto della vertenza pendente davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, TCA (Incarto n. __________). Come d'accordo le singole rate ammonteranno a CHF 200.-- mensili.

Non appena saremo in possesso della sentenza del TCA, che si esprimerà sull'entità del debito, ci impegneremo a procedere come concordato." (Doc. _)

                                          in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se __________ deve pagare i premi e le partecipazioni ai costi chiesti con la decisione impugnata.

                               2.3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

                                         L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).

                                         L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

                               2.4.   Giusta l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

                               2.5.   Va anzitutto rilevato che l'insorgente non ha mai contestato di essere debitore dei premi e delle partecipazioni ai costi chiesti dalla __________ (cfr. doc. _ e doc. _).

                                         Egli ha contestato unicamente il modo di agire della propria Cassa malati, totalmente sorda e indifferente, a detta del ricorrente, nei confronti della sua vicenda personale travagliata (cfr. doc. _).

                                         Egli infatti, psicologo e psicoterapeuta, attivo professionalmente nel Canton Ticino, a un certo punto della propria vita si è trovato confrontato con una grave depressione, che lo ha portato ad affrontare delle lunghe e costose cure a __________, dal Prof. __________. Questa scelta dell'assicurato di curarsi in Italia è stata dettata dalla necessità - vista la professione esercitata, che gli ha fatto conoscere e avere contatti con tutti gli specialisti attivi nel Canton Ticino - di affidarsi alle cure di uno specialista di grande competenza professionale e umanità, il prof. __________ appunto, esterno rispetto all'ambiente lavorativo usuale dell'assicurato, che poteva fornirgli un aiuto concreto e nel quale l'assicurato riponeva grande stima e fiducia.

Il ricorrente è stato in cura presso lo specialista dapprima dal 1980 al 1987 e successivamente, durante il periodo compreso fra il 1994 e il 1997 (cfr. doc. _).

Dal 1981 al 1988 circa l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita AI al 100%, prestazioni alle quali in seguito ha rinunciato per riprendere il lavoro e trovare nuove motivazioni (cfr. doc. _).

Per riuscire a fare fronte al costo notevole delle cure ricevute (fr. 100'000) l'assicurato si è visto costretto a vendere la casa e, vista la difficile situazione finanziaria in cui versava, egli è pure stato coinvolto in numerose procedure esecutive d'incasso presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti.

La Cassa malati __________ non ha mai riconosciuto un solo franco per le cure effettuate dal ricorrente all'estero, senza neanche valutare i motivi che avevano spinto l'assicurato a ricorrere alle cure di uno psicoterapeuta esterno rispetto alla realtà ticinese e mai si è preoccupata di ascoltare l'assicurato, per cercare di arrivare, da un punto di vista prettamente pratico, ad una soluzione in merito al pagamento dei premi arretrati della cassa malati, concedendogli un pagamento rateale o altra forma di agevolazione.

Nonostante i tentativi di prendere contatto con i responsabili della Cassa, se non altro per essere ascoltato ed esporre la sua complessa situazione, l'assicurato non ha mai ottenuto quanto sperato (cfr. doc. _). Questo modo di agire della Cassa lontano da qualsiasi forma di contatto umano, ha profondamente amareggiato e deluso il ricorrente, già fortemente provato, che si è sentito solo, smarrito, un numero fra tanti.

Al riguardo questo Tribunale osserva che una maggiore disponibilità al dialogo da parte della Cassa malati avrebbe probabilmente evitato molte incomprensioni consentendo alle parti di giungere ad un accordo circa un pagamento dilazionato dei premi arretrati dovuti, soluzione alla quale sono infine giunte le parti (cfr. doc. _ e doc. _).

                                         Va del resto rilevato che la documentazione versata agli atti dalla __________ dimostra, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la fondatezza della pretesa fatta valere nei riguardi dell'assicurato.

                                         Nel dettaglio, l'importo di fr. 2'799.10 richiesto con l'esecuzione n. __________ del 5 settembre 2002 è composto da fr. 1'473.60 di premi dovuti dal mese di luglio al mese di dicembre del 2000 (fr. 245.60 X 6) e da fr. 1'095.90 di premi dovuti per il periodo compreso fra marzo e giugno 2001 (fr. 273.90 X 4), oltre a fr. 204.90 di partecipazioni ai costi del 3 agosto 2000 e dell'11 agosto 2000 (fr. 193.35 + 11.55) e fr. 25 di spese (cfr. doc. _).

                                         Circa la richiesta di fr. 2'799.10 per i premi da luglio a dicembre 2000 e da marzo a giugno 2001, nonché le partecipazioni ai costi del 3 agosto 2000 e dell'11 agosto 2000, va rilevato quanto segue.

                                         Nel 2000 il premio dovuto da __________ ammontava a fr. 245.60 (cfr. doc. _) e nel 2001 a fr. 273.90 (cfr. doc. _).

                                         Le partecipazioni ai costi ammontano per contro a fr. 204.90 (cfr. doc. _ e doc. _).

Va comunque osservato che l'assicurato, con versamenti del 17 settembre 2001 (fr. 300), del 2 ottobre 2001 (fr. 300) e del 2 novembre 2001 (fr. 300), ha pagato alla __________ parte dei premi arretrati dovuti, riducendo lo scoperto da saldare a fr. 1'899.10, come risulta dallo scritto dell'8 marzo 2002 della Cassa malati all'assicurato (cfr. doc. _).

                                         Si rammenta che __________ ha comunicato a __________ di essere disposta a concedergli un pagamento rateale dei premi arretrati  (cfr. doc. _ e doc. _).

                                         La decisione della __________ va confermata in questa sede.

                               2.6.   La Cassa chiede inoltre il pagamento di spese amministrative e di sollecito.

                                         In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

                                         Il TFA ha in particolare precisato:

"  Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und  Umtriebsspesen in der Höhe von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."

                                         In concreto le CGA prevedono che i costi di una procedura d'incasso per via esecutiva e altre spese, sono addebitati all'assicurato in mora. Nel caso di una sollecitazione o di una procedura esecutiva è richiesto un indennizzo per i lavori amministrativi. Per cui, nel caso di specie, anche la richiesta delle spese di sollecito e amministrative va confermata.

                               2.7.   Per quanto concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima avere formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

                                         Alla luce degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione del 3 luglio 2002 della __________ merita tutela.

                                         Di conseguenza l'opposizione interposta al P.E. dell'UE di __________ n. __________ del 5 settembre 2001 di fr. 2'799.10, oltre fr. 70 di spese di precetto, è rigettata in via definitiva, limitatamente all'importo residuo ancora da pagare di fr. 1'899.10, oltre fr. 70 di spese di precetto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                         § Di conseguenza la decisione su opposizione è confermata.

                                       L'opposizione interposta al P.E. dell'UE di __________ n. __________ del 5 settembre 2001 è rigettata in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 1'899.10, oltre spese esecutive.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2002.81 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.11.2002 36.2002.81 — Swissrulings