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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2002 36.2002.62

26 novembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,025 parole·~20 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00062   TB

Lugano 26 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera  

Segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2002 di

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 2 maggio 2002 emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con precetto esecutivo (PE) n. __________ del 21 febbraio 2000 fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione (UE) di __________ contro __________ la Cassa malati __________ (identificata nel citato PE come __________) ha chiesto a quest'ultimo il pagamento di complessivi Fr. 646.- oltre interessi al 5% dal 14 febbraio 2000 per il pagamento dei premi per il mese di dicembre 1999 per sé, la moglie __________ ed il figlio __________ e per la partecipazione ai costi di malattia.

A ciò si sono aggiunti Fr. 40.- per la diffida di pagamento, Fr. 30.- per l'apertura dell'incarto e Fr. 55.- per le spese d'esecuzione anticipate dalla creditrice (doc. _). Contro detto PE l'assicurato ha interposto regolare opposizione.

                               1.2.   Il 9 aprile 2001 la Cassa malati __________ ha emesso tre fatture di rettifica per la Famiglia __________, rappresentata da __________. La prima fattura (n. __________), relativa ai premi secondo LAMal da gennaio 2001 ad aprile 2001 dell'intera famiglia, richiedeva il pagamento di Fr. 1'665,80 mentre la seconda (n. __________) e la terza (n. __________), ammontanti entrambe a Fr. 623,95, si riferivano ai premi secondo LAMal per il mese di maggio 2001 rispettivamente di giugno 2001 (doc. _).

Per i premi di luglio 2001 (fattura n. __________) e di agosto 2001 (fattura n. __________) della famiglia __________, in data 22 maggio 2001 la Cassa malati __________ ha postulato il pagamento del medesimo importo di Fr. 623,95 (doc. _).

Da ultimo, con fattura n. __________ del 26 giugno 2001 (doc. _) la stessa Cassa ha conteggiato le spese di partecipazione dovute da __________ per proprie cure (Fr. 272.-).

Non avendo l'assicurato dato seguito al pagamento dei suddetti ammontari, con PE n. __________ la Cassa malati __________ ha escusso __________ per l'importo di Fr. 3'784,20 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2001, aggiungendo Fr. 120.- per spese di diffida e Fr. 30.- per l'apertura del dossier (doc. _). L'assicurato ha interposto una valida opposizione.

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 2 maggio 2001 (doc. _) la Cassa ha confermato la propria decisione formale del 12 dicembre 2001 (doc. _), postulando nuovamente il pagamento di Fr. 3'934,20, di cui Fr. 3'784,20 per premi e partecipazioni rimasti insoluti ed ha rigettato l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ emesso dall'UE di __________.

                               1.4.   Con ricorso del 28 maggio 2002 (doc. _) l'assicurato, per il tramite dell'avv. __________ è insorto contro la predetta decisione chiedendone l'annullamento:

"  (…)

a)   Nel calcolo effettuato dalla parte avversa non sono stati considerati tutti i versamenti effettuati dal signor __________, e meglio non sono stati conteggiati i versamenti per totali fr. 1'507,00 di cui alle copie dei bollettini di versamento qui annessi quale doc. _; il credito della parte avversa sarebbe quindi al massimo di fr. 2'277,20, sempre che ovviamente il conteggio della parte avversa sia esatto, ciò che si contesta;

b)   Si contesta del resto il diritto della parte avversa di "smistare" gli acconti ricevuti ove meglio le aggrada. Del resto, all'esecuzione n. __________ (sulla quale la parte avversa ha computato un importo di fr. 500,00) è oggetto di opposizione, non ancora evasa (doc. _, _ e _);

c)   Inoltre le spese di diffida in ragione di fr. 120,00 non possono essere pretese dalla parte avversa." (…)

                               1.5.   Nella sua risposta del 12 giugno 2002 (doc. _) la Cassa malati __________ ha proposto di mantenere la decisione impugnata, evidenziando quanto segue:

"  (…)

Per quanto concerne gli importi pagati dal ricorrente con bollettini non emessi dalla cassa malati e menzionati nel ricorso sono stati contabilizzati nel modo seguente:

1)   fr. 200.- (versati il 5.11.2001) e fr. 400.- (versati il 28.11.2001): acconto premi di novembre 2001

2)   fr. 200.- (versati il 5.4.2001), fr. 200.- (versati il 19.02.2001), fr. 200.- (versati il 31.05.2001), fr. 100.- (versati il 05.05.2001), acconto premi gennaio-dicembre 1999

3)   fr. 207.- con bollettino di versamento della cassa malati del 2.01.2001: partecipazione alle spese di cura per __________ per delle cure presso la Clinica __________ del 30.08.2000.

IN DIRITTO

Secondo l'articolo 61 LAMal l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto dura l'affiliazione. Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal)

La messa a carico dell'assicurato in mora delle spese amministrative causate dal suo ritardo è stata giudicata dal TFA conforme al diritto federale (RAMI 1988, p. 431 ss)." (…)

                               1.6.   Ad esplicita richiesta di questo Tribunale (doc. _), con scritto 27 giugno 2002 (doc. _) la Cassa __________ ha spiegato che:

"  (…)

2)   gli acconti versati da un assicurato tramite un bollettino compilato dall'assicurato stesso e non tramite la fattura ad hoc inviata mensilmente dalla cassa malati, sono compensati con i premi dovuti in mora (Doc. _)

3)   come si può notare dagli allegati 7, l'assicurato non aveva menzionato che detti importi debbano essere compensati con il precetto __________

4)   le spese di diffida possono essere pretese e ciò conformemente all'articolo 17 cpv. 2 lettera a delle condizioni generali dell'assicurazione obbligatoria (Doc. _)" (…)

                               1.7.   Il 1° luglio 2002 (doc. _) il ricorrente ha espresso perplessità circa il diritto della Cassa di accreditare i premi dove meglio le aggrada, ritenuto inoltre che l'esecuzione di cui al PE n. __________, oggetto di un'opposizione, non è ancora stata evasa.

L'assicurato ha ribadito infine l'illiceità della pretesa di Fr. 120.- a titolo di spese di diffida.

                                         in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1  della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del presente contendere è la determinazione dell'ammontare effettivo ancora dovuto da __________ alla Cassa malati __________ a titolo di premi e partecipazioni ai costi per il periodo gennaio 2001-agosto 2001.

Dal calcolo esposto nella decisione su opposizione risulta che per il periodo dal 1°gennaio al 31 agosto 2001 il ricorrente avrebbe dovuto versare Fr. 5'263,60 per premi e partecipazioni ai costi per sé e per la propria famiglia. A ciò va sottratto l'importo di Fr. 280.- per l'annullamento dei premi LCA dei mesi di settembre ed ottobre 2000 per __________ e __________. Infine, nel corso del 2001 la Cassa malati __________ ha ricevuto quattro distinti versamenti per complessivi Fr. 1'199,40 che sono stati imputati sul debito di base, per cui il ricorrente è stato escusso con PE n. __________ per l'importo finale di Fr. 3'784,20.

L'assicurato contesta questo calcolo e conseguentemente di dovere ancora lo scoperto di Fr. 3'784,20, giacché, a suo dire, egli avrebbe effettuato diversi versamenti alla Cassa per complessivi Fr. 1'507.- (doc. _). L'interessato non capisce perché la resistente non abbia imputato detto ammontare sul citato totale ancora dovuto. Così facendo, il credito vantato dalla Cassa malati assommerebbe al massimo a Fr. 2'277,20.

Il ricorrente contesta inoltre che la Cassa possa decidere a suo piacimento su quali fatture scoperte imputare i versamenti ricevuti, come per esempio sull'esecuzione di cui al PE n. __________ che sarebbe ancora pendente.

                               2.3.   La Cassa non contesta di aver ricevuto gli importi come affermato dall'insorgente, ma rileva che gli stessi sono stati attribuiti ad altre fatture, per cui i premi per gennaio 2001-agosto 2001 non sono stati completamente tacitati.

L'art. 61 LAMal prevede che l'assicurato è tenuto al pagamento dei premi fintanto che dura l'affiliazione (artt. 89-92 OAMal; cfr. STFA 30 giugno 1998 in re M. e P. c. C.M.H., sentenza inedita).

Il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte dell'assicurato è necessario per il finanziamento dell'assicurazione malattia (art. 60 LAMal) e quindi per l'esecuzione della legge; secondo la volontà del legislatore gli assicuratori malattia devono quindi far valere le proprie pretese in via esecutiva secondo la LEF (art. 88 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 80 LAMal; DTF 125 V 273 consid. 6c).

In caso di mora dell'assicurato l'art. 9 cpv. 1 OAMal prevede:

"  Se, nonostante diffida, l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi".

Giusta l'art. 61 LAMal, come detto, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni e che stanno svolgendo una formazione (cpv. 3).

L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 4).

L'art. 90 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

A norma dell'art. 64 cpv. 1 LAMal, inoltre, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a Fr. 230.- per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza Fr. 150.-). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a Fr. 600.- per gli assicurati adulti ed a Fr. 300.- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a Fr. 400.-, Fr. 600.-, Fr. 1200.- ed a Fr. 1500.- (cfr. RU 1997 pag. 2435; in precedenza a Fr. 300.-, Fr. 600.-, Fr. 1200.- ed a Fr. 1500.-) per gli assicurati adulti ed a Fr. 150.-, Fr. 300.- ed a Fr. 375.- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

                               2.4.   In via preliminare occorre porre in evidenza che la questione in esame va risolta alla luce del diritto privato, nella misura in cui esso è compatibile con il diritto delle assicurazioni sociali, non prevedendo la LAMal alcunché in tal senso (RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b; DTF 119 V 16).

Ora, nell'ambito di pagamenti di debiti, e meglio nel sapere come imputare un pagamento dovuto rispettivamente ricevuto, di principio vale l'accordo delle parti, altrimenti si applicano gli artt. 85-87 CO.

Gli artt. 85-87 CO fissano le regole relative all'imputazione di un pagamento parziale su un solo debito o il pagamento completo nei confronti di più debiti.

Giusta l'art. 86 CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare (cpv. 1). Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione (cpv. 2).

Per l'art. 87 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima (cpv. 1). Se i debiti sono scaduti contemporaneamente si farà una imputazione proporzionale (cpv. 2). Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta per il creditore minori garanzie (cpv. 3).

Nel caso che qui ci occupa tornano applicabili unicamente i succitati artt. 86 e 87 CO, poiché regolano le situazioni in cui sono presenti più debiti. In queste circostanze, in mancanza della dichiarazione del debitore, è il creditore che decide identificando il debito nella ricevuta. In caso di silenzio, si applica l'art. 87 CO che fissa regole dettagliate.

Pendente causa il TCA ha chiesto alla Cassa quanto segue:

"  (…)

Vogliate inoltre precisare in virtù di quale motivo i versamenti del signor __________ di

-  CHF                           200.-- versati il                        05.11.2001

e CHF                           400.-- versati il                        28.11.2001

sono stati accreditati quale acconto premi novembre 2001;

- CHF                            200.-- versati il                        05.04.2001

- CHF                            200.-- versati il                        19.02.2001

- CHF                            200.-- versati il                        31.05.2001

- CHF                            100.-- versati il                        05.05.2001

sono stati accreditati quale acconto premi gennaio - dicembre 1999.

Vogliate produrre fotocopia leggibile delle cedole di girata.

Vogliate inoltre prendere specifica posizione su quanto indicato a pag. 2 punto 2.b) e pag. 3 punto 2.c) del ricorso." (…) (doc. _)

Nella sua risposta del 27 giugno 2002 la Cassa ha prodotto le copie dei sei versamenti girata assommanti a Fr. 1'300.- eseguiti durante l'anno 2001 da __________ (doc. _). Essa ha inoltre rilevato che i versamenti effettuati a mezzo di un bollettino compilato dall'assicurato e non tramite la fattura ad hoc (PVR) inviata dalla Cassa malati stessa sono stati posti in compensazione con dei premi dovuti rimasti scoperti (cfr. consid. 1.6., doc. _), ma che tali polizze non recano alcuna indicazione riguardo alle modalità di accreditamento dei relativi importi.

In queste circostanze, a mente di questo Tribunale l'agire della Cassa malati __________ rispecchia la lettera dell'art. 87 CO. Infatti, non avendo il ricorrente indicato alcunché riguardo a quale fattura scoperta dovesse essere ed in che modo assicurata con i suoi acconti (art. 86 CO), la resistente ha avantutto proceduto ad imputare i pagamenti dell'interessato sul debito che ha dato luogo alla prima esecuzione contro il debitore, e meglio sull'importo richiesto con il PE n. __________.

Il versamento del 31 luglio 2001 di Fr. 500.- è quindi servito parzialmente a saldare l'esecuzione in corso (Fr. 350,60), mentre il resto (Fr. 149,40) è stato conteggiato come rata dei premi per i mesi di gennaio 2001-aprile 2001 (doc. _).

Una volta estinto il debito che ha dato luogo alla prima esecuzione, l'art. 87 cpv. 1 CO prevede che si passi al debito più vecchio, sempre che sia scaduto. Siccome in specie rimanevano ancora dovuti alcuni premi dell'anno 1999, la Cassa ha imputato su di essi quali acconti i versamenti di Fr. 200.- (eseguito il 5 aprile 2001), di Fr. 200.- (del 19 febbraio 2001), di Fr. 200.- (del 31 maggio 2001) e di Fr. 100.- (del 5 maggio 2001), per un totale pari a Fr. 700.-.

Per i due pagamenti effettuati nel mese di novembre 2001 (Fr. 200.- il giorno 5 e Fr. 400.- il giorno 28), la Cassa malati __________ li ha considerati come acconti per quello stesso mese, non avendo l'assicurato, come già evidenziato, indicato quale debito intendeva pagare con il predetto versamento. Sulla scorta dei principi dianzi esposti, non v'è nulla da obiettare in merito alla decisione della summenzionata Cassa su come conteggiare gli importi accreditatile.

Quanto alla fattura di Fr. 207.- pagata presumibilmente tra il 20 ed il 29 gennaio 2001 (dal doc. _ non è chiaro il giorno esatto del versamento), detto importo è stato conteggiato per una specifica fattura, e meglio come partecipazione ai costi per le cure di cui ha beneficiato __________. Orbene, poiché il ricorrente ha utilizzato una cedola di versamento prestampata dell'__________, non v'era modo di poter optare per l'estinzione totale o parziale di un'altra fattura, risultando infatti una designazione esatta dalla quietanza stessa (art. 87 cpv. 1 CO).

In conclusione, se l'insorgente avesse voluto pagare per dei periodi differenti rispetto a quelli indicati dalla Cassa nella sua risposta, lo avrebbe semmai dovuto comunicare espressamente a quest'ultima, pena la facoltà per la stessa di scegliere –conformandosi alla legge (art. 87 CO) - l'ordine da seguire.

Stante quanto fin qui analizzato, i punti 2a e 2b del ricorso in esame devono dunque essere respinti.

                               2.4.   Il ricorrente contesta da ultimo la liceità delle spese di diffida pari a Fr. 120.- messe a suo carico con l'esecuzione n. __________ del 29 ottobre 2001.

In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276, il TFA ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

L'Alta Corte ha in particolare precisato:

"  Im gegensatz zu Art. 1 Abs. 2 KUVG, wonach sich die Krankenkassen nach ihrem Gutfinden einrichteten, soweit das Gesetz keine entgegestehenden Vorschriften enthielt, fehlt im neuen Recht ein entsprechender Hinweis auf eine Autonomie der Versicherer. Das Gesetzmässigkeitsprinzip hat das Autonomieprinzip abgelöst, indem das KVG die Krankenpfelgeversicherung in wesentlichen Bereichen vollständig und detailliert regelt (BGE 124 V 359 f. Erw 2d mit Hinweisen; zur sozialen Krankentaggeldversicherung vgl. Demgegenüber BGE 124 V 205 Erw. 3d). In Bereichen, in denen die gesetzliche Regelung nicht detailliert ist, sind kasseninterne Bestimmungen hingegen nicht von vornherein unzulässig (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, S. 9; zurückhaltender Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Rz. 5). Davon geht auch Art. 12 Abs. 2 lit. b KVV aus, wonach die Krankenkassen dem Anerkennungsgesuch an das Bundesamt für Sozialversicherung allfällige allgemeine Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten beizulegen haben.

Bezüglich der Erhebung von Mahngebühren beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteilungen vertritt Eugster (a.a.O., Rz 341) die Auffassung, dass autonome Regelungen der Versicherer zulässig sind, sofern die versicherte Person die (unnötigen) Kosten schuldhaft verurscht hat und die Entschädigung angemessen ist (anders bezüglich Kosten, die beim Gesetzesvollzug notwendigerweise entstehen; vgl. Hiezu auch RKUV 1992 Nr. K 891 S. 72 Erw. 2b betreffend KUVG sowie SVR 1994 BVG Nr. 18 S. 47 Erw. 4 betreffend BVG). Nachdem die Durchsetzung der finanziellen Verpflichtungen der Versicherten gegenüber den Versicherern weder gesetzlich noch verordnungsmässig ausführlich geregelt ist und die Erhebung von Mahngebühren nicht in gesetzliche Ansprüche eingreift, kann dieser Auffassung gefolgt werden.

cc) Da Art. 12 Abs 4 der Allgemeinen Versicherungbedingungen (der Kasse) … die Erhebung von Umtriebsspesen bis zu einem Beitrag von Fr. 50.-- pro Fall bei Verletzung der Mitwirkungspflichten des Versicherten (Prämieninkasso/Leistungsauszahlung) ausdrücklich vorsieht und der Beschwerdeführer mehrmals gemahnt werden musste, erging der vorinstanzliche Entscheid, soweit er die Auferlegung von Mahn- und  Umtriebsspesen in der Höhe von ingesamt Fr. 70.-- schützt, zu Recht."

In concreto, le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) del dicembre 2000 del __________, al quale appartiene la Cassa malati __________, prevedono che l'assicurato debba pagare in anticipo i suoi premi. E' lui stesso il debitore. I premi, le franchigie o le quote-parti devono essere pagati entro trenta giorni dalla ricezione della fattura. Trascorso questo termine, la Cassa può chiedere un interesse di mora come pure le spese di richiamo (art. 17 cpv. 2 lett. a).

Ciò stante, la richiesta della Cassa relativa al pagamento delle spese di sollecito pari a Fr. 120.- va confermata, mentre il costo di Fr. 30.- (che figura nel PE n. __________) dipendente dall'apertura dell'incarto, non essendo esplicitamente contemplato nelle predette CGA, non può essere riconosciuto all'__________. La stessa, infatti, non ne ha tenuto conto nella decisione su opposizione, per cui il credito finale postulato ammonta a Fr. 3'904,20.

Anche su questo punto il ricorso va dunque respinto.

                               2.5.   Per quanto concerne l'incasso forzato di simili somme, il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983, pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, pag. 197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF.

Alla luce degli argomenti sviluppati in precedenza, la decisione su opposizione va confermata nel senso che l'importo dovuto da __________ per i premi e le partecipazioni ai costi per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 agosto 2001 ammonta ad un capitale di Fr. 3'784,20, oltre agli interessi del 5% dal 25 ottobre 2001 ed a Fr. 120.- per le spese di sollecito.

Di conseguenza, l'opposizione interposta dal ricorrente al PE del 29 ottobre 2001 dell'UE di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 3'784,20 oltre agli interessi del 5% ed a Fr. 120.- per le spese di richiamo.

                               2.6.   Infine l'insorgente chiede genericamente l'assunzione di numerose altre prove, senza tuttavia indicare il motivo di tale richiesta (doc. _: testi e richiamo atti).

Ora, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’Amministrazione o il Giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b, DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (ed in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, del resto nemmeno sostanziate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                         §    La decisione impugnata è confermata.

                                         §§ L'opposizione al PE n. __________ emesso dall'UE di __________ il 29 ottobre 2001 per un ammontare di Fr. 3'784,20 oltre agli interessi del 5% dal 25 ottobre 2001 ed a Fr. 120.- per le spese di richiamo è rigettata in via definitiva.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

36.2002.62 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.11.2002 36.2002.62 — Swissrulings