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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2002 36.2002.54

12 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,639 parole·~18 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2002.00054   cr/sc

Lugano 12 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

con redattrice:

Cinzia Raffa

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 8 aprile 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione dell'8 aprile 2002 l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) ha respinto il reclamo contro la decisione del 4 febbraio 2002 con la quale è stata rifiutata la concessione del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000 presentata da __________ (doc. _).

                               1.2.   Contro la predetta decisione è tempestivamente insorta l'interessata rilevando:

"  (…)

Frequento la quarta Liceo del Liceo cantonale di __________, e mi trovo coinvolta mio malgrado in questa vicenda.

Sono interamente a carico di mia madre __________, da mio padre non posso attendermi aiuti, si è dovuti ricorrere a più riprese alla Pretura per incassare alimenti e arretrati. Mia madre si trova da qualche anno in una difficile situazione economica. Gestisce ad __________ un piccolo maneggio (pony-ranch / lezioni di equitazione per bambini e ragazzi), che dopo un'espropriazione subita che le è costata la perdita di tutti i terreni prativi, rende ormai poco. Costretta a dover acquistare tutti i costosi foraggi occorrenti, l'utile che rimane è molto modesto (vedi notifiche di tassazione allegate). Ciò nonostante, con grandi sacrifici e veri e propri salti mortali, cerca di darmi il massimo possibile di istruzione, non da ultimo affinché io abbia un futuro economicamente assicurato, e non debba mai bussare alle porte dello Stato per chiedere aiuti. Come adesso che abbiamo o avevamo grandissime difficoltà nel pagare la Cassa malati.

Non entro più in merito all'incarto menzionato a margine, vorrei solo ricordare che mia madre ignorava la possibilità di poter ottenere dei sussidi. Questo le fu fatto presente (telefonicamente) dal Vostro stesso Tribunale, come pure del fatto di poter ottenere tali sussidi anche retroattivamente. Nel contempo anche la __________ stessa, presso la quale siamo assicurate dal 1983, ci informò circa l'ottenimento dei sussidi retroattivi, ed anche della possibilità di innalzare la franchigia. Quindi grazie a queste preziose informazioni, per le quali ancora Vi ringraziamo ed esprimiamo grande gratitudine, siamo riuscite a risolvere pienamente il presente e crediamo anche il futuro dei premi Cassa malati, che per mia madre erano diventati un incubo insuperabile. Rimane ora in questione la mia richiesta di sussidio per l'anno 2000. Dopo essere stata da Voi informata sulla possibilità di richiedere i sussidi retroattivamente, mia madre si rivolse all'Istituto delle Assicurazioni sociali di Bellinzona, richiedendo i relativi for­mulari. Questi le furono inviati, ed io e mia madre presentam­mo le relative domande (98-99-00-01), che però vennero respinte, ad eccezione dell'anno 2001 (per il quale siamo tuttora estremamente grate). Le motivazioni dell'Istituto delle Assicurazioni, furono che le domande erano ormai fuori tempo.

(Ma allora perché ci trasmisero ancora i relativi formulari da compilare? Potevano già dirlo subito che era inutile, al contrario di quanto ci fu detto invece dal Vostro Tribunale. Ci sentiamo un po' prese in giro, ci si voglia perdonare).

Mia madre un po' scoraggiata accettò tale Decisione, mentre portai avanti il mio ricorso per l'anno 2000, che venne nuovamente respinto dall'Istituto delle Assicurazioni, sempre perchè la domanda di sussidio, a parere loro, risulta essere troppo tardiva. Vorrei nuovamente far notare che subisco tutto questo mio malgrado, e che nei 19 anni di assicurazione presso la __________, non ho mai richiesto il rimborso di un'unica prestazione o medicamento, e che mia madre finché ha potuto ha sempre pagato la Cassa malati, spesso anche anticipatamente di vari mesi per beneficiare dello sconto.

Ed ora busso nuovamente alle Vostre porte, riponendo in Lei, onorevole signor Giudice, le definitivamente ultime speranze.

Le chiedo cortesemente, come ultimo atto di questa vicenda, di volermi concedere questo sofferto sussidio per l'anno 2000.

Già solo una parte di esso, potrebbe essere un grande, grandis­simo aiuto, in questo difficile momento economico che sto attra­versando assieme a mia madre." (Doc. _)

                               1.3.   Con scritto del 7 maggio 2002 l'assicurata ha inviato al TCA il seguente scritto:

"  Le trasmetto gli allegati promessi nel mio ricorso del 3.5.02.

La prego di non volermi responsabilizzare e punire per l'errore commesso da mia madre, nel 1999 anno in cui bisognava presentare la richiesta di sussidio per il 2000, frequentavo la seconda liceo, e Le assicuro che non ne sapevo assolutamente nulla di domande di sussidio." (Doc. _)

                               1.4.   Nella sua risposta del 5 giugno 2002 l'IAS ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Si tratta di un caso in cui vengono richiesti i sussidi retroattivi per l'anno 2000.

Per la definizione del diritto al sussidio nel caso di specie occorre dunque applicare i disposti di cui agli artt. 53 a 56 LCAMal.

A mente della parte convenuta, il gravame in oggetto deve essere evaso in osservanza di quanto indicato all'art. 55 cpv. 3 LCAMal.

In effetti, dall'atto ricorsuale 03.05.2002 della parte ricorrente così come dagli scritti 09.12.2001 (cfr. allegato al doc. _) e 28.02.2002 (doc. _), risulta in modo pacifico la negligenza nell'inoltro dell'istanza del sussidio.

La scrivente parte convenuta ha inoltre modo di sottolineare quanto segue.

La modalità di concessione del sussidio previa istanza individuale da parte dell'assicurato è stata introdotta nel Cantone Ticino a partire dal 1.01.1994.

Si può dunque legittimamente ritenere che ogni cittadino potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle particolarità legate alle pratiche di specie.

Si tratta, in questo caso, di conoscenze elementari alla portata di tutti.

L'Autorità cantonale procede del resto a una costante informazione nei confronti della popolazione ed i servizi amministrativi cantonali sono ampiamente disponibili a fornire informazioni personalizzate e specifiche a singole richieste di utenti.

La ratio della LCAMal è, al riguardo, di evidenza meridiana: senza che alla radice di un'istanza di sussidio tardiva vi siano ragioni gravi e comprovate da fattori almeno oggettivamente - o umanamente comprensibili (stati di malattia, residenza all'estero, dimostrata incapacità di una gestione in proprio degli affari correnti di vita quotidiana, ... ), la stessa non deve essere evasa in modo positivo dai servizi amministrativi preposti." (Doc. _)

                               1.5.   Con scritto del 14 giugno 2002 l'assicurata ha osservato:

"  (…)

vorrei di nuovo ringraziare l'Istituto delle as­sicurazioni sociali, per avermi comunque concesso il sussidio per l'anno 2001, che è stato un grandissimo aiuto. D'altra parte constato però anche che in Svizzera lo Stato o chi per esso, da un lato distribuisce milioni con una certa scioltezza (ad esempio all'Expo 2002), e dall'altro applica Leggi in virtù del risparmio, in modo ferreo e acribico, con irremovibile durezza fino in fondo.

Mia madre è accusata di negligenza, ma la prima negligenza non

è forse partita da chi detiene il potere ed ha decretato l'obbligo d'affiliazione ad una Cassa malati, e poi è rimasto inerme a guardare come i prezzi lievitino all'inverosimile, fino al punto in cui la "povera gente" non arriva più a pagare le fatture e finisce in Tribunale, e a bussare a chissà quali porte per chiedere la carità?

Non è dignitosa.

Non posso far altro che riillustrare la mia situazione economica poco fortunata, da una parte mio padre che da sempre crea grandi difficoltà nel versare gli alimenti che per Legge pur mi deve (per l'ennesima volta stiamo per chiedere aiuto alla Pretura, per i versamenti che non effettua), e dall'altra mia madre, che pur dandosi da fare, rimane con un reddito molto basso (vedi notifiche di tassazione già trasmesse).

L'Istituto delle assicurazioni sociali elenca alcune ragioni per le quali un sussidio può venir concesso anche retroattivamente, tra l'altro per "incapacità di gestione". Mia madre gestiva nel 2000 la mia Cassa malati, e a questo punto ho subito l'incapacità di gestione di mia madre. Ho comunque subito tutta la questione mio malgrado.

Non potevo sapere che occorreva far richiesta di un sussidio a Bellinzona, al Liceo (che sto per concludere in questi giorni), ci hanno insegnato tutto sulla mitologia greca, ma nessun professore ci ha parlato di Casse malati e sussidi (forse perchè non ne sono bene al corrente neppure loro).

(…)

La prego di non volermi responsabilizzare e penalizzare per l'ignoranza di mia madre, quanto è avvenuto l'ho subito mio malgrado.

Per favore non applichi la burocrazia ad ogni costo, e mi conceda il sussidio per l'anno 2000, o anche solo parte di esso, in un momento economicamente difficile, sarebbe già un grandissimo aiuto."

(Doc. _)

                               1.6.   In data 6 luglio 2002 l'assicurata ha ancora comunicato:

"  (…)

Vi chiedo cortesemente di voler accogliere il mio ricorso contro la Decisione dell'Istituto delle ass. sociali Bellinzona, e di concedermi il sussidio per l'anno 2000, o parte di esso.

Ho subito tutta la situazione mio malgrado, a partire dall'ignoranza di mia madre che non SAPEVA CHE DOVEVA richiedere dei formulari e presentare domanda per l'ottenimento dei sussidi.

Dipendo al cento per cento da mia madre, che pur lavorando a tempo pieno rimane al minimo esistenziale, da mio padre non posso attendermi alcun aiuto, da sempre è totalmente disinteressato a me, gli alimenti, compresi arretrati, aumenti e indicizzazioni occorre richiederli in Pretura ( i miei genitori si sono separati).

Per favore non penalizzatemi per qualcosa che ho subito mio malgrado, è già comunque una punizione appartenere agli economicamente più deboli." (Doc. _)

                               1.7.   Pendente causa il giudice delegato ha provveduto a richiedere al competente Ufficio Tassazione gli atti fiscali completi di __________ (cfr. doc. _).

In data 2 agosto 2002 l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha inviato al TCA l'incarto fiscale di __________ (cfr. doc. _).

                               1.8.   Pendente causa il TCA ha richiamato l'incarto pendente presso questo Tribunale che vede l'assicurata opposta alla propria Cassa malati per il pagamento dei premi nell'anno per il quale è stato richiesto il sussidio (inc. __________).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

Va ancora rammentato come, ai sensi dell’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese abbia riservato l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:

"a)    delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

"a)    persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."

                               2.3.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMal, l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

                                         a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza è presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

                                         b) per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

                                         c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

                                         d) gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica.

                                         Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI.

                                         Per l'art. 54 LCAMal il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo. E` riservato l'art. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato d'ufficio.

                                         L'art. 55 LCAMal prevede che il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo. Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

                               2.4.   In concreto, è incontestata la circostanza che la ricorrente ha chiesto di potere beneficiare dei sussidi per il 2000 nel dicembre del 2001. Infatti, l'Istituto assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione malattia, rispondendo ad un'esplicita domanda del TCA che chiedeva informazioni circa lo stadio della procedura inerente l'istanza dell'assicurata per l'ottenimento dei sussidi per il pagamento dei premi di Cassa malati, aveva comunicato di avere ricevuto in data 17.12.2001 la domanda di __________ per l'ottenimento dei sussidi dell'assicurazione malattia per l'anno 2000 (cfr. doc. _, incarto __________).

                                         A motivo del ritardo dell'inoltro della domanda __________ ha precisato che nel 2000, momento nel quale avrebbe dovuto presentare la richiesta del sussidio cantonale, ella, nata nel 1981, frequentava la seconda, rispettivamente la terza liceo e non era a conoscenza della possibilità di richiedere un aiuto per il pagamento dei premi della Cassa malati. Anche sua madre, __________ - che da diversi anni si trova confrontata con notevoli disagi finanziari ed ha avuto difficoltà a far fronte al pagamento dei premi della Cassa malati per lei e per la figlia - non sapeva che fosse possibile richiedere un sussidio cantonale per il pagamento della Cassa malati. Entrambe sono venute a conoscenza dell'esistenza di questa possibilità solo nell'ambito della vertenza che le ha opposte alla Cassa malati __________, già pendente presso questo Tribunale ed in seguito già stralciate per il ritiro delle impugnative come alle comunicazioni di __________ e __________ del 15 febbraio 2002 poi ribadite nella lettera dell’8 luglio 2002 (cfr. decreto di stralcio del 22 luglio 2002 incarto __________).

                                         Come visto, l'art. 45 Reg. LCAMal prevede che per gli assicurati tassati in via ordinaria l'istanza va presentata nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio.

                                         La lettera d) della medesima norma prevede che gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso.

Nel caso di specie, __________, nata il __________ 1981 e divenuta quindi maggiorenne nel 1999, dopo che il comune di __________ in data __________ 2001 tramite "avviso di mutazione" ha comunicato l'inizio dell'imponibilità per raggiungimento dei 18 anni, ha compilato la sua prima dichiarazione fiscale in data 15 aprile 2002 (cfr. doc. _). La relativa decisione di tassazione non è ancora intervenuta.

Pur non disponendo di una dichiarazione fiscale relativa all'anno 2000, __________, studentessa, senza nessun reddito e totalmente a carico di sua mamma, __________, il cui reddito era inferiore ai limiti fissati per l'ottenimento del sussidio - come risulta dalla notifica di tassazione relativa agli anni 1999-2000 spedita a __________ in data 29 maggio 2000 (cfr. doc. _) - avrebbe dovuto presentare la richiesta di sussidio relativa all'anno 2000 nel corso del 2000, una volta in possesso della tassazione della madre (spedita in data 29 maggio 2000, cfr. doc. _), in termini relativamente brevi, apparendo evidente che ella era in possesso dei requisiti necessari per potere beneficiare di tale sussidio.

                                         Infatti l'art. 55 cpv. 2 LCAMal prevede che le domande di sussidio retroattivo (ossia presentate dopo i termini di cui all'art. 45 Reg. LCAMal) sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate. La negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Ora, pur potendo comprendere lo stato di grande disagio finanziario della famiglia __________ (famiglia monoparentale) e i grandi sacrifici affrontati dalla madre della ricorrente per riuscire a far vivere decorosamente la figlia, dandole la possibilità di studiare, e pur tenendo presente la giovane età della ricorrente (nata nel 1981), comunque maggiorenne, un lasso di tempo di un anno e mezzo per chiedere il sussidio retroattivo (da fine maggio 2000 a dicembre 2001) è un periodo troppo lungo per giustificare il ritardo nell'inoltro della domanda.

                                         Inutile al riguardo la motivazione fornita a più riprese da __________ per giustificare il ritardo nel presentare la richiesta di sussidio dell'assicurazione contro le malattie per l'anno 2000, vale a dire l'ignoranza della madre che non sapeva che fosse possibile richiedere i sussidi cantonali citati (cfr. doc. _; doc. _; doc. _; doc. _; doc. _). La ricorrente chiede di non essere penalizzata a causa dell'ignoranza sua (studentessa liceale ignara della possibilità di fare ricorso a sussidi cantonali per pagare i premi dell'assicurazione malattia) e di sua madre, che non era assolutamente a conoscenza di tale possibilità, dato che nessuno aveva mai provveduto ad informarla al riguardo.

                                         Quanto sostenuto dalla ricorrente non può costituire valida scusante. Infatti, per giurisprudenza costante, dall'ignoranza del diritto nessuno può trarre dei benefici (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata).

La ricorrente, del resto, non ha sostenuto e quindi reso verosimile l'esistenza di ragioni gravi quali ad esempio dei motivi medici tali da impedirle di essere tempestiva nella sua richiesta, oppure l'esistenza di altri fattori oggettivi (come ad esempio la residenza all'estero), che possano giustificare il ritardo nella presentazione della richiesta di sussidio relativa all'anno 2000.

La semplice negligenza, come visto, non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (cfr. consid. 2.4.).

                                         In queste circostanze, malgrado le difficoltà economiche dell'assicurata e della madre nell'anno in esame, il TCA non può che confermare la tardività della domanda volta all'ottenimento dei sussidi cantonali relativi all'anno 2000 e confermare la decisione dell'IAS.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

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