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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.07.2003 36.2002.147

24 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,764 parole·~39 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2002.147   cs/cd

Lugano 24 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 31 ottobre 2002 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   In data 17 giugno 2002 l'Istituto delle Assicurazioni Sociali (di seguito IAS) ha notificato alle Casse malati __________ e __________ una decisione inerente il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi della famiglia __________. Una copia della decisione è stata intimata a __________.

                                         L'amministrazione cantonale ha deciso quanto segue:

"  rilevato, da accertamenti effettuati, che da diverso tempo le persone a

margine risultano essere assicurate contemporaneamente presso due assicuratori malattie (__________e __________) per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

ritenuto che nel caso di specie le persone non hanno provveduto motu proprio al pagamento dei premi assicurativi presso i diversi assicuratori malattie in questione, per cui è dovuto intervenire l'Ente pubblico a norma di legge (attestati di carenza di beni);

considerato che i premi assicurativi di base e le partecipazioni sono versati a un solo assicuratore per il medesimo periodo;

rilevato che l'adesione presso la __________ è avvenuta già in data 1° gennaio 1992, mentre quella presso la Cassa malati __________ solo a partire dal 1° gennaio 1996;

considerata la particolarità della fattispecie e chiamati a pronunciarci nel merito;

lo scrivente Ufficio

decide:

1.   È riconosciuto il pagamento dei premi e delle partecipazioni unicamente alla __________.

2.   L'Ente pubblico è autorizzato a praticare eventuali azioni di regresso ai sensi del dispositivo di questa risoluzione.

Alle parti in causa (assicuratori malattie __________ e __________, signor __________) è data facoltà di reclamo all'Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notificazione.

Trascorso infruttuosamente questo termine, la presente decisione assumerà valore di cosa giudicata." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Il 13 luglio 2002 __________ è insorto all'IAS, affermando:

"Il sottoscritto __________ prima del 1992 ero assicurato con la mia famiglia presso L'__________. Poi è subentrata L'__________, però i premi aumentavano sempre di più.

Nel 1993/1994 l'edilizia andava in crisi, pertanto non potevo permettermi una cassa malattia cosi cara. Quasi 800.-- fr. al mese. Allora ho mandato la disdetta, ma non ho ricevuto nessuna risposta. Poi ho telefonato ma nessuno ha ricevuto la lettera. Ne ho spedita un'altra ancora senza risposta. Poi ho ritelefonato ma non c'era l'incaricata. Ho riscritto per la terza volta la lettera con cui entro tre mesi lasciavo L'__________. Infatti ho interrotto i pagamenti. Poi ho trovato una cassa malati con dei mezzi economici, la __________. Infatti pagavo fr. 157.70 in meno dell'__________, al mese. L'assicurazione __________ non ha mai voluto accettare la nostra disdetta, in quanto sapeva che eravamo Assicurati alla __________ in quanto ero stato di persona all'__________, alla sede principale di __________ per chiedere chiarimenti, in quanto mi continuavano a mandare le cedole di pagamento, come tuttora fanno a distanza di ben sei anni infischiandosi della disdetta, in quanto nessuno non sa niente e non degnandosi di rispondere. La mia cassa malattia è la __________, che ho sempre pagato puntualmente, e mi ha dato le prestazioni giuste, compreso la perdita di salario. L'__________, non ha mai ricevuto delle prestazioni da pagare per la famiglia __________. Pertanto L'__________ la rifiuto, come cassa malattia." (doc. _)

                               1.3.   Il 31 ottobre 2002, in seguito al reclamo presentato dall'assicurato, l'IAS ha confermato la propria decisione (doc. _).

                                         Con scritto del 22 novembre 2002 all'IAS, trasmesso al TCA per competenza, __________, moglie dell'assicurato, ha affermato:

"  Egregio Istituto delle assicurazioni sociali, con la presente le mando il

mio reclamo per la vostra decisione di togliermi la mia assicurazione __________ e ritornare a __________ che io ho dato la disdetta a suo tempo ora dopo anni si ricordano che sono una loro affiliata, quindi ho cercato le lettere che avevo spedito ma purtroppo tra traslochi e altro non li trovo più comunque io non sono molto d'accordo di ritornare a __________ e adesso mi sono rivolta a un legale così spero di togliermelo d'addosso per sempre.

Sperando che nel frattempo non mi togliate la mia assicurazione __________ la ringrazio vivamente e la saluto anticipatamente." (cfr. I)

                               1.4.   Con risposta del 13 gennaio 2003 l'IAS propone di respingere l'impugnativa, osservando:

"  (…)

Questa parte convenuta specifica, in inizio, che la vexata questio non riguarda solo il signor __________, bensì anche tutte le altre persone toccate dalla questione di specie; e segnatamente __________, __________ e __________, tutti in __________, congiunti del predetto signor __________.

La questione di specie è rapportabile al fatto che dal 1991 i premi assicurativi di base per la famiglia __________ vengono pagati direttamente dallo Stato alla __________ (di seguito: __________); e questo per la ragione che al signor __________ sono stati rilasciati attestati di carenza di beni (ACB) [riferimento sostanziale e procedurale: artt. 20 a 22 LCAMal; e in particolare: art. 20].

La doppia iscrizione assicurativa - __________ e __________ cassa malati (di seguito: __________) - è emersa dal fatto che la __________, ottenuto a sua volta un ACB in data 26 novembre 2001 (doc. agli atti), ha richiesto il pagamento allo Stato in forza dei già citati disposti LCAMal.

Per quanto riguarda la scrivente parte convenuta, è pacifico che il pagamento dei crediti scoperti per assicurati toccati da ACB o da certificato di insolvenza (CI) avviene in direzione di un solo assicuratore malattie, e non certo verso più assicuratori per lo stesso periodo.

In questo senso è da intendere la decisione UAM 17 giugno 2002, comunicata agli assicuratori malattie coinvolti, nonché, per conoscenza e per eventuali loro osservazioni, alle persone interessate.

Per costante giurisprudenza, in situazione di affiliazione plurima il primato deve essere rivolto verso l'assicuratore presso cui la persona interessata ha stipulato il contratto più lontano nel tempo, evidentemente se nel frattempo non sono intervenute rescissioni di contratto ufficialmente riconosciute.

In casu __________ dichiara e conferma la continuità assicurativa a far tempo del 1° novembre 1992 (doc. agli atti), mentre la data d'ingresso presso __________ è chiaramente posteriore (1°gennaio 1996: doc. agli atti). __________ fa valere le proprie pretese finanziarie giusta il già citato art. 20 LCAMal esibendo prove a supporto certamente valide e conformi al diritto.

Da cui la decisione della parte qui convenuta di versare i crediti scoperti (premi assicurativi + partecipazioni) a __________ in forza del medesimo art. 20 LCAMal.

La parte qui ricorrente si è subito erta contro questa interpretazione, protestando asserite dimissioni da __________ e invocando il riconoscimento di appartenenza alla __________.

A rigore questo quesito manco si pone.

Essere affiliato presso due casse malati per le prestazioni LAMal, ancorchè fatto inutile e poco sensato, non costituisce tuttavia, in sé e di per sé, un'infrazione di legge.

Né può, l'Autorità cantonale, trasferire ex imperio un cittadino da un assicuratore ad un altro.

Questa parte convenuta si riconferma nella natura della decisione di prima istanza 17 giugno 2002 e qui attaccata: che si limita, nella sua essenza, alla determinazione dell'assicuratore verso cui indirizzare i flussi finanziari, previa pretesa dello stesso attraverso l'esibizione di un ACB o di un CI.

Il tutto, come già rilevato, tenuto conto del criterio della durata d'appartenenza.

Trattandosi tuttavia, nei casi di specie, di situazioni il più delle volte estremamente particolari, l'Autorità cantonale è disposta a mediare qualora fattori concreti avessero a giustificarlo.

E' il caso, ad esempio, quando l'assicuratore di più recente appartenenza ha versato prestazioni ingenti.

In quel caso si cerca di dar corpo bonalmente alla soluzione più logica, tentando di portare le parti a considerare il riconoscimento, ai fini del pagamento, dell'assicuratore che ha versato prestazioni cospicue.

Sempre che, ovviamente, l'assicuratore di più lontana appartenenza manifesti il proprio consenso.

In casu l'Autorità cantonale, per cercare di capire meglio le esigenze e le pretese del qui ricorrente, ha chiesto conferma dell'asserita rescissione del contratto con __________.

E questo per appurare, se del caso, eventuali errori amministrativi di __________ nell'ipotesi di dimissioni inoltrate, ma senza che l'assicuratore vi abbia dato il seguito logico attraverso la resiliazione del contratto.

L'onere della prova, per costante e comprovata giurisprudenza e dottrina, spetta alla parte che pretende miglior giudizio per se medesima.

E, nella fattispecie, non si tratta certo di un onere della prova particolarmente gravoso.

All'atto pratico né tale prova, né un indizio della stessa, sono giunti dalla parte qui ricorrente.

Sull'altro fronte la __________ asserisce, senz'ombra di flessione, la continuità dell'appartenenza dei signori __________, forte anche del fatto che dal 1991 l'UAM versa i premi, in vece degli assicurati, in ragione dell'art. 20 LCAMal.

A fronte di questa situazione, la scrivente parte convenuta non può che riconfermarsi interamente nelle decisioni sin qui rese.

P.Q.M.,

richiamate la LAMal, l'OAMal, la LCAMal, nonché ogni altra normativa in concreto applicabile,

si chiede piaccia giudicare:

1.        II ricorso è respinto.

2.        Spese e ripetibili come di legge." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha proceduto ad ulteriori accertamenti, richiamando documentazione da __________ e da __________ (doc. _). Delle risultanze si dirà in seguito.

                                         Va qui rilevato che l'insorgente ha prodotto ulteriore documentazione affermando:

"  come da voi comunicato le invio le copie che mi sono state inviate

dalla mia cassa malati __________: 1) dichiarazione di appartenenza, 2) conferma di affiliazione alla cassa malati __________ 3) conferma d'assicurazione 4) conferma delle mie nuove dimissioni __________ 5) allego precetti mandati dall'__________. Mi dispiace ma non sono riuscita a trovare le mie dimissioni vecchie che avevo mandato alla cassa malati __________ dopo __________ ma posso dimostrare che la __________ ha inviato i documenti necessari per la __________ dunque io sarei la vittima pagando la __________ voi pagavate la __________." (doc. _)

                                         Con osservazioni del 5 marzo 2003 l'IAS ha affermato:

"  (…)

Si ricorda che nel frattempo a __________ l'Autorità cantonale ha versato l'equivalente dei premi e delle partecipazioni, a seguito di mancati pagamenti da parte del ricorrente e relativo ottenimento di attestati di carenza di beni (ACB) o di certificati di insolvenza (CI), per un importo di fr. 45'362.45 (cfr. allegato); e meglio per il periodo che si estende dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1999 (quasi interrottamente).

Nel frattempo risulta pendente un'altra richiesta di pagamento

(fr. 487.05) avanzata da __________, tramite ACB, per partecipazioni scoperte relative agli anni 2000 e 2001 (elemento, quest'ultimo, che, mettendo in luce la doppia affiliazione, ha dato origine a tutta la problematica poi sfociata nel gravame di specie).

Questa parte convenuta deve constatare come il caso risulti particolarmente intricato, e questo anche per una marcata noncuranza da parte del qui ricorrente.

Quest'ultimo infatti, pur ricevendo solleciti di pagamento da __________, non ha mai reagito (o lo ha fatto tardivamente), usufruendo prestazioni presso un altro assicuratore malattie. Come già rilevato, la problematica relativa alla doppia affiliazione è stata messa in evidenza da parte dell'Autorità cantonale.

Quanto alla documentazione supplementare trasmessa per esame, si evidenziano i seguenti aspetti:

•       lo scritto 16.09.1998 __________ a __________, per lettera semplice, che conferma l'affiliazione di tutta la famiglia __________ a far tempo del 1° giugno 1996. Ciò contrasta con le indicazioni formulate da __________ all'UAM, dove come data d'inizio del rapporto d'assicurazione figura il 1° gennaio 1996;

•       lo scritto 30 gennaio 2001 __________ a __________, per lettera raccomandata, che conferma l'affiliazione della famiglia __________ a far tempo del 1° gennaio 1996!;

•       la disdetta nel frattempo introdotta per lettera raccomandata 29 novembre 2002 dalla famiglia __________ a __________;

•       __________ accoglie l'uscita della famiglia __________ a far tempo del 31 dicembre 2002 [ancorchè, forse, la disdetta in questione poteva anche essere tardiva, in quanto, per consolidata giurisprudenza, le dimissioni devono giungere nelle mani dell'assicuratore entro il 30 novembre: cosa, in casu, assai poco probabile: se la lettera raccomandata fosse stata spedita il 29 novembre 2002 (venerdì) la stessa dovrebbe essere giunta nelle mani di __________, al più presto, lunedì 2 dicembre 2002; determinando quindi una situazione di disdetta tardiva. A meno che non si fosse trattato di una raccomandata a mano];

•       il ricorrente - attraverso la signora __________ - ancora in data 24 febbraio 2003 indica che "Mi dispiace ma non sono riuscita a trovare la mia dimissione vecchia che avevo mandato alla cassa malati __________ dopo __________ ".

Si rileva che nella documentazione presentata da __________ è completamente assente un documento di comunicazione a __________ della continuità assicurativa al momento dell'iscrizione della famiglia __________ (contratti firmati in data 20 giugno 1996).

Si ribadisce al proposito che ai sensi di legge l'uscita dal precedente assicuratore è subordinata all'annuncio del nuovo assicuratore in fatto di continuità temporale nella copertura (art. 7 cpv. 5 LAMal).

In conclusione, da parte di questa convenuta si ribadisce che:

•       il pagamento dei crediti scoperti può avvenire all'indirizzo di un solo assicuratore malattie;

•       considerata la particolarità della pratica in questione, e in specie le complicazioni che la connotano, se __________ fosse disposta a modificare le proprie pretese in fatto di continuità assicurativa, questa medesima Autorità cantonale si dichiara disposta a regolare di conseguenza anche le relative pendenze finanziarie. In questo caso non si potrà prescindere da recuperi nei confronti di __________ per quanto attiene agli importi versati a copertura dei crediti scoperti della famiglia __________. Per contro, in situazione di continuità assicurativa presso __________, la stessa dovrà ritornare a __________ i pagamenti per prestazioni effettuati da quest'ultimo assicuratore in ambito LAMal, al netto delle partecipazioni; e questo per tutto il periodo in cui si è verificata la situazione di doppia copertura assicurativa.

                             Resta aperto il quesito a sapere se, nella situazione di cui sopra, __________ dovrà restituire la parte di premio saldata dalla famiglia __________: è innegabile che nella situazione di specie ci troviamo confrontati con dei contratti assicurativi siglati. È pur vero che dalla documentazione agli atti la prima comunicazione di __________ a __________ quanto alla copertura assicurativa presso __________ medesima data del 16 settembre 1998. E' interessante, a questo proposito, analizzare le osservazioni di __________, trattandosi di una comunicazione inviata non nella forma di lettera raccomandata. Se per caso fosse considerata valida la comunicazione testé richiamata, l'inizio della copertura assicurativa presso __________ potrebbe essere ritenuto valido a far tempo del 1° ottobre 1998;

•       resta il fatto che dalla documentazione in possesso, a tutt'oggi, di questa parte convenuta, __________ mantiene la propria pretesa di assicuratore malattia primigenio; fatto, questo, che nemmeno la documentazione aggiuntiva qui trasmessa è in grado di smentire in maniera determinante.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritenuto che a questa parte convenuta non sono state presentate le prove concrete e inconfutabili di resiliazione del contratto con __________, e tenuto parimenti conto della mancanza di una comunicazione certa e comprovata di __________ a __________ in fatto di continuità assicurativa, questa medesima parte convenuta non può che riconfermarsi pienamente nella decisione già resa; l'unica, per il momento, suffragata da sufficienti certezze."

(cfr. doc. _)

                               1.6.   Il 20 marzo 2003 l'IAS ha inoltre rilevato:

"  (…)

Sarebbe stato interessante reperire, all'interno del dossier presentato da __________, un documento che lasciasse inequivocabilmente trasparire l'avvenuta rescissione del contratto in tempi passati: già nel 1996 o, quanto meno, in periodi successivi. In presenza di ciò - e qualora fosse appurata l'indicazione di __________ cassa malati (di seguito: __________) verso __________ circa la continuità del rapporto d'assicurazione - sarebbe entrata in linea di considerazione una responsabilità diretta di __________ per il mancato cambiamento, con la conseguente possibilità, per l'interessato, di richiedere al precedente assicuratore malattie - in casu: __________ - il risarcimento del danno subito (art. 7 cpv. 6 LAMal).

Ciò però non è.

La documentazione più lontana nel tempo e relativa alla problematica della rescissione del contratto, risale al 1998; e meglio:

•     lettera 10 marzo 1998 signora __________ a __________, in cui si protesta una "disdetta il 30-06-1996";

•     a quanto sopra fa seguito la lettera 30 aprile 1998 di __________, con cui, rettamente, si invita l'istante a voler "mettere a disposizione una copia della comunicazione di disdetta unitamente ad una copia della ricevuta postale per l'invio raccomandato";

•     scritto non datato della signora __________ che esibisce una lettera di disdetta 30.06.1996, senza però provare l'invio raccomandato [documentazione ricevuta da __________ in data 24 settembre 1998 (data del timbro di ricevuta)];

•     chiude questo capitolo lo scritto __________ 5 ottobre 1998 che indica testualmente: "le riconfermiamo che la sua richiesta non può essere accettata non essendo in possesso della ricevuta postale per l'invio raccomandato della disdetta".

A quest'ultima comunicazione di __________, il qui ricorrente non ha più reagito (o almeno nei dossier da noi esaminati non figura alcunché al riguardo).

Ne consegue che la "risoluzione" __________ 5.10.1998 è da considerare cresciuta in giudicato, e con essa gli effetti conseguenti.

A titolo abbondanziale - ma sollevando un aspetto di certo non indifferente in questo contesto - si specifica che, come già più volte ricordato da questa parte convenuta nelle varie disamine legate al gravame di specie, l'onere della prova compete - per costante giurisprudenza - a chi pretende per se medesimo miglior giudizio.

E, in casu, non si tratta di certo di un onere particolarmente gravoso o intrinsecamente complesso.

Da rilevare che in assenza di una disdetta formale da parte dei signori __________, non ha valore rilevante la comunicazione 16.09.1998 di __________ secondo cui la famiglia __________ sarebbe colà assicurata a far tempo dell'1.06.1996.

Né, prima dell'atto 29.11.20021, figurano chiari documenti che indicano la disdetta del rapporto d'assicurazione presso __________.

Ergo - e in conclusione - in assenza di chiari documenti probatori relativi all'avvenuto inoltro a __________, da parte del qui ricorrente, di un atto formale di rescissione del contratto d'assicurazione, si deve concludere che il rapporto assicurativo presso __________ è da considerare corrente almeno fino al 31.12.2002. Del resto già dopo lo scambio epistolare avvenuto nel 1998 - e qui ripreso in sede di analisi - al qui ricorrente avrebbe dovuto palesarsi l'opportunità - e anche l'esigenza - di interrompere formalmente tale rapporto d'assicurazione.

II tenore del già citato scritto __________ 5.10.1998 è chiaro e facilmente comprensibile.

_____________________

1 Istanza accolta da __________ con conferma scritta 17.12.2002.

2 Si richiama, a questo soggetto, le nostre riflessioni, pur se a titolo

  marginale, in presa di posizione 5.03.2003, pag. 2.

In sostanza era data al ricorrente la possibilità di interrompere al 31.12.1998 il rapporto d'assicurazione con __________, dallo stesso non più gradito.

Ma, come già più volte rilevato, ciò non è avvenuto e la "risoluzione" __________ 5.10.1998 ha acquisito forza di cosa giudicata."

(cfr. doc. _)

                               1.7.   Le parti hanno potuto esprimersi in merito.

                                         In particolare __________ afferma:

l'intera famiglia __________ è assicurata presso la __________ dal 01.01.1996. I premi per questi anni sono stati per la maggior parte pagati dalla famiglia, tramite un ordine permanente. Sono stati pagati premi per un totale di più di Fr 25'544.-- - per gli anni 1996 - 2003.

Contemporaneamente è da tenere in considerazione che noi abbiamo erogato prestazioni per la famiglia intera per un totale di quasi Fr 13'000.-- (dedotte le partecipazioni) dal 1997 fino al 2003 (vedere gli allegati). Inoltre la famiglia dispone di assicurazioni complementari. Anche per queste abbiamo erogato delle prestazioni.

Se dovesse venir deciso che la famiglia dev'essere assicurata presso l'__________, allora quest'ultima dovrebbe prendere a carico interamente le prestazioni da noi pagate tramite l'assicurazione obbligatoria di base, per quasi Fr 13'000.-- in totale. Allo stesso tempo noi dovremmo restituire al Signor __________ i premi pagati finora. Si pone la domanda se questo procedimento sia proporzionato.

Nell'anno 1998 abbiamo inoltrato all'__________ una conferma di affiliazione, attestando che la famiglia è assicurata da noi a partire dal 01.01.1996. Alla stessa non abbiamo ricevuto alcuna reazione da parte dell'__________.

Per questa ragione siamo dell'idea, anche se non può essere documentato, che la famiglia __________ ha dato la disdetta presso l'__________ e che può rimanere assicurata presso di noi a partire dal 01.01.1996. Nel prendere la Sua decisione, La preghiamo

di tener conto che questo caso concerne un lasso di tempo superiore ai 7 anni." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è stabilire se la famiglia __________ ha regolarmente disdetto il rapporto assicurativo obbligatorio presso la __________ e, in caso di risposta affermativa, da quando ha effetto il nuovo rapporto contrattuale con la __________.

                                         Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), complesso normativo che ha comportato modifiche - qui non di rilievo - della LAMal.

                                         Considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 17 giugno 2003 nella causa V., K 82/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa C., U 264/02; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b) ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

                                         Secondo l'art. 3 LAMal

"  1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato;

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera."

                                         L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa che

"  1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."

                                         L'art. 5 cpv. 1 LAMal prevede poi che

"  1 Se l’affiliazione è tempestiva (art. 3 cpv. 1), l’assicurazione inizia dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. Il Consiglio federale stabilisce l’inizio dell’assicurazione delle persone menzionate nell’articolo 3 capoverso 3."

                                         Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAMal i Cantoni provvedono all'osservanza dell'obbligo d'assicurazione. Per il capoverso 2 l'autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.

                                         Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAMal l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre di un anno civile con preavviso di tre mesi. Il cpv. 2 prevede che al momento della notifica dei nuovi premi, l'assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L'assicuratore deve annunciare i nuovi premi approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) a ogni assicurato con almeno due mesi d'anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore. Se l'assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l'affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore di lavoro (cpv. 3).

                                         Se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un'autorità, non esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell'autorizzazione giusta l'articolo 13 (cpv. 4).

                                         Per il cpv. 5 il rapporto d'assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

                                         Infine, per il cpv. 6 il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d'assicuratore deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio.

                                         Per l'art. 9 OAMal se, nonostante diffida, l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore ne informa la competente autorità d'assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che contemplano la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei premi (cpv. 1). Dopo la notifica dell'attestato di carenza di beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi o le partecipazioni ai costi non siano stati interamente pagati. Se questi vengono pagati, l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione (cpv. 2). Se l'assicurato in mora vuole cambiare assicuratore, l'attuale assicuratore può sciogliere il rapporto assicurativo solo se i premi o le partecipazioni ai costi sono stati interamente pagati (cpv. 3).

                                         Va a questo proposito rammentato che il TFA ha stabilito che l'art. 9 cpv. 3 OAMal non è conforme alla legge in quanto il legislatore non ha delegato al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni dettagliate in tema di esecuzione di crediti delle casse malati e nella misura in cui questo disposto dell'ordinanza limita il diritto di cambiare assicuratore previsto dall'art. 7 cpv. 1 e 2 LAMal, eccedendo in tal modo il quadro di una norma d'applicazione (DTF 125 V 266, cfr. anche DTF 126 V 265 consid. 4d).

                               2.2.   Nel caso di specie, dagli atti emerge che la famiglia __________ (padre, madre e due figli), assicurata presso __________ (ora __________) dal 1992, nel corso del mese di giugno 1996 ha sottoscritto una proposta di affiliazione presso la __________ (doc. da _ a _).

                                         Con scritto, non raccomandato, datato 30 giugno 1996, trasmesso alla Cassa malati __________, __________ ha comunicato che "con la presente le invio la disdetta della vostra cassa Malati per il sottoscritto e la mia famiglia. In quanto non mi è più possibile pagare i vostri premi perché sono troppo alti per noi. Mi considero libera da ogni impegno dal 1 di Agosto 1996" (doc. _).

                                         Il 10 marzo 1998 __________ ha scritto ad __________ affermando che "sono 2 anni che continuo a telefonare e scrivere, ho dato disdetta il 30-06-96 e da allora continuo ad avere sempre le rate e precetti. Adesso penso sia ora di definire le cose il più presto possibile, le rimando le rate sperando che finisca presto la situazione." (doc. _).

                                         L'assicuratore, con lettera del 30 aprile 1998 ha affermato di aver "contattato l'agenzia di __________, competente per l'evasione delle disdette assicurative, ma purtroppo le dobbiamo comunicare che per il 30.06.1996 non risulta alcuna lettera da parte sua. La invitiamo pertanto a volerci mettere a disposizione una copia della comunicazione di disdetta unitamente ad una copia della ricevuta postale per l'invio raccomandato." (allegato a doc. _).

                                         Il 16 settembre 1998 __________ ha trasmesso a __________ uno scritto, con preghiera di trasmetterlo all'__________, nel quale conferma "che le persone sottoscritte (ndr: i membri della famiglia __________) sono assicurate con la nostra Cassa Malati in conformità alla vigente legge LAMal a far data dal 1° GIUGNO 1996." (doc. _) Da rilevare che questa comunicazione è giunta al vecchio assicuratore nel corso del 1998 (cfr. anche doc. _). In particolare dai timbri figuranti sulla disdetta del 30 giugno 1996, appare verosimile che lo scritto sia pervenuto alla cassa il 24 settembre 1998, accompagnato da una lettera non datata, firmata da __________, nella quale viene indicata la trasmissione dei due documenti (lettera 30 giugno 1996 e scritto 16 settembre 1998).

                                         Il 5 ottobre 1998 __________ ha scritto a __________ ribadendo che "come già comunicatole telefonicamente le riconfermiamo che la sua richiesta non può essere accettata non essendo in possesso della ricevuta postale per l'invio raccomandato della disdetta. Senza tale documento non possiamo pertanto modificare la nostra presa di posizione dello scorso 30 aprile 1998." (doc. _)

                                         Infine, più recentemente, il 29 novembre 2002 __________ ha trasmesso alla __________ una lettera nella quale ribadisce che "nel corso dell'anno 1996 abbiamo inoltrato regolare disdetta presso la vostra cassa malati, nonostante le nostre diverse comunicazioni scritte e telefoniche, riconfermandovi di avere inoltrato disdetta, abbiamo ancora il caso in sospeso. Come ben sapete, siamo assicurati presso la Cassa malati __________ a partire dal 1996. Pertanto, vi inoltriamo ancora una volta regolare disdetta per il 31.12.2002, visto che asserite di non avere mai ricevuto la disdetta sopra menzionata. Vi preghiamo di farci pervenire la dichiarazione di libero passaggio." (doc. _)

                                         Il 17 dicembre 2002 __________ ha informato la famiglia __________ che "la disdetta dell'assicurazione obbligatoria __________ (LAMal), per il 31 dicembre 2002 diventerà effettiva unicamente quando ci trasmetterà un documento comprovante la copertura assicurativa presso un altro assicuratore (art. 7 LAMal). Senza quanto richiesto entro il 31 dicembre 2002, la sua affiliazione continuerà presso la nostra cassa." (allegato doc. _)

                                         Con scritto 29 gennaio 2003 __________ ha informato l'insorgente di aver "ricevuto la conferma dal suo nuovo assicuratore malattia. Al riguardo le comunichiamo che l'uscita può avvenire per l'assicurazione obbligatoria (LAMal) per il 31 dicembre 2002." (doc. _).

                                         Va poi rilevato che dagli atti emerge che le prestazioni mediche e ospedaliere, perlomeno dal 1999, sono state inviate alla __________ e pagate da quest'ultima (cfr. incarti delle due casse).

                               2.3.   Nel caso di specie, visto il tenore della decisione impugnata e delle competenze in merito dell'IAS, il TCA deve unicamente stabilire quale assicuratore è creditore dei premi e delle partecipazioni ai costi della famiglia __________ fino all'emanazione del provvedimento impugnato, ossia fino all'ottobre 2002, considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 17 giugno 2003 nella causa V., K 82/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa C., U 264/02; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         Come visto in precedenza, l'art. 7 LAMal prevede che l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre civile di un anno civile con preavviso di tre mesi (cpv. 1). In caso di aumento dei premi, l'assicurato può cambiare assicuratore per la fine di un mese con preavviso di un mese a partire dalla notifica dell'aumento (art. 7 cpv. 2 prima frase LAMal). Il cpv. 5 precisa tuttavia che il rapporto di assicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se omette questa conferma, deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale essa non è più assicurata presso di lui.

                                         In concreto dagli atti risulta che tutti i membri della famiglia __________ erano assicurati presso __________ perlomeno fino al 30 giugno 1996, data della lettera di disdetta al vecchio assicuratore.

                                         Dalle risultanze processuali emerge inoltre che la lettera di disdetta è giunta alla cassa malati __________ al più tardi nel corso del mese di settembre 1998, allorquando gli assicurati l'hanno allegata alle loro lettere di protesta per il continuo invio di precetti esecutivi (cfr. consid. 2.2.).

                                         Il ricorrente non è riuscito a comprovare la trasmissione della disdetta già in precedenza, ed in particolare nel corso del 1996. Infatti, dopo aver ottenuto una proroga per presentare nuove prove (doc. _) con scritto del 24 febbraio 2003 __________, moglie dell'assicurato, ha affermato che "mi dispiace ma non sono riuscita a trovare le mie dimissioni vecchie che avevo mandato alla cassa malati __________ dopo __________ ma posso dimostrare che __________ ha inviato i documenti necessari per la __________ dunque io sarei la vittima pagando la __________ voi pagavate la __________." (doc. _)

                                         Giova qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,

“Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         Nel caso di specie emerge che la lettera di disdetta del 30 giugno 1996 è giunta ad __________ unicamente nel corso del mese di settembre 1998 (cfr. supra). Le affermazioni del ricorrente, secondo il quale lo scritto è stato notificato precedentemente, non trovano conferma nell'incarto.

                               2.4.   Tuttavia, come si vedrà in seguito, anche se l'insorgente avesse comprovato la notifica della disdetta nel corso del mese di giugno 1996, l'esito del gravame non sarebbe modificato, nella misura in cui decisivo è il fatto che la conferma di affiliazione di __________ è giunta ad __________ unicamente nel corso del mese di settembre 1998 (cfr. art. 7 cpv. 5 LAMal).

                                         Infatti, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, l'Alta Corte con sentenza del 9 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 38, ha stabilito che qualora il nuovo assicuratore solo dopo la scadenza del periodo di disdetta comunichi al precedente di assicurare l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione tardiva perviene al precedente assicuratore.

                                         Nel caso giudicato dal TFA il nuovo assicuratore ha comunicato al vecchio assicuratore di assumere senza interruzione l'assicurazione il 10 gennaio 1997. Per cui la vecchia assicurazione è terminata il 31 gennaio 1997.

                                         Il TFA ha affermato:

"  ee) Eine Lückenfüllung im Sinne einer rückwirkenden Aufhebung des

bisherigen Versicherungsverhältnisses auf den Zeitpunkt des Kündigungstermins, wie sie das BSV vorschlägt, ist abzulehnen. Die Kasse wendet zu Recht ein, damit würde Art. 7 Abs. 5 Satz 2 KVG, wonach der neue Versicherer bei unterlassener Mitteilung der versicherten Person den daraus entstandenen Schaden - insbesondere die Prämiendifferenz - zu ersetzen hat, untergraben, weil eine Prämiendifferenz gar nicht entstehen könne, wenn die verspätete Meldung des neuen Versicherers bewirke, dass der Versicherungsschutz beim alten Versicherer rückwirkend aufgelöst werde.

   Ebenso wenig soll eine im Sinne von Art. 7 Abs. 1 oder 2 KVG fristgerecht erfolgte Kündigung bei verspäteter Mitteilung des neuen Versicherers gemäss Art. 7 Abs. 5 KVG ihre Wirkung erst auf den nächstmöglichen Kündigungstermin (vgl. RKUV 1991 Nr. K 873 S. 195 Erw. 4a mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung) entfalten. Denn bei der verspäteten Mitteilung des neuen Versicherers über den ununterbrochenen Versicherungsschutz ist nicht die Gültigkeit der Kündigung an sich betroffen. Art. 7 Abs. 5 KVG sieht zwecks Sicherstellung des ununterbrochenen Versicherungsschutzes lediglich einen Aufschub der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor.

Aus verwaltungsökonomischen Gründen ist die Beendigung des bisherigen Versicherungsverhältnisses auf das Ende des Monats vorzusehen, in dem die verspätete Mitteilung des neuen Versicherers bei der bisherigen Versicherungsgesellschaft eingegangen ist. Diese Lösung steht im Einklang mit der ratio legis und deckt sich mit dem Umstand, dass die Prämieneinheiten in monatlichen Zeitabschnitten berechnet und in der Regel monatlich zu bezahlen sind (gleicher Meinung: GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 36 und Fn 73 sowie Rz 338; vgl. auch MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1996, S. 38, weicher von einem Weiterdauern des bisherigen Versicherungsverhältnisses spricht, sich zum Endzeitpunkt aber nicht äussert).

   c) In Anbetracht der Tatsache, dass vorliegend die Mitteilung der __________ Versicherung am 10. Januar 1997 bei der Kasse eingegangen war, endeten die dem Obligatorium unterstehenden Versicherungsverhältnisse bei der Beschwerdegegnerin nach dem Gesagten am 31. Januar 1997." (cfr. DTF 127 V38)

                                         Precedentemente, con sentenza del 1° dicembre 2000, pubblicata in DTF 126 V 480, il TFA aveva stabilito, a proposito dell'art. 7 cpv. 2 LAMal, circa il computo del termine di preavviso di un mese prescritto per il cambiamento d'assicuratore, che la dichiarazione di volontà con cui la persona assicurata può cambiare il suo assicuratore, mediante preavviso di un mese per la fine di un mese dalla comunicazione dell'aumento dei premi, è un atto formatore recettizio. Di conseguenza, il termine è rispettato soltanto se il preavviso perviene al suo destinatario al più tardi l'ultimo giorno del mese che precede lo scioglimento del rapporto assicurativo.

                                         Nel caso esaminato dall'Alta Corte la disdetta consegnata alla posta il 30 novembre 1998 è stata ricevuta il 1° dicembre 1998 dall'assicuratore. Il rapporto assicurativo è stato di conseguenza sciolto unicamente con effetto dal 31 dicembre 1999, invece del 31 dicembre 1998. Il TFA ha in particolare affermato:

"  2.- a) L'art. 7 LAMal règle les conditions de changement d'assureur.

Avant que son alinéa 2 ne soit modifié par la novelle du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1 er octobre 2000 (RO 2000 2305, 2311), cette disposition avait, jusqu'au 30 septembre 2000, la teneur suivante (déterminante pour trancher le litige):

    "1. L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.

    2. En cas d'augmentation de la prime, le délai de préavis est d'un mois pour la fin du mois dès la communication de l'augmentation. Les assureurs doivent annoncer les augmentations de primes au moins deux mois à l'avance et signaler le droit de changer d'assureur."

   S'agissant des formes particulières d'assurance, l'art. 94 al. 2

OAMal précise que le changement d'assureur est possible un an au plus tôt après l'adhésion à l'assurance avec franchises à option, pour la fin de l'année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'art. 7, ter et 2e alinéas de la loi.

    b) Selon les juges cantonaux, le droit de changer d'assureur au sens de cette disposition correspond, par sa nature, à une résiliation. Or, comme manifestation de volonté soumise à réception, une telle résiliation ne peut produire ses effets, à leurs yeux, que lorsqu'elle parvient effectivement à son destinataire (théorie dite de la réception). Aussi bien considèrent-ils que la date déterminante pour savoir si les recourants ont annoncé à temps leur volonté de changer d'assureur est le 1 er décembre 1998, soit le jour où les préavis remis à la poste un jour plus tôt sont parvenus à la caisse intimée.

   Les recourants soutiennent au contraire que, dans la mesure où leurs rapports d'assurance avec l'intimée relèvent du droit public, c'est la date à laquelle les préavis ont été remis à la poste qui "fait foi" (théorie dite de l'expédition), comme cela vaudrait, d'après eux, de manière générale en droit administratif.

   c) Avec les premiers juges, il faut convenir que la possibilité de

changer d'assureur prévue à l'art. 7 LAMal s'apparente, par sa nature et dans ses effets, à une résiliation (dans le même sens, GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, ch. 46). La jurisprudence parle d'ailleurs de résiliation ordinaire au sujet de l'art. 7 al. 1 LAMal (ATF 124 V 336 consid. 2a), et de résiliation extraordinaire quand celle-ci survient, conformément à l'ancien art. 7 al. 2 LAMal, ensuite d'une augmentation des primes (ATF 124 V 336 consid. 2b). Quant aux parties, elles ne s'y sont pas trompées, puisqu'elles ont qualifié soit de "résiliation", soit de "démission", les avis par lesquels les recourants ont communiqué leur volonté de changer d'assureur.

   d) Sous l'empire de la LAMA, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la déclaration de volonté par laquelle un assuré démissionnait d'une caisse-maladie était un acte juridique unilatéral produisant ses effets indépendamment du consentement de l'assureur. Comme droit formateur (résolutoire), cette déclaration de volonté était soumise à réception. Autrement dit, la résiliation devait être reçue par la caisse-maladie au plus tard le dernier jour du terme légal ou statutaire, sous peine d'être tardive et de ne prendre effet que pour le prochain terme utile (RAMA 1991 no K 873 p. 195 consid. 4 et les références). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur après l'entrée en vigueur de la LAMal.

   En effet, le nouveau droit n'a rien changé au fait que l'assuré peut toujours, par un simple acte formateur, mettre un terme au rapport juridique qui le lie à sa caisse-maladie. La seule différence tient à ceci que, pour respecter le principe de l'assurance obligatoire consacré par l'art. 3 LAMal, "l'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance" (art. 7 al. 5 LAMal). Cette restriction n'enlève toutefois rien au caractère unilatéral de la déclaration de volonté par laquelle l'assuré demeure libre, par le jeu de l'art. 7 LAMal, de résilier son rapport d'assurance, en ce sens que, comme c'était le cas sous l'ancien droit, la validité de cette résiliation ne dépend pas de l'accord de l'assureur concerné.

e) Cette solution s'impose pour une autre raison encore.

Dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er octobre 2000, l'art. 7 al. 2 LAMal dispose ceci:

   "Lors de la communication de la nouvelle prime, il (l'assuré) peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral des assurances sociales au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur."

Selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la révision partielle de la LAMal, la nouvelle formulation de l'art. 7 al. 2 LAMal vise à permettre aux assurés de changer d'assureur, non plus seulement en cas d'augmentation des primes comme jusqu'ici, mais également lorsque les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral des assurances sociales ne varient pas ou sont inférieures aux précédentes. II s'est également agi, dans l'esprit du législateur, d'uniformiser la date à laquelle le changement

d'assureur peut intervenir, en ce sens que "si les primes sont valables pour le 1erjanvier, les assureurs les annoncent pour le 31 octobre au plus tard et les assurés peuvent communiquer leur changement jusqu'au 30 novembre" (FF 1999 753 ss, 767). II apparaît ainsi qu'en ce qui concerne le principe de soumettre la personne assurée à l'observation d'un délai de préavis d'un mois pour changer d'assureur, le nouvel art. 7 al. 2 LAMal n'a pas introduit de nouveauté par rapport à son ancienne version, son but étant simplement d'instaurer un terme de résiliation unique. Dès lors, en disant que les

"assurés peuvent communiquer leur changement d'assureur jusqu'au 30 novembre"

(en allemand: "die Versicherten können ihren Wechsel bis zum 30. Nov. mitteilen" [BBI 1999 836]; en italien: "gli assicurati possono comunicare il cambiamento per al 30 nov." [FF 1999 727]), le législateur témoigne clairement de sa volonté de voir appliquer la théorie de la réception pour computer le délai de préavis d'un mois.

   f) Reçus par l'intimée le 1er décembre 1998, les avis par lesquels les recourants ont manifesté à la caisse intimée leur volonté de changer d'assureur pour le 31 décembre 1998 sont donc tardifs. Partant, leurs effets s'en trouvent reportés au prochain terme légal soit, s'agissant d'assurances avec franchise à option, au 31 décembre 1999 (conformément à ce que prévoit l'art. 94 al. 2 OAMal, dont le Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité dans l'arrêt publié à la RAMA 1998 no KV 39 p. 375)."

(cfr. DTF 126 V 480 consid. 2a segg.)

                               2.5.   Applicando l'art. 7 LAMal e la giurisprudenza sviluppata dal TFA alla fattispecie in esame, questo TCA deve concludere che gli assicurati hanno validamente disdetto il rapporto assicurativo con __________ con effetto al 31 dicembre 1998.

                                         Infatti, la disdetta assicurativa del 30 giugno 1996 è giunta ad __________ unicamente nel corso del mese di settembre del 1998 (cfr. consid. 2.2 e 2.3). Gli assicurati non sono riusciti a portare la prova di una notifica precedente (consid. 2.3).

                                         Comunque, dalla fitta corrispondenza tra le parti intercorsa nel 1998 emerge chiaramente la volontà degli assicurati di disdire il rapporto assicurativo ed __________ non può opporsi a tale resiliazione (cfr. DTF 126 V 480: "cette restriction n'enlève toutefois rien au caractère unilatéral de la déclaration de volonté par laquelle l'assuré demeure libre, par le jeu de l'art. 7 LAMal, de résilier son rapport d'assurance, en ce sens que, comme c'était le cas sous l'ancien droit, la validité de cette résiliation ne dépend pas de l'accord de l'assureur concerné.", sottolineatura del redattore).

                                         Tuttavia, il rapporto assicurativo, in virtù dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se la comunicazione giunge solo dopo la scadenza del periodo di disdetta, il precedente rapporto assicurativo cessa alla fine del mese in cui l'informazione perviene al precedente assicuratore (DTF 127 V 38).

                                         In concreto __________ ha comunicato ad __________ la continuazione del rapporto assicurativo dal 1.1.1996 (recte 1.6.1996) unicamente nel corso del mese di settembre 1998, per il tramite della famiglia __________ (cfr. incarto __________). Per cui, in applicazione dell'art. 7 cpv. 1, 2 e 5 LAMal e della giurisprudenza sviluppata in merito dal TFA, il rapporto assicurativo con __________ è cessato il 31 dicembre 1998, ossia il prossimo termine utile successivo alla disdetta e alla conferma da parte dell'assicuratore della continuità della copertura di base.

                                         In queste circostanze il ricorso va parzialmente accolto nel senso che __________ è creditrice dei premi e delle partecipazioni ai costi fino al 31 dicembre 1998. A partire dal 1° gennaio 1999 creditrice delle prestazioni è __________.

                                         La presente sentenza va notificata, all'IAS, agli assicurati, e alle Casse Malati __________ e __________, quali cointeressate.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         E' riconosciuto il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi della famiglia __________ unicamente ad __________ fino al 31 dicembre 1998.

                                         Dal 1° gennaio 1999 è riconosciuto il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi unicamente a __________.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

36.2002.147 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.07.2003 36.2002.147 — Swissrulings