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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2002 36.2002.115

9 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,327 parole·~22 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 36.2002.115   IR/cd

Lugano 9 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2002 di

__________

rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 21 agosto 2002 emanata da

__________, __________     in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ è titolare di un’agenzia di viaggi a __________. Il 13 dicembre 2001 egli ha subito un infortunio alla spalla sinistra, scivolando sul ghiaccio mentre lavava l’automobile, procurandosi una sospetta lesione dei rotatori. A causa dell’incidente è iniziata un’inabilità lavorativa al 100%. Già in precedenza, ossia nel 1991, il signor __________ aveva subito un incidente della circolazione stradale a seguito del quale egli ha beneficiato di prestazioni assicurative della __________ e quindi di una rendita AI del 50% per inabilità lavorativa.

                                         __________, in seno alla sua agenzia di viaggi, sia in ambito amministrativo che nella guida e riparazione dei torpedoni. Per la perdita di guadagno egli è assicurato presso la Cassa Malati __________.

                                         A seguito della convocazione dell’assicurato presso lo studio medico del dott. __________, medico di fiducia dell’assicuratore, cui __________ si è presentato solo a seguito di una seconda convocazione, con decisione formale dell’11 giugno 2002 l’assicurato è stato ritenuto “totalmente abile al lavoro a partire da lunedì 17 giugno 2002”. La decisione è stata ulteriormente precisata con scritto del 21 giugno 2002 dal seguente tenore:

"  (…)

Ci riferiamo alle lettere raccomandate del 4 febbraio, del 20 marzo così come del 2 maggio scorsi, con le quali richiede il versamento dell'indennità giornaliera a favore del Signor __________ con effetto retroattivo vista la sua inabilità lavorativa permanente.

Dato che l'Ufficio AI lo ha dichiarato invalido nella misura del 50 % e, secondo quanto confermato, beneficia di una mezza rendita dal

1° gennaio 1997, come lei stesso ha precisato negli scritti sopraccitati, la copertura in oggetto rimane in vigore per l'inabilità lavorativa residua - nella fattispecie, per il rimanente 50 %.

Poichè i nostri regolamenti prevedono che « l'incapacità parziale è pagata se è almeno del 50 % », il suo cliente non ha diritto a nulla visto che l'inabilità lavorativa del 50 % attestata dal medico curante, corrisponde al 25 % dell'inabilità residua.

Nel corso dei prossimi giorni, all'assicurato perverrà uno chèque dell'ammontare di Fr. 432.-- ­inerente il periodo di malattia dal 1° al 16 giugno 2002."(cfr. doc. _)

                                         L’assicurato, con il patrocinio dell’avv. __________, si è opposto il 4 luglio 2002 indicando una sua incapacità lavorativa al 100% dal 17 giugno 2002 e sino a nuovo avviso. A sostegno della sua tesi ha presentato alla Cassa un certificato del dott. __________. Con scritto dell’11 luglio 2002 __________ ha ulteriormente confermato la sua opposizione richiamando l’art. 74 cpv. 3 e 4 LAMal e ribadendo che l’abilità lavorativa residua era intaccata in maniera totale.

                                         IL 21 agosto 2002 __________ ha emanato una decisione su opposizione con cui ha respinto l’opposizione adducendo in particolare i seguenti argomenti:

"  (…)

3.   La sera del 13 dicembre 2001 scivola sul ghiaccio mentre lava l'auto, procurandosi una « sospetta lesione della cuffia dei rotatori sx. » (il 17 luglio 2002 non era ancora possibile determinare con esattezza la diagnosi, visto che il medico curante non aveva dato disposizioni affinchè venisse eseguita un'artro-risonanza magnetica nucleare alla spalla. Quest'esame è stato consigliato dal medico di fiducia della Cassa, Dr. __________ ma, a tutt'oggi, non è al corrente se sia stato o meno eseguito e con quale risultato). Da allora, non ha mai ripreso l'attività nemmeno parzialmente.

4.   II 4 febbraio 2002 l'Avv. __________ scrive alla Cassa che il suo cliente « oramai dal 1997 lavora al 50 % causa malattia, come lo attestano i diversi certificati medici ... e non ha mai ricevuto l'indennità giornaliera ».

5.   Da rilevare che all'interessato è stata accordata una rendita pari al 50 % in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 29 giugno 1991. La pratica è stata trattata dalla __________, che ha provveduto a versare l'indennità giornaliera sino al 31 luglio 1994.

      Per queste ragioni, l'assicurazione sopraccitata è in vigore per l'inabilità lavorativa residua - nella fattispecie, per il rimanente

      50 %.

6.   Dato il protrarsi della malattia, il 29 aprile 2002 l'__________ convoca l'interessato presso il medico di fiducia, Dr. __________, specialista FMH in medicina interna e reumatologia.

7.   Egli non si presenta tuttavia all'appuntamento e il 29 aprile la Cassa emette una decisione formale, dichiarandolo abile a decorrere da questa data. Si tiene a precisare che la consultazione era stata fissata allo scopo di determinare il grado dell'inabilità al lavoro considerato che - in quattro mesi d'inattività - il Signor __________ non si era preoccupato di inviare alcun certificato medico ad eccezione di quello iniziale rilasciato dall'Ospedale __________ il 13 dicembre 2001.

8.   II 23 maggio scorso l'Avv. __________ scrive all'__________ per pregarla « di voler fissare un nuovo appuntamento con il

      Dr. __________».

9.   La Cassa dà seguito a questa richiesta e dal rapporto redatto dal medico di fiducia il 28 maggio 2002 si evince quanto segue: «il paziente presenta una lieve periartropatia della spalla sinistra senza lesioni particolari, per cui una ripresa lavorativa nella sua attività può intervenire al 100 % a partire dal 17 giugno 2002».

(…)

11.                                 II suo cliente viene riconvocato dal Dr. __________, specialista FMH in medicina interna e reumatologia, il 16 luglio 2002. In quest'occasione, il medico giunge alle seguenti conclusioni: «Lo stato del paziente non è peggiorato ma non si è neanche assistito a quel miglioramento che doveva essere indispensabile per la ripresa dell'attività lavorativa come conducente. Egli rimane quindi in incapacità lavorativa totale in qualità di conducente. Capacità invece totale per quel che concerne le attività amministrative legate al suo mestiere. In attività confacenti inoltre, dove non debba utilizzare il braccio destro - in particolare non sollevare pesi al di sopra dei 60° e superiori ai 5-10 kg potrebbe essere considerato abile al lavoro in misura completa».

IN DIRITTO

1.   Dato che l'assicurato raggiungerà l'età del pensionamento il prossimo mese di novembre, la Cassa non ha preso in considerazione alcuna riqualifica professionale.

2.   Per quanto concerne il punto 4 riportato nei fatti, il 21 giugno scorso la Cassa attira l'attenzione dell'Avv. __________ sull'art. 4, cpv. 2 dei regolamenti inerenti l'assicurazione contro la perdita di salario inviando una terza decisione formale.

Conformemente agli statuti, « l'incapacità parziale è pagata se è almeno del 50 % ». II Signor __________ non ha pertanto diritto a nulla visto che l'inabilità lavorativa del 50 % attestata dal medico curante, Dr. __________, medico generico, corrisponde al 25 % dell'inabilità residua.

3.   L'Avv. __________ vi si oppone l'11 luglio 2002 sulla base di quanto segue: « in effetti, contrariamente a quanto da voi sostenuto, giusta l'art. 72, cpv. 4 LAMal, in caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al cpv. 3. Inoltre, come peraltro anche da voi espressamente ammesso, è mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua. Ritenuto come l'incapacità parziale si attesta al 50 % (100 % della capacità lavorativa residua), così attestato anche dai certificati medici, le indennità giornaliere rimangono dovute. Infine, contesto inoltre la valenza e l'applicabilità del vostro regolamento interno, peraltro non ripreso nelle vostre condizioni generali dell'assicurazione malattia individuale ».

4.   A questo punto, si tiene a precisare quanto stabilito dall'art. 74 LAMal:

                 cpv. 4:    « in caso d'inabilità lavorativa parziale, verrà versata

un'indennità giornaliera con­seguentemente ridotta per la durata prevista al cpv. 3. La copertura assicurativa viene mantenuta conformemente alla capacità lavorativa residua ».

                 cpv. 3:    « l'indennità giornaliera, per una o più malattie, dev'essere versata per una durata minima di 720 giorni calcolati su un periodo di 900 giorni ».

Si rileva tuttavia quanto contemplato al cpv. 2:

« il diritto all'indennità giornaliera è accordato quando l'assicurato è inabile al lavoro almeno al 50%».

5.   Visto quest'ultimo capoverso, si ribadisce quanto già precisato al punto 2 dei fatti, sottolineando che lo stesso concetto è parte integrante delle condizioni generali d'assicurazione e non si tratta quindi di un « regolamento interno, peraltro non ripreso nelle condizioni generali dell'assicurazione malattia individuale» della Cassa come, al contrario, pretende l'Avv. __________.

Per i quali motivi

* L'opposizione del Signor __________ è respinta." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Con gravame del 19 settembre 2002 __________ ha impugnato la decisione di __________ presso questo TCA rievocando i fatti ed indicando che:

"  (…)

Nel caso concreto, il signor __________, ha una capacità lavorativa residua del 50%, fatto non contestato neppure da __________. A seguito dell'incidente occorsogli il 13 dicembre 2001, detta rimanente capacità al lavoro è preclusa nella sua integralità.

In effetti, i certificati medici agli atti dell'assicurazione e qui in parte riprodotti, attestano inequivocabilmente un'inabilità al lavoro pari al 100%, ovvero la totalità della capacità lavorativa residua, segnatamente 50%.

In considerazione di quanto precede e prevedendo la legge il diritto all'indennità giornaliera, al momento di una incapacità lavorativa di almeno la metà, è palese come il signor __________ ha diritto alle prestazioni assicurative dal 13 dicembre 2001, sino alla completa guarigione." (cfr. doc. _)                       

                                         Dal canto suo __________ ha comunicato con scritto dell’11 ottobre 2002 al TCA che:

"  (…)

dopo esame, teniamo a precisare che la Cassa non contesta

l'inabilità lavorativa del Signor __________ iniziata il 14 dicembre 2001 - abbiamo infatti provveduto al versamento dell'indennità giornaliera sino al 31 luglio 2002 (vedi copia conteggi allegati).

La pratica è attualmente in sospeso poichè, nonostante l'assicurato sia perfettamente al corrente del fatto che i pagamenti vengono effettuati previo invio del certificato medico, l'ultimo in nostro

possesso risale al 28 giugno 2002." (cfr. doc. _)

                                         Invitato a prendere posizione in merito __________ ha evidenziato la “esplicita acquiescenza” della Cassa ed ha prodotto un nuovo certificato medico del dott. __________ attestante inabilità completa dall’incidente sino a “nuovo avviso”.

                                         Trasmesso l’atto ad __________ quest’ultima ha preso posizione nei seguenti termini:

"  (…)

il Signor __________ è assicurato presso l'__________ solamente per l'inabilità lavorativa residua - nella fattispecie, egli ha diritto alle prestazioni inerenti la copertura contro la perdita di salario qualora non fosse in grado di esercitare la sua attività nei termini

del 51 - 100 % (vedi decisione su opposizione, p.to. 5 nei fatti);

(…)

*     nella decisione su opposizione redatta dalla Cassa il 21 agosto 2001, non si evince alcuna contestazione in merito ai pagamenti per l'inabilità lavorativa in corso, tantovero che il Signor __________ ha percepito l'indennità giornaliera dal 14 dicembre 2001 al 31 luglio 2002 (vedi documento _). Nel p.to 1 in diritto, è infatti specificato che non si è nemmeno tenuto conto di una riqualifica professionale nonostante il medico di fiducia, Dr. __________, la ritenesse fattibile, poichè - percependo la pensione dal prossimo mese di novembre - la sua pratica verrà definitivamente archiviata. Ciononostante, si è sempre tenuto a precisare che le prestazioni sarebbero state accordate a condizione che l'__________ entrasse periodicamente in possesso (mensilmente) del relativo certificato medico intermedio e/o finale. L'interessato così come l'Avv. __________ sono del resto al corrente di questa procedura adottata oramai da tutti gli enti assicurativi. Tuttavia, in dieci mesi di inabilità, alla Cassa sono pervenuti solo tre certificati medici - l'ultimo dei quali è stato spedito dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 24 ottobre scorso;

*     visto che, a quanto pare, l'Avv. __________ richiede unicamente che venga riconosciuta l'inabilità lavorativa in corso, come abbiamo già avuto modo di precisare nella nostra lettera dell'11 ottobre 2002 e confermare con il relativo conteggio, la Cassa ha già provveduto ad effettuare i versamenti necessari. Non si vede quindi come l'Avv, __________ possa prendere solo ora atto « ... dell'espresso riconoscimento da parte dell'assicurazione dell'inabilità del Signor __________ e conseguentemente del diritto alle indennità assicurative. In altri termini, ne discende l'esplicita acquiescenza da parte avversa al ricorso e alle pretese formulate dal ricorrente. Tale atteggiamento processuale dovrà essere debitamente tenuto in considerazione nell'attribuzione di spese e ripetibili »." (cfr. doc. _)        

                                         con conseguente richiesta di reiezione del gravame.

                                         Dal canto suo il ricorrente ha preso posizione in merito con scritto dell’11 novembre 2002 trasmesso per conoscenza all’assicuratore. In questa missiva __________ ha confermato nuovamente il suo buon diritto alla percezione delle indennità giornaliere evidenziando come il rifiuto dell’amministrazione a pagare le stesse si fondasse sull’errato assunto che l’incapacità di lavoro residua fosse del 25% (v. doc. _ decisione del 21 giugno 2002 oggetto della decisione su opposizione). Il ricorrente evidenzia ancora come:

"  (…)

Unicamente nello scritto 11 ottobre 2002 - a seguito del ricorso del signor __________ - l'assicurazione muta posizione, non contestando l'inabilità lavorativa del ricorrente e comunicando di aver provveduto al versamento delle indennità giornaliere (cfr. doc. _ recte 4).

Le specificazioni riguardanti le condizioni a cui era legata la corresponsione delle prestazioni, in particolare la presentazione mensile di un certificato medico da parte dell'assicurato, giungono del tutto nuove. In effetti, non erano conosciute e neppure sono state mai indicate da __________. In questo senso, neppure la decisione formale e la decisione su opposizione fanno riferimento a una tale consuetudine od obbligo.

In considerazione di quanto precede, in particolare dell'espresso riconoscimento dell'inabilità lavorativa in corso del signor __________ avvenuta solo in data 11 ottobre 2002 - come peraltro implicitamente ammesso dalla Cassa nella propria presa di posizione 29 ottobre 2002 - ci si riconferma integralmente nel ricorso 19 settembre 2002 e nelle osservazioni 22 ottobre 2002." (cfr. doc. _)     

                                         Stante le necessità di comprendere la posizione apparentemente contraddittoria dell’istituto d’assicurazione il giudice delegato ha indetto un’udienza nel corso della quale la posizione delle parti è stata così verbalizzata:

"  Il signor __________ del __________ per conto di __________, così

autorizzato e legittimato, indica che il signor __________ è stato pagato, per le indennità di perdita di guadagno, sino al giorno del suo pensionamento. Egli si impegna a verificare tale circostanza nel suo ufficio ed eventualmente, qualora questo non fosse preciso, ad eseguire tali pagamenti.

Il giudice chiede ragione del tenore della risposta di causa, che non corrisponde manifestamente a nuova decisione. Chiede poi ragione dello scritto 29 ottobre 2002 e delle sue conclusioni in apparenza contraddittorie con la risposta di causa. Chiede ragione della mancata produzione degli atti e della mancata comunicazione, prima dell'udienza, dell'avvenuto pagamento integrale delle pretese dell'assicurato.

Il signor __________ indica di avere acquisito l'incarto da una collega solo di recente, pur avendo sottoscritto la lettera 29 ottobre 2002 (firma in blu a sinistra).

Il giudice delegato chiede al rappresentante dell'assicuratore sociale come mai è stata proposta la reiezione dell'impugnativa con lo scritto 29 ottobre 2002 quando l'ultima richiesta di __________, quella di entrare in possesso di un certificato medico, era stata soddisfatta pur non essendo oggetto del contendere vero e proprio.

Il giudice delegato chiede al signor __________ se, ritenuto come le prestazioni siano state interamente versate, la lite abbia ancora ragione d'essere.

Il signor __________ indica che non vi è spazio per la concessione di ripetibili. __________, dato comunque atto dell'esistenza di un abilità lavorativa al 50% nel senso che __________ non era in grado di lavorare nell'ambito della sua capacità residua, ha chiesto il certificato medico.

L'avv. __________ verificherà col cliente e comunicherà a questo TCA l'avvenuto pagamento delle IPG a soddisfazione del medesimo ed il giudice emanerà la sua sentenza prima della fine dell'anno.

Il giudice sospende l'udienza per dare modo al rappr. della Cassa di acquisire, via fax, dal suo ufficio, la distinta dei pagamenti eseguiti in favore dell'assicurato.

L'udienza viene riaperta ed il signor __________ produce il doc. _ corrispondente alla lista di prestazione di indennità giornaliere. Il signor __________, per bocca del legale, dichiara che questo soddisfa interamente le sue pretese, fatto salvo delle ripetibili."

(cfr. doc. _)

                                         In corso d’udienza l’amministrazione ha prodotto una distinta dei pagamenti delle prestazioni di indennità giornaliera sino e compreso il 24 novembre 2002, con il rilievo che l’assicurato ha ricevuto le indennità sino al giorno del compimento del suo sessantacinquesimo compleanno.

                                         In diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Giusta l'art 102 cpv. 1 LAMal - entrata in vigore il 1.1.1996 - le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della LAMal stessa. Questa disposizione si indirizza, in particolare, all'estensione ed alla durata delle prestazioni (cfr. Messaggio 6.11.1991 del Consiglio federale p. 119).

                                         A partire dal 1.1.1996, l'assicurazione contro la perdita di guadagno é retta dagli art  67ss LAMal e dalle disposizioni interne delle casse.

                               2.3.   A differenza dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’assicurazione d’indennità giornaliera non ha fatto oggetto di una radicale revisione (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1991, p. 46ss. e 107ss.), così che il titolo terzo della LAMal “Assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera” corrisponde, in grandi linee, al vecchio diritto (cfr. G. Eugster, Zum Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in Recueil de travaux en l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 505 e J.-L. Duc, Quelques réflexions relatives à l’assurance d’une indemnité journalière selon la LAMal, in SZS 1998/4, p. 251ss.). La giurisprudenza elaborata allorquando era ancora in vigore la LAMI deve pertanto essere ossequiata anche sotto il nuovo diritto.

                               2.4.   Giusta l'art  72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.

                                         Nel caso concreto __________ non ha prodotto a questo TCA, come le incombeva, l’intero dossier relativo all’assicurato, non lo ha fatto neppure in conseguenza all’udienza del 3 dicembre 2002 nonostante l'esplicita richiesta contenuta nell’atto di citazione. Le parti hanno comunque dato atto, da ultimo in corso dell’udienza citata, del fatto che __________ ha diritto a prestazioni per indennità perdita di guadagno stante la sua incapacità, dall’evento infortunistico alla spalla sino alla data del pensionamento, di conseguire un guadagno mediante lo svolgimento di una attività lavorativa. L’assicuratore ha dato atto dell’incapacità totale riferita alla residua capacità lavorativa come d’altra parte desumibile dai certificati medici in atti (doc. _).

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI  - applicabile anche all'art 72 LAMal -  viene considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286 ss).

                                         La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a ri­spet­tare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF 26.11.'90 cit.).

                                         Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.

                               2.6.   Nel caso concreto __________ ha subito un incidente della circolazione nel 1991 a seguito del quale, come evidenziato dalle parti, è intervenuta la __________ e quindi l’AI che ha concesso una rendita al 50%. Oggetto della copertura assicurativa presso __________ era dunque la capacità di lavoro residua del 50%. Dall’attestazione del dott. __________ prodotta agli atti, da ultimo non contestata dall’assicuratore ed anzi condivisa dallo stesso con conseguenza di pagamento delle indennità richieste, detta capacità lavorativa residua appare completamente compromessa a seguito dell’infortunio del 13 dicembre 2001. Come rilevato l’amministrazione ha chiesto una valutazione al proprio medico di fiducia e, con decisione su opposizione ha confermato la “decisione formale del 21 giugno 2002” relative alle prestazioni fornite al ricorrente. In particolare nella decisione del 21 giugno 2002 __________ ha ritenuto sostanzialmente che “l’inabilità lavorativa del 50% attestata dal medico curante, corrisponde al 25% dell’inabilità residua” la prestazioni sono state negate a partire dal 17 giugno 2002.

                                         In precedente decisione formale di data 11 giugno 2002, cui l’assicurato si è opposto, __________ aveva ritenuto l’assicurato “totalmente abile al lavoro”. Oggetto dell’impugnativa a questo TCA è stata la decisione su opposizione 21 agosto 2002 che evade l’opposizione alla decisione formale del 21 giugno 2002.

                                         Come evidenziato in precedenza l’amministrazione ha risposto al gravame con atto dell’11 ottobre 2002 in cui attesta di “non contestare l’inabilità lavorativa … iniziata il 14 dicembre 2001”. L’amministrazione ha quindi inizialmente deciso di pagare le indennità sino al 31 luglio 2002 ed in corso d’udienza ha comprovato il pagamento delle indennità per perdita di guadagno. Da evidenziare come, con lo scritto dell’11 ottobre 2002 __________ aveva indicato che per le ulteriori pretese dell’assicurato “La pratica è attualmente in sospeso” in attesa della trasmissione dei certificati medici con il rilievo di immediato riscontro da parte del patrocinatore del ricorrente.

                                         A non averne dubbio __________ ha modificato la sua posizione con la risposta al gravame ed ha pagato quanto richiesto dal ricorrente senza comunque formalmente modificare la decisione impugnata come specificato nelle considerazioni che seguono.

                               2.7.   Come noto alle parti all’amministrazione che ha emesso la decisione è data possibilità di modificare il suo provvedimento sino all’arrivo della risposta al gravame. L’art. 3a LPrTCA prevede in particolare che

"  1   L’Autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta,

    riesaminare la decisione impugnata.

2   Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.

3   Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l’articolo 3 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente."

                                         Nel caso di specie __________ ha, nella sostanza, modificato la sua posizione in sede di risposta di causa (posizione poi ribadita nuovamente con allegato del 29 ottobre 2002 con cui comunque ha chiesto la reiezione del ricorso, doc. _). Essa ha infatti ammesso l’esistenza di una inabilità lavorativa per il ricorrente iniziatasi il 14 dicembre 2001, ed ha ammesso il suo obbligo di versamento delle indennità (inizialmente) almeno sino alla fine del mese di luglio 2002. Inizialmente __________ ha limitato il suo obbligo di prestazione alla fine di luglio 2002 adducendo l’assenza di produzione di certificati medici e nelle more della causa __________ ha quindi prodotto una nuova attestazione medica del dott. __________ (doc. _). Nella fattispecie la questione a sapere se la posizione assunta dalla cassa con la risposta di causa, ancorché non trasmessa direttamente all’assicurato ma solo al TCA, possa costituire una nuova decisione ai sensi dell’art. 3a LPrTCA va risolta per la negativa. In effetti la comunicazione 11 ottobre 2002 non può costituire una nuova decisione non avendone le caratteristiche giuridiche e va rilevato come la nuova presa di posizione dell’amministrazione non abbia reso privo d’oggetto l’impugnativa. A tale scritto poi l’amministrazione ha fatto seguire la comunicazione 29 ottobre 2002 con cui ha postulato la reiezione del ricorso. Nonostante tale assunto __________ ha comunque pagato le IPG all’assicurato sino al momento del compimento dei 65 anni come emerso all’udienza.

                               2.8.   Questa Corte ritiene che, come rilevabile dal certificato medico del dott. __________ e come ammesso dall’amministrazione, il ricorrente sia stato interamente inabile al lavoro dal momento dell’infortunio del dicembre 2001 sino al momento del compimento dei suoi 65 anni. Tale circostanza imponeva all’assicuratore di versare le indennità fissate come in realtà ha fatto l’amministrazione a piena soddisfazione del ricorrente.

                               2.9.   Alla luce di quanto precede il gravame va allora accolto e la decisione su opposizione impugnata va annullata. Per quanto riguarda l’assegnazione di spese ripetibili va evidenziato che, a norma dell’art. 87 litt. g LAMal il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso.

                                         Nel caso concreto, quindi, senza dover considerare l’entità finanziaria in discussione, al signor __________, che ha dovuto far capo ad un legale per vedere riconosciuto il suo diritto e annullata una decisione errata (con il rilievo che l’amministrazione avrebbe potuto rettificare o comunque annullare la sua decisione con l’atto di risposta e riesaminare il caso), vanno riconosciute ripetibili che considerino la necessità di impugnare la decisione errata, di prendere posizione sugli scritti dell’amministrazione e la necessità di venire sino a Lugano per assistere all’udienza di discussione. Appare dunque giustificato ritenere un importo di ripetibili, comprensive dell’IVA, di CHF 2'000.- a carico di __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto nel senso delle considerazioni della sentenza. La decisione impugnata è di conseguenza annullata.

                                 2.-   Non si percepiscono tasse e spese. __________ verserà al signor __________, a titolo di ripetibili, l'importo di CHF 2'000.-- (importo comprensivo dell'IVA).       

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                   Il segretario

Ivano Ranzanici                                                       Fabio Zocchetti

36.2002.115 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2002 36.2002.115 — Swissrulings