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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.03.2001 36.2000.9

28 marzo 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·876 parole·~4 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00009   IR/sc

Lugano 28 marzo 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 6 luglio 1999 di

__________,  rappr. da: __________,   

contro  

__________,  rappr. da: __________,    in materia di assicurazione contro le malattie

richiamato l'inc. __________ e la sentenza 7 agosto 2000 di questo TCA nonché la sentenza del TFA 9 febbraio 2001 conseguente a ricorso della __________:

considerato,                   in fatto ed in diritto

                                     -   che i fatti posti all base del presente giudizio possono essere dedotti dalla sentenza 9 febbraio 2001 del Tribunale federale e meglio:

"  A.-  __________, nata nel __________, è assicurata contro le malattie presso la Cassa malati __________. Oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, la sua copertura comprende anche delle assicurazioni complementari. Dal 10 al 20 febbraio 1999 l'assicurata è stata degente presso il reparto di ginecologia dell'Ospedale __________ dove, l'11 febbraio, è stata sottoposta ad un intervento di isterectomia totale addominale con annessectomia bilaterale. Prima della dimissione, i medici dell'__________ hanno consigliato alla paziente un breve periodo di cure in una clinica. __________ è pertanto entrata alla Casa di cura __________, dove è rimasta degente nel reparto comune sino al 6 marzo 1999.

Dopo aver ricevuto dall__________ un certificato del 16 febbraio 1999, in cui la dott.ssa __________ indicava che il 20 febbraio seguente l'interessata sarebbe stata trasferita a detto istituto per continuazione delle cure durante due settimane, la __________ ha considerato non essere data, per quest'ultimo periodo di degenza, la necessità di ospedalizzazione. Ha pertanto informato l'assicurata, con scritto del 18 febbraio 1999, che avrebbe corrisposto, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria, unicamente le prestazioni di cura e, in quello delle assicurazioni complementari, soltanto un'indennità di fr. 50.-- al giorno, rimanendo scoperto un importo di fr. 600.--.

Mediante atti del 22 luglio e 19 agosto 1999 la Cassa malati __________ ha rifiutato di assegnare a __________, per il soggiorno alla menzionata Casa di cura, prestazioni superanti quelle ammesse nei precedenti scritti. In seguito a ricorso interposto dall'interessata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e decisione di irricevibilità della Corte adita con rinvio degli atti alla Cassa affinché procedesse a procedura decisionale, la __________ ha confermato il proprio punto di vista con decisione su opposizione del 13 dicembre 1999.

B.-   Rappresentata da __________, l'interessata è insorta contro il provvedimento suindicato con ricorso al predetto Tribunale.

Affermava che in data 16 febbraio 1999 aveva telefonato all'Agenzia della __________ e che in quell'occasione le era stato indicato che "se il certificato medico d'uscita diceva «continuazione delle cure» la Cassa malati avrebbe assunto tutte le spese". Ha quindi concluso chiedendo la condanna della __________ all'assunzione dell'integralità dei costi causati dalla sua degenza alla Casa di cura __________.

Esperiti accertamenti completivi e dopo aver proceduto all'audizione di testi, con giudizio del 7 agosto 2000 la Corte cantonale ha accolto il gravame per adempimento dei presupposti giustificanti la protezione della buona fede dell'assicurata. La Cassa era quindi tenuta ad assumere integralmente i contestati costi relativi all'assicurazione sociale contro le malattie, senza che fosse necessario verificare se effettivamente erano date le condizioni per poter ammettere il diritto a prestazioni di natura ospedaliera anche per il periodo successivo alla dimissione dal __________. (…)" (sentenza TFA, punti A-B)

                                     -   che avverso la decisione cantonale, come accennato, la __________ ha interposto ricorso al TFA;

                                     -   che con sentenza 9 febbraio 2001 (giunta a questo TCA il successivo 27 febbraio 2001) l'Alta Corte Federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo 28 agosto 2000 della __________;

                                     -   che nella sentenza 7 agosto 2000 questo TCA aveva ritenuto (pag. 4 in fine e 5 in initio) che:

"  (…)

In concreto, l’assicurata  ha adito lo scrivente TCA con un atto denominato “ricorso/petizione”.

Anche il petitum - condanna della cassa convenuta all’assunzione dell’integralità dei costi causati dalla degenza - e dalle motivazioni - contestazioni della qualifica del caso - si evince che essa reclama prestazioni non soltanto dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ma anche dalle assicurazioni complementari.

Pertanto,  la questione sottoposta a giudizio verrà esaminata, con due giudizi separati: il presente è limitato alle pretese derivanti all'assicurata dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

La vertenza fondata sulle assicurazioni complementari verrà decisa separatamente. (…)"

                                     -   che il giudizio della petizione 11 gennaio 2000 di __________ fondata sulle assicurazioni complementari deve essere esaminato con la presente, ritenuto come la petente abbia ottenuto quanto pretendeva con condanna della __________ ad

"  (…)

erogare, dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le prestazioni per degenza ospedaliera per il soggiorno di __________ alla Clinica __________."

                                     -   che, di conseguenza, avendo ottenuto l'erogazione delle prestazioni dovute dall'assicurazione delle cure medico-sanitarie la richiesta di condanna della convenuta, per le medesime pretese, in virtù anche delle assicurazioni complementari non può essere accolta;

                                     -   che d'altra parte la stessa parte attrice ha comunicato il ritiro della petizione con scritto 22 marzo 2001 (V);

                                     -   che la causa appare essere quindi divenuta priva d'oggetto e va pertanto stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese, per la parte attrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La petizione é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                             Il giudice delegato

                                                                             del il Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                             Ivano Ranzanici

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