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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.05.2000 36.2000.65

29 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·450 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00065   grw/nh

Lugano 29 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 18 aprile 2000 emanata da

Cassa malati __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                       -   che, __________, ha adito lo scrivente TCA chiedendo la condanna della cassa malati __________ all'assunzione dei costi del medicamento Divina;

                                     -   che, con il 1. gennaio 1996, é entrata in vigore la LAMal che, all'art 85, prevede che le decisioni scritte emanate dall'assicuratore dopo il dissenso dell'assicurato (cfr. art 80 LAMal) possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate;

                                     -   che, giusta l'art 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione, l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal;

                                     -   che, dunque, l'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr., per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 286; S.J. 1997 p. 452ss);

                                     -   che la cassa malati convenuta non si è ancora espressa con decisione formale sulla richiesta della sua assicurata. Essa si è limitata a rispondere con una presa di posizione alla richiesta di prestazioni. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile e gli atti vanno trasmessi alla __________ affinchè interpretato l'atto 10 maggio 2000 come la manifestazione del dissenso relativamente alla sua presa di posizione 18 aprile 2000 - emani una decisione formale.

                                         Contro questa decisione formale l'assicurata potrà, in caso di persistenza del rifiuto, interporre opposizione e, contro la decisione su opposizione, essa potrà interporre ricorso al TCA.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

                                         Gli atti sono inviati alla __________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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