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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2000 36.2000.45

2 giugno 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,247 parole·~6 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00045   grw/nh

Lugano 2 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 9 marzo 2000 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 30.11.1999,  l'IAS ha respinto l'istanza con cui  __________ (__________e senza attività lucrativa) chiedeva il sussidio  per l'assicurazione contro le malattie per l’anno 2000.

                                         Analoga sorte ha avuto, il 9 marzo 2000, l'istanza di revisione presentata dall'istante.

                               1.2.   __________ ha interposto ricorso contro la citata decisione riproponendo le proprie richieste e affermando quanto segue:

"  …

1)   dal 9 settembre 1999 non lavoro

2)   attualmente non percepisco la disoccupazione e nessun altro reddito.

3)   Il sig. __________ non contribuisce al pagamento della mia assicurazione malati. Il sig. __________ paga attualmente l'affitto e le altre spese che prima avevamo in comune però non può aggiungere a queste sue spese anche quella della mia assicurazione malati ed è per questo che chiedo il sussidio.

Allego alla presente l'estratto del mio conto bancario al 31.12.1999.

… "  (I)

                               1.3.   In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art 1 lett. a D.E. 27.10.1999 CdS).

                               2.3.   In concreto, non é contestato che, per il periodo determi­nante giusta l'art 30 LCAMal, la ricorrente ha avuto un reddito imponibile pari a Fr 30.119.-, quindi un reddito superiore al limite fissato dall'art 49 LCAMal e che, pertanto, esclude la ricorrente dal diritto al sussidio.

                               2.4.   L'art 2  del D.E. concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie 27.10.1999 (con cui è stato modificato l'art 67 RegLCAm.) prescrive che l'IAS  procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, in caso  di persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno 6 mesi di inattività lucrativa (lett. f) e in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

                                         Ritenuto che  - come risulta dagli atti - la ricorrente ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione e non esercita alcuna attività lucrativa, l'IAS ha proceduto all'accertamento autonomo del reddito in applicazione dei citati disposti.

                                         Da tali accertamenti è risultato che l'assicurata, accanto ad una sostanza pari a Fr 4.813.- (valore al 1° gennaio 2000)  non dispone di alcun reddito.

                                         Pertanto, applicabile è l'art. 32 cpv. 1 LCAMal  secondo cui , per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento:  é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.- (cfr. pure  l'art. 51 RegLCAM secondo cui le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a Fr 6.000.- che ritengono di avere diritto al sussidio devono indicare il reddito di riferimento , cioè, in forza dell'art 59 REgLCAM, il reddito desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio determinante della persona o della famiglia da cui dipende per il proprio sostentamento).

                                         In concreto, l'assicurata ha indicato - nella richiesta di sussidio - che __________ provvede "parzialmente e provvisoriamente" al suo sostentamento.

                                         E' incontestato che __________ ha un reddito imponibile superiore a Fr 55.000.-: in queste condizioni, la richiesta di sussidio deve essere respinta.

                               2.5.   Né, infine, si può ipotizzare, vista la prassi restrittiva concretamente seguita dall'ICAS nell'applicazione di tale disposto, che il caso della ricorrente presenti particolarità tali da richiedere un accertamento del diritto al sussidio ai sensi dell'art. 54 ReglcaM: come ha osservato l’ICAS nella sua risposta, “il caso di specie non presenta connotazioni eccezionali tali da far propendere  per l'applicazione di altri mezzi di giudizio al di fuori di quelli ordinari" (III) .

                                         In effetti, interrogato su tale prassi in un altro caso che ha occupato lo scrivente TCA, l'IAS ha comunicato al TCA quanto segue:

"  ... La ratio del disposto qui in discussione è da intravedere nella concretizzazione di una possibilità remota di assegnare il sussidio di specie in situazioni di persone sole che, cumulativamente:

·       dimostrano di condurre un'esistenza autonoma;

·       non hanno manifestamente una "persona di riferimento" (art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam) a cui far capo;

·       non sono al beneficio di sussidi assistenziali;

·       dispongono comunque di entrate proprie assai prossime ai limiti di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle PC AVS/AI).

  L'obiettivo palese si configura con quello di evitare che a causa dell'incidenza di un premio assicurativo contro le malattie molto elevato questa casistica di persone sia di fatto costretta a ricorrere ad aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII, inc. __________)

                                         La ricorrente non rientra in questa casistica.

                                         L'intervento dello Stato con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso, dunque, non si giustifica.

                               2.6.   Pertanto, in applicazione dell'art. art  32 cpv. 1 LCAMal: determinante per l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui l'istante dipende per il proprio mantenimento: il sussidio deve, perciò, esserle negato visto che il reddito della persona di riferimento è superiore a fr. 55.000.-.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

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