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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2000 36.2000.44

9 giugno 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,855 parole·~9 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00044   grw/nh

Lugano 9 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 1° febbraio 2000 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 30 settembre 1999,  l'IAS ha respinto l'istanza con cui  __________ chiedeva il sussidio  per l'assicurazione contro le malattie per l’anno 1999.

                                         In seguito, il 25 novembre successivo, __________ ha chiesto la "revisione" (in realtà, si trattava di un reclamo) della  citata decisione che è stata respinta dall'amministrazione in data 1 febbraio 2000.

                               1.2.   __________ ha interposto ricorso contro quella che - al di là della terminologia utilizzata - deve essere considerata una decisione su reclamo riproponendo le proprie richieste e affermando quanto segue:

"  Per due volte ho inoltrato la necessaria documentazione per ottenere il sussidio malattia viste le mie precarie condizioni economiche.

In entrambi i casi il mio caso è stato esaminato con occhi poco obiettivi.

Vi prego pertanto di esaminare il mio caso con un po' di buon senso, così da terminare questa questione che mi causa imbarazzo e disagio. . " (I)

                               1.3.   In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

Considerato                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.

                                         Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.

                                         Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza ( D.E. 20.10.1998 CdS).

                               2.3.   Nonostante l'applicabilità di principio dei dati fiscali, l'IAS è tenuto a procedere all'accertamento autonomamente, facendo astrazione dai dati fiscalmente accertati, in alcuni casi particolari (art 31 LCAMal).

                                         Fra questi, in particolare, in applicazione dell'art 2 lett. i D.E. concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie 20.10.1998 (con cui è stato modificato l'art 67 RegLCAm), l'IAS procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in caso  di cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale.

                                         In concreto, risulta dagli atti che il ricorrente ha interrotto la sua attività lavorativa per frequentare, a partire dal 1° ottobre 1998, la scuola __________).

                                         Si tratta, dunque, di un caso di applicazione dell'art 2 lett. i D.E.

                                         Il ricorrente stesso ha indicato di avere avuto, nel 1999, le seguenti entrate:

"  …

•          Fino al mese di marzo 1999 non ho avuto alcuna entrata in quanto la formazione è stata puramente teorica.

•          A partire da aprile ho ricevuto mensilmente un'indennità di fr. 1'196.- lordi, che sono aumentati a partire dal mese di ottobre a fr. 1'392.- lordi con il superamento dell'anno scolastico.

Ricapitolazione:

Gennaio              nessuna entrata

Febbraio             nessuna entrata

Marzo                  nessuna entrata

Aprile                   1'196.-

Maggio                1'196.-

Giugno                1'196.-

Luglio                  1'196.-

Agosto                1'196.-

Settembre           1'196.-

Ottobre               1'392.-

Novembre           1'392.-

Dicembre            1'392.-

… " (doc. _)

                                         Dunque, il ricorrente ha avuto un reddito lordo annuo pari a fr. 11.352.- (reddito calcolato su base mensile pari a fr. 946.-): egli ha, dunque, avuto delle entrate inferiori al limite di reddito massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI.

                                         Pertanto, correttamente, l'IAS ha ritenuto di dovere applicare, per analogia, l'art 55 RegLCAM secondo cui le persone sole tassate alla fonte che al momento dell'istanza di sussidio hanno entrate proprie non superiori al limite di reddito massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile, devono indicare il reddito di riferimento, cioè il reddito desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio determinante della persona o della famiglia da cui gli assicurati dipendono per il loro sostentamento (art 59 RegLCAM).

                                         Il principio stabilito dall'art  55 RegLCAMal (che trova origine e applica il principio enunciato dal legislatore nell'art 32 LCAMal) può subire delle eccezioni  (art. 32 cpv. 3) che sono state definite negli art  52  54 RegLCAMal.

                                         L'art 52 Reg recita quanto segue:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.-, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI su base mensile.

  Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."

                                         L'art 53 Reg prevede, dal canto suo, che:

"  Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell'istanza, cumulativamente:

a) conducono un'esistenza autonoma

b) hanno un'età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all'età AVS

Il diritto al sussidio e il calcolo dello stesso sono definiti a partire dai dati fiscali dell'istante desunti dal biennio stabilito dal Consiglio di Stato"

                                         Infine, l'art 54 Reg prevede che:

"  Casi particolari e documentati per i quali, a giudizio dell'Istituto delle assicurazioni sociali, il sussidio può essere concesso facendo astrazione dal reddito di riferimento sono esentati dallo specificare il nucleo primario di riferimento.

In tali casi l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante applicando per analogia le modalità di accertamento previste per il caso più prossimo."

                                         Nessuna delle ipotesi suenunciate appare realizzata in concreto: non è, pertanto, possibile fare astrazione dal reddito della persona di riferimento.

                                         Da un lato, come visto al considerando precedente, le entrate del ricorrente non sono sufficienti perché egli possa essere considerato una persona che conduce un'esistenza finanziariamente  autonoma dal profilo della regolamentazione applicabile alla concessione dei sussidi all'assicurazione contro le malattie

                                         L'art  52 Reg può, infatti, trovare applicazione unicamente se l'entrata lorda di cui il ricorrente disponeva al momento della presentazione dell'istanza non era inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della LPC su base mensile che si situa a fr. 1371.- mensili (fr. 16.452.-- annui per il 1999).

                                         Così come visto sopra,  ciò non è il caso.

                                         Nemmeno può trovare, in concreto, applicazione l'art.  53 Reg, non avendo il ricorrente l'età minima richiesta da tale disposto.

                                         Infine, non si può nemmeno considerare, vista la prassi restrittiva concretamente seguita dall'ICAS nell'applicazione di tale disposto, che il caso del ricorrente presenti particolarità tali da richiedere un accertamento del diritto al sussidio ai sensi dell'art. 54 ReglcaM.

                                         In effetti, interrogato su tale prassi in un altro caso che ha occupato lo scrivente TCA, l'ICAS ha comunicato al TCA quanto segue:

"  ... La ratio del disposto qui i discussione è da intravedere nella concretizzazione di una possibilità remota di assegnare il sussidio di specie in situazioni di persone sole che, cumulativamente:

·       dimostrano di condurre un'esistenza autonoma;

·       non hanno manifestamente una "persona di riferimento" (art. 32 LCAMal e 51 Reg. lcam) a cui far capo;

·       non sono al beneficio di sussidi assistenziali;

·       dispongono comunque di entrate proprie assai prossime ai limiti di cui all'art. 52 Reg. LCAM (limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle PC AVS/AI).

  L'obiettivo palese si configura con quello di evitare che a causa dell'incidenza di un premio assicurativo contro le malattie molto elevato questa casistica di persone sia di fatto costretta a ricorrere ad aiuti di tipo assistenziale.... " (VIII, inc. __________)

                                         Il ricorrente non rientra in questa casistica.

                                         L'intervento dello Stato con l'assegnazione eccezionale del sussidio, in questo caso, dunque, non si giustifica.

                               2.4.   Pertanto, in applicazione analogica dell'art. art  55 REgLCAMal: determinante per l'esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui l'assicurato dipende per il proprio mantenimento: il sussidio deve, perciò, essergli negato se il reddito della persona di riferimento è superiore a fr. 55.000.-.

                                         Il ricorrente, nel formulario per la richiesta del sussidio, non ha indicato nessuno.

                                         L'IAS ha, pertanto, ritenuto di  potere evadere negativamente la richiesta di sussidio invocando tale  mancata indicazione:

"  …

ritenuto che, in sede di istanza di sussidio, ha omesso di indicare le generalità della persona che provvede al suo sostentamento …" (decisione 1.2.2000, doc. _)

                                         L'atteggiamento dell'amministrazione appare contrario alla buona fede: in effetti, nel formulario si legge chiaramente che alle domande relative alla persona di riferimento devono rispondere "unicamente le persone singole che secondo i dati fiscali della tassazione 1997/98 hanno un reddito imponibile uguale a zero oppure un reddito lordo annuo inferiore a 6000" (cfr. doc. _), ciò che non era manifestamente il caso per il richiedente che, per il biennio 1997/98 ha avuto un reddito imponibile  pari a fr. 18.592 (cfr. notifica d'imposta allegata alla domanda di sussidio).

                                         L'amministrazione - ritenuto che all'istante non poteva essere rimproverata alcuna negligenza avrebbe, pertanto, dovuto, una volta  appurato che le entrate avute nel 1999 non raggiungevano l'importo stabilito dall'art 55 REgLCAMal, proseguire nelle sue indagini per accertare il reddito della persona indicata dallo stesso disposto (che, per costante prassi, in questi casi, viene individuata, salvo casi particolari, nella famiglia d'origine).

                                         Ciò non è stato fatto.

                                         La decisione impugnata va, dunque, annullata e l'incarto va rinviato all'IAS affinchè, dopo avere effettuato le necessarie indagini, renda una nuova decisione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         Di conseguenza, la decisione 1° febbraio 2000 è annullata e gli atti sono rinviati all'IAS affinchè, dopo avere effettuato le necessarie indagini, renda una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

36.2000.44 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.06.2000 36.2000.44 — Swissrulings