RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00043 grw/nh
Lugano 26 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2000 di
__________,
contro
la decisione del 24 febbraio 2000 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 30.11.1999, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 2000.
Analoga sorte ha avuto, il 24.2.2000, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
1.2. Con tempestivo ricorso __________ ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:
" In merito alla decisione sopraccitata faccio ricorso per i seguenti motivi: il 27 ottobre 1999 avevo inoltrata la domanda di sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000 in quanto non superavo un reddito imponibile di fr. 22'000.- (vedi fotocopia della notifica di tassazione del 31 maggio 1999).Ora con decisione del 24 febbraio 2000 mi è stata trasmessa una decisione negativa adottando un reddito medio mensile di fr. 2'965.30 che però non è giusto in quanto la 13 mensilità ricevuta solo nel 1999 era compresa nel reddito lordo mensile di fr. 3'000.-. Sono attualmente ancora in Cassa disoccupazione e percepisco fr. 1'952.- mensili con i quali non posso sicuramente pagare i premi della cassa malattia.
Vogliate quindi rivedere la decisione sopraccitata ed accordarmi il sussidio della cassa malattia per l'anno 2000. Sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione ed in attesa della vostra decisione positiva, con stima saluto cordialmente." (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).
Dalla notifica di tassazione per il biennio indicato dal Consiglio di Stato risulta un reddito imponibile pari a fr. 31'261.- (V): dunque, un reddito che esclude il ricorrente - persona sola - dal diritto al sussidio.
L'istante ha fatto valere un peggioramento della sua situazione finanziaria.
Giusta l'art 67 lett. m RegLCAM (cfr. art 2 lett. m del D.E. 27.10.1999), l'Istituto delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori o in assenza della tassazione fiscale applicabile, in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.
Sulla base di detto disposto, l'IAS ha proceduto ad accertare il reddito lordo di cui il ricorrente ha beneficiato nel 1999: correttamente, ne ha determinato l'ammontare in fr. 35.584.-
(fr. 31.050 corrispondenti al salario lordo per i mesi da marzo a dicembre 1999 + fr. 4.534.- corrispondenti all'indennità di disoccupazione; cfr. doc. 5 e 6).
Ritenuto che il reddito così determinato risulta essere inferiore al reddito lordo considerato ai fini fiscali per il biennio 1997/98, l'amministrazione ha proceduto alla sua conversione in reddito imponibile ai sensi dell'art 52 cpv. 2 RegLCAM ottenendo un reddito determinante pari a fr. 27.000.-
Dunque, un reddito ancora superiore al limite posto dall'art 1 lett. c DE 27.10.1999 per il diritto delle persone sole al sussidio previsto dalla LCAMal: pertanto, la decisione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti