RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00037 grw/nh
Lugano 12 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 28 febbraio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, - che, con petizione 28.2.2000, __________, rappr. dall'avv. __________, ha chiesto la condanna della __________ al versamento nelle sue mani delle "indennità di malattia maturate durante il periodo 1. Aprile 1999 - 31 gennaio 2000" (I);
- che, giusta l'art. 86 cpv. 3 LAMal, il Tribunale cantonale delle assicurazioni è competente a conoscere delle contestazioni che sorgono, in merito a diritti invocati dalle parti in virtù della LAMal e delle sue disposizioni esecutive, fra gli assicurati e gli assicuratori definiti agli art 11, 12 e 13 LAMal;
- che l'art. 75 cpv. 1 LCAMal dispone che "le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni";
- che la __________ non è una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione ai sensi dell'art 12 LAMal né un altro assicuratore autorizzato ad esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art 13 LAMal e, perciò, da una parte, la sua attività non sottostà a tale legge e, d'altro canto, la sua attività non può essere sottoposta a verifica giudiziaria da parte dello scrivente TCA ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LCAMal;
- che essa è, invece, una compagnia d'assicurazione privata i cui obblighi nei confronti degli assicurati derivano, oltre che dai contratti con questi conclusi e dalle condizioni generali d'assicurazioni, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA);
- che, competente per il contenzioso sui diritti invocati dalle parti è la giurisdizione ordinaria (B. Viret, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo 1985, p. 21) e non il TCA;
- che, pertanto, la petizione in esame risulta irricevibile per mancanza di competenza rationae materiae.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é irricevibile.
Gli atti sono inviati, per competenza, alla Pretura di Lugano.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti