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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.04.2000 36.2000.25

12 aprile 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·322 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00025   grw/nh

Lugano 12 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Giovanna Roggero-Will

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 20 gennaio 2000 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che,                -   con ricorso 16.2.2000 __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su reclamo emessa il 20.1.2000 dall'IAS e ribadito la richiesta di concessione del sussidio previsto dalla LCAMal (I);

                                     -   con atto 25.2.2000 l'IAS ha comunicato al TCA quanto segue:

"  Lo scrivente Ufficio rende noto a codesta Autorità di giudizio che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in particolare alla stessa il sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie per l'anno 2000 (cfr. documento allegato).

Alle luce di quanto suesposto si chiede pertanto che il ricorso sia stralciato dai ruoli." (III);

                                     -   secondo la legge (cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC 1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua risposta l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione (che, in caso di accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio del ricor­so, cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123).

                                         Pertanto, ritenuto che, con la nuova decisione, l'IAS ha integralmente accolto le richieste ricorsuali                                                

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La causa é stralciata dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

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