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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2000 36.2000.109

20 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,729 parole·~9 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.2000.00109   mm

Lugano 20 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

con redattore:

Maurizio Macchi  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2000 di

__________, 

rappr. da: __________, __________,   

contro  

la decisione del 4 settembre 2000 emanata da

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel corso del mese di febbraio 2000, __________ ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattie previsto dalla LCAMal per l'anno 2000.

                                         La sua istanza è stata respinta in data 28 aprile 2000.

                                         Uguale sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale provvedimento.

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo 4 settembre 2000 è tempestivamente insorto l'interessato, rappresentato dal __________, affermando, segnatamente, quanto segue:

"  (…).

Le disposizioni legali stabiliscono che in caso di forte diminuzione del reddito è possibile far astrazione dal reddito determinante (vale a dire biennio 1997-1998) e utilizzare il reddito degli anni in oggetto. Per logica il ricorrente ritiene che il reddito degli anni in oggetto non può che essere la notifica di tassazione del biennio successivo in quanto un confronto non può che avvenire utilizzando gli stessi elementi. Viceversa l'Istituto delle assicurazioni sociali utilizza per la riconversione il reddito lordo 2000, vale a dire dei parametri diversi dalla notifica di tassazione determinante (1997-1998).

Questa situazione è a mente del ricorrente illogica. Se la procedura ordinaria utilizza il reddito imponibile per la determinazione del diritto al sussidio, vale a dire un reddito lordo dal quale vengono dedotti diversi elementi (spese professionali, oneri assicurativi, figli a carico, ecc.), sembrerebbe logico che si utilizzino gli stessi parametri per la procedura straordinaria (vale a dire nel caso in cui vi sono state delle forti oscillazioni del reddito imponibile). Così non è il caso per l'Istituto delle assicurazioni sociali, il quale in casi di situazioni straordinarie utilizza altri parametri" (I).

                               1.3.   In risposta, l'IAS ha postulato un'integrale reiezione del gravame con i seguenti argomenti:

"  Trattasi di una situazione in cui, sulla scorta degli accertamenti effettuati, risulta applicabile l'art. 2 lett. m) DE 27.10.1999.

La normativa in oggetto prevede la possibilità di definire il diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. Per volontà del legislatore, tale normativa è stata introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale applicabili nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la definizione del diritto al sussidio sulla base della situazione economica più recente per gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della propria condizione economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale.

Il ricorrente ha inoltrato la richiesta di sussidio per l'anno 2000 e il reddito lordo annuo dello stesso accertato a decorrere dal 1° gennaio 2000 ammonta complessivamente a fr. 56'784.-- (salario mensile lordo = fr. 4'368.-- per 13 mensilità; cfr. allegati al documento _), il che risulta essere inferiore al reddito lordo del lavoro esposto ai fini della notifica di tassazione 1997/1998 (reddito lordo = fr. 61'734.--, cfr. doc. _).

Il reddito lordo mensile medio della controparte ammonta a fr. 4'732.-- (fr. 56'784 : 12) il che, dopo la relativa conversione in reddito imponibile annuo sulla base delle tabelle ufficiali di conversione (art. 52 cpv. 2 Reg. LCAM), risulta essere superiore al limite che conferisce il diritto al sussidio.

A titolo abbondanziale si specifica che la notifica di tassazione 1999/2000 risulterà applicabile per la definizione del sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2001" (III).

                               1.4.   In replica, __________ ha avuto modo di puntualizzare la sua tesi ricorsuale:

"  A mente del ricorrente le argomentazioni dell'Istituto assicurazioni sociali e il regolamento a cui si fa riferimento prevede una disparità di trattamento tra i parametri usati normalmente per determinare il diritto al sussidio cassa malati (notifica di tassazione) e gli assicurati che rientrano in situazioni "particolari ed eccezionali" (reddito lordo).

Ora come tutti sanno la notifica di tassazione è di fatto il "reddito netto" percepito durante un determinato biennio da un determinato contribuente. Per la determinazione di questo reddito netto si sommano tutti i redditi dovuti dal lavoro, da attività indipendenti e dalla sostanza. A questa somma si deducono tutta una serie di deduzioni stabilite dalla legge tributaria, deduzioni che in parte corrispondono alle deduzioni sociali del salario (contributi di legge effettivi), agli oneri per la cassa malati ( contributi effettivi) e delle deduzioni forfetarie legate alle normali e consuete spese professionali.

Di conseguenza, e lo ripetiamo, un reddito netto che bene o male corrisponde alla realtà (ad eccezione delle spese per l'affitto che non vengono tenute in considerazione dalla nostra legge tributaria, ma ciò travalica la materia del ricorso in oggetto).

In casi particolari la normativa prevede la possibilità di effettuare un calcolo diverso dalla notifica di tassazione. Ciò avviene quando avvengono delle modifiche importanti del reddito del contribuente. E qui sorge il problema. Casa si intende per reddito? Reddito netto o reddito lordo? A mente del ricorrente sembrerebbe alquanto logico utilizzare quale parametri gli stessi punti di riferimento. Per poter determinare se un determinato contribuente ha avuto una modifica tale del suo reddito da giustificare un'astrazione della notifica di tassazione determinante si devono utilizzare gli stessi parametri. È un principio elementare. Viceversa la normativa sembrerebbe che faccia riferimento al reddito lordo. Questa normativa deve assolutamente venire modificata ed è questa la ragione del presente ricorso. Infatti, il riferimento al reddito lordo è fuori luogo e non appropriato (…)" (V).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

                                         Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32'000.-e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20'000.--.

                                         Con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art. 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22'000.-- per le persone sole e di fr. 34'000.-- per le famiglie (cfr. art. 1 lett. c D.E. 27.10.1999).

                                         Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza;

                                   b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza, per la parte ecceden­te l'importo di fr. 150'000.-- per le persone sole e fr. 200'000.-- per le famiglie.

                                         (art. 30 LCAMal).

                                         Per il 2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo fiscale 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (cfr. D.E. 27.10.1999).

                               2.3.   In concreto, l'IAS ha accertato autonomamente il reddito determinante conformemente all'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999. Secondo quest'ultima disposizione - entrata in vigore il 1° gennaio 2000, a modifica dell'art. 67 Reg. LCAM del 18 maggio 1994 - l'IAS procede autonomamente all'accertamento del reddito determinante al di fuori, o in assenza, della tassazione fiscale applicabile, in particolare, nel caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.

                                         Va osservato che dalla tassazione fiscale relativa al biennio 1997/1998 applicabile di principio in forza degli artt. 30 lett. a LCAMal e 1 lett. a D.E. 27.10.1999 - risulta un reddito lordo pari a fr. 61'734.-- (cfr. doc. _). Fondandosi sui dati forniti dall'insorgente stesso (cfr. doc. _), l'autorità convenuta ha stabilito che il reddito lordo realizzato da __________ nel 2000, è di fr. 56'784.-- (fr. 4'368.-- x 13 mesi), donde una diminuzione dell'8% circa.

                                         L'IAS ammessa l'esistenza di una "diminuzione importante" ai sensi dell'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999 - ha trasformato il reddito lordo mensile medio di fr. 4'732.-- in imponibile annuo, in applicazione delle tabelle di conversione elaborate dall'Istituto convenuto in collaborazione con l'Amministrazione delle contribuzioni (cfr. art. 3 cpv. 1 D.E. 27.10.1999).

                                         Secondo tali tabelle, l'entrata lorda di cui beneficia l'insorgente corrisponde ad un reddito imponibile annuo di oltre fr. 40'000.--.

                                         Trattasi, manifestamente, di un reddito superiore a quello fissato dall'Esecutivo cantonale quale limite massimo per il diritto al sussidio delle famiglie (fr. 34'000.--): __________ non può pertanto pretendere di essere messo al beneficio del sussidio per l'assicurazione contro le malattie.

                                         Tanto in sede di ricorso quanto in sede di replica, __________ ha sostanzialmente rimproverato all'IAS d'aver negato il diritto al sussidio basandosi sul reddito lordo conseguito nel 2000, anziché su quello imponibile, così come sarebbe stato il caso qualora il reddito determinante fosse stato fissato in virtù dell'art. 30 LCAMal.

                                         L'obiezione sollevata dal ricorrente non può essere affatto condivisa da questa Corte.

                                         In effetti, l'autorità amministrativa convenuta ha, in realtà, utilizzato il reddito lordo afferente all'anno 2000 - raffrontandolo con quello desunto dalla tassazione fiscale 1997/1998 - unicamente per decidere dell'applicabilità, in casu, dell'art. 2 lett. m D.E. 27.10.1999 (concretamente, per stabilire se si fosse o meno in presenza di una "diminuzione importante").

                                         Il diritto al sussidio è stato, per contro, determinato dopo aver trasformato il reddito lordo mensile in reddito imponibile annuo, facendo uso delle tabelle per la conversione del reddito lordo accertato in reddito imponibile (cfr. art. 3 D.E. 27.10.1999).

                                         Per il resto, sul reddito così definito non è possibile, per il principio della legalità, operare altre deduzioni (cfr. STCA 10 giugno 1998 in re __________ c/ IAS).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

La vicepresidente                                                 Il segretario

Giovanna Roggero-Will                                        Fabio Zocchetti

36.2000.109 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2000 36.2000.109 — Swissrulings