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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2000 36.1999.95

2 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,155 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.99.00095   grw/tf

Lugano 2 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso introdotto l'8 giugno 1999 di

__________,   

contro  

la decisione del 10 maggio 1999 emanata da

__________ __________,    in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   __________ () era, nel 1998, assicurata contro le malattie presso la __________.

                                         Oltre all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e ad alcune assicurazioni complementari (__________, __________ e ospedaliera __________), __________ aveva stipulato un’assicurazione contro la perdita di guadagno dovuta a malattia e/o infortunio (assicurata era un’indennità giornaliera di fr 85.- dal primo giorno).

                                         Tali assicurazioni erano riportate in due certificati/polizze d’assicurazione.

                                         In uno - con numero d’assicurazione __________ - erano indicate l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le assicurazioni complementari __________, __________ e ospedaliera __________ e, in esso, accanto al nome dell’assicurata, era riportato il domicilio familiare ().

                                         Nell’altro - con numero d’assicurazione __________ - era indicata l’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia e/o infortunio. In questo certificato, era indicato il nome dell’assicurata e l’indirizzo del negozio da essa gestito ().

                               1.2.   Il 26.1.1998 l’assicurata ha subito un infortunio in cui ha riportato una contusione del piede sinistro per cui il medico curante ha attestato una totale incapacità lavorativa dal 26.1. al 28.2.1998.

                                         La __________ ha versato le indennità giornaliere per tale periodo.

                                         Essa ha, tuttavia, comunicato all’assicurata che la fondatezza di altre pretese di versamento di indennità giornaliere sarebbe stata verificata con maggior scrupolo.

                               1.3.   Con scritto 30 settembre 1998 - inviato per raccomandata - l’assicurata ha comunicato quanto segue alla __________:

"  Disdetta cassa malati per il 31.12.1998

__________, __________, __________, __________;

__________

Egregi signori,

con la presente inoltro regolare disdetta dalla vostra cassa

per l'assicurazione LAMal con effetto                     31 dicembre 1998

per l'assicurazione LCA 31 dicembre 1998

Vi prego per cortesia di trasmettermi il relativo certificato di uscita." (doc 2)

                               1.4.   Ricevuta dalla __________ la conferma che __________ sarebbe stata, a partire dal 1.1.1999, affiliata presso tale cassa per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc 3), la __________ ha confermato all’assicurata la fine delle suddette assicurazioni nei seguenti termini:

"  Conferma di disdetta

__________, __________, No. d'Assicur. __________

Fine dell'assicurazione: 31.12.1998." (doc A14)

                               1.5.   Il 23.12.1998 __________ o si è rivolta alla __________ affermando quanto segue:

"  Mi riferisco alle conferme di dimissioni intimate dalla vostra cassa malati in data 20 ottobre e 27 ottobre 1998 in relazione alla mia disdetta del 30 settembre 1998 e per questo vi ringrazio per la vostra sollecitudine.

In data 21 dicembre 1998 ho annunciato alla vostra cassa malati un caso di indennità giornaliera di malattia in quanto assicurata presso la vostra cassa, tramite negozio __________, per fr. 85.--/giornalieri. Con mia sorpresa un vostro responsabile mi conferiva che l'assicurazione di indennità giornaliera veniva a scadere con effetto 31 dicembre 1998.

A questo punto mi chiedo il motivo di questa comunicazione verbale in quanto la mia dimissione del 30 settembre riguardava le assicurazioni mie individuali di Via __________ e non certamente quella del mio negozio __________, due cose completamente separate.

Un'altra considerazione é in effetti la conferma di uscita per la polizza in __________ la quale non mi é mai stata recapitata e perdippiù ho ricevuto in ottobre la conferma dei premi della polizza per l'indennità giornaliera, quindi tutto regolare.

Sulla base di quanto da voi precisato nella conversazione telefonica del 21 dicembre, vi prego cortesemente di riattivare la polizza di __________ in quanto la stessa non é mai stata disdetta dalla sottoscritta." (doc 7)

                                         La richiesta dell’assicurata non è stata accolta.

                               1.6.   Contro la decisione su opposizione 10.5.1999 che confermava il rifiuto di “ripristinare” l’assicurazione d’indennità giornaliera, __________ ha inoltrato tempestivo ricorso con cui ha chiesto che, “accertata la sua perfetta buona fede” venga annullata la decisione su opposizione 10.5.1999 e venga “decretata la riattivazione dell’assicurazione di indennità giornaliera LAMal di fr 85.- dal 1° gennaio 1999".

                                         A sostegno di tale richiesta la ricorrente ha fatto valere, in particolare, quanto segue:

"4.   Ero assicurata, assieme ai miei due figli __________ e __________, alla Cassa malati __________ per delle assicurazioni di cura medica LAMal e complementari LCA. L'indirizzo di queste tre polizze, da me considerate di carattere famigliare, era il seguente. __________. Da questo luogo ho per l'appunto inviato in data 30 settembre 1998 la disdetta per lettera raccomandata per il 31 dicembre 1998.

 5.    Sono la titolare del negozio __________.

Svolgendo un'attività lavorativa indipendente, a tutela del rischio di perdita di salario, mi ero assicurata pure per un'indennità giornaliera LAMal di fr. 85.-- dal 1° giorno sempre presso la Cassa malati __________.

Ho sempre considerato quest'altra distinta polizza come indipendente della famigliare per il differente tipo di copertura e pure per il differente indirizzo.

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 6.    In data 30 settembre 1998 ho inoltrato le dimissioni per le mie polizze famigliari riguardanti le assicurazioni di cura medica (LAMal e LCA). L'invio raccomandato veniva spedito dal mio indirizzo privato in via __________.

Ho genericamente indicato assicurazione LAMal per i motivi che precedono perché ero convinta, in perfetta buona fede, di disdire unicamente tali assicurazioni.

 7.    Come fatto rilevare alla Cassa malati __________ in sede di opposizione, un'ulteriore assicurazione in tal senso mi é giunta con le conferme di dimissioni per le assicurazioni per cure medico-sanitarie LAMal e LCA in data 20 ottobre 1998 (per __________ e la sottoscritta) e 27 ottobre 1998 (per __________), ricevute evidentemente all'indirizzo di via __________.

Faccio inoltre rilevare che non ho mai ricevuto né menzionato in alcun mio scritto d'aver ricevuto (come arbitrariamente indicato più volte dalla cassa malati __________) una conferma d'uscita riguardante l'assicurazione d'indennità giornaliera LAMal.

Detto assicuratore non é infatti in grado di provare in alcun modo d'avermi trasmesso la conferma d'uscita in questione!

A proposito della lettera del 21 gennaio 1999 della Cassa malati __________ faccio osservare come abbia tutt'altro che "esplicitamente" manifestato la mia intenzione di uscire per tutte le assicurazioni LAMal.

Non essendo chiare quindi le assicurazioni che intendevo disdire, la Cassa malati __________, sotto l'aspetto della buona fede, avrebbe dovuto chiedermi quali fossero di fatto queste assicurazioni.

Sicuramente la Cassa malati __________ interpretando una mia intenzione di disdire l'assicurazione d'indennità giornaliera LAMal unilateralmente e senza accertarsi della mia reale volontà, non si é per nulla dimostrata in buona fede.

Ancora riguardo questo scritto, faccio osservare come sia semplicemente prassi normale annunciare i casi di malattia all'assicuratore al loro insorgere!

Inoltre, in merito alla dovuta "attenzione e precisione" con cui é stata trattata questa pratica dalla Cassa malati __________ rilevato come nell'oggetto della decisione formale del 19 marzo 1999 venga chiaramente indicato, per quanto concerne la sottoscritta, l'annullamento della sola polizza no. d'ass. __________ ossia quella riguardante le assicurazioni di cura medica e nel testo successivo si cita testualmente "la disdetta contiene ovviamente anche l'indennità giornaliera per malattia ed infortunio B/C di fr. 85.-- dal 1° giorno"!"

                               1.7.   Con risposta 30.9.1999 la __________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.

considerato                    in diritto

                               2.1.   Gli art 67 e seg LAMal nulla prevedono relativamente alla disdetta del contratto d’assicurazione d’indennità giornaliera.

                                         Applicabili sono, pertanto, le disposizioni interne dei singoli assicuratori.

                                         L’art 15 cifra 1 del Regolamento concernente l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera (in seguito: Reg) dispone che la disdetta può essere data dall’assicurato in qualsiasi momento per il 30 giugno o il 31 dicembre con preavviso di 3 mesi.

                               2.2.   La disdetta, purchè data nel pieno rispetto delle condizioni formali contenute negli statuti o nei regolamenti interni, costituisce un atto formatore unilaterale dell’assicurato e diventa operativa senza che sia necessaria un’accettazione da parte dell’assicuratore (RAMI 1988 pag 410 e seg consid 2).

                               2.3.   In concreto, la disdetta data il 30.9.1998 era rispettosa delle Condizioni poste dall’art 15 cifra Reg.

                                         La questione che ora si pone è quella di sapere se essa concerneva - come sostiene la ricorrente - solo le assicurazioni per la cura medica, farmaceutica e ospedaliera oppure se, invece, essa concerneva anche l’assicurazione d’indennità giornaliera.

                                         Secondo il principio dell’affidamento, le manifestazioni di volontà devono essere interpretate nel senso in cui può e deve comprenderle il destinatario osservando l'attenzione che può essere richiesta da una persona diligente posta nelle stesse circostanze  ( DTF 105 II 18; SJZ 1981 44).

                                         Il tenore della lettera di disdetta - citata al punto 1.3. - non permetteva ad un lettore attento di comprendere che essa non concerneva l’assicurazione di indennità giornaliera.

                                         Se tale fosse stata l'effettiva volontà della ricorrente, essa avrebbe dovuto renderla riconoscibile con una precisazione: così come è stata redatta - con il titolo “disdetta cassa malati” e con il rinvio generico alle “assicurazione LAMal” e “assicurazione LCA” -  , la lettera 30.9.19998 non può che essere compresa nel senso di una disdetta di tutte le assicurazioni che __________ aveva stipulato presso la __________.

                                         Non sorregge la tesi della ricorrente il fatto che la __________ le ha inviato due certificati d’assicurazione diversi, uno comprendente le assicurazioni per la cura medica e ospedaliera LAMal e LCA (doc A10) e l’altro comprendente soltanto l’assicurazione d’indennità giornaliera (doc A11). Entrambi i certificati d’assicurazione erano intestati a __________ e legittimamente la cassa ha ritenuto che la disdetta concernesse tutte le assicurazioni LAMal e LCA stipulate dall’assicurata ritenuto il carattere generale del suo scritto.

                                         Altrettanto irrilevante è il fatto che sui due certificati figurassero due indirizzi diversi: sul primo del domicilio familiare e sul secondo, invece, l’indirizzo del negozio. Ritenuto che l’assicurazione d’indennità giornaliera era stata stipulata a titolo individuale, se veramente avesse voluto disdire soltanto le assicurazione relative alla cura e non, invece, l’assicurazione d'indennità giornaliera, la ricorrente avrebbe dovuto indicarlo chiaramente e non esigere dal destinatario della sua manifestazione di volontà un arduo sforzo deduttivo. Pretendere che l’assicuratore avrebbe dovuto arguire dall’indirizzo del mittente indicato sulla lettera di disdetta che questa concerneva soltanto le assicurazioni indicate nel certificato riportante lo stesso indirizzo e non quella indicata nel certificato allestito a nome dell’assicurata ma con un indirizzo diverso è, certamente, eccessivo quando la stessa assicurata avrebbe potuto - se tale fosse stata la sua volontà - risolvere il problema con una semplice precisazione.

                                         La ricorrente sostiene, ancora, di essere stata legittimata a ritenere che la sua disdetta era stata compresa dalla cassa nel senso da lei voluto poichè la __________ le ha inviato le conferme di disdetta riferentisi unicamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

                                         Effettivamente, la ricorrente ha prodotto  - quale doc A14 - la conferma di disdetta riferentesi unicamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: in effetti, su tale documento la __________ ha indicato quale numero di assicurazione il numero __________ che corrisponde al numero indicato sul certificato/polizza di assicurazione in cui sono elencate l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le tre assicurazioni complementari menzionate al punto 1.1.

                                         Il TCA ha chiesto alla cassa convenuta di provare quanto sostenuto nella risposta, e cioè di avere effettivamente inviato alla ricorrente la "conferma della disdetta relativa all'assicurazione d'indennità giornaliera (VIII).

                                         In risposta, la __________ ha affermato che tali "conferme d'uscita" non vengono spedite con invii raccomandati (X). Essa ha tuttavia dichiarato di poter ritenere provato l'invio di tale conferma grazie  alle liste su cui vengono registrate tutte le modifiche delle assicurazioni (cfr doc 4-6) e che "contengono i numeri di assicurazione  e delle polizze della ricorrente con la data dell'effettiva uscita" (X).

                                         La questione a sapere se è lecito ritenere accertata, sulla scorta delle considerazioni e dei documenti prodotti dalla cassa, la consegna alla ricorrente della "conferma di disdetta" anche relativamente all'assicurazione di indennità giornaliera può rimanere indecisa.

                                         In effetti, l'obbligo imposto agli assicuratori dall'art dall'art 7 cpv 5 LAMal è limitato all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: nell'ambito  dell'assicurazione facoltativa  d'indennità giornaliera, la disdetta  - nella misura in cui viene data nel rispetto delle condizioni poste dai regolamenti interni ad ogni assicuratore - diviene effettiva senza che l'assicuratore debba procedere a verifiche e, quindi, senza che debba comunicare alla persona interessata  la data a partire dalla quale ha fine l'assicurazione.

                                         Pertanto, anche se dovesse essere ritenuta la versione della ricorrente, la circostanza della mancata consegna della "conferma di disdetta" sarebbe irrilevante.

                                         Nessuna pretesa può, infine,  fondare l’invio alla ricorrente, all’inizio del mese di ottobre, dei certificati d’assicurazione per il 1999:  ciò è spiegabile con i tempi tecnici necessari alla cassa per la registrazione di una disdetta unito all’obbligo di inviare i certificati d’assicurazione con due mesi d’anticipo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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