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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2000 36.1999.153

2 marzo 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·359 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 36.1999.00153 36.2000.00028     grw/nh

Lugano 2 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

visto il ricorso/petizione del 18 ottobre 1999 interposto da

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 14 settembre 1999 emanata da

__________, 

  in materia di assicurazione contro le malattie

                                   1.   Con ricorso 18.10.1999 __________, rappr. dall'avv. __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione emessa il 14/16 settembre 1999 dall'__________ e la condanna della cassa al pagamento dei costi di cura e di trasporto relativamente al periodo di cure riabilitative effettuate presso la Clinica di riabilitazione di __________ (I).

                                         Identiche pretese sono state avanzate con petizione di ugual data fondate sull'assicurazione complementare __________ (I).

                                   2.   Con risposta 8.11.1999 la cassa convenuta ha postulato la reiezione delle richieste avanzate dall'assicurato (III).

                                   3.   Con replica 26.11.1999 l'avv. __________ ha ribadito le proprie richieste contestando l'esposizione dei fatti data dalla controparte (V).

                                         In duplica, l'__________ ha ribadito le considerazioni espresse in risposta (VII).

                                   4.   In seguito, le parti hanno avviato delle trattative che si sono concluse con la stipula di una convenzione in base alla quale l'assicurato si è impegnato a ritirare le azioni introdotte presso il TCA (XIIbis).

                                         Egli ha dato seguito a tale suo impegno con atti 13 gennaio 2000 e 22 febbraio 2000 (XII e XIII).

                                   5.   Giusta l'art. 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA - la transazione conclusa tra le parti davanti al Giudice o consegnata al Giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata (cpv. 1).

                                         Il Giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo.

Per questi motivi

in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Le cause sono stralciate dai ruoli.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

                                                                                La vicepresidente

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Giovanna Roggero-Will

36.1999.153 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.03.2000 36.1999.153 — Swissrulings