RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00111 grw/nh
Lugano 26 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 26 luglio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 21 luglio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona, in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con istanza 13 luglio 1999 __________, in nome e per conto di __________, ha chiesto all'IAS "un riesame della richiesta di sussidio cassa malati per gli anni 1998 e 1999 in quanto la signora ha donato la sua abitazione in data 31 maggio 1995 e le sue uniche entrate corrispondono alla rendita AVS di fr. 1688.- mensili" (doc _).
Con decisione emessa il 21.7.1999 l'IAS ha respinto l'istanza di revisione della decisione 29.1.1999 confermando la decisione di rifiuto del sussidio previsto dalla LCAMal (doc _).
1.2. Con ricorso 26 luglio 1999 __________ ha chiesto l'annullamento della decisione 21.7.1999 chiedendo al TCA "di voler considerare favorevolmente questo ricorso, con eventuale diritto retroattivo all'anno 1998, alfine di migliorare la mia situazione economica" (I).
1.3. Con risposta 22.9.1999 l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
1.4. Con atto 27.9.1999 (VI) la ricorrente ha prodotto copia della comunicazione 7.9.1999 in cui si legge che l'amministrazione ha concesso il sussidio per l'anno 1998 (doc _).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza - limitata alla questione del sussidio per l'anno 1999 - non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. E' incontestato che la notifica di tassazione per il biennio indicato dal Consiglio di Stato riporta un reddito imponibile pari a fr 32.002 (doc __________)
Dunque, un reddito superiore al massimo definito dalla legge affinchè possa essere dato il diritto al sussidio.
Pertanto, la decisione con cui l'IAS ha negato il diritto al sussidio appare corretta.
Non è possibile fare riferimento alla notifica di tassazione relativa al biennio 1999-2000, pena la disattenzione del principio della legalità che deve permeare l'attività dell'amministrazione (la concessione del sussidio per l'anno 1998 era fondata sull'applicazione dell'art. 47 RegLCAM ora abolito).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti