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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2025 35.2025.23

22 settembre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,430 parole·~52 min·3

Riassunto

Discussi diritto alla rendita d'invalidità e entità dell'IMI. Trattandosi della rendita, per quanto riguarda gli aspetti economici (reddito da valido e da invalido), applicazione per analogia disposizioni OAI in vigore dall'1.1.2022, risp. dall'1.1.2024

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 35.2025.23   MM

Lugano 22 settembre 2025        

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° aprile 2025 di

RI 1    rappr. da: RA 1    

contro    

la decisione su opposizione del 3 marzo 2025 emanata da  

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni  

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  In data 14 dicembre 2022, RI 1, nato nel 1976, a quel momento dipendente della ditta __________ in qualità di cartongessista e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è caduto da una scaletta e ha fratturato il piede sinistro.

                                  Dal rapporto di uscita 28 dicembre 2022 del Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ risulta la diagnosi di frattura trimalleolare scomposta della caviglia sinistra (allegato al doc. 8).

                                  Nel decorso, l’assicurato è stato più volte operato, l’ultima il 17 novembre 2023, allorquando è stata eseguita la rimozione totale dei mezzi di osteosintesi (doc. 199).

                                 L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge.

                          1.2.  Alla chiusura del caso, con decisione formale del 27 gennaio 2025, l’amministrazione ha negato ad RI 1 il diritto a una rendita d’invalidità, mentre gli ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 408).

                                  A seguito dell’opposizione interposta dal sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 423), in data 3 marzo 2025, l’CO 1 ha confermato la sua prima decisione (doc. 426).

                          1.3.  Con ricorso del 1° aprile 2025, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli venga riconosciuta una rendita del 18% almeno, in subordine del 16% almeno, e un’IMI del 40%.

                                  A sostegno delle proprie pretese, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato innanzitutto la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico fiduciario dell’assicuratore, ritenendo più affidabile quella del medico curante specialista, dott. __________ (doc. I, p. 4: “… richiamata la valutazione del Dottor __________ di cui al doc. I, si evidenzia come tale specialista non concordi con il fatto che il signor RI 1 possa essere ritenuto abile al lavoro in un’attività ipoteticamente esigibile in misura completa. In tal senso, il Dottor __________ ha valutato che il ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa sul mercato del lavoro del 10-15%. Conseguentemente il raffronto dei redditi non viene unicamente contestato relativamente ai dati economici ma anche rispetto al fatto che non corrisponde al vero che il signor RI 1 sia da ritenersi abile al lavoro al 100% in attività confacente.”).

                                  Per quanto concerne gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, a proposito del reddito da valido, il rappresentante ha sostenuto in particolare che “… nel settore professionale in cui era impiegato il signor RI 1 è in vigore il Contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori, in seguito CCL. Giova precisare inoltre che tale CCL è inoltre stato decretato di obbligatorietà generale a livello del Canton Ticino da parte del Lodevole Consiglio di Stato (doc. L). In tal senso la Commissione Paritetica Cantonale del settore del Gesso come da circolare del dicembre 2023, ha definito l’ammontare dei salari minimi secondo il CCL con decorrenza dal 1° gennaio 2024 (doc. M). Richiamato tale documento la retribuzione oraria minima per la categoria del gessatore è fissata in fr. 28.60 contro l’importo di fr. 27.91 considerato dalla CO 1 nel raffronto dei redditi da noi contestato. Tale circolare inoltre definisce il corrispettivo salario mensile minimo pari a fr. 4'992.00 corrispondente ad un reddito annuo minimo di fr. 64'896.00 comprensivo di tredicesima.” (doc. I, p. 4).

                                  D’altro canto, trattandosi della valutazione della menomazione dell’integrità, il patrocinatore dell’insorgente ha osservato segnatamente che “…, il medico fiduciario CO 1 nella sua valutazione ha indicato che lo stato di salute del signor RI 1 è soggetto a peggioramento, tenuto conto dell’artrosi post infortunistica di cui soffre. Anche il Dottor __________ come da sua valutazione del 6 febbraio 2025 ha espresso tale opinione, precisando inoltre che non è da escludersi un possibile intervento chirurgico tenuto conto del possibile evolversi negativo del quadro clinico (doc. I). Pertanto, il quadro clinico dell’arto infortunato è da intendersi di grado grave, non siamo infatti in presenza di un’artrosi che può essere definita moderata. In tal senso, si produce inoltre lo scritto del 27 marzo 2025 del Dr. __________ (doc. N). Conseguentemente ai sensi della tabella Suva 5.2 si chiede che il ricorrente venga posto al beneficio di un’IMI di almeno il 40% tenuto conto di una pangonartrosi di grado grave.” (doc. I, p. 6).

                          1.4.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III + allegato).

                          1.5.  In data 9 maggio 2025, l’RA 1 si è riconfermato in sostanza nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII).

                                  L’allegato appena menzionato è stato trasmesso per conoscenza all’assicuratore convenuto (doc. VIII).

                                  in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

                                  nel merito

                          2.2.  In concreto, litigiosi sono il diritto a una rendita d’invalidità e l’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’insorgente.

                          2.3.  Diritto a una rendita d’invalidità?

                       2.3.1.  Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

                                  L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

                                  Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

                                  Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                  Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                  1.  il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                  2.  la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                  Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                  Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                       2.3.2.  L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                  D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                  Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                  Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                  Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                  L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                  I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                  La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                  Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                  La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                  Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                  I. Termine: reddito da invalido

                                  La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                  Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                  Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

                                  Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                  II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                  Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                  Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                       2.3.3.  Nel caso di specie, dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’CO 1 ha definito l’esigibilità lavorativa alla base della determinazione del grado dell’invalidità, facendo capo essenzialmente al parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 426, p. 3).

                                  In effetti, a margine della visita del 19 dicembre 2024, il PD dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, posta la diagnosi di artrosi post-traumatica dell’articolazione sootto-astragalica attivata a sinistra, si è espresso in questi termini a proposito della capacità/esigibilità lavorativa del ricorrente:

" Esigibilità come professione di cartongessista: non più esigibile.

Motivazione: lavoro troppo pesante e pericoloso.

Il signor RI 1 è abile al 100% nel mercato generale con le seguenti restrizioni: lavori leggeri a medio-pesanti, senza posizioni forzate per la caviglia destra (recte: sinistra, n.d.r.). Lavori predominatamente seduti, peso solo saltuariamente tra i 10-15 kg, mai più di 15 kg.

Non è esigibile il lavoro sulle scale a pioli, ponteggi e luoghi con rischio di una caduta come tetti.

(…).” (doc. 385, p. 4)

                                  Con l’opposizione e, in seguito, ancora con l’impugnativa, l’RA 1 ha contestato la fondatezza della valutazione enunciata dal fiduciario dell’amministrazione, pretendendo che, anche in attività sostitutive adeguate, l’assicurato presenterebbe una riduzione della capacità lavorativa del 10-15%. In questo senso, esso si è riferito essenzialmente al referto 6 febbraio 2025 del medico curante specialista dell’insorgente (cfr. doc. 423 e doc. I).

                                  Nel rapporto relativo alla consultazione del 3 febbraio 2025, il dott. __________, Caposervizio presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________, ha indicato, sotto “Anamnesi”, che l’assicurato si era presentato per un controllo a seguito di una visita peritale, precisando che “l’assicurazione conferma la chiusura del caso. La valutazione peritale conclude che il paziente non potrà più fare il mestiere del cartongessista. La riduzione della validità sul mercato lavorativo viene valutata con il 10 – 15%.”

                                  Sotto “Valutazione e procedere”, lo specialista curante si è pronunciato in merito alla prognosi e all’ulteriore procedere terapeutico, senza alcun accenno alla questione dell’esigibilità lavorativa (doc. 424, p. 1).

                                  Unitamente al ricorso è stato prodotto un ulteriore rapporto del dott. __________, datato 27 marzo 2025.

                                  In quella sede, il curante specialista ha dichiarato che l’assicurato “non potrà più svolgere il suo precedente lavoro. Ho parlato al paziente dell’eventuale possibilità di fare per esempio l’autista di autobus, ma il suo lavoro di cartongessista non è più praticabile, considerando eventuali interventi chirurgici in futuro, ossia una protesi della caviglia o un’artrodesi, che saranno da valutare. (…).” (doc. N, p. 2)

                                  Per quanto qui d’interesse, con apprezzamento del 15 aprile 2025, il PD dott. __________ ha osservato che, affermando che la professione di cartongessista non è più esigibile, il dott. __________ concorda di fatto con la sua valutazione della capacità lavorativa residua (doc. III 1).

                       2.3.4.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                  Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                  Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                  In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                  Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                  Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                  L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                  È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                       2.3.5.  Chiamato ora a pronunciarsi, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di poter fare propria la valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, e ciò vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti.

                                  In questo senso, il TCA non può innanzitutto seguire il rappresentante del ricorrente laddove fa valere che i referti agli atti confermerebbero una riduzione (del 10-15%) della capacità lavorativa anche in attività confacenti (cfr. doc. I).

                                  Da un attento esame del rapporto 6 febbraio 2025 dello specialista curante, risulta che l’indicazione riguardante una “riduzione della validità sul mercato lavorativo” del 10 – 15%, figura sotto l’anamnesi, con riferimento alla valutazione che sarebbe stata espressa dal medico __________ dell’CO 1 a margine della visita del 19 dicembre 2024 (in realtà, come visto, il dott. __________ ha dichiarato l’assicurato totalmente abile in attività sostitutive adeguate). Di fatto, nel referto in questione, il dott. __________ non si è pronunciato a proposito della capacità lavorativa residua del ricorrente (cfr. doc. 424, p. 1: “Valutazione e procedere”), così come non lo ha fatto nel suo successivo rapporto, quello datato 27 marzo 2025, se non per sottolineare l’inesigibilità della precedente professione (cfr. doc. N).

                                  Stante ciò, i referti agli atti del medico curante specialista non appaiono atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi, a proposito dell’affidabilità del parere del medico fiduciario dell’assicuratore.

                                  Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta il ricorrente – egli è stato ritenuto ancora in grado di svolgere lavori da leggeri a medio-pesanti, prevalentemente in posizione seduta e che non implichino mansioni da svolgere su scale a pioli, ponteggi o in luoghi esposti al rischio di caduta -, sono quelli che si riscontrano usualmente in assicurati che hanno subito lesioni agli arti inferiori e la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico __________ risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito.

                                  In una sentenza 35.2015.119 del 9 agosto 2016, questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere, al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e non implicante (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

                                  In una pronunzia 35.2016.3 del 27 settembre 2016, il TCA è pervenuto alla medesima conclusione trattandosi di un assicurato al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto il tetto di un escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione dell’articolazione di Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso con distacco della base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno sinistro.

                                  Idem in una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016, riguardante un magazziniere che, mentre stava percorrendo la strada cantonale alla guida del proprio ciclomotore, è stato investito da una macchina in una rotonda e ha riportato la frattura intrarticolare metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di limitazione funzionale stabile attorno al 90°.

                                  Va inoltre segnalato che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016 consid. 3.2.1, concernente un’assicurata che soffriva di disturbi residuali localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede (in questo stesso senso, si vedano pure la STF U 93/04 del 14 febbraio 2005 consid. 5, inerente un assicurato che accusava le sequele di una frattura del calcagno destro e la STF U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, riguardante un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi della tibiotarsica sinistra).

                                  In queste condizioni, richiamato l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che l’insorgente in un'attività idonea, ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico fiduciario, presenta una capacità lavorativa completa.

                       2.3.6.  Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                  Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STF I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, STF I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STF I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. inoltre STF I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2,).

                                  Nel caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2025, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato a partire dal 1° marzo 2025.

                       2.3.7.  Per quanto attiene al reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, nel 2025, l’assicurato avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 63'132.40, determinato prendendo in considerazione il salario orario da lui percepito al momento dell’infortunio (fr. 27.41) e aggiungendo gli aumenti concessi in base al CCL gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori (fr. 0.30 nel 2023, fr. 0.20 nel 2024 e fr. 0.00 nel 2025). Il totale è quindi stato moltiplicato per 174 ore e in seguito per 13 mesi (cfr. doc. 403 e doc. 404).

                                  Il valore ritenuto dall’amministrazione è stato contestato dal rappresentante dell’assicurato, il quale ha osservato che la Commissione Paritetica Cantonale del settore del Gesso ha fissato a fr. 28.60/ora, rispettivamente a fr. 4'992/mese, l’ammontare del salario minimo per un gessatore senza qualifica a far tempo dal 1° gennaio 2024, donde un reddito da valido pari a fr. 64'896.00 (cfr. doc. I).

                                  Al riguardo, in sede di decisione su opposizione, l’CO 1 ha rilevato che “al momento dell’infortunio l’assicurato non era attivo quale gessatore senza qualifica ma come cartongessista per cui il salario minimo vigente secondo la CCL era di CHF 27.10. Il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione merita pertanto tutela.” (doc. 426, p. 5).

                       2.3.8.  Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere valutato nel modo più concreto possibile. Partendo dalla presunzione che l’assicurato avrebbe continuato a esercitare la sua attività nel caso in cui non fosse stato vittima dell’infortunio, il reddito in questione si deduce di principio dall’ultimo salario che la persona assicurata ha conseguito prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita; eccezioni possono essere ammesse soltanto se dimostrate con il grado della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1).

                                  Tuttavia, allorquando la perdita del posto di lavoro è imputabile a motivi estranei all’invalidità, il salario deve essere stabilito in base a dei valori medi. Altrimenti detto, in una tale evenienza, per fissare il reddito da valido non è determinante il salario che la persona assicurata realizzerebbe attualmente presso il suo ex datore di lavoro ma piuttosto quello che conseguirebbe se non fosse divenuta invalida (cfr. STF 8C_50/2022 dell’11 agosto 2022 consid. 5.1.1, in: SVR 2023 UV n. 8 p. 22 e il riferimento ivi citato). Secondo una costante giurisprudenza federale, ciò è il caso, ad esempio, se il posto di lavoro che l’assicurato occupava prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento della valutazione dell’invalidità, se egli non avrebbe potuto conservare l’occupazione a causa delle difficoltà economiche, in caso di fallimento o di ristrutturazione dell’azienda (cfr. STF 8C_240/2023 del 14 marzo 2024 consid. 6.1; 8C_148/2017 del 19 giugno 2017 consid. 6.2.2; 8C_462/2014 del 18 novembre 2014 consid. 4.2; 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.2).

                                  Nel caso in cui risulti che l’assicurato percepiva un salario nettamente inferiore ai salari abituali del settore per delle ragioni estranee all’invalidità e che le circostanze concrete non consentono di ritenere che egli si sia accontentato di un salario più modesto rispetto a quello che avrebbe potuto pretendere, occorre tenerne conto al momento del raffronto dei redditi, operando un parallelismo dei redditi da confrontare. Il reddito effettivamente realizzato deve essere considerato nettamente inferiore ai salari abituali del settore, se è inferiore di almeno il 5% al salario statistico del ramo (cfr. DTF 134 V 297 consid. 6.1.2). Il reddito nettamente inferiore può allora giustificare un parallelismo dei redditi da raffrontare, il quale deve riguardare soltanto la parte che eccede il tasso determinante del 5% (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1).

                                  In una recente sentenza 8C_546/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 6.2.4 - riguardante un assicurato che si trovava alle dipendenze di un’azienda familiare in qualità di direttore tecnico, da lui stesso fondata e in seguito ceduta al figlio primogenito, al quale il TCA aveva negato l’applicazione di una deduzione sul reddito statistico da invalido a titolo di parallelismo, in quanto la sua posizione in seno alla ditta non poteva essere equiparata a quella di un comune lavoratore dipendente che subisce gli effetti del fenomeno del dumping salariale -, la Corte federale ha ribadito l’importanza del parallelismo quale strumento di correzione, sviluppando la seguente argomentazione:

" (…).

6.2.4 (…). Si noterà tuttavia già sin d’ora che il rifiuto da parte della Corte ticinese di operare una riduzione a titolo di parallelismo dei redditi (sul tema, cfr. DTF 148 V 174 consid. 6.4, con riferimenti) non appare fondarsi su circostanze sufficientemente comprovate. Dai relativi considerandi del giudizio impugnato non si comprende in effetti in che modo il legame di parentela tra il ricorrente e il figlio, allora socio e gerente della società datrice di lavoro, si trovi in relazione causale con la circostanza che il primo si sarebbe accontentato di un reddito da valido nettamente inferiore a quello statistico, o più in generale che non fosse realmente esposto a una tale differenza. In assenza di indicazioni contrarie, non si giustificherebbe in effetti in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56) realisticamente irrealizzabile (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e. 3.4.4; cfr. sentenze 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 consid. 4.4 con riferimenti). Su questo aspetto, indipendente dall’esito della perizia giudiziaria da allestire, il Tribunale cantonale dovrà pertanto procedere ad ulteriori accertamenti e pronunciarsi nuovamente.”

                                  Il reddito da valido non può però essere ritenuto inferiore alla media qualora rispetti i salari minimi previsti da un contratto collettivo di lavoro (CCL) dichiarato di obbligatorietà generale dal Consiglio federale nel corrispondente ramo professionale, siccome in quel contesto i salari usuali del settore sono rappresentati in maniera più precisa che nella RSS. In questo caso, non si procede a un parallelismo dei redditi da raffrontare (cfr. STF 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 consid. 7.2, che ha confermato la STCA 35.2022.95 del 10 maggio 2023 consid. 2.10.8; 8C_756/2022 del 14 dicembre 2023 consid. 5.1.2 e 52 [SVR 2024 UV n. 17]; 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 4.2.2; 8C_461/2021 del 3 marzo 2021 consid. 4.2.1; 8C_310/2020 del 23 luglio 2020 consid. 2 e 3; 8C_88/2020 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2; 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2).

                       2.3.9.  Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene di poter fare propria la spiegazione fornita dall’assicuratore convenuto nella decisione impugnata, posto che il salario orario minimo percepito da un gessatore senza qualifica ammontava a fr. 28.60 già nel 2022. A quel momento, la retribuzione di base di RI 1 era invece di (soli) fr. 27.41/ora (cfr. doc. 1), molto prossima a quella prevista per gli intonacatori o plafonieri (fr. 27.10/ora) (cfr. https://ticino.unia.ch/fileadmin/ticino/Contr2022/GESSATORI_2022.pdf)

                                  In queste condizioni, non presta dunque il fianco a critiche il fatto che l’amministrazione abbia determinato il reddito da valido facendo capo al salario di base indicato nell’annuncio d’infortunio 22 dicembre 2022 (fr. 27.41/ora), aggiungendo gli aumenti salariali concessi per il 2023 e il 2024 (complessivamente fr. 0.50/ora; nel 2025 non è stato riconosciuto alcun adeguamento – cfr. https://www.ocst.com/pdf/2025_Gesso.pdf) e, infine, moltiplicando il risultato per il numero di ore mensili previsto dal CCL di categoria (174 ore) e poi per 13 mesi.

                                  Il reddito da valido ammonta pertanto a fr. 63'132.40 (risultato intermedio).

                                  Da notare che l’esito della vertenza non sarebbe diverso nel caso in cui si volesse seguire la tesi difesa dal rappresentante del ricorrente (reddito da valido pari a fr. 64'896).

                                  In effetti, così come verrà meglio illustrato in seguito (cfr. infra, consid. 2.3.11.), nel contesto dell’applicazione per analogia dell’art. 26 cpv. 2 OAI, il reddito concretamente conseguito dalla persona assicurata senza l’infortunio, serve per determinare il gap salariale (il quale, secondo la disposizione d’ordinanza appena menzionata, deve essere di almeno il 5% per rapporto al valore centrale usuale del settore secondo la RSS) e, quindi, per fare scattare il correttivo del parallelismo dei redditi.

                                  In concreto, come verrà meglio dimostrato qui di seguito, il gap salariale è ampiamente superiore al 5%, anche utilizzando un reddito da valido di fr. 63'132.40.

                     2.3.10.  Nella misura in cui il reddito senza invalidità ritenuto dall’assicuratore resistente è conforme al salario minimo contemplato dal CCL del settore in cui era professionalmente attivo l’insorgente, tornerebbe applicabile l’eccezione prevista dalla giurisprudenza federale (cfr. supra, consid. 2.3.8.), di modo che si dovrebbe rinunciare alla parallelizzazione dei redditi.

                                  Va tuttavia segnalato che, in una sentenza 35.2024.84 del 24 marzo 2025, consultabile sul sito sentenze.ti.ch, attualmente oggetto di ricorso al Tribunale federale (inc. n. 8C_254/2025), il TCA ha stabilito che l’art. 26 cpv. 2 OAI, disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2022 nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in virtù della norma di delega prevista dall’art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI, può essere applicato per analogia nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                  La giurisprudenza appena evocata è stata confermata con la sentenza 35.2024.86 del 30 luglio 2025, anch’essa consultabile sul sito sentenze.ti.ch e anch’essa oggetto di ricorso al TF (inc. n. 8C_481/2025).

                                  Secondo questa Corte, i medesimi argomenti che hanno giustificato in quelle fattispecie l’applicazione per analogia dell’art. 26 cpv. 2 OAI, devono valere anche in concreto.

                     2.3.11.  Nel caso di specie, dalle tavole processuali si evince che l’assicurato, senza il danno alla salute, continuando a svolgere la professione di cartongessista a tempo pieno alle dipendenze della ditta A4 Personal SA, nel 2025 avrebbe conseguito un reddito annuo lordo di fr. 63'132.40 (cfr. supra, consid. 2.3.9.).

                                  Secondo la tabella RSS TA1 tirage_skill_levels 2022, settore economico 41-43 (“Costruzioni”), livello di competenze 1, il reddito lordo mediamente conseguito in Svizzera da un uomo, era di fr. 5’825/mese oppure di fr. 69’900/anno.

                                  Il reddito di fr. 69’900 deve essere riportato su 41.2 ore/settimana, dato che corrisponde alla durata normale del lavoro nel settore 41-43 in base alla relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS (“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008]”), per cui esso si attesta a fr. 71'997/anno.

                                  Aggiornato al 2025 (in base alla tabella T1.1.20 - Indice dei salari nominali, settore 41-43 e all’ultima stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali disponibile al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 3 marzo 2025 [su questo aspetto, si veda la STF 9C_484/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2.2), il reddito centrale del settore 41-43 ammonta a fr. 73'699.01/anno.

                                  Ora, posto che continuando a lavorare in quello stesso settore, l’insorgente avrebbe realizzato nel 2025 un reddito pari a fr. 63'132.40, il gap salariale corrisponde al 14.33%.

                                  Adempiuta la condizione posta dall’art. 26 cpv. 2 OAI (reddito effettivamente conseguito inferiore di almeno il 5% al valore centrale usuale del settore secondo la RSS) e considerato che nella presente fattispecie non entra in linea di conto l’applicazione dell’una o dell’altra delle eccezioni (al parallelismo dei redditi) previste dall’art. 26 cpv. 3 lett. a e b OAI (l’assicurato svolgeva un’attività lucrativa dipendente e il reddito da invalido non è stato determinato in virtù dell’art. 26bis cpv. 1 OAI), il reddito da valido corrisponde a fr. 70'014.05, ovvero al 95% di fr. 73'699.01.

                     2.3.12.  Dal documento “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)”, su cui si fonda la decisione impugnata, si evince che per determinare il reddito da invalido, l’amministrazione ha applicato la tabella TA1_tirage_skill_level relativa all’anno 2022, uomini, livello di competenze 1, ramo economico totale.

                                  L’importo così ottenuto (fr. 63'660) è poi stato riportato su 41.7 ore/settimana (orario usuale di lavoro settimanale nel ramo economico totale) e adeguato all’indice nominale dei salari sino al 2025 (fr. 69'533.76)

                                  L’istituto assicuratore ha infine decurtato il reddito statistico del 10% a titolo di deduzione sociale.

                                  Il reddito da invalido stabilito dall’CO 1 in quella sede ammontava pertanto a fr. 62'580 (cfr. doc. 404).

                                  Il valore ritenuto dall’assicuratore LAINF viene contestato dal patrocinatore dell’assicurato, nella misura in cui non è stata considerata la riduzione (del 10-15%) della capacità lavorativa residua che sarebbe stata stabilita dal dott. __________ (cfr. doc. I).

                     2.3.13.  Il reddito da invalido deve essere valutato in primo luogo in funzione della situazione concreta dell’assicurato. Esso corrisponde al reddito effettivamente conseguito dall’interessato, a condizione che i rapporti di lavoro appaiano particolarmente stabili, che esercitando l’attività in questione egli sfrutti al meglio la sua capacità lavorativa residua ragionevolmente esigibile e che il guadagno in tal modo ottenuto corrisponda al suo effettivo rendimento, senza comportare elementi di salario sociale.

                                  In assenza di un reddito effettivamente realizzato, ossia quando la persona assicurata, dopo l’insorgenza del danno alla salute, non ha più esercitato un’attività lucrativa o almeno un’attività esigibile confacente al suo stato di salute, il reddito da invalido può essere determinato in base a salari fondati sui dati statistici risultanti dalla RSS oppure sui dati salariali derivanti dalle DPL elaborate dall’CO 1 (DTF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.1; da notare che l’CO 1 ha rinunciato alla banca dati DPL a far tempo dal 1° gennaio 2019 [STF 8C_171/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 3.2]).

                                  Di regola, occorre fondarsi sui salari mensili indicati nella tabella RSS TA1, alla linea “totale settore privato” (DTF 124 V 321 consid. 3b/aa). In questo senso, si fa riferimento alla statistica dei salari lordi standardizzati, basandosi sempre sul valore mediano o centrale (DTF 124 V 321 consid. 3b/bb).

                                  Il valore statistico – mediano – si applica di principio a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la loro precedente attività in quanto troppo impegnativa per le loro condizioni di salute, ma che conservano una capacità lavorativa in attività più leggere. Per questi assicurati, il salario statistico è sufficientemente rappresentativo di quanto sarebbero in grado di guadagnare in quanto invalidi, nella misura in cui comprende un largo ventaglio di attività variegate e non qualificate che non richiedono una specifica esperienza professionale, né una particolare formazione (cfr. STF 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 4.5; 8C_549/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 4.5; 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).

                                  Occorre fare capo alla versione della RSS pubblicata al momento determinante della decisione impugnata (DTF 143 V 295 consid. 4).

                                  La misura in cui i salari risultanti dalle statistiche devono essere ridotti, dipende dall’insieme delle circostanze personali e professionali del caso di specie (limitazioni funzionali legate al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di autorizzazione di soggiorno e grado di occupazione) ed è il risultato di una valutazione entro i limiti del potere d’apprezzamento. Una riduzione massima del 25% sul salario statistico permette di tenere conto dei diversi elementi che possono influenzare il reddito di un’attività lucrativa (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

                                  L’entità della riduzione che si giustifica in un caso concreto rileva dal potere d’apprezzamento (DTF 132 V 393 consid. 3.3). Questa valutazione compete in primo luogo all’amministrazione che in questo contesto gode di un ampio potere d’apprezzamento. Il giudice deve dare prova di riserbo allorquando è chiamato a verificare la fondatezza di tale apprezzamento. In questo senso, egli non può, senza motivo pertinente, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione; deve fondarsi su circostanze suscettibili di far apparire il suo apprezzamento come il più appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2).

                                  In una sentenza 8C_256/2021 del 9 marzo 2022, pubblicata in DTF 148 V 174, emanata in materia di assicurazione per l’invalidità (in applicazione delle disposizioni di legge e di ordinanza in vigore sino al 31 dicembre 2021), il Tribunale federale (di seguito: TF) ha negato che fossero adempiuti i presupposti per un cambiamento della propria giurisprudenza in materia di determinazione del grado d’invalidità in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati dall’UFS (Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS]).

                                  Nel comunicato stampa del 9 marzo 2022 figurano in particolare le seguenti indicazioni:

" (…) La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza – segnatamente in considerazione della modifica dal 1° gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità – non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambiamento della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna. (…)” (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf)

                                  In una sentenza 8C_541/2021 del 18 maggio 2022 consid. 5.2.1, la Corte federale ha precisato che quanto stabilito nella pronunzia 8C_256/2021 succitata vale anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, e ciò in ragione del principio dell’unità della nozione d’invalidità (“Dieses zur bis 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage im Bereich der Invalidenversicherung ergangene Urteil gilt – wie in dessen E. 9.2.3 deutlich zum Ausdruck kommt – infolge des Grundsatzes der Einheitlichkeit des Invaliditätsbegriffs (BGE 133 V 549 E. 6.1; vgl. Christoph Frey/Nathalie Lang, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 2, 5 und 79 zu Art. 16 ATSG) auch für den Bereich der Unfallversicherung.”; si veda inoltre la precedente STF 8C_682/2021 del 13 aprile 2022 consid. 12.1, anch’essa emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, in cui l’Alta Corte, richiamandosi alla sentenza 8C_256/2021, ha negato che vi fossero validi motivi per ridurre uniformemente e linearmente i salari statistici del 15-25%).

                     2.3.14.  A proposito dell’entità del reddito da invalido applicabile nel caso di specie, il rappresentante dell’assicurato contesta il valore salariale ritenuto dall’amministrazione, in quanto, a suo dire, quel dato avrebbe dovuto essere ulteriormente decurtato del 15% per tenere conto della limitata capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate.

                                  In proposito, il TCA rileva che, come già evidenziato in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3.5.), l’insorgente è in realtà in grado di svolgere attività idonee a tempo pieno e con un rendimento completo. Il contenuto dei referti agli atti del medico curante specialista non consentono di giungere a una diversa conclusione.

                     2.3.15.  Nel quadro della revisione «Ulteriore sviluppo dell’AI», in vigore dal 1° gennaio 2022, per quanto attiene alla determinazione del diritto ai provvedimenti integrativi e alla rendita, il Consiglio federale ha in particolare modificato l’art. 28a LAI (“Valutazione del grado d’invalidità”).

                                  Il tenore del capoverso 1 della disposizione di legge appena citata è il seguente:

" 1Per valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori di correzione applicabili.”

                                  L’art. 26bis OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, prevedeva invece quanto segue:

" 1Se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

2Se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.”

                                  A seguito del deposito di diversi atti parlamentari aventi per oggetto la determinazione del grado d’invalidità mediante l’utilizzo dei dati statistici, auspicando una riduzione dei salari di riferimento, in particolare della mozione 22.3377 («Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità») della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, il 18 ottobre 2023, l’Esecutivo federale ha adeguato l’art. 26bis cpv. 3 OAI che era entrato in vigore il 1° gennaio 2022.

                                  Questo il tenore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2024, come detto in concreto determinante:

" Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”

                     2.3.16.  Nella già citata pronunzia 35.2024.84, dopo attento esame dei materiali preparatori, della giurisprudenza e della dottrina, questa Corte è giunta alla conclusione che l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024 (versione in casu determinante visto che il potenziale diritto alla rendita è nato dopo quella data [nel marzo 2025] cfr., fra le tante, la STF 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 5.2.2), possa essere applicato per analogia nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, tenuto conto della similitudine delle situazioni da disciplinare, che si tratta di una norma non specifica all’assicurazione per l’invalidità e del principio dell’uniformità della nozione d’invalidità.

                                  Il TCA è pervenuto alla medesima conclusione nella sentenza 35.2024.86, anch’essa già menzionata in precedenza.

                                  In quell’occasione, questo Tribunale ha segnalato che le considerazioni sviluppate nel giudizio 35.2024.84 erano state nel frattempo condivise dalla dottrina (Basler Kommentar ATSG – Nathalie Lang, 2a edizione, art. 16 n. 81) e dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nelle sue osservazioni al ricorso al TF interposto dall’assicuratore LAINF (presa di posizione del 4 luglio 2025).

                                  In un articolo apparso su plädoyer 4/2025 p. 44 ss., Kaspar Gehring si è pronunciato in questi termini a proposito dell’applicabilità in ambito di assicurazione contro gli infortuni, delle riduzioni in vigore da gennaio 2024 in materia di assicurazione per l’invalidità:

" (…) Bis anhin hat jedoch die Rechtsprechung die Anwendung der Pauschalabzüge nicht auf die Unfallversicherung nicht übertragen, meist mit dem Hinweis auf die fehlende Bindungswirkung. Ein solch generelles Postulat ist jedoch zu pauschal. Das Fehlen einer Bindungswirkung kann allenfalls mit fehlenden zeitlichen oder sachlichen Kongruenzen begründet werden. Dies kann unter Umständen bei unterschiedlichen Zeitpunkten der Invalidisierung oder Vorliegen unfallfremder Gesundheitsschädigungen der Fall sein. Klammert man diese beiden Aspekte jedoch aus, müssen die Vergleichseinkommen in der Invalidenversicherung und der Unfallversicherung identisch sein. Dies ergibt sich aus Artikel 16 ATSG, der die Thematik als über die Einzelgesetze übergeordnete Norm regelt. Das Bundesgericht hat auch schon verschiedentlich postuliert, dass eine «Einheit der Rechtsordnung» anzustreben sei. Jede andere Betrachtungsweise würde dazu führen, dass Versicherte in unfall- und invalidenversicherungsrechtlicher Hinsicht mit gleichen Einschränkungen unterschiedliche Einkommen «erzielen» könnten. Eine solche Unterscheidung ist nicht nur in sich widersprüchlich, sondern schlicht willkürlich und verstösst gegen die Vorgaben von Artikel 16 ATSG.

Sollte jedoch – wovon offenbar die Rechtsprechung ausgeht – keine analoge Anwendung der pauschalen Lohnabzüge im Unfallversicherungsrecht vorgenommen werden, so müsste dem Umstand der reduzierten Verdienstmöglichkeiten und der identischen gesetzlichen Vorgaben von Artikel 16 ATSG im konkreten Einzelfall in irgendeiner anderen Weise Rechnung getragen werden, um eine willkürliche und rechtsverletzende Bestimmung des Invalideneinkommens zu vermeiden. Dazu würde sich die Berücksichtigung der reduzierten Einkommensmöglichkeiten im Rahmen eines leidensbedingten Abzugs vom Tabellenlohn aufdrängen. Dem steht die vom Bundesgericht in einigen Urteilen vertretene Auffassung entgegen, dass der ausgeglichene Arbeitsmarkt und damit die Tabellenwerte von TA1-Niveau 1 auch eine Vielzahl von leichten Tätigkeiten enthält und daher kein Abzüg notwendig sei.

Entsprechende Entscheide wurden mehrheitlich in Dreierbesetzung in der Ersten sozialrechlichen und der Vierten öffentlich-rechtlichen Abteilung gefällt. In den amtlich publizierten Entscheiden finden sich die entsprechenden Passagen nicht. Von einer gängigen oder gar konstanten Praxis kann nicht ausgegangen werden. Die von der Vorinstanz zitierten Urteile wurden in einer Zeit gefällt, als die mehrfach erwähnten Studien noch nicht vorlagen und auch die IVV noch keine Pauschalabzüge vorsah.”

                                  Le considerazioni contenute nelle citate sentenze cantonali devono valere anche nella presente evenienza, ragione per la quale, applicando per analogia l’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, il reddito da invalido ammonta a fr. 62'580.38 (90% di fr. 69'533.76 [cfr. supra, consid. 2.3.12.]) (risultato intermedio).

                     2.3.17.  In secondo luogo, in concreto, si pone la questione di sapere se, oltre alla riduzione del 10% prevista dall’art. 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, applicato per analogia nell’assicurazione contro gli infortuni, il reddito statistico da invalido possa essere ulteriormente decurtato in virtù dei principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale.

                                  La questione era rimasta irrisolta nella pronunzia 35.2024.84, in quanto in quella fattispecie le circostanze personali e professionali non giustificavano l’applicazione di una deduzione sociale ai sensi della DTF 126 V 75.

                                  Nella sentenza 35.2024.86, il TCA ha a titolo principale constatato che, in materia LAINF, le modalità secondo le quali vanno determinati i redditi (da valido e da invalido) da raffrontare ai sensi dell’art. 16 LPGA, sono ancora attualmente definite esclusivamente dalla giurisprudenza federale, la quale, in assenza di specifiche modifiche normative intervenute nel frattempo, continua ad applicarsi, così come è stato precisato nella DTF 148 V 174 precedentemente citata (valida anche in materia di assicurazione contro gli infortuni).

                                  Sempre in quell’occasione, a titolo abbondanziale, questa Corte è pervenuta alla conclusione che, trattandosi dei fattori da considerare per determinare il reddito da invalido e della loro ponderazione, è opportuno continuare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 26bis cpv. 3 OAI, dunque a partire dal 1° gennaio 2024, ad applicare a titolo complementare i principi stabiliti finora dalla giurisprudenza federale. In effetti, secondo il TCA, nonostante la modifica introdotta a far tempo dal 1° gennaio 2024, la disposizione d’ordinanza appena menzionata continua a non rispettare la volontà del legislatore formale, quale quella definita dall’Alta Corte nella DTF 150 V 410.

                                  A complemento degli argomenti sviluppati in quell’occasione, deve essere segnalato che, nella seconda edizione del Commentario romando della LPGA, pubblicata nel corso del 2025, M. Moser-Szeless e J. Castella hanno al riguardo sostenuto quanto segue:

" (…) Après l’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 26bis RAI au 1er janvier 2024, la question de savoir si l’application de la déduction générale forfaitaire de 10% du salaire statistique tient suffisamment compte des désavantages salariaux que subissent les personnes en situation de handicap reste ouverte et devra sans doute être tranchée par le Tribunal fédéral, à la lumière également de la volonté du Conseil fédéral de renoncer à élaborer des barèmes de salaires plus adaptés à la situation des personnes présentant une atteinte à la santé (N 35e). A notre avis, il convient de recourir aux principes jurisprudentiels concernant la déduction sur le salaire statistique appliqués jusqu’à présent, dans la mesure où après la prise en compte des instruments de correction réglementaires, les circonstances du cas justifient une déduction plus élevée.” (Commentaire romand LPGA – Moser-Szeless/Castella, art. 16 n. 36g – il corsivo è del redattore)

                     2.3.18.  Nella concreta evenienza, il TCA constata che dal documento denominato “Calcolo del grado d’invalidità tramite la rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS)” del 27 gennaio 2025, risulta che l’CO 1 ha applicato una deduzione sociale del 10% per “attività leggere e saltuariamente fino a mediamente pesanti, prevalentemente sedentarie + permesso di soggiorno frontaliere” (doc. 404, p. 1).

                                  Nella decisione formale del 27 gennaio 2025, la deduzione sociale del 10% è stata confermata (cfr. doc. 408, p. 2: “Da questo importo è applicata la deduzione sociale del 10% per tenere conto delle limitazioni personali e professionali del signor RI 1”).

                                  Con la decisione su opposizione del 3 marzo 2025, è stato confermato il precedente provvedimento e, pertanto, anche la riduzione sociale del 10% (doc. 426).

                                  Da parte sua, il patrocinatore del ricorrente non pretende che sul reddito statistico da invalido andrebbe applicata una deduzione sociale più elevata rispetto a quella riconosciuta dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 4 s.: “(…), il salario da invalido definito dalla CO 1 deve tenere conto non solo della cosiddetta deduzione sociale del 10% già valutata, ma anche della ridotta capacità lavorativa del signor RI 1 (…).” – il corsivo è del redattore).

                                  Alla luce di quanto appena esposto e considerato il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71; 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una riduzione del 10%, l’CO 1 abbia adeguatamente tenuto conto delle circostanze personali e professionali del caso di specie.

                                  Il reddito statistico da invalido deve dunque essere ulteriormente decurtato del 10% a titolo di deduzione sociale e ammonta quindi a fr. 56'322.34 (90% di fr. 62'580.38 [cfr. supra, consid. 2.3.16.]) (risultato definitivo).

                     2.3.19.  Confrontando i fr. 56'322.34 (cfr. supra, consid. 2.3.18.) al reddito che il ricorrente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 70'014.05 (cfr. supra, consid. 2.3.11.), risulta una perdita di guadagno del 19.55%, arrotondata al 20%.

                                  La decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata l’assegnazione di una rendita d’invalidità, va annullata. Al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a una rendita d’invalidità del 20%.

                          2.4.  Entità della menomazione dell’integrità.

                       2.4.1.  Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                  Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                  Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                  Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                       2.4.2.  L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                  In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                  La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

                                  artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

                       2.4.3.  Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                  Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                  Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

                                  p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                  Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                  La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                  Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                  Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                  Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                  Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                  menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                       2.4.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                  Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                  Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                       2.4.5.  Nella concreta evenienza, con la decisione impugnata l’CO 1 ha assegnato un’IMI del 15%, facendo capo alla relativa valutazione enunciata dal proprio medico fiduciario (cfr. doc. 426, p. 7).

Con apprezzamento del 19 dicembre 2024, il PD dott. __________ si è infatti espresso in proposito nei seguenti termini:

" (…).

1 Reperti

Siamo in presenza di esiti di una frattura complessa trimalleolare pluriframmentaria dislocata della caviglia sinistra, esiti di osteosintesi e asportazione del materiale. Adesso si è sviluppata un’artrosi moderata sottoastragalica e tibiotarsica.

2 Valutazione del danno all’integrità

15%

3 Motivazione

Mi riferisco alla tabella 5.2 Suva. Per una panartrosi moderata dell’articolazione talocrurale e subtalare è concessa una menomazione all’integrità tra il 10-30%. In questo caso si è sviluppata un’artrosi subtalare sintomatica moderata (vedi risonanza magnetica recente); adesso lo stato si è stabilizzato. Quindi una menomazione all’integrità del 15% sarebbe giustificata, anche considerando un possibile peggioramento futuro.” (doc. 375)

                                  Dalle tavole processuali emerge che, a margine della consultazione del 3 febbraio 2025, il dott. __________ ha indicato di essere confrontato al risultato di una frattura trimalleolare complessa e che l’assicurato “(…) non migliorerà la situazione attuale e non è escluso che in futuro si possa sviluppare un’artrosi post-traumatica secondaria sia della caviglia che dell’articolazione sotto-astragalica.” (doc. 424).

                                  In occasione della visita di controllo del 26 marzo 2025, preso atto degli esiti della radiografia della caviglia sinistra ap e laterale, lo stesso medico curante specialista ha riscontrato in particolare un’alterazione della caviglia sotto forma di artrosi iniziale con sclerosi sottocondrale della parte articolare all’artragalo ma soprattutto alla tibia, reperti imputabili al trauma e ai conseguenti interventi chirurgici (doc. 434, p. 41).

                                  Invitato dall’amministrazione a pronunciarsi a proposito delle considerazioni espresse dal dott. __________, con apprezzamento del 15 aprile 2025, il dott. __________ ha formulato le seguenti osservazioni:

" (…) Ho valutato ancora tutti gli atti. Trovo una artrosi post-traumatica radiologicamente moderata della caviglia sinistra. L’articolarità è conservata e anche la funzionalità con una lieve rigidità nella pro/supinazione. Questo fatto è stato considerato per concedere una menomazione all’integrità del 15%, che secondo la tabella 5.2 Suva, è prevista per un’artrosi moderata post-traumatica tibiotarsica. Come scritto prima, ho considerato anche un eventuale peggioramento in futuro con un aumento del valore minimo del 10%.

Le nuove radiografie e il rapporto del Dr. med. __________ sostengono la mia presa di posizione e non portano nuove informazioni che potrebbero modificare la mia valutazione degli aspetti della medicina assicurativa antecedente.” (doc. III 1).

                                  Con il ricorso, il rappresentante dell’assicurato pretende l’assegnazione di un’IMI del 40% almeno, corrispondente a una panartrosi di grado grave, in ragione del prevedibile peggioramento delle alterazioni degenerative già presenti alla caviglia sinistra (cfr. doc. I, p. 6 e doc. VII).

                       2.4.6.  Chiamata a pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, questa Corte ritiene che l’apprezzamento del medico fiduciario dell’CO 1, specialista proprio nella materia che qui interessa, possa validamente costituire da fondamento al giudizio che è ora chiamata a rendere.

                                  In questo senso, va rilevato che agli atti non figurano pareri specialistici suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità della valutazione della menomazione dell’integrità espressa dal PD dott. __________.

                                  In effetti, ciò non è il caso delle certificazioni del dott. __________ (cfr. supra, consid. 2.4.5.).

                                  Da un lato, non può sfuggire il fatto che, fondandosi sulle immagini della radiografia 26 marzo 2025 della caviglia sinistra, il curante specialista ha riferito della presenza di una “artrosi iniziale” (doc. 434, p. 41 – il corsivo è del redattore).

                                  Dall’altro, il dott. __________ si è pronunciato in termini di possibilità (“non è escluso che”; doc. 424 – il corsivo è del redattore) circa lo sviluppo di un peggioramento futuro delle alterazioni artrosiche. Ora, secondo una costante giurisprudenza federale, aggravamenti futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se l’intervento di un peggioramento è probabile. Per contro, non possono essere presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr. RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

                                  Stante ciò, l’RA 1 non può dunque essere seguito laddove fa valere che, in concreto, sarebbero dati i presupposti per considerare il (preteso) peggioramento futuro dello stato della caviglia sinistra del ricorrente.

                                  In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata nella misura in cui l’assicurato è stato posto al beneficio di un’IMI del 15%.

                          2.5.  Alla luce di quanto precedentemente esposto, questo Tribunale rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, all’esecuzione della perizia specialistica richiesta dal patrocinatore del ricorrente).

                                  In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                          2.6.  Considerato l’esito del ricorso, l’assicuratore verserà all’insorgente, rappresentato da un sindacato, l’importo fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

                          2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12).

                                  Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                  §   La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita d’invalidità. Per il resto, essa è confermata.

                                  §§ L’assicurato ha diritto a una rendita d’invalidità del 20% a                        decorrere dal 1° marzo 2025.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  L’CO 1 verserà all’assicurato, patrocinato da un sindacato, l’importo di fr. 1'500 (IVA compresa) a titolo di ripetibili.

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

35.2025.23 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2025 35.2025.23 — Swissrulings