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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.12.2019 35.2019.99

19 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,715 parole·~24 min·4

Riassunto

Discussa estinzione del diritto alle prestazioni assicurative in ragione del raggiungimento dello status quo sine a margine dell'infortunio (estinzione del nesso di causalità naturale)

Testo integrale

Incarto n. 35.2019.99   MM/VF/sc

Lugano 19 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2019 di

 RI 1    rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 30 luglio 2019 emanata da

CO 1        in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 21 luglio 2018 RI 1, gerente d’albergo, nata nel 1971, è caduta e si è procurata una contusione alla colonna cervicale, alla spalla sinistra, al braccio sinistro e al torace (cfr. doc. 1 e 9).

                                         La CO 1 (di seguito: CO 1) ha riconosciuto la propria responsabilità e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Con decisione formale del 20 dicembre 2018, la CO 1 ha sospeso le prestazioni (spese di cura e indennità giornaliera) a decorrere dal 22 ottobre 2018, sostenendo che la totale incapacità lavorativa e i disturbi ancora accusati dalla ricorrente oltre quella data non erano più causati dall’infortunio del luglio 2018, ma erano invece da imputare esclusivamente a uno stato morboso preesistente (doc. 38).

                                         A seguito dell’opposizione interposta il 14 gennaio 2019 dall’avv. RA 1 (doc. 97) la CO 1, con decisione su opposizione del 30 luglio 2019, si è integralmente riconfermata nel contenuto della sua prima decisione (doc. 59).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 10 settembre 2019, il patrocinatore dell’assicurata ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione, facendo valere che la CO 1 non avrebbe assunto prove consistenti ed indipendenti a giustificazione della decisione impugnata. A torto l’amministrazione avrebbe concluso che i disturbi ancora accusati dalla ricorrente non sarebbero più in relazione causale naturale con l’infortunio e, al riguardo, si è espresso nei seguenti termini:

" (…) Sta di fatto, però, che allo stadio attuale, la ricorrente, risulta ancora incapace di lavorare al 100%, e ciò è attestato dai certificati medici del medico curante dr. __________, che attribuisce tale incapacità al trauma conseguente all’infortunio domestico ricordato.

Una condizione di inabilità che, è certo, non sarebbe giustificata dalle presunte affezioni preesistenti, che non avrebbero certamente comportato conseguenze del genere. Sempre che esistano davvero, perché l’esistenza di malattie o affezioni preesistenti e invalidanti è dubbia, non trovando alcun riscontro negli atti clinici in possesso della ricorrente.

(…).

Vero è che la ricorrente è stata visitata a __________ dal prof. __________, nella speranza di trovare un rimedio alla sua affezione e soprattutto una spiegazione della stessa. Il prof. __________, però, non si è pronunciato sulle stesse, verosimilmente perché non formalmente incaricato di una valutazione peritale. Resta il fatto che la spiegazione attribuita dalla decisione impugnata al dr. __________ non trova supporto nella documentazione clinica ed è contestata dalla ricorrente, che prima dell’infortunio non aveva alcuna difficoltà lavorativa.

(…).

A mente della medesima, in conclusione, l’unica causa possibile delle conseguenze invalidanti manifeste nell’opponente è la caduta intervenuta nella doccia di casa il 21 luglio 2018, nella quale occasione RI 1 ha battuto violentemente la spalla sinistra e parte del collo. Da allora – e solo da allora- ha manifestato le note difficoltà nel muovere la spalla sinistra e presenta dolori costanti. In precedenza, infatti, mai ha avuto disturbi di qualsiasi genere a questa parte del corpo.

(…).

In esito a quel che precede, il ricorso va accolto e la CO 1, in via principale, astretta ad erogare le prestazioni del caso. In via subordinata, si chiede che la decisione sia ritornata all’assicuratrice perché provveda a far erigere una perizia indipendente che accerti la causalità dell’infortunio con le conseguenze che hanno condotto all’intervento chirurgico.” (doc. I)

                                         Tra gli allegati al ricorso il patrocinatore ha prodotto i certificati medici 20 maggio, 28 giugno, 31 luglio e 28 agosto 2019 del dott. __________, attestanti un’inabilità lavorativa del 100%.

                                         Egli ha inoltre presentato anche domanda di assistenza giudiziaria e prodotto il relativo certificato.

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (doc. VI).

                               1.5.   Nel termine di 10 giorni impartito da questa Corte per presentare nuovi mezzi di prova, l’avv. RA 1 ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" (…) I mezzi di prova da assumere sono i seguenti:

a) Richiamo dal Dr. __________, della cartella clinica della signora RI 1, comprensiva degli esami fatti eseguire dopo il 20 dicembre 2018;

b) Richiamo dal Dr. __________, della cartella clinica completa RI 1;

c) Richiamo dal Dr. __________, della cartella clinica completa della signora RI 1, in particolare l’esito della visita programmata per il 14 ottobre 2019;

d) Audizione del Dr. __________, per farsi spiegare sulla base di quali riscontri radiografici e/o altro abbia rilasciato il suo parere il 20 dicembre 2018;

e) Audizione del Dr. G__________, che spieghi perché, nei suoi atti, abbia riferito di un infortunio sul posto di lavoro, quando la signora RI 1 abbia sempre indicato che l’infortunio era avvenuto nella doccia del suo domicilio privato;

f) Perizia indipendente che accerti- alla luce di tutta la documentazione nel frattempo raccolta e di quella che si andrà a raccogliere, unitamente ai nuovi accertamenti che si renderanno necessari per effettuare la perizia – sulla causalità dell’infortunio del 21 luglio 2018 con le affezioni alla spalla sinistra della signora RI 1, che continuare a perdurare tutt’ora. (…)”. (doc. VIII)

Il documento appena citato è stato trasmesso alla CO 1 per conoscenza (cfr. doc. IX).

                                         in diritto

                               2.1.   L'oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure no, a dichiarare estinto a partire dal 22 ottobre 2018 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio avvenuto il 21 luglio 2018.

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.3.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.4.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.5.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la decisione dell’amministrazione di ritenere estinto dal 22 ottobre 2018 il nesso di causalità naturale con l’evento traumatico assicurato, trova fondamento essenzialmente nella valutazione espressa dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita di controllo dell’11 dicembre 2018 (doc. 39).

                                         Preliminarmente, va osservato che tanto nell’annuncio d’infortunio quanto in sede di opposizione e ricorsuale, l’insorgente ha dichiarato che il 21 luglio 2018 è inciampata nel gradino mentre entrava nella doccia (doc. 1, 40 e I), mentre il suo curante, dott. __________, ha invece indicato che ella è scivolata mentre era al lavoro (doc. 6).

                                         Determinante è comunque il fatto che, cadendo, l’assicurata si è procurata una contusione al rachide cervicale, alla spalla e braccio sinistro e al torace, come così emerge dai vari certificati medici agli atti.

In data 20 settembre 2018, la ricorrente è stata visitata dal dott. __________, Viceprimario dell’Unità di traumatologia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, il quale ha refertato in particolare che:

" (…) La risonanza magnetica cervicale del 25.05.2018 mostrava un’ernia discale mediana a livello C5-C6 e C6-C7. Vista la possibilità e le conseguenze di questa patologia, vorrei prima esplorare con una nuova risonanza magnetica se ci sono stati cambiamenti a questo livello. Appuntamento previsto per il 27.09.2018 presso il Servizio di radiologia in sede.

Chiedo un’esplorazione approfondita al collega Dr. med. __________, neurologo, che ci legge in copia. Dopodiché valuteremo se vi è la necessità di un esame più approfondito in neurochirurgia.  

Se tutti questi esami avranno esito negativo continueremo l’esplorazione per eventuali lesioni della cuffia dei rotatori a sinistra e se continuare il trattamento con un’eventuale seconda infiltrazione del nervo sovra-scapolare a destra. “ (doc. 9 – il corsivo è del redattore)

A margine della consultazione dell’8 ottobre 2018 e presa conoscenza degli esiti della RMN alla colonna cervicale eseguita nel frattempo, il dott. __________, Caposervizio dell’ambulatorio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, ha espresso le considerazioni seguenti:

" (…) Esami complementari

MRI colonna cervicale (OBRV) del 27.09.2018: discopatia C5-C6 con piccola ernia posteriore-mediana con consecutiva impronta minima sul contorno del midollo spinale (non segni di sofferenza intraspinale). Discopatia e uncartrosi C6-7 senza evidenti focalità spinali/radicolari.

Valutazione

La situazione attuale della signora RI 1 appare complessa vista la sovrapposizione di caratteristiche ortopediche (e iatrogene), anastesiologiche, forse di tipo reumatologico (tendenza fibromialgica?) e ancora sul piano neurologico per quanto riguarda in particolare la situazione post-traumatica espressa all’arto superiore sx.

La sintomatologia riferita a quest’ultima topografia potrebbe indicare, in una certa misura, una s. radicolare (di difficile sistematizzazione) con effetto parestetico e senza evidenti correlati (specie di tipo lateralizzato) all’attuale risonanza magnetica confrontata ad un precedente esame del 25.05.2018. In queste situazioni abbastanza variegate, si sa per esperienza che risulta pagante adottare delle misure conservative se é il caso, affrontando in maniera pluridisciplinare pazienti che forzatamente presentano ugualmente dei risvolti psichici (e/o concernenti il sonno) con consecutiva riduzione delle resistenze e diminuzione della soglia di percezione del dolore.” (…).

Osservazioni

Ho fornito alla paziente un arresto lavorativo fino al 19.11.2018.” (doc. 35)

Nel mese di novembre 2018, l’istituto assicuratore resistente ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, al quale ha sottoposto i seguenti quesiti:

" (…).

1) Constatazione

2) Diagnosi

3) Gli attuali disturbi accusati dalla signora RI 1 sono ancora riconducibili, secondo il principio della probabilità preponderante, all’evento del 21 luglio 2018?

4) Per le sole conseguenze dell’evento del 21 luglio 2018 l’inabilità lavorativa é giustificata? Fino a quando?

5) Provvedimenti terapeutici?

6) Osservazioni?” (doc. 31)

Il consulente medico della CO 1 ha visitato personalmente l’assicurata l’11 dicembre 2018. Con rapporto datato 20 dicembre 2018, il dott. __________ è pervenuto alla conclusione che la sintomatologia denunciata dall’insorgente, così come la sua totale inabilità lavorativa, non fossero più da mettere in relazione causale naturale con l’infortunio, e ciò a contare già dal 22 ottobre 2018.

Egli ha così risposto ai quesiti sottopostigli dall’amministrazione:

" (…).

2. Diagnosi

- Stato da contusione spalla sinistra e contusione cervicale il 21.07.2018.

- Sindrome d’attrito subacromiale con tendinopatia non fissurativa del sovraspinato spalla sx

- Discopatia C5-C6, C6-C7 con piccola ernia mediana C5-C6.

3. Gli attuali disturbi accusati dalla signora RI 1 sono ancora riconducibili, secondo il principio della probabilità preponderante, all’evento del 21.07.2018?

La caduta del 21.07.2018 ha provocato una contusione cervicale e alla spalla sx. Gli accertamenti effettuati non hanno riscontrato lesioni traumatiche. Prima di quest’infortunio la signora RI 1 aveva già un problema alla spalla sx, motivo per cui era stata eseguita un’artroMRI della spalla sx il 23.04.2018 che evidenziava una tendinopatia non fissurativa del sovraspinato in quadro di impingement subacromiale. La MRI cervicale ha inoltre evidenziato un quadro degenerativo con discopatia C5-C6, C6-C7. Quindi l’evento del 21.07.2018 ha peggiorato un quadro degenerativo sia a livello della spalla sx che a livello cervicale pre-esistente.

4. Per le sole conseguenze dell’evento del 21.07.2018 l’inabilità lavorativa é giustificata? Fino a quando?

Per le sole conseguenze dell’evento del 21.07.2018 ossia la contusione cervicale e della spalla sx si può ragionevolmente dichiarare che l’inabilità lavorativa è giustificata per un periodo di al massimo tre mesi dopodiché è stato raggiunto lo stato quo sine. Dopo il 21.10.2018 l’ulteriore inabilità lavorativa non è più conseguenza dell’infortunio del 21.07.2018, ma dovuta a malattia pre-esistente all’infortunio.

5. Provvedimenti terapeutici?

Attualmente la signora RI 1 assume anti-infiammatori e antalgici e segue un ciclo di fisioterapia.

Inoltre è previsto un consulto specialistico presso l’__________ di __________ il 18.01.2019.” (doc. 39)

Nel corso del mese di gennaio 2019, ha avuto luogo il consulto specialistico presso il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia. Dal suo referto risulta la diagnosi di sindrome dolorosa multifocale complessa interessante il rachide cervicale, entrambe le spalle e entrambe le estremità superiori senza chiaro correlato pato-anatomico, diagnosi di lavoro: fibromialgia (doc. 46).

Con la propria impugnativa, il patrocinatore dell’assicurata in sostanza contesta che alla valutazione del dott. __________ possa essere attribuito pieno valore probatorio, sostenendo che i disturbi da lei accusati oltre il 21 ottobre 2018, così come la sua persistente inabilità lavorativa, sarebbero a tutti gli effetti imputabili all’infortunio del luglio 2018. A suo avviso, in questo contesto, occorrerebbe anche considerare il fatto che la ricorrente, prima dell’evento infortunistico, non aveva mai sofferto di simili disturbi (doc. I).

                               2.6.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.7.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che il parere espresso in piena conoscenza di causa dal dott. __________ - secondo il quale a decorrere dal 21 ottobre 2018 RI 1 ha raggiunto lo status quo sine a margine del sinistro del luglio 2018 -, possa validamente servire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

                                         In particolare, questo Tribunale non ha alcun valido motivo di dubitare che, già prima dell’infortunio occorso il 21 luglio 2018, l’assicurata presentasse delle alterazioni degenerative a livello sia della spalla sinistra che del rachide cervicale, giacché esse risultano documentate da esami radiologici eseguiti antecedentemente all’evento in discussione.

                                         Nel suo referto peritale, il dott. __________ ha infatti indicato che l’artro-RMN della spalla sinistra del 23 aprile 2018 aveva già evidenziato delle “incipienti artropatie degenerative acromioclavicolari, tendinopatia non fissurativa del sovraspinato in quadro di impingement subacromiale” (cfr. doc. 39, p. 2). D’altro canto, dal rapporto 25 settembre 2018 del dott. Ciritsis si apprende che la RMN cervicale del 25 maggio 2018 aveva già posto in luce la presenza di “un’ernia discale mediana a livello C5-C6 e C6-C7” (doc. 9, p. 2).

                                         Non trova pertanto riscontro l’affermazione ricorsuale secondo la quale, prima dell’evento traumatico in parola, l’insorgente non avrebbe mai denunciato alcun genere di disturbo a quelle parti del corpo. Se i sanitari hanno ritenuto necessario disporre degli approfondimenti, è verosimile che l’assicurata qualche problema l’avesse.

È del resto utile segnalare che la regola del “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo fatto di essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr., fra le tante, STF 8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht zulässig, …”; STF 8C_355/2018 del 29 giugno 2018; STF 8C_245/2017 dell’8 agosto 2017; STF 8C_230/2017 del 22 giugno 2017).

                                         Questa Corte sottolinea inoltre che agli atti non figura alcun referto specialistico suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione enunciata dal consulente medico della CO 1.

                                         Da una parte, con le proprie certificazioni, il dott. __________, medico generalista, si è limitato ad affermare che i disturbi alla spalla sinistra sono “conseguenti al trauma subito nell’infortunio”, senza però fornire in proposito alcun tipo di motivazione, rispettivamente ad attestare l’esistenza di una completa inabilità lavorativa (cfr. doc. B-B3).

                                         Dall’altra, in occasione del consulto del 18 gennaio 2019, il Prof. dott. __________ non si è affatto pronunciato in merito all’eziologia della sintomatologia denunciata dalla ricorrente. Egli ha comunque sottolineato che i disturbi, segnatamente quelli interessanti la spalla sinistra, non correlano con un danno morfologico oggettivabile, sospettando l’esistenza di una fibromialgia (cfr. doc. 46; in questo senso, si veda pure il rapporto 16 novembre 2018 del neurologo dott. __________ – doc. 35, p. 3). Ora, questa circostanza parla piuttosto a sfavore di un’eziologia traumatica.

In esito a tutte le considerazioni che precedono, va ritenuto dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, che il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dalla ricorrente e l’infortunio assicurato, si è estinto il 21 ottobre 2018. Di conseguenza, è a giusta ragione che la CO 1 ha posto termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 22 ottobre 2018.

                                         Il TCA può pertanto esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie (al riguardo, si veda il doc. VIII), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                               2.8.   Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I e IV + bis).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

                                         Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

                                         A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

                                         Nel caso concreto, trattandosi di decidere una questione di natura squisitamente medica, alla luce della relativa documentazione a disposizione e dei principi che disciplinano l’apprezzamento delle prove nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, sviluppati nelle sentenze consultabili sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

                                         La domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è respinto.

2.    La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.99 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.12.2019 35.2019.99 — Swissrulings