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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2020 35.2019.74

11 marzo 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,055 parole·~25 min·6

Riassunto

Valutazione del diritto alla rendita d'invalidità (affrontata in particolare questione riguardante il livello di competenze per determinare reddito da invalido)

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.74   mm

Lugano 11 marzo 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 giugno 2019 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 emanata da

CO 1  rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 10 luglio 2016, RI 1, a quel momento al beneficio delle prestazioni di disoccupazione e assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si è ribaltato mentre scendeva da uno scivolo ad acqua lussandosi la spalla sinistra. L’esame di artro-RMN del 30 agosto 2016 ha poi evidenziato la presenza di lesioni capsulo-legamentose con pressoché totale scomparsa del legamento gleno-omerale medio, lesione Slap II e lesione del labbro anteriore (doc. 25).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 30 luglio 2018, l’assicuratore LAINF ha assegnato all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% e gli ha negato il diritto a una rendita d’invalidità (doc. 192).

                                         L’assicurato si è opposto a tale provvedimento, nella misura in cui gli è stata rifiutata la corresponsione di una rendita d’invalidità (doc. 197).

                               1.3.   Il 13 dicembre 2018, l’CO 1 ha emanato una nuova decisione formale mediante la quale, in sostituzione della precedente, ha ribadito il rifiuto di riconoscere una rendita d’invalidità (sulla questione dell’IMI, la decisione del 30 luglio 2018 è cresciuta incontestata in giudicato - doc. 205).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 214 e 222), in data 2 maggio 2019, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 223).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 3 giugno 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 28.55% almeno.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha valere, a proposito della valutazione della capacità lavorativa, che, contrariamente a quanto stabilito dal medico ______________, “la curante del ricorrente, dr.ssa med. __________, non ha ritenuto giustificata la ripresa lavorativa stabilita dalla CO 1. La medesima, a giusta ragione, ha evidenziato che il lavoro di rappresentante, in una piccola azienda com’era quella nella quale era impiegato il ricorrente, implica anche il trasporto di carichi pesanti e la guida di veicoli a motore per lunghi tratti. Quanto sottolineato dalla dr.ssa __________ è corretto e corrisponde all’effettiva attività svolta dal ricorrente. Non è vero dunque, come sostiene il medico ______________, che il rappresentante di generi alimentari rappresenterebbe una professione leggera. (…).” (doc. I, p. 3).

                                         D’altro canto, trattandosi dell’esigibilità lavorativa, il ricorrente contesta di essere in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, alternativa alla sua abituale di rappresentante.

                                         Per quanto concerne gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità e, specificatamente, l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione, l’assicurato rimprovera a quest’ultima di non aver indicato “… per quale motivo ha considerato, nella struttura dei salari (Rss) il salario di cui alla tabella TA1 Livello 2 e non il salario della tabella TA 1 Livello 1.”. A suo avviso, l’assicuratore resistente avrebbe pure dovuto applicare una deduzione sociale del 25% “… a causa dell’età e della formazione dell’assicurato che ben difficilmente gli consentiranno di ottenere ancora un reddito neppure avvicinabile al dato statistico per lavori in attività leggere.” (doc. I, p. 4).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.6.   L’11 luglio 2019, il patrocinatore dell’assicurato si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. V).

                                         L’assicuratore convenuto si è pronunciato in merito il 25 luglio 2019 (doc. VII).

                               1.7.   In data 12 novembre 2019, l’avv. Lepori ha versato agli atti il progetto di assegnazione di rendita emanato nel frattempo dall’Ufficio AI (doc. IX + allegato).

                               1.8.   Il 23 gennaio 2020, questa Corte ha interpellato il dott. __________, medico __________, il quale è stato invitato a precisare un aspetto inerente l’oggetto litigioso (doc. XI).

                                         La sua risposta è pervenuta in data 12 febbraio 2020 (allegato al doc. XII).

                                         Le osservazioni del rappresentante del ricorrente sono datate 27 febbraio 2020 (doc. XIV).

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018 (relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

                                         nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’istituto resistente era legittimato a negare il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                               2.4.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                               2.5.   Nel caso concreto, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha dichiarato il ricorrente in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività lavorativa alternativa, compatibile con il danno alla salute infortunistico interessante la sola spalla sinistra (doc. 223, p. 3 s.).

                                         Al riguardo, occorre osservare che, con scritto indirizzato al patrocinatore dell’assicurato, la rappresentante del Settore opposizioni dell’CO 1 ha precisato che “… non vi è alcun apprezzamento del (recte) 24.7.2018 in merito all’esigibilità. (…). Il medico ______________ si è espresso in merito alla capacità di lavoro in occasione della visita dell’11.1.2018 così come pure il 21.2.2018 e il 15.5.2018. L’amministrazione – viste le limitazioni enunciate conformemente alla prassi dei Tribunali – ha poi ritenuto l’assicurato in grado di svolgere un’attività leggera per quanto concerne l’arto superiore sinistro in misura completa.” (doc. 221 – il corsivo è del redattore).

                                         Il TCA constata in effetti che, a margine della visita di controllo dell’11 gennaio 2018, il dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha dichiarato l’insorgente abile nella sua professione di rappresentante di prodotti alimentari in misura del 50% dall’11 febbraio 2018 e in misura completa dal 1° aprile 2018, senza pronunciarsi in merito all’esigibilità lavorativa (doc. 142, p. 5). Egli ha ribadito il suo parere il 21 febbraio 2018 (doc. 151) e con l’apprezzamento del 15 maggio 2018 (doc. 172, p. 7).

                                         Visto quanto precede, in corso di causa, questo Tribunale ha chiesto al medico ______________ d’indicare “… quali altre attività l’assicurato potrebbe esercitare sul mercato generale del lavoro, avendo cura di precisarne le caratteristiche e il grado (sia dal profilo del tempo che da quello del rendimento).” (doc. XI).

                                         Questo, in particolare, il tenore della sua risposta:

" (…) Sulla scorta dei reperti emersi dall’esame obbiettivo della visita medico-______________ dell’11.01.2018 e sulla scorta della clinica illustrata nei rapporti medici della dr.ssa __________. FMH in chirurgia ortopedica del 06.02.2018 e 12.07.2018, sulla scorta delle valutazioni emerse dall’apprezzamento medico del 15.05.2018 si definiscono i limiti funzionali in relazione allo stato dopo una lussazione della spalla sinistra operata in data 02.06.2017, su infortunio del 10.07.2016 da valutare nel mercato generale del lavoro: l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100%, senza necessità di pause aggiuntive, in attività che rispettano le limitazioni sotto indicate.

Esigibilità del lavoro: molto spesso può sollevare pesi molto leggeri (fino a 5 kg) fino all’altezza dei fianchi; spesso può sollevare pesi leggeri (5-10 kg) fino all’altezza dei fianchi; di rado può sollevare pesi medi (10-25 kg) fino all’altezza dei fianchi; mai più può sollevare pesi pesanti (25-45 kg) fino all’altezza dei fianchi; mai più può sollevare pesi molto pesanti (maggiori di 45 kg) fino all’altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg; di rado può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può eseguire lavori leggeri-di precisione; talvolta può eseguire lavori medi; mai più può eseguire lavoro pesante-lavoro manuale rozzo e molto pesante; molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Di rado può eseguire lavori sopra la testa e salire su scale a pioli; possibile l’uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio.

Dalla valutazione di tale esigibilità, si ritiene il Sig. RI 1 abile al 100% in un’attività lavorativa leggera e rispettosa dei limiti funzionali espressi, tra cui è da includere la professione di rappresentante di generi alimentari, attività di riferimento dell’assicurato e potrebbe esercitare qualsiasi altre attività compatibile con le limitazioni da noi formulate senza limitazioni della durata o di rendimento.” (allegato al doc. XII – il corsivo è del redattore)

                                         Considerato che l’istituto assicuratore ha determinato il grado dell’invalidità in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (facendo dunque riferimento al mercato generale del lavoro), ci si può esimere dall’approfondire oltre la questione di sapere se l’assicurato sarebbe, oppure no, in grado di riprendere l’esercizio a tempo pieno della sua precedente attività lavorativa di rappresentante.

                                         D’altro canto, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, il TCA ritiene di poter fare propria la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal medico ______________, la quale, oltre a non essere smentita da altri specialisti, risulta pure plausibile alla luce dei precedenti giurisprudenziali riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti superiori (cfr., in proposito, la STCA 35.2017.51 dell'11 settembre 2017 consid. 2.3.5 e riferimenti ivi menzionati).

                                         In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che RI 1 sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico.

                                         Questa Corte non ignora che, con il progetto di decisione del 29 ottobre 2019, l’Ufficio AI ha dichiarato l’assicurato abile al 60% in attività sostitutive adeguate a decorrere dal 1° agosto 2018 (cfr. allegato al doc. IX). Tale circostanza non è tuttavia atta a rimettere in discussione quanto stabilito in ambito LAINF, posto che l’assicurazione per l’invalidità, in quanto assicurazione finale, deve considerare il danno alla salute nella sua globalità (diversamente dall’assicurazione contro gli infortuni che tiene conto esclusivamente il danno alla salute causato dall’evento assicurato). Ora, nel caso concreto, dalle tavole processuali si evince che l’insorgente, oltre ai disturbi (infortunistici) alla spalla sinistra, presenta problematiche in altre parti del corpo, ad esempio al ginocchio sinistro.

                               2.6.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                         Preliminarmente, occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2018).

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2018, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 70'756.16 (cfr. doc. 204, p. 2).

                                         Questo valore, risultante dall’applicazione dei dati salariali statistici in quanto l’assicurato era disoccupato al momento in cui è accaduto l’infortunio e non contestato (cfr. doc. I, p. 4), può essere fatto proprio dal TCA.

                               2.7.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

                                         Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019.”

                               2.8.   Nella presente fattispecie, l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 64'333.17 il reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS TA 1 2016, media totale, livello di competenza 2, uomini, aggiornato al 2018, applicando una deduzione sociale ex DTF 126 V 80 del 10% (cfr. doc. 204, p. 2).

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato contesta l’entità del reddito da invalido soltanto nella misura in cui l’amministrazione ha ritenuto determinante il livello di competenza 2 (anziché 1) e ha applicato una deduzione sociale del 10% (anziché del 25% - cfr. doc. I, p. 4).

                                         Il TCA può pertanto limitare il proprio esame agli aspetti contestati.

                                         Per quanto concerne il primo aspetto - quello del livello di competenze applicabile -, è utile segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

                                         Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha terminato la propria formazione scolastica con l’ottenimento del diploma d’impiegato di commercio. Egli ha quindi lavorato alle dipendenze della casa di spedizioni __________ di __________, della ditta __________ di __________, della __________ di __________ e di uno studio fiduciario. Successivamente, l’insorgente ha aperto un proprio negozio di abbigliamento, prima di intraprendere l’attività di rappresentante di commercio per le ditte __________ e, a partire dal 1° novembre 2013, __________ di __________ (cfr. doc. 57, p. 1).

                                         Secondo questa Corte, il percorso scolastico e professionale seguito dal ricorrente lo collocano chiaramente in una situazione superiore rispetto al livello di competenze 1, categoria riservata agli assicurati che svolgono soltanto delle attività fisiche o manuali semplici.

                                         Stante ciò, la decisione dell’amministrazione di stabilire il reddito da invalido in applicazione del livello di competenze 2 della tabella RSS TA1, non presta il fianco a critiche di sorta.

                                         Per quanto concerne invece il secondo aspetto – quello relativo all’entità della deduzione sociale -, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’CO 1 ha applicato una deduzione sociale sul reddito statistico da invalido del 10% “per attività leggere” (cfr. doc. 204, p. 2).

                                         Da parte sua, il ricorrente pretende che il reddito in questione vada ridotto del 25%, per tenere conto della sua età e della sua formazione (doc. I, p. 4).

                                         Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene innanzitutto che la decurtazione decisa dall’assicuratore resistente (10%), tenga adeguatamente conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

                                         D’altro canto, il TCA non ravvede altre circostanze personali o professionali che potrebbero giustificare una più ampia riduzione del reddito statistico da invalido.

                                         Da una parte, l’età dell’assicurato – 49 anni al momento determinante del rilascio della decisione su opposizione impugnato – certamente non lo giustifica (a prescindere da ciò, è utile segnalare che il Tribunale federale ha sinora lasciato aperta la questione di sapere se il fattore età può fondare una riduzione del reddito statistico da invalido in materia d’assicurazione contro gli infortuni, considerato che all’art. 28 cpv. 4 OAINF esiste già una regolamentazione speciale del fattore età; cfr., fra le tante, la STF 8C_227/2017 del 17 maggio 2018 consid. 5 e riferimento ivi menzionato).

                                         Dall’altra, occorre ritenere che il livello di formazione e, soprattutto, di esperienza professionale di cui gode l’insorgente è tale che non ci si deve attendere una netta diminuzione del salario sul mercato generale del lavoro.

                                         Applicata una deduzione del 10% a titolo di riduzione sociale, il reddito statistico da invalido ammonta a fr. 64'333.17, così come stabilito dall’assicuratore resistente.

                                         Ora, confrontando i fr. 64'333.17 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. fr. 70'756.16, risulta che egli subisce una perdita di guadagno del 9.07%, arrotondata al 9%, insufficiente a fondare il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF).

                                         In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.74 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2020 35.2019.74 — Swissrulings