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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2020 35.2019.73

22 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,459 parole·~32 min·5

Riassunto

Discussa stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e la determinazione del diritto a una rendita d'invalidità (trattato in particolare l'aspetto della deduzione sociale legata alle limitazioni dipendenti dal danno alla salute) e a un'IMI

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.73   mm

Lugano 22 gennaio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 25 aprile 2019 emanata da

CO 1 rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 2 febbraio 2017, RI 1, dipendente della __________ di __________ in qualità di aiuto gastronomia e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è scivolata sul pavimento ed è caduta picchiando la spalla destra contro lo stipite della porta (doc. 38, p. 2).

                                         A causa di questo evento, secondo il rapporto 10 maggio 2017 del dott. __________, ella ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori a destra (lesione transmurale del tendine del muscolo sovraspinato – doc. 31).

                                         Nel corso del mese di maggio 2018, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento artroscopico di ricostruzione dei tendini sovra- e sottospinato, capsular release e decompressione sottoacromiale (doc. 137).

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                              1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 28 gennaio 2019, l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto a una rendita d’invalidità mentre le ha assegnato un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 190).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 198 e doc. 204), in data 25 aprile 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 212).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 28 maggio 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare quanto segue:

" (…). Va premesso che vi sono almeno due aspetti che paiono d’acchito da contestare. Avantutto la riduzione del 5% di natura sociale ovviamente non si attaglia alla fattispecie in esame, giacché l’assicurata appare d’acchito abile al lavoro in una professione soltanto leggera e non medio leggera. Per il che una riduzione di almeno il 10% si impone.

In secondo luogo anche il gap salariale non è stato accertato.

Il salario delle RSS (2016) per l’attività di vendita al dettaglio, settore 1, è di fr. 4'390.- che rapportato al dato annuale corrisponde a fr. 54'918.90 (nel 2016), che deve essere aumentato per il periodo 2017-2019 sulla scorta degli aumenti nominali, per il che vi è una differenza del 6.5%, dev’essere quindi applicato un aumento del 1.5% al netto della franchigia del 5%.

(…). Ma l’aspetto decisamente più importante è quello medico che resta da accertare. Da parte dell’assicurata sono in corso degli accertamenti alfine di comprovare che le affermazioni fatte dalla medesima in sede di anamnesi, ed in alcun modo ritenute dal dr. __________ poiché da questi ritenute frutto di un’attitudine simulante, non corrispondono al vero.

Si chiede al riguardo che la medesima possa essere posta al beneficio di un termine di 30 giorni per presentare siffatto accertamento medico, quindi per consegnarlo a codesto lodevole Tribunale, ciò che non ha ancora potuto essere.

Se ovviamente le affermazioni riportate dovessero trovare conferma da un profilo medico, si imporrebbe senz’altro di ridurre le capacità di lavoro dell’assicurata anche da un profilo medico.” (doc. I)

                               1.4.   Il 17 giugno 2019, il rappresentante dell’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 7 giugno 2019, del dott. __________ e, in base ad esso, ha chiesto, in via principale, il ripristino delle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e, in subordine, il riconoscimento di una rendita d’invalidità del 10% almeno e di un’IMI del 15% almeno (doc. III + allegato).

                               1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).

                               1.6.   Nel quadro del termine assegnato per le nuove prove, l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che avrebbe preso posizione sulla risposta dell’amministrazione, non appena quest’ultima si fosse pronunciata sul referto 7 giugno 2019 del medico curante specialista (doc. IX).

                                         In data 27 novembre 2019, questa Corte ha informato il patrocinatore della ricorrente che nel frattempo l’CO 1 non aveva prodotto alcun ulteriore allegato o documento. All’avv. RA 1 è quindi stato assegnato un nuovo termine per presentare eventuali nuovi mezzi di prova (doc. X), facoltà di cui non ha fatto uso.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018 (relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto della lite è innanzitutto la questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° gennaio 2019, oppure no. Nell’affermativa, il TCA sarà quindi chiamato a pronunciarsi sul diritto a una rendita d’invalidità e sull’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatrice la ricorrente.

                               2.3.   Estinzione delle prestazioni di corta durata dall’1.1.2019?

                            2.3.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                         Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

                            2.3.2.   Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto ha posto termine alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° gennaio 2019, ritenendo che da quella data lo stato di salute infortunistico fosse ormai stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

                                         Tale decisione trova fondamento nel rapporto elaborato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura dell’11 dicembre 2018.

                                         In effetti, dopo aver diagnosticato uno stato dopo trauma alla spalla destra e dopo intervento di sutura della cuffia rotatoria con persistente calo della forza, limitazione funzionale e omalgie, il medico __________ ha rilevato come “… da ulteriori provvedimenti medici non ci si possa attendere un sostanziale miglioramento della situazione.” (doc. 175, p. 4).

                                         Pendente causa, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 7 giugno 2019 del dott. __________, medico aggiunto presso il Servizio di chirurgia dell’arto superiore presso l’Ospedale __________ di __________, in base al quale l’assicurata presenta un’artrosi acromion-claveare sintomatica e necessita un intervento di resenzione acromion-claveare con revisione della riparazione già effettuata (doc. III 1).

                                         Alla luce di ciò, l’avv. RA 1 ha postulato che l’istituto assicuratore riconosca la propria responsabilità a proposito dell’operazione in questione e, quindi, ripristini il diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. III).

                                         Al riguardo, questa Corte osserva che, nel quadro della procedura amministrativa, il medico __________ dell’CO 1 ha già avuto modo di esprimersi riguardo all’eziologia della diagnosticata artrosi acromion-claveare, negando finalmente un’origine infortunistica:

" (…). Successivamente, l’avvocato RA 1 scrive che in data 15.02.2019 è stata effettuata una RM che ha evidenziato una iniziale artrosi AC in precedenza non diagnosticata.

Ho preso personalmente visione dell’immagine della RM del 21.02.2017, dove personalmente avevo riscontrato una modesta artrosi AC. Ho richiesto quindi telefonicamente al dr. med. __________ come mai non fosse stata descritta questa artrosi.

Lo specialista mi ha risposto che, considerandosi di un infortunio, pensava si volesse sapere soltanto se vi era dell’edema osseo o una frattura, cosa che è stata esclusa.

Ho chiesto quindi una valutazione più dettagliata di questa articolazione che effettivamente ci è giunta in data 15.04.2019, confermando già allora la presenza di una modesta artrosi AC.

Ricordo comunque che in questa RM del 21.02.2017 si escludeva un edema osseo ciò che comprova che l’articolazione stessa non è stata neppure traumatizzata in occasione dell’infortunio del 02.02.2017.

(…).

In base a queste considerazioni sostengo che l’artrosi AC, peraltro modesta, della spalla destra di cui la paziente è affetta, non è assolutamente in relazione causale con l’infortunio in questione.

Mantengo quindi invariata la mia valutazione sia per quanto riguarda la IMI, sia per quanto riguarda l’esigibilità e, ritenendo che l’artrosi AC spalla destra non è in relazione causale con l’infortunio in questione, ulteriori cure di questa articolazione non debbano andare a carico della CO 1.” (doc. 211, p. 4 – il corsivo è del redattore)

                                         Agli atti figura in effetti il referto 15 aprile 2019 del radiologo dott. __________, il cui tenore è il seguente:

" (…).

Dati clinici

Richiesta descrizione articolazione acromion-claveare spalla destra, indagine MRI del 21 febbraio 2017.

Referto

Faccio seguito a richiesta scritta e colloquio telefonico con il Dott. __________.

In merito alla risonanza magnetica di spalla destra del 21 febbraio 2017, oltre a quanto già refertato, si conferma presenza di una modesta artrosi acromion-claveare.” (doc. 209 – il corsivo è del redattore)

                                         Chiamato a pronunciarsi, il TCA non vede alcun valido motivo per discostarsi dalla valutazione del dott. __________, secondo la quale la nota artrosi acromion-claveare era preesistente all’infortunio del 2 febbraio 2017 e, pertanto, non causata da quest’ultimo evento. È in effetti inverosimile che l’artrosi in questione abbia potuto svilupparsi nel breve volgere di una ventina di giorni - la RMN è stata effettuata il 21 febbraio 2017 -, tanto più che da quest’ultimo accertamento non erano risultati né fratture né edemi ossei (cfr. doc. 14).

                                         In queste condizioni, non costituendo l’artrosi acromion-claveare una conseguenza naturale dell’evento infortunistico assicurato, l’intervento chirurgico prospettato dal dott. __________ non può andare a carico dell’amministrazione e, quindi, neppure giustificare una posticipazione della data di stabilizzazione dello stato di salute infortunistico.

                                         La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata perlomeno nella misura in cui è stato dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 1° gennaio 2019.

                               2.4.   Diritto a una rendita d’invalidità?

                            2.4.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                            2.4.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.4.3.   Nel caso concreto, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha dichiarato la ricorrente in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività lavorativa alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico, facendo capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal proprio medico __________ (doc. 212, p. 3 s.).

                                         A margine della visita medica di chiusura dell’11 dicembre 2018, il dott. __________ si è in effetti espresso nei seguenti termini:

" (…) L’assicurata viene giudicata quindi abile in misura completa senza limitazione di tempo o di rendimento per le attività confacenti riguardanti le limitazioni sotto descritte.

Esigibilità del lavoro

L’assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi. Talvolta fino a 10 kg, ma mai superiore ai 10 kg, molto spesso può sollevare oltre l’altezza del petto fino a 5 kg ma di rado superiore ai 5 kg.

Molto spesso può effettuare lavori leggeri e di precisione. Talvolta lavori medi, ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.

Nessuna limitazione per la rotazione della mano. Non può svolgere mai lavori sopra la testa. Nessuna limitazione per quanto riguarda la rotazione del busto, la posizione seduta inclinata in avanti, così come quella in piedi e inclinata in avanti.

Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e con ginocchia in flessione. Nessuna limitazione per la posizione seduta, in piedi e a scelta così come per gli spostamenti tranne il salire e scendere le scale a pioli che può essere fatto soltanto di rado. L’assicurata ha un utilizzo delle mani simmetrico e non vi sono problemi di equilibrio.” (doc. 175, p. 4 – il corsivo è del redattore)

                                         Il TCA constata che l’apprezzamento del medico __________ risulta sostanzialmente condiviso dal medico curante specialista della ricorrente il quale, nel suo rapporto del 7 giugno 2019, ha dichiarato l’insorgente totalmente inabile per “attività lavorative manuali e pesanti o che comportino l’utilizzo delle spalle al di sopra del livello delle spalle” ma abile al 100% per “lavori molto leggeri” (cfr. doc. III 1; in questo senso, si veda pure il doc. 201, p. 1).

                                         Vista la presenza agli atti di pareri specialistici convergenti e considerato che l’obiezione ricorsuale sollevata dall’avv. RA 1 risulta infondata (nella misura in cui la diagnosticata artrosi acromion-claveare non si trova in nesso causale con il sinistro assicurato), questo Tribunale ritiene accertata, con un sufficiente grado di verosimiglianza, la piena capacità lavorativa dell’assicurata in attività lavorative confacenti.

                            2.4.4.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                         Preliminarmente, occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2019).

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza il danno alla salute, la ricorrente, nel 2019, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 51'610 (cfr. doc. 188, p. 1).

                                         Questo valore, desunto da informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (doc. 184) e non contestato dall’insorgente (cfr. doc. I), può essere fatto proprio dal TCA.

                            2.4.5.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

                            2.4.6.   Nella presente fattispecie, l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'581.38 il reddito da invalido, facendo capo alla tabella RSS TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1 (“attività semplici e ripetitive”), donne, aggiornato al 2019, applicando una deduzione sociale ex DTF 126 V 80 del 5% (cfr. doc. 188, p. 1).

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurata contesta l’entità del reddito da invalido soltanto nella misura in cui l’amministrazione non ha operato alcuna riduzione a titolo di gap salariale e ne ha applicata una del 5% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. I, p. 2).

                                         Il TCA può pertanto limitare il proprio esame agli aspetti contestati.

                                         Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).

                                         Nel caso concreto, una riduzione a titolo di gap salariale non entra in linea di conto, nella misura in cui i dipendenti della __________ sottostanno a un proprio contratto collettivo di lavoro nazionale e vengono retribuiti nel rispetto dei salari minimi ivi previsti (in questo senso, si veda la STCA 35.2017.121 del 20 marzo 2018 consid. 2.2.6., cresciuta incontestata in giudicato).

                                         Trattandosi del secondo aspetto litigioso, in ossequio alla giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In concreto, la ricorrente sostiene che il reddito da invalido andrebbe decurtato del 10% almeno per tenere conto del fatto che la sua capacità lavorativa residua potrebbe essere messa a frutto soltanto in attività leggere (doc. I, p. 2).

                                         Secondo la più recente giurisprudenza federale, una riduzione sociale per le limitazioni dipendenti dal danno alla salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

                                         Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno all’arto superiore destro, RI 1 sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di rendimento, un’attività lavorativa leggera, in cui possa evitare di trasportare/sollevare pesi superiori ai 5 kg e di svolgere mansioni sopra il livello delle spalle.

                                         Secondo questo Tribunale, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che la ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale non può essere pretesa l’applicazione di una decurtazione più ampia rispetto a quella già ammessa dall’assicuratore resistente (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto di pesi superiori ai 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro oppure la succitata STF 8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado d’impiegare il suo arto superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive).

                                         In questo contesto, è utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 4, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018 consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

                                         I restanti fattori elencati nella DTF 126 V 80 non giustificano ulteriori riduzioni percentuali del reddito statistico da invalido, ciò che del resto la ricorrente neppure pretende.

                                         Il reddito da invalido ammonta quindi a fr. 52'581.38.

                                         Ora, confrontando i fr. 52'581.38 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 51'610 (cfr. supra, consid. 2.4.4.), risulta che il danno alla salute infortunistico non le cagiona alcuna perdita di guadagno.

                                         La decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità.

                               2.5.   Entità della menomazione dell’integrità.

                            2.5.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.5.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

                            2.5.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.5.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.5.5.   Nel caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato alla ricorrente un’IMI del 10% (cfr. doc. 190, p. 2).

                                         Questo il tenore dell’apprezzamento elaborato dal medico __________ appena citato il 4 dicembre 2017:

" (…).

1. Reperti

L’assicurata è portatrice di uno stato post-traumatico della spalla destra con una rottura parziale della cuffia. Lo stato clinico è complicato da una importante sopravalutazione della sintomatologia algica, ciò che rende fortemente sconsigliato un intervento chirurgico da parte degli specialisti (dr. med. __________, prof. dr. med. __________ e dr. med. __________).

La valutazione della IMI non è quindi possibile per quanto riguarda la limitazione funzionale in quanto la stessa non è oggettivabile.

2. Valutazione del danno all’integrità

10%

3. Motivazione

Considerata la presenza di questa piccola rottura del sovraspinato di dimensione di 10 x 5 mm e considerato che la valutazione non può essere fatta in modo oggettivabile per quanto riguarda la funzionalità della spalla prendo in considerazione questa situazione analoga ad una spalla affetta da una periartrite omero-scapolare di grado medio, indennizzabile quindi con il 10%.” (doc. 86)

                                         Il dott. __________ ha confermato la propria valutazione della menomazione dell’integrità a margine della visita di chiusura dell’11 dicembre 2018 (doc. 175, p. 4) e, ancora, con il proprio apprezzamento del 24 aprile 2019 (doc. 211, p. 5: “In base a queste considerazioni sostengo che l’artrosi AC, peraltro modesta, della spalla destra di cui la paziente è affetta, non è assolutamente in relazione causale con l’infortunio in questione. Mantengo quindi invariata la mia valutazione sia per quanto riguarda la IMI, sia per quanto riguarda …” – il corsivo è del redattore).

                                         Con il proprio ricorso, l’assicurata pretende di aver diritto a un’IMI del 15% almeno, e ciò alla luce delle indicazioni contenute nel referto 7 giugno 2019 del dott. __________ (doc. III, p. 1).

                                         Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere squisitamente medico, il TCA ritiene che l’apprezzamento della menomazione dell’integrità espresso dal dott. __________ possa validamente costituire da fondamento al proprio giudizio.

                                         Da un canto, va constatato che l’esistenza di un’estensione della sintomatologia è in effetti stata riconosciuta, oltre che dal medico __________ dell’CO 1 (cfr. doc. 175, p. 4), anche dal Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (il quale ha diagnosticato una fibromialgia, in presenza di punti trigger positivi – doc. 65), come pure dal dott. __________, spec. FMH in reumatologia, a margine della valutazione VCF del novembre 2017 (doc. 84, p. 6: “Questo quadro clinico è dominato da un’amplificazione di sintomi di grado elevato verosimilmente associato a una personalità con tratti istrionici. Vi è un aspetto molto teatrale nell’espressione di dolore che risulta incostante e inadeguata. L’assicurata entra con il braccio destro attaccato al tronco e dà la mano con la sinistra. Alla domanda di rappresentare i dolori su una figura, inizia con la sinistra, quindi passa a utilizzare la destra senza difficoltà oggettive. Mentre si concentra su questo compito non mostra più segni di sofferenza.” – il corsivo è del redattore).

                                         Dall’altro, è già stato dimostrato che la diagnosticata artrosi acromion-claveare non costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio del febbraio 2017, motivo per il quale né l’artrosi in quanto tale né la sintomatologia algica e le limitazioni funzionali ad essa legate, possono essere prese in considerazione nella valutazione della menomazione dell’integrità.

                                         In esito a quanto precede, il fatto che l’assicuratore LAINF abbia posto l’assicurata al beneficio di un’IMI del 10%, non presta il fianco a critiche di sorta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.73 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.01.2020 35.2019.73 — Swissrulings