Raccomandata
Incarto n. 35.2019.41 mm
Lugano 25 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2019 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2019 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 luglio 2005, RI 1, nata nel 1943, a quel tempo dipendente della Fondazione __________ di __________ in qualità di assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma distorsivo cervicale, la rottura del tendine dei muscoli sovraspinato e infraspinato con sospetta lesione di tipo SLAP di I. grado, una contusione/distorsione del V. dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio cerebri.
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con due distinte decisioni formali, datate entrambe 28 gennaio 2008, poi confermate in sede di opposizione, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alla cura medica, siccome da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da attendersi un notevole miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche e ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 66% a far tempo dal 1° febbraio 2008, nonché di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 35%.
Con sentenza 35.2008.54+55 del 29 settembre 2008, questo Tribunale ha annullato le decisioni su opposizione impugnate, ritenuto che, al momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata, lo stato di salute infortunistico dell’assicurata non poteva essere considerato stabilizzato, esistendo ancora un significativo margine di miglioramento mediante ulteriori provvedimenti terapeutici. Gli atti sono quindi stati retrocessi alla CO 1 affinché definisse il diritto alle prestazioni a contare dal 1° febbraio 2008.
La pronunzia appena citata è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Con decisione formale del 20 maggio 2016, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurata una rendita d’invalidità del 100% a decorrere dal 1° novembre 2013, calcolata quale rendita complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF, corrispondente a un importo di fr. 2’674/mese. Trattandosi dell’IMI, la CO 1 ha precisato che la relativa decisione sarebbe stata presa in separata sede, una volta conosciute le risultanze del richiesto approfondimento medico.
Il 13 marzo 2017, la CO 1 ha parzialmente accolto l’opposizione interposta nel frattempo dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata, nel senso che, a modifica della decisione formale, ha riconosciuto un’IMI del 45%. Va precisato che l’amministrazione ha ridotto dal 100 al 73% il grado dell’invalidità presentata da RI 1, riduzione che non ha però comportato una modifica dell’importo versato a titolo di rendita complementare (fr. 2’674/mese).
Con pronunzia 35.2017.45 del 23 ottobre 2017, il TCA ha parzialmente accolto l’impugnativa dell’assicurata nel senso che la decisione su opposizione del 13 marzo 2017 è stata annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché procedesse ai sensi dei considerandi. In quel giudizio, questa Corte ha accertato che, riducendo il grado d’invalidità, l’assicuratore aveva di fatto peggiorato la posizione dell’assicurata (reformatio in pejus), senza però concederle la possibilità di ritirare l’opposizione. D’altro canto, pronunciandosi sull’entità della menomazione dell’integrità con la decisione su opposizione, la CO 1 aveva privato RI 1 del suo diritto di opposizione previsto dall’art. 52 cpv. 1 LPGA.
Anche questa sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. In data 2 dicembre 2017, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento chirurgico di prolungamento e stabilizzazione L4/L5 e L5/S1, revisione e stabilizzazione in L5 ed estrazione delle viti del corpo vertebrale di L5 (cfr., ad esempio, il rapporto di uscita 2 gennaio 2018 della Clinica __________, allegato al doc. C 16, p. 2).
1.5. Dopo aver esperito gli accertamenti del caso, in data 31 ottobre 2018, l’istituto assicuratore ha emanato una decisione formale mediante la quale ha assegnato all’assicurata una rendita d’invalidità del 73% a contare dal 1° novembre 2013, calcolata quale rendita complementare (importo mensile di fr. 2'674). Per contro, la CO 1 le ha negato il diritto a prestazioni di cura fondate sull’art. 21 LAINF, e ciò a far tempo dalla data di nascita del diritto alla rendita (1° novembre 2013), così come la revisione della rendita in vigore a seguito del peggioramento intervenuto nel contesto della ricaduta annunciata nel 2017 (cfr. doc. 9).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RI 1 per conto dell’assicurata (doc. 10), in data 30 gennaio 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 11).
1.6. Con tempestivo ricorso del 12 marzo 2019, RI 1, sempre rappresentata dalla figlia avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
La ricorrente fa innanzitutto valere che la CO 1 avrebbe violato il suo diritto di essere sentito nella misura in cui, nell’interpellare il proprio consulente medico (dott. __________), non le sarebbe stato garantito il diritto al contraddittorio (cfr. doc. I, p. 10 s.: “… in punto al rapporto 31 agosto 2018 del dr. med. __________ – che ricordiamo è il medico di fiducia di CO 1 dunque perito di parte – notificato alla ricorrente per la prima volta assieme alla decisione 31 ottobre 2018 e che pertanto non ha potuto fare oggetto di alcun tipo di partecipazione alla confezione di tale importante prova totalmente gestita da CO 1, dunque in violazione del diritto al contraddittorio, ovvero al diritto di porre domande al perito, …”).
D’altro canto, ella evidenzia che l’amministrazione avrebbe di nuovo proceduto a una reformatio in pejus, ritenuto che essa “… ha soppresso retroattivamente le prestazioni sanitarie a far tempo dal 1 novembre 2013, nonostante sia peggiorativa rispetto a quella già annullata da questa Corte in data 23.10.2017 e in danno della ricorrente! Ergo, malgrado la decisione TRASS 23.10.2017 (inc. 35.2017.45) che ha sanzionato il divieto di una reformatio in pejus, CO 1 si reputa legittimata a riproporre una decisione non solo d’identico contenuto ma pure peggiorativa della situazione della ricorrente, stante il fatto che la ricorrente ha “sfruttato” la via dell’opposizione!” (doc. I, p. 12 s.).
Trattandosi inoltre del momento in cui si sarebbe estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera), la ricorrente richiama quanto il TCA ha disposto nella sentenza 35.2008.54+55 del 29 settembre 2008 (cfr. doc. I, p. 14) e contesta che le sue condizioni di salute infortunistiche fossero stabilizzate già a contare dal 1° novembre 2013, osservando al riguardo che “le cure sono invece continuate con il Dr. __________, che aveva indirizzato la ricorrente dal Dr. __________ dell’Ospedale __________ per la gamba sinistra che crea problemi all’assicurata: infatti questa gamba diventa rigida ed insensibile ma con dolori fortissimi. Il problema di questa gamba infatti non è tanto il ginocchio che va bene grosso modo, ma la schiena. Infatti, ricordiamo che la ricorrente aveva rotto la vertebra lombare n. 4 ed aveva già subito due interventi chirurgici. La situazione è però peggiorata. Dunque il Dr. __________ è quello che ha seguito gli aspetti infortunistici che l’assicurata ha incontrato l’ultima volta nel 2015 quando il Dr. __________ le aveva prescritto delle fisioterapie, e altre cure. Un suo rapporto potrà attestare tutte le cure intraprese a far tempo dal 2013 ad oggi. Infatti, la ricorrente si è sottoposta a visite specialistiche presso il reparto di neurochirurgia dell’Ospedale __________, dove le hanno spiegato che i forti dolori alla gamba e alla schiena sono causati dai cedimenti di viti con cui erano state fissate le gabbiette delle lombari L4 e L5 e che occorrerebbe un nuovo intervento alla schiena onde fissare delle nuove viti o riavvitare quelle vecchie. Prima di procedere con un terzo e nuovo intervento alla schiena, si tenterà di ottenere un miglioramento con cure alternative presso la clinica di __________. Un rapporto dettagliato da parte del reparto di neurochirurgia dell’Ospedale __________ potrà spiegare meglio la situazione. Frattanto lo scrivente acclude in calce evidenza delle recenti visite e cure presso l’Ospedale __________ (cfr. doc. GG inc. cit.). Si acclude pure il certificato medico allestito dal Dr. __________ in punto alla necessità di deambulazione con bastone per un massimo di 50 metri (cfr. doc. HH inc. cit.). Ne segue che lo stato di salute non è ancora stabilizzato, dovendo la ricorrente sottoporsi ancora ad un intervento chirurgico alla schiena, misure terapeutiche queste che sono destinate a migliorare sensibilmente il suo stato di salute (e che non hanno solo un carattere semplicemente conservativo).” (doc. I, p. 28 ss. – il corsivo è del redattore).
In merito all’entità del guadagno assicurato su cui calcolare le indennità giornaliere e la rendita d’invalidità, RI 1 sostiene che “… CO 1 ha circuito gli argomenti sottoposti dalla ricorrente a sostegno della sua richiesta di voler considerare quale base di calcolo sia per l’indennità giornaliera, sia per la rendita, sia per l’IMI, lo stipendio al 100% così come percepito per oltre 40 anni di lavoro, ovvero di voler fare una media di tutti gli anni, come d’altronde ha fatto anche l’Assicurazione invalidità, che nella sua decisione 14 novembre 2007 con cui ha stabilito che la ricorrente è invalida al 100% a far tempo dal 1° novembre 2007, ha considerato quale reddito annuo medio determinante in franchi la somma di CHF 66,300.-. Infatti, CO 1, che non ha più preteso che l’elenco dei casi ex art. 23 OAINF fosse esaustivo, non si è confrontata con gli argomenti avanzati dalla ricorrente, ma si è limitata a citarne taluni spezzoni segnatamente sub punto n. 8 pag. 4 della sua decisione, per concludere che la sua posizione rimane immodificata, ovvero che la rendita sarà calcolata sulla base del reddito percepito negli ultimi 12 mesi di attività precedenti la data dell’infortunio, senza riguardo alle motivazioni e ragioni alla base del lavoro ridotto al 70% durante gli ultimi sette mesi di lavoro. (…). Risulta inoltre logico che la ricorrente, che ha solo formalmente lavorato al 70% per soli 7 mesi, essendo a tutti gli effetti abile al lavoro al 100% (infatti, la ricorrente ha di fatto lavorato al 100% in quanto la sorella __________ le concedeva un paio d’ore qua e là in meno al giorno, motivo per cui la ricorrente ha finito per fare lo stesso lavoro consumando poi le 2 ore fittiziamente concesse, per guadagnare però un terzo in meno! come innanzi evidenziato) motivo per cui la sua capacità lavorativa o di guadagno è da considerare al 100%, nel senso che l’assicurata avrebbe potuto percepire senza l’infortunio uno stipendio al 100%, classe 21 a 10 aum. = 5'544.-/mese x 13 mensilità, ovvero CHF 72'072.-/anno, come attestato dal datore d lavoro nella tabella conto salario con storico dal 01.01.2007 al 31.12.2007 qui allegato (cfr. doc. FF incarti innanzi citati e richiamati).” (doc. I, p. 15 ss.).
Per quanto concerne il grado dell’invalidità, l’insorgente rileva che “… contrariamente a quanto asserito da CO 1 e pedissequamente dal Dr. __________ nel suo rapporto medico 2 gennaio 2017, rispettivamente in quello del 31 agosto 2018, la funzione della ricorrente è quella di animatrice/terapista, classe 21a ROCA come da contratto di lavoro e riconoscimento DSS (cfr. doc. M1-2; doc. N1-3; doc. O; doc. P; doc. Q inc. cit.); rispettivamente lo stipendio mensile corrisponde alla classe 21a ROCA aum. 10 massimo per l’anno 2007 pari alla somma di fr. 5'544.- per tredici mensilità (cfr. doc. M1-2; doc. N1-3; doc. O; doc. P; doc. Q inc. cit.). Ne segue che i parametri e le tabelle a cui si è riferita CO 1 sono totalmente contestati per il calcolo di quello che sarebbe lo stipendio della ricorrente nel 2013, dato che tale dato si deve ottenere in applicazione del regolamento ROCA aggiornato semmai al 2013, rispettivamente per la classe 21a ROCA a cui apparteneva la ricorrente.” (doc. I, p. 33 ss.).
1.7. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.8. Con decisione 35.2019.41 del 6 maggio 2019, questo Tribunale ha dichiarato priva di oggetto la domanda dell’insorgente tendente alla concessione dell’effetto sospensivo del ricorso, stralciandola finalmente dai ruoli (doc. VII).
1.9. Il 31 maggio 2019, la patrocinatrice dell’assicurata si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni, chiedendo, per quanto qui d’interesse, l’edizione della cartella clinica e l’audizione testimoniale dei dottori __________, __________, __________ e __________. In particolare, a proposito della mancata assegnazione di prestazioni a dipendenza della ricaduta annunciata nel corso del 2017, l’assicurata osserva che “… l’intervento del 2 dicembre 2017 si era reso necessario, inter alia, perché si erano rotte le viti alla schiena, e meglio come da cartella clinica e referto del Dr. __________ che si chiede di richiamare integralmente dalla Clinica __________ di __________. Si è trattato di un intervento resosi necessario in seguito ai postumi dell’infortunio del 2005. Ovvio è che le cure di manutenzione e di eventuali ricadute sono coperte dalla LAINF. Inoltre non avrebbe nessun senso e integrerebbe una flagrante disuguaglianza giuridica tra una persona infortunata prima di andare in pensione e un’altra pensionata, ovvero tra il trattamento diverso della stessa persona prima di andare in pensione e dopo che ci è andata. (…). La tesi di CO 1 in punto alla tesi esposta, approfittando del ricorso di RA 1, relativa alle prestazioni sanitarie che vorrebbe fossero arrestate al 1° novembre 2013 deve essere incenerita e non solo respinta.” (doc. VIII, in particolare p. 2 s.).
L’istituto assicuratore si è espresso in proposito il 14 giugno 2019 (doc. X).
1.10. In data 26 giugno, 9 agosto e 14 settembre 2019, la rappresentante dell’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione destinata a supportare la tesi secondo la quale le sue condizioni di salute infortunistiche non potevano essere ritenute stabilizzate già nel mese di novembre 2013 (doc. XII, XVI e XX + allegati).
Le relative osservazioni dell’amministrazione sono datate, rispettivamente, 5 luglio, 23 agosto e 25 settembre 2019 (doc. XIV, XVIII e XXII).
1.11. In data 21 maggio 2020, l’avv. RA 1 ha informato il TCA del fatto che la CO 1 si è rifiutata di assumere i costi delle cure a cui si è nel frattempo sottoposta l’assicurata (controlli medici, fisioterapia e medicamenti) e ha ribadito la tesi secondo la quale ciò sarebbe contrario al disposto dell’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF. Ella postula quindi che il Tribunale consideri “… una misura provvisionale di protezione d’urgenza, ovvero di concessione/restituzione dell’effetto sospensivo od ogni altra, …” (doc. XXIII).
in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente è rappresentata dall’avv. RA 1. Nel Foglio Ufficiale n. __________ del __________ 2019 p. __________ figura che “la Commissione per l’avvocatura comunica che con decisione __________ 2019 l’avv. RA 1, con indirizzo professionale in __________, è stata radiata dal Registro cantonale degli avvocati sulla base dell’11 LAvv.”.
Considerato che innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni non vige il monopolio degli avvocati per la rappresentanza degli assicurati e rilevato che la rappresentante della ricorrente è cognita nelle assicurazioni sociali avendo già agito in passato in questo ambito, il TCA può esaminare il ricorso senza ulteriori formalità.
nel merito
2.2. Sul piano formale, l’insorgente ravvede una violazione del proprio diritto di essere sentito nel fatto che la CO 1 abbia interpellato il dott. __________ senza concederle il diritto di partecipare all’assunzione di tale mezzo di prova.
Giusta l’art. 44 LPGA, se per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte (a proposito dei diritti di partecipazione, si veda la DTF 137 V 210).
Dalle tavole processuali emerge che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il 9 settembre 2016 e il 24 luglio 2018 ha periziato l’assicurata per conto dell’assicuratore resistente. Lo specialista appena citato è stato incaricato direttamente, senza seguire la procedura prevista dall’art. 44 LPGA, ovvero senza preliminarmente concedere all’assicurata il diritto di ricusa del perito e quello di pronunciarsi sul catalogo dei quesiti (cfr. i doc. 6 e 8). Egli va dunque trattato alla stregua di un consulente medico interno all’amministrazione.
I rapporti elaborati dal dott. __________ non possono dunque essere qualificati quali perizie elaborate da un esperto indipendente. L’art. 44 LPGA non può qui trovare applicazione e un obbligo a garantire il diritto di essere sentito non può pertanto risultare da questa disposizione di legge (cfr., in proposito, DTF 136 V 117 consid. 3.4).
Visto quanto precede, non rimane che da chiedersi se il diritto di essere sentito dell’assicurata, sia stato violato in altro modo.
L'art. 29 cpv. 2 Cost. e l’art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere sentite. Giusta la seconda frase dell’art. 42 LPGA, le parti non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Secondo la giurisprudenza, la limitazione del diritto di essere sentito prevista dalla LPGA consiste soltanto nel fatto che, trattandosi di decisioni che possono essere oggetto di opposizione, la persona assicurata non può pronunciarsi preliminarmente sulla decisione prevista; i restanti aspetti del diritto costituzionale non sono interessati dalla limitazione (DTF 132 V 368 consid. 4). Nelle procedure che si concludono con decisioni suscettibili d’opposizione, l’assicuratore non è tenuto a notificare una perizia alla persona assicurata prima di procedere all’emanazione della decisione (DTF 132 V 368 consid. 7).
Nella fattispecie di cui alla DTF 132 V 368 - emanata a un momento in cui la procedura di opposizione era prevista anche in materia di assicurazione per l’invalidità -, il Tribunale federale non ha ammesso l’esistenza di una violazione del diritto di essere sentito, sebbene l’Ufficio AI avesse emanato la propria decisione senza preliminarmente consentire alla persona assicurata di prendere posizione sulla perizia __________ da esso ordinata (cfr. il consid. 7 della succitata pronunzia federale).
In concreto, dagli atti si evince, da una parte, che la patrocinatrice della ricorrente è venuta a conoscenza del referto 2 gennaio 2017 del consulente medico in questione già nel quadro della procedura sfociata nell’emanazione della decisione su opposizione del 13 marzo 2017, poi annullata con la sentenza 35.2017.45 del 23 ottobre 2017, dunque prima che venisse rilasciata la decisione formale del 31 ottobre 2018 e, dall’altra, che quello del 31 agosto 2018 le è invece stato trasmesso unitamente alla decisione formale del 31 ottobre 2018.
In queste condizioni, in ossequio ai dettami giurisprudenziali esposti in precedenza, il TCA ritiene che la CO 1 non ha violato il diritto di essere sentito dell’assicurata (violazione che avrebbe potuto riguardare, tutt’al più, le modalità con le quali l’amministrazione ha acquisito il referto 31 agosto 2018 del dott. __________). Occorre del resto rilevare che, ricevuto il rapporto in questione unitamente alla decisione formale, la patrocinatrice della ricorrente ha potuto far valere ampiamente le proprie ragioni sia con l’opposizione sia con l’impugnativa presentata a questo Tribunale, autorità di ricorso che gode di piena cognizione.
2.3. La ricorrente rimprovera inoltre all’amministrazione di avere proceduto nuovamente a una reformatio in pejus, sebbene questo Tribunale, con la sentenza 35.2017.45 del 23 ottobre 2017, avesse “… sanzionato il divieto di una reformatio in pejus” (doc. I, p. 12 s.).
Al riguardo, questa Corte si limita a rilevare che è da escludere a priori che vi sia stata una nuova reformatio in pejus visto che, a seguito della succitata pronunzia con la quale era stata annullata la decisione su opposizione del 13 marzo 2017, l’istituto assicuratore resistente ha iniziato da capo l’intera procedura mediante l’emanazione della decisione formale del 31 ottobre 2018.
A prescindere da quanto precede, è utile sottolineare che la possibilità per l’assicuratore di modificare la decisione a sfavore dell’opponente, è esplicitamente prevista dall’art. 12 cpv. 1 OPGA. Non è quindi corretto parlare di “divieto” di reformatio in pejus. È per contro vero che all’opponente deve essere preliminarmente concesso di ritirare l’opposizione (cfr. il cpv. 2 dell’art. 12 OPGA), ciò che la CO 1 aveva omesso di fare nella procedura sfociata nella decisione su opposizione del 13 marzo 2017 (poi annullata dal TCA; cfr. doc. 7, p. 8 s.).
2.4. Stato di salute infortunistico stabilizzato dal 1° novembre 2013?
2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4.2. Nel caso di specie, con la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha posto termine alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° novembre 2013, e ciò facendo essenzialmente capo al parere del proprio medico consulente (cfr. doc. 11, p. 7).
In effetti, a margine della visita fiduciaria del 9 settembre 2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha al riguardo affermato che “con riferimento al tenore degli atti a disposizione, lo stato di salute della signora RI 1 può ragionevolmente venir ritenuto stazionario a decorrere dall’autunno del 2013, data della visita di controllo da parte del dr. __________, in occasione della quale la paziente riferiva di star bene dopo l’intervento di protesi del ginocchio sinistro. (…). Le misure terapeutiche adottate vengono rivolte primariamente al mantenimento dello stato di salute attuale. In funzione dell’ulteriore decorso, in particolare per quanto attiene alla spalla destra e al ginocchio sinistro, potrebbero potenzialmente entrare in linea di conto degli interventi di cambio della protesi.” (doc. 6, p. 11 – il corsivo è del redattore).
La ricorrente sostiene che il proprio stato di salute infortunistico non poteva essere considerato stabilizzato dal mese di novembre 2013, in quanto anche dopo quel momento le terapie sono continuate, così come dimostrato dalla documentazione prodotta (cfr. doc. I, p. 28 ss., doc. XII, p. 2 s. e doc. XVI, p. 2 s.).
Questo Tribunale già nella sentenza 35.2017.45 del 23 ottobre 2017 aveva indicato, a titolo abbondanziale, che “… dalle certificazioni specialistiche prodotte in corso di causa dalla ricorrente, non emergono chiari elementi atti a far dubitare del fatto che, nel novembre 2013, le condizioni di salute dell’assicurata fossero stabilizzate (cfr., in particolare, i doc. II, MM e LL).” (doc. 7, p. 9).
Chiamato ora a pronunciarsi su questo aspetto, il TCA continua a ritenere che la valutazione espressa dal dott. __________ possa validamente costituire da fondamento al proprio giudizio.
Del resto, dalla documentazione agli atti non emergono elementi suscettibili di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa il fatto che al momento in cui la CO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cfr., su questo aspetto, RAMI 2005 U 557 p. 388; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1 e 8C_537/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 4.2 e riferimenti), lo stato di salute infortunistico dell’insorgente fosse stabilizzato.
L’8 luglio 2019 il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha d’altronde precisato di essere stato consultato due volte nel corso del 2013, l’8 gennaio e il 24 ottobre, e di aver prescritto della fisioterapia per il ginocchio operato in occasione della prima delle due. In seguito vi è stata una pausa di tre anni. Una consultazione si è di nuovo resa necessaria soltanto nel mese di settembre 2016, a causa di una riacutizzazione della sciatalgia a destra (cfr. doc. C 1).
Quindi, la ricorrente si era, dapprima, sottoposta a delle sedute di fisioterapia ambulatoriale (prescritte dal dott. __________ – cfr. doc. B 1) e, in seguito, aveva consultato il __________ di __________ (Servizio di neurochirurgia a partire da gennaio 2017 – doc. B 2 e Centro per la terapia del dolore a partire da marzo 2017 – doc. B 3), il dott. __________ della Clinica __________ di __________ (doc. C 11; clinica presso la quale ella è poi rimasta degente dal 21 agosto al 9 settembre 2017 – doc. C 13) e il neurochirurgo dott. __________ (settembre 2017 - doc. C 12), sino ad arrivare, il 2 dicembre 2017, all’intervento chirurgico di prolungamento e stabilizzazione L4/L5, L5/S1, con revisione e stabilizzazione in L5, estrazione delle viti del corpo vertebrale di L5 (cfr. rapporto di uscita 2 gennaio 2018 della Clinica __________ – doc. C 14, p. 2).
Laddove la patrocinatrice dell’assicurata sostiene che le cure sono continuate successivamente all’ultimo consulto presso il dott. __________ (cfr. doc. I, p. 28 ss.), deve essere precisato che esse sono in realtà riprese soltanto allorquando si è riacutizzata la problematica a livello lombare, quindi a distanza di tre anni. In questo contesto, è pure utile segnalare che dal referto 2 gennaio 2018 del reumatologo dott. __________ emerge che egli ha in realtà rivisto la ricorrente soltanto dopo l’operazione del 2 dicembre 2017, in occasione della degenza 12-27 dicembre 2017 presso la Clinica __________ (doc. C 14, p. 2).
Tutto ben considerato, alla luce della convergente documentazione medica a disposizione, secondo il TCA, risulta dunque corretta la decisione dell’assicuratore resistente di dichiarare estinto dal novembre 2013 il diritto alle prestazioni di corta durata e di procedere alla valutazione di quella di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI).
In simili condizioni, questo Tribunale può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, segnatamente porre delle domande complementari al medico consulente della CO 1, così come interpellare i medici curanti specialisti dell’assicurata, ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate.
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.5. Grado dell’invalidità?
2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5.2. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
2.5.3. Nel caso concreto, ai fini della determinazione dell’entità dell’invalidità, la CO 1 ha dichiarato la ricorrente non più in grado di svolgere la sua precedente professione di ausiliaria di cure ma, d’altra parte, abile in attività sostitutive adeguate in misura del 50% (doc. 9, p. 1 s.).
Dal referto 2 gennaio 2017 del dott. __________, risulta in effetti che il fiduciario ha considerato RI 1 inabile al lavoro in misura praticamente completa nell’attività di assistente di cura, mentre ha ritenuto ragionevolmente esigibili, nella misura massima del 50%, “attività particolarmente leggere, variabili, con possibilità di cambio regolare della posizione, senza movimenti ad ampio raggio e in rotazione dell’arto superiore destro, senza carichi in flessione prolungati o ripetuti del ginocchio sinistro, senza posizioni o movimenti inergonomici per il tronco” (doc. 6, p. 11 e 12).
Chiamata a pronunciarsi in proposito, questa Corte constata innanzitutto che l’insorgente non ha sollevato alcuna specifica obiezione a proposito della valutazione della capacità lavorativa residua. È comunque utile precisare che, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso (doc. I, p. 33), l’assicuratore non ha affatto concluso che l’assicurata “manterrebbe un’abilità lavorativa al 50% come assistente di cura”. La capacità lavorativa residua del 50% è infatti riferita a un’attività alternativa che rispetti i limiti funzionali descritti dal medico fiduciario.
D’altro canto, dalla documentazione medica agli atti non emergono elementi suscettibili di generare dei dubbi - nemmeno lievi - a proposito della correttezza del parere espresso dal dott. __________, specialista proprio nella materia che qui interessa e con alle spalle un’ampia esperienza nella medicina infortunistica e assicurativa.
In conclusione, stante quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che RI 1 sarebbe stata in grado di svolgere un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico, in misura del 50%.
2.5.4. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente, occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui è insorto il diritto alla rendita di invalidità (in casu, i redditi del 2013).
Per determinare il reddito da valido, l’amministrazione ha utilizzato il reddito conseguito nel 2005, al momento dell’infortunio (quindi fr. 49'102.95, ossia fr. 3'777.15/mese x 13 mensilità), l’ha riportato su un grado d’occupazione del 100% (quindi fr. 70'147.07) e l’ha adeguato all’indice dei salari nominali fino all’anno in cui l’assicurata ha raggiunto l’età di pensionamento AVS (quindi fr. 72'124.65).
Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, l’istituto convenuto l’ha quantificato in fr. 19'425.45, facendo capo ai dati salariali statistici pubblicati periodicamente dall’Ufficio federale di statistica (RSS tabella TA 1 2012, media totale, donne, livello di competenze 1), aggiornati al 2013, applicando una deduzione corrispondente al grado d’incapacità lavorativa in attività sostitutive adeguate (50%) e una decurtazione del 25% a titolo di riduzione sociale ex DTF 126 V 80.
Con la propria impugnativa, la ricorrente sostiene che il reddito da valido corrisponderebbe al salario massimo (10. aumento) previsto dal CCL per il personale occupato presso le case per anziani (ROCA) per la classe 21, aggiornato “semmai” sino al 2013, quindi fr. 72'072 (fr. 5'544/mese x 13 mensilità) nel 2007, più gli adeguamenti all’indice dei salari nominali (cfr. doc. I, p. 34). Le modalità con le quali è stato stabilito il reddito con invalidità e, pertanto, la sua entità, non sono per contro oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell’insorgente.
Al riguardo, questo Tribunale osserva che la LAINF - a differenza della LAI -, prevede una norma specifica, l’art. 28 cpv. 4 OAINF, secondo la quale se a causa della sua età l’assicurato non riprende più un’attività lucrativa dopo l’infortunio (variante I) o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata (variante II), sono determinanti per valutare il grado d’invalidità i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità.
Mediante questa disposizione, da una parte, si tiene conto del fatto che accanto all’invalidità dipendente dall’infortunio, che di principio è la sola ad essere assicurata, anche l’età avanzata costituisce causa di disoccupazione, rispettivamente di incapacità al guadagno. Dall’altra, si considera che le rendite di invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni vengono corrisposte sino alla morte degli assicurati (art. 19 cpv. 2 LAINF), e - in deroga all’art. 17 cpv. 1 LPGA - non possono più essere rivedute dal momento in cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento secondo l’art. 21 LAVS (art. 22 LAINF). L’art. 28 cpv. 4 OAINF persegue perciò lo scopo di evitare l’attribuzione di rendite durevoli comportanti anche una componente di rendita di vecchiaia (DTF 122 V 418 consid. 3a e riferimenti ivi citati).
Secondo la giurisprudenza l’età è avanzata se l’assicurato ha all’incirca sessant’anni al momento della nascita del diritto alla rendita. L’età media si situa invece intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni (DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).
In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426).
Nel caso concreto, al momento della decorrenza della rendita (cfr. STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), e meglio il 1° novembre 2013, RI 1 si trovava in età avanzata, ai sensi della succitata giurisprudenza, in quanto aveva compiuto 69 anni. Il presupposto personale per l’applicazione dell’art. 28 cpv. 4 OAINF è pertanto adempiuto (cfr. RAMI 1990 U 115 p. 389 consid. 4c-e).
D’altro canto, in base alla documentazione medica, l’assicurata potrebbe ancora svolgere un’attività adeguata a tempo parziale (cfr. il consid. 2.5.3.), la quale dovrebbe essere reperita sul mercato generale del lavoro. In questo contesto, l’età di 69 anni costituirebbe senza dubbio un ostacolo. Per contro, considerando un’età media, l’insorgente potrebbe trovare un posto di lavoro idoneo. Nel caso di specie, occorre perciò procedere ai sensi dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da invalido) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni.
In una sentenza U 220/95 del 18 novembre 1996, parzialmente pubblicata in DTF 122 V 426 - riguardante un assicurato di professione architetto dipendente, il quale, al momento della nascita del diritto alla rendita, aveva ampiamente superato il limite dei sessant’anni di cui all’art. 28 cpv. 4 OAINF -, il TFA ha precisato che per stabilire il reddito da valido, e dunque il reddito conseguibile senza l’infortunio da una persona di media età con le medesime capacità professionali e personali dell’assicurato, non ci si poteva semplicemente fondare sull’ultimo reddito da lui realizzato, adeguandolo al rincaro e all’aumento dei salari reali. In effetti, secondo l’Alta Corte, procedendo in tal senso si misconosceva il fatto che l’assicurato, dopo aver concluso un apprendistato quale disegnatore edile, si era perfezionato quale assistente tecnico. Egli disponeva pertanto di una formazione professionale completa, ciò che avrebbe consentito a un assicurato di media età con una corrispondente formazione di reperire dei posti di lavoro qualificati (e forse meglio retribuiti) nel settore della costruzione. Sempre secondo il TFA, questa circostanza andava quindi presa in considerazione nell’ambito dell’art. 28 cpv. 4 OAINF, anche se l’assicurato negli ultimi anni non aveva voluto svolgere l’attività di assistente tecnico.
Nel caso di specie, dalla documentazione a disposizione del TCA non emergono elementi utili a determinare, con sufficiente attendibilità, i redditi da raffrontare, segnatamente quello senza invalidità. La causa deve dunque essere rinviata all’assicuratore resistente affinché raccolga tutti i dati utili a stabilire i redditi in questione conformemente ai dettami giurisprudenziali evocati in precedenza, in particolare quelli riguardanti la formazione scolastica e professionale dell’assicurata.
2.6. Entità del guadagno assicurato su cui calcolare l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità.
Nel caso di specie, con la propria impugnativa, la ricorrente fa valere che l’importo dell’indennità giornaliera e quello della rendita d’invalidità avrebbero dovuto essere calcolati sul guadagno corrispondente a un’occupazione a tempo pieno, sebbene, nel frattempo, ella avesse formalmente ridotto il suo pensum al 70% (a suo dire, ella avrebbe di fatto continuato a lavorare a tempo pieno), tutto ciò in applicazione del disposto di cui all’art. 23 cpv. 1 OAINF (cfr. doc. I, p. 15 ss.).
Dalle carte processuali si evince che l’assicuratore convenuto ha calcolato l’importo dell’indennità giornaliera in base al salario percepito dall’assicurata al momento del noto evento traumatico (quello che risulta dall’annuncio d’infortunio del 3 agosto 2005, dunque fr. 3'777.15/mese [cfr. doc. 3], donde un’indennità di fr. 107.60/giorno {[fr. 3'777.15 x 13 mesi] x 80% : 365}).
Per quanto concerne invece l’importo della rendita d’invalidità, la CO 1 l’ha stabilito in fr. 57'179, prendendo in considerazione il guadagno concretamente realizzato dall’insorgente durante l’anno precedente l’infortunio, dunque durante il periodo 31 luglio 2004 - 30 luglio 2005 (cfr. doc. 9, p. 2).
Chiamato a pronunciarsi al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che, in ossequio agli articoli 15 cpv. 1 e cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 cpv. 3 e 4 OAINF, l’indennità giornaliera e la rendita sono calcolate entrambe in base al guadagno assicurato, il quale è però determinato secondo modalità diverse. Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio. Eventuali modifiche di reddito che sarebbero presumibilmente subentrate dopo l’insorgenza del rischio assicurato (aumento reale del salario, avanzamenti di carriera, modifiche del tempo di lavoro, ecc.), non vengono di principio prese in considerazione, nemmeno qualora fossero dimostrate nel caso concreto (cfr. A.P. Holzer, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, in SZS/RSAS 2010, p. 203).
Inoltre, a proposito dell’invocato art. 23 cpv. 1 OAINF (rispettivamente, art. 24 cpv. 1 OAINF per quanto riguarda la rendita d’invalidità), va segnalato che le eventualità enumerate nelle disposizioni d’ordinanza appena menzionate (quindi, servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile, infortunio, malattia, maternità e lavoro ridotto [nonché la disoccupazione, trattandosi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF]), sono esaustive (cfr. DTF 139 V 161 consid. 4.2.3; cfr. pure Holzer, art. cit., p. 216 s. e la nota n. 79), e ciò al di là di quanto potrebbe prevedere il “pieghevole SuvaCare” richiamato in sede di ricorso.
D’altro canto, è utile osservare che, in una sentenza U 298/00 dell’11 giugno 2001, il TFA ha chiaramente sancito, con riferimento al disposto dell’art. 10 cpv. 3 OADI, che può essere considerato disoccupato (totale o parziale) ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF, soltanto colui che si è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione e che si sottomette ai relativi obblighi, non essendo sufficiente “… che si trovi in una condizione analoga a quelle del disoccupato o della persona che potrebbe disporre delle indennità per lavoro ridotto.”.
Inoltre, laddove l’avv. RA 1 pretende che tanto l’indennità giornaliera quanto la rendita d’invalidità andrebbero calcolate in base a un guadagno assicurato di fr. 72'072, corrispondente al salario che l’assicurata avrebbe conseguito nel 2007 senza il danno alla salute, giova sottolineare che le regole e i principi posti alla base della fissazione del guadagno assicurato non corrispondono a quelli relativi alla determinazione del reddito da valido. Infatti, per fissare il guadagno assicurato si considera, di principio, ciò che è stato effettivamente percepito al momento, rispettivamente prima dell’infortunio (cfr. art. 15 LAINF; 22 OAINF; STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008), mentre per determinare il reddito da valido si considera un reddito ipotetico. Del resto, sul tema, in una sentenza U 308/04 del 16 gennaio 2006, l’Alta Corte si è espressa nei seguenti termini:
" (…).
3.3. Quant à la différence de plus de 9'000 fr. entre le revenu sans invalidité retenu par l'office AI ( 59'824 fr.) et le gain annuel assuré par la CNA (50'903 fr.), elle n'est pas pertinente et relève d'une confusion entre la notion de gain assuré - seul déterminant en matière de rente - qui se fonde sur la situation réelle de l'assuré avant l'accident et celle de revenu sans invalidité par quoi il faut entendre le gain hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain assuré; ATF 122 V 316 consid. 2a et les références).”
In esito a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche a proposito dell’entità del guadagno assicurato su cui sono state calcolate l’indennità giornaliera e la rendita d’invalidità.
Sebbene non sia oggetto della presente vertenza, il TCA precisa che, secondo l'art. 25 cpv. 1 LAINF, l’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) viene calcolata sull'importo massimo del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 OAINF), in vigore al momento dell'infortunio. Nella DTF 127 V 456 ss. (= RAMI 2002 U 451, p. 61 ss.), la Corte federale ha inoltre stabilito che il guadagno annuo assicurato vigente il giorno dell'infortunio è determinante anche nel caso in cui fra l'evento assicurato e l'assegnazione dell'IMI sia trascorso un lungo periodo, ad esempio qualora la menomazione all'integrità sia subentrata soltanto a seguito di una ricaduta oppure di postumi tardivi.
2.7. Ricaduta del 2017: diritto alle prestazioni sanitarie?
2.7.1. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Lausanne 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di cura medica e causa incapacità lavorativa. Per contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35 consid. 1c e riferimenti).
2.7.2. È già stato indicato che le prestazioni di cura medica enumerate all’art. 10 cpv. 1 LAINF devono essere corrisposte fintantoché da esse ci si possa attendere un notevole miglioramento dello stato di salute infortunistico della persona assicurata (cfr. supra, consid. 2.4.1.).
Il diritto alla cura medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF).
Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso delle spese (art. 10 a 13) sono accordati, a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAINF, se il beneficiario:
a. è affetto da malattia professionale;
b. soffre di ricaduta o di postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;
c. abbisogna durevolmente di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;
d. è incapace di guadagno e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento.
Le condizioni del diritto all'assunzione delle spese di cura medica differiscono quindi a seconda che l'assicurato sia o meno titolare di una rendita (DTF 116 V 41 consid. 3d). Nell'ipotesi contemplata dall'art. 10 cpv. 1 LAINF, la cura medica dev'essere assunta qualora sia atta a migliorare lo stato di salute o a impedirne un peggioramento. Non è invece necessario che la cura sia di natura tale da ristabilire o da aumentare la capacità di guadagno. Per contro, nell'ipotesi di cui all'art. 21 cpv. 1 LAINF, le spese di cura possono essere assunte solo alle condizioni previste dalla norma stessa (sul tema, cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e STCA 35.2018.30 del 20 giugno 2018).
Il capoverso 3 dell’art. 21 LAINF prevede che, in caso di ricadute e di postumi tardivi o se l’assicuratore ordina il ripristino della cura medica, il beneficiario della rendita ha diritto anche alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese (art. 10 a 13). Il beneficiario della rendita, se subisce durante questo periodo una perdita di guadagno, ha diritto all’indennità giornaliera calcolata in base all’ultimo guadagno realizzato prima della nuova cura medica.
2.7.3. Nella presente fattispecie, con la decisione formale del 31 ottobre 2018, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore convenuto ha negato la presa a carico delle spese di cura insorte nell’ambito della ricaduta (in particolare, quelle legate all’intervento chirurgico del dicembre 2017), e ciò per il motivo che “…, pur ammettendo che siamo in presenza di una ricaduta, non vi è ad ogni modo alcuna capacità di guadagno residua da mantenere essendo la signora RI 1 da tempo in pensione. (…). Anche le prestazioni sanitarie in relazione alla ricaduta annunciata nel corso del 2017 (nuovo trattamento medico iniziato nel 2016) sono a carico dell’assicurazione LAMal.” (doc. 9, p. 4).
La ricorrente contesta la tesi sostenuta dall’amministrazione per i motivi già esposti in precedenza (cfr. supra, consid. 1.9.).
Al riguardo, va innanzitutto constatato che, secondo la giurisprudenza, persone infortunate parzialmente invalide (incapacità lucrativa del 10% almeno ma inferiore al 100% [cfr., su questo aspetto, la STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 consid. 2.3], come è il caso di RI 1, la quale al momento della ricaduta presentava una capacità lavorativa in attività sostitutive del 50% e, pertanto, pure una certa capacità lucrativa residua [cfr. supra, consid. 2.5.3.], circostanza che esclude a priori l’applicazione della lett. d dell’art. 21 cpv. 1 LAINF che concerne gli assicurati che presentano un’incapacità lucrativa del 100% [cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, Art. 21 UVG, n. 11]) non possono più beneficiare delle prestazioni sanitarie dell’assicurazione contro gli infortuni in base all’art. 21 cpv. 1 lett. b e c LAINF, una volta raggiunta l’età di pensionamento (in casu, a decorrere dal 31 dicembre 2007, 64. anno di età compiuto nel mese di dicembre 2007) (cfr. STF 8C_50/2018 succitata, consid. 2).
Stante ciò, al TCA non rimane che da esaminare se l’art. 21 cpv. 3 LAINF conferisce all’insorgente il diritto alle prestazioni sanitarie in ragione di una ricaduta, e ciò anche dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento.
In una sentenza UV.2017.00160 del 13 settembre 2018, pubblicata sul sito internet www.sozialversicherungsgericht.zh.ch/rechtsprechung, dopo aver constatato che sino a quel momento il Tribunale federale non aveva ancora fornito una risposta alla questione di sapere se l’art. 21 cpv. 3 LAINF conferisce ai beneficiari di rendita un diritto autonomo, ossia distinto dall’art. 21 cpv. 1 LAINF, alle prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese ai sensi degli articoli 10-13 LAINF e aver proceduto a un’interpretazione letterale e storica di quella disposizione, tenuto conto dell’opinione espressa in proposito dalla dottrina (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, 2a edizione, p. 386 s. inclusa la nota 966 e OF-Kommentar KVG/UVG-Gehring, Zurigo 2018, n. 13 ad art. 21 LAINF), il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo è giunto alla conclusione che i beneficiari di rendita parzialmente invalidi non possono dedurre dall’art. 21 cpv. 3 LAINF alcun diritto a prestazioni sanitarie e al rimborso delle spese, dopo il loro pensionamento. Trattandosi di una ricaduta o di postumi tardivi, presupposto imprescindibile per ammettere l’assunzione dei costi di cura nel caso dei beneficiari di rendita, è in effetti l’esistenza di una capacità lucrativa residua.
Tutto ben considerato, accertato che nel frattempo l’Alta Corte federale non si è pronunciata sulla tematica in discussione, questa Corte non vede alcun valido motivo per discostarsi da quanto deciso dai giudici zurighesi. Se ne deduce pertanto che, in concreto, la CO 1 era legittimata a negare l’assunzione dei costi di cura generati nell’ambito della ricaduta dell’infortunio assicurato annunciata nel 2017, ritenuto che a quel momento la ricorrente aveva raggiunto ormai da tempo l’età di pensionamento AVS.
Sempre a proposito delle prestazioni sanitarie, in data 21 maggio 2020, la patrocinatrice dell’insogente ha postulato che questa Corte decida una “misura provvisionale di protezione d’urgenza, ovvero di concessione/restituzione dell’effetto sospensivo od ogni altra” (doc. XXIII, p. 5). Il TCA si limita a segnalare di avere già regolato questo aspetto con la decisione 35.2019.41 del 6 maggio 2019 (cfr. doc. VII).
2.8. Revisione della rendita d’invalidità in vigore alla chiusura della ricaduta del 2017?
A margine della visita fiduciaria del 24 luglio 2018, il dott. __________ ha accertato che le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurata si erano di nuovo stabilizzate (cfr. doc. 8, p. 10 s.) e che la capacità lavorativa residua in attività sostitutive adeguate si era nel frattempo ridotta dal 50 al 33,3% (cfr. doc. 8, p. 11).
Con la propria decisione formale, l’amministrazione ha negato che fossero dati i presupposti per procedere a un aumento della rendita d’invalidità in vigore, siccome “… l’articolo 22 LAINF esclude una revisione della rendita d’invalidità dal mese in cui l’avente diritto raggiunge l’età di pensionamento, …” (doc. 9, p. 3).
L’art. 22 LAINF, prevede che, in deroga all’articolo 17 capoverso 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l’avente diritto riceve una rendita di vecchiaia dell’AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso raggiunge l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 LAVS.
Se l’assicurato presenta una domanda di revisione poco prima del termine, l’assicuratore è tenuto a dare avvio alla procedura, anche se la decisione di revisione sarà resa soltanto dopo che l’assicurato avrà raggiunto l’età limite. Parimenti, l’assicuratore può introdurre una procedura di revisione della rendita prima dell’età limite, a condizione che ne abbia informato l’assicurato; l’assicuratore può allora rendere la sua decisione ulteriormente (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 393 e il riferimento giurisprudenziale ivi citato; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 116).
Nella concreta evenienza, RI 1 ha raggiunto l’età di pensionamento AVS nel mese di dicembre 2007, ragione per la quale non può in effetti entrare in linea di conto una revisione della rendita d’invalidità a seguito del peggioramento legato alla ricaduta del 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui il grado d’invalidità è stato fissato al 73%. Per il resto, essa è confermata.
§§ Gli atti vengono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti