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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.06.2019 35.2019.26

24 giugno 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,407 parole·~27 min·2

Riassunto

Dolore al braccio mentre effettuava trazione alla sbarra in palestra.Non infortunio ex art.4 LPGA.Rinvio degli atti all'ass.LAINF relativam.alla presenza di una lesione parificabile.Manca la diagnosi del medico curante.Se subito stiramento, verificare se danno non prevalentemente causato da malattia

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2019.26   DC/sc

Lugano 24 giugno 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 4 gennaio 2019 emanata da

CO 1   rappr. da:   RA 2       in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Il 29 agosto 2018, la __________ ha comunicato alla CO 1 che __________, ingegnere informatico, in data 28 agosto 2018, aveva improvvisamente avvertito un forte dolore al braccio sinistro mentre effettuava una trazione alla sbarra presso la palestra __________ (cfr. doc. 1A1).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 29 ottobre 2018 l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi al braccio sinistro non erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 1A12).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dalla RA 1 (cfr. doc. 1A17), in data 4 gennaio 2019 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A)

                               1.3.   Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         La sua patrocinatrice sostiene che l’assicuratore dovrebbe assumere il caso in quanto siamo in presenza di un infortunio e pure di una lesione parificabile:

" (…)

11. Alla luce di quanto sopra, nel caso specifico si tratta di un evento improvviso (verificatosi in un'unica occasione) ed involontario, verificatosi alla sbarra in fase di trazione a seguito dello scivolamento di una mano. In tal senso, il signor RI 1 ci tiene a precisare che è da un periodo di oltre 10 anni che non fa trazioni alla sbarra e che l'ha fatto per la prima volta in quel giorno senza alcun riscaldamento muscolare. Ovviamente il movimento è stato brusco ed aggravato dal fatto che lo scivolamento della mano ha imposto un movimento repentino del braccio sinistro, che ha avuto come conseguenze l'intenso dolore al livello del bicipite prossimale. Il tutto fortunatamente senza influssi di sorta sulla capacità lavorativa (si tratta dunque di un caso bagatella).

Prove: c.s.

12. Il Dr. med. __________ ha spiegato la motivazione clinica alla base della problematica, indicando che il paziente nell'atto di sollevare il proprio corpo di 80 kg con le braccia alla spalla ha avvertito un dolore forte alla spalla sinistra. Egli ha sostenuto che il fattore esterno causale all'infortunio fosse proprio il peso di 80 kg del corpo sollevato alla spalla da parte di una persona non allenata, non avvezza alle attività manuali e di professione informatico.

Prove: c.s.

13. Alla luce di quanto sopra, i requisiti della giurisprudenza ai fini di riconoscere il fattore straordinario sono adempiuti ed il caso rientra nella casistica dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Ad ogni modo, ritenuto che la sonografia ha evidenziato l'assenza di lesioni, ma che l'esistenza di uno "stiramento muscolare" è stata comprovata per fatti concludenti, anche in assenza del fattore esterno straordinario la sussunzione del caso andrebbe sotto infortunio a mente dell'art. 6 LAINF.

Prove: c.s.

14. In merito alla descrizione dell'accaduto, si fa presente come l'assicurato abbia implementato la propria versione iniziale con delle argomentazioni aggiuntive, che non sono per nulla in contrasto con quelle indicate nella dichiarazione della prima ora. Egli ha sostenuto che nell'atto di "fare una trazione alla sbarra ha sentito come un triplo strappo nel muscolo del braccio sinistro e ha dovuto subito smettere l'allenamento in palestra". Nella successiva versione fornita, l'assicurato ha semplicemente evidenziato come la mano gli fosse scivolata dalla sbarra e come avesse quindi effettuato un movimento scoordinato. Si evidenzia come le due versioni non siano affatto contrastanti, ma s'implementino l'un l'altra, completando il quadro degli avvenimenti.

(…).

16. Secondo la giurisprudenza federale, il sollevamento di pesi inferiori ai 100 kg non viene considerato quale sforzo eccessivo qualora si tratti di assicurati esercitanti attività manuali (STF U 252/06 del 04.05.2007; STFA U 144/06 del 23.05.2006, U 222/05 del 21.03.2006 e U 110/99 del 12.04.2000). Argomentando a contrario, essendo l'assicurato un informatico di professione, non svolgendo attività manuali, avendo lo stesso da poco iniziato degli esercizi in palestra e svolgendo unicamente un corso di pilates una volta alla settimana, il sollevamento da parte dello stesso di un peso di 80 kg costituisce uno sforzo eccessivo nell'ambito di un evento straordinario (dovendo gioco forza escludere l'atto ordinario della vita). Si giustifica pertanto considerare l'evento de quo alla stregua d'infortunio, a mente dell'art. 4 LPGA.

Prove: c.s.

17. Considerata infine l'esistenza per atti concludenti di uno "stiramento muscolare", anche in assenza del fattore esterno straordinario, si chiede che la fattispecie venga considerata qua-le infortunio a mente dell'art. 6 LAINF. Ritenuto che l'CO 1 non ha proceduto ad approfondimenti medici su quest'aspetto, si postula in via subordinata, di ritornare gli atti all'amministrazione affinché predisponga i necessari complementi medici del caso, atta ad avvalorare la propria posizione secondo cui non esiste alcun "stiramento muscolare", rientrante nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 6 LAINF.” (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 19 febbraio 2019 la CO 1 chiede di respingere il ricorso.

                                         Il suo patrocinatore sostiene innanzitutto che non si tratta di un infortunio, in quanto non vi è stato nè un movimento scoordinato, nè uno sforzo manifestamente eccessivo:

" (…)

Si deve dunque ritenere, come rettamente avvenuto nella decisione su opposizione, che la descrizione fedefacente dell'evento sia quella descritta (peraltro in maniera circostanziata e chiara) in occasione del primo contatto con l'assicurazione. Da quanto risulta dagli atti, una tale descrizione è peraltro stata fornita anche al proprio medico curante, posto che ciò emerge anche dal relativo rapporto medico (all. M1). Se ne deduce dunque che debba dunque essere scartata a priori l'ipotesi di un movimento scoordinato (data la priorità alla prima esposizione dettagliata, stante la quale l'assicurato non avrebbe compiuto alcun movimento incongruo, avendo espressamente escluso che fosse intervenuto qualsiasi movimento inusuale, tra cui uno scivolamento o una caduta).

2.2.

Si deve qui escludere anche che il danno alla spalla subito dall'assicurato sia da imputare ad uno sforzo manifestamente eccessivo.

La giurisprudenza, citata correttamente dalla decisione impugnata, ammette l'esistenza di un fattore straordinario soltanto quando, sollevando o spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario, cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso concreto (TCA 35.2014.101 del 13 aprile 2015). In materia di esercizi in palestra, la giurisprudenza Friburghese ha escluso il carattere infortunistico di una lesione alla spalla procuratasi da un assicurato eseguendo delle trazioni alla sbarra (Kantonsgericht Freiburg, 605 2018 6 del 9 luglio 2018). Cod. lod. Tribunale è giunto alla medesima conclusione in un caso di sollevamento di un peso di 90 kg al bilanciere (TCA 35.2014.101 del 13 aprile 2015).

Nel concreto caso, dagli atti (e dalla motivazione del ricorso) non emerge che l'assicurato abbia qualsiasi limite fisico che gli impedisca di allenarsi in palestra.

L’età relativamente giovane del ricorrente dall'altro canto, esclude che il semplice sollevamento del proprio peso corporeo compiendo delle trazioni alla sbarra (esercizio di per sé molto comune negli allenamenti in palestra) possa costituire uno sforzo manifestamente eccessivo, quand'anche il soggetto non eserciti professionalmente un'attività manuale o non eseguisse l'esercizio specifico da diverso tempo (aspetto che in ogni caso è solo allegato, senza comprove). In queste circostanze, come rettamente considerato dalla decisione impugnata, non si pub riconoscere che egli abbia compiuto uno sforzo manifestamente eccessivo.

2.3.

Né in fase di opposizione, né in fase di ricorso, l'assicurato ha dunque potuto dimostrare, secondo il necessario grado di verosimiglianza preponderante, la riunione degli elementi costitutivi dell'infortunio, ragione per cui un obbligo prestativo da parte dell'assicurazione è stato in questo senso correttamente escluso. (…)” (Doc. III pag. 5-6)

                                         Secondo il patrocinatore dell’assicuratore LAINF non vi è neppure stata una lesione parificabile:

" (…)

Nel concreto caso, nessuno dei referti medici versati agli atti evidenzia anche solo la possibilità (che comunque non sarebbe ancora sufficiente) che l'assicurato abbia subito uno stiramento muscolare, anzi. Tutti i pareri medici raccolti in fase istruttoria (sia quelli dei medici curanti, sia quelli dei professionisti coinvolti dall'assicurazione) hanno escluso lesioni muscolari o tendinee. Lo si evince in particolare anche dall'esito dell'ecografia cui si è sottoposto il ricorrente subito il giorno successivo all'evento, che non ha mostrato alcuna traccia di lesioni. Una tale valutazione è stata in seguito confermata in ben due altre occasioni.

Non vi sono dunque in merito degli elementi discordanti di qualsiasi sorta, secondo cui si possa giustificare un rinvio degli atti per ulteriori accertamenti. Neppure nel ricorso l'assicurato fornisce alcun elemento per cui sia necessario un qualsiasi approfondimento di carattere medico. Ammettere il contrario sarebbe d'altronde anche incompatibile rispetto all'onere probatorio in capo all'assicurato. (…)” (Doc. III pag. 7)

                               1.5.   Il 18 marzo 2019 la patrocinatrice del ricorrente ha inviato i seguenti ulteriori mezzi di prova:

" (…)

Al fine di poter comprovare il fatto che il ricorrente si recasse unicamente al corso di pilates del martedì sera o ad eseguire gli esercizi a terra prima del corso, produciamo la seguente documentazione:

    - Doc. C:  dichiarazione di __________, datata 12.03.2019,

                    presente al momento dei fatti;

    - Doc. D: attestazione di frequenza al corso di pilates, datata

                    07.03.2019;

    - Doc. E:  programma corsi palestra 2016/2017 e 2017/2018

                    presso la palestra "__________";

    - Doc. F:   dettaglio e statistiche ingressi in palestra dal 2016 al

                    2019.

Ciò comprova apertis verbis che il ricorrente non fosse affatto avvezzo al sollevamento di pesi.” (Doc. VII)

                                         Al riguardo il 29 marzo 2019 il rappresentante dell’assicuratore LAINF si è così espresso:

" (…)

1.

Per quanto attiene alla dichiarazione del fratello del ricorrente, allestita ad hoc strumentalmente al ricorso, è recisamente contestata nella sua valenza quale mezzo di prova, dato che chi l'ha redatta è persona chiaramente vicina al ricorrente e che la stessa è stata allestita solo a seguito della decisione su opposizione, del ricorso e della risposta di causa.

Sia come sia, la stessa non fa altro che confermare che l'evento si è manifestato eseguendo un esercizio del tutto usuale e in maniera perfettamente "normale", ovvero senza che sia intervenuto alcuno "scivolamento", contrariamente a quanto si è tentato di dichiarare nel ricorso. Anche volendo ammettere una qualsiasi valenza, la dichiarazione conferma unicamente le tesi di risposta.

2.

Per quanto attiene al piano dei corsi e all'attestato di frequenza prodotto, anche questi documenti non provano nulla di rilevante ai sensi del ricorso, ma semmai il contrario.

Premesso che nulla esclude che l'assicurato potesse comunque eseguire delle trazioni alla sbarra altrove, quand'anche non le eseguisse abitualmente si potrebbe tutt'al più dedurre che egli non fosse specificamente abituato alle stesse, ciò che comunque non è sufficiente a comprovare uno sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza applicabile alla fattispecie.

L'assicurato infatti, come attestano i documenti prodotti da cui emerge anche la solida partecipazione ai corsi di pilates, risulta comunque in forma fisica allenata e abituato comunque a (seppur diversi) esercizi fisici, quand'anche non specificatamente alla sbarra.

L'esecuzione di una trazione a corpo libero, in situazione "normale" -vale a dire in presenza di una persona in buono stato fisico e di salute - rappresenta un atto ordinario e non può dunque in ogni caso configurare uno sforzo eccessivo, dato che tale fattispecie per costante giurisprudenza (cfr. STE 116 V 136, consid. 3.b, p. 139 e RAMI 1994, U 180, p. 38, consid. 2.) è adempiuta solo in presenza di uno sforzo manifestamente eccessivo ("ausserordentlicher Kraftaufwand"), vale a dire in presenza di una azione lesiva che richiede uno sforzo fisico manifestamente al di fuori del comune ("Anstrengung... ausserordentlicher Art"). Per tale ragione anche alla luce degli ulteriori mezzi di prova, non si possono che ribadire le tesi di risposta.” (Doc. IX)

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno alla salute interessante la spalla sinistra, oppure no.

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

                               2.3.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.4.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, è irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.5.   Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.

                                         Con la revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

                                         Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f.  lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

                               2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

                                         Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflichtund Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

                                         Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 29 agosto 2018 è stato indicato che l’assicurato il giorno precedente, “mentre effettuava una trazione alla sbarra, sentiva un forte dolore al braccio sinistro, Palestra __________” (cfr. doc. 1A1).

                                         Il 2 settembre 2018, l’assicuratore LAINF ha interpellato il ricorrente invitandolo a rinviare il modulo debitamente compilato e firmato.

                                         L’assicurato ha così risposto alle domande:

" Descriva dettagliatamente la dinamica dell’evento.

Nel fare una trazione alla sbarra ho sentito come un triplo strappo nel muscolo del braccio sinistro e ho subito dovuto smettere l’allenamento in palestra.

È accaduto qualcosa di straordinario o contrario al programma che ha contribuito all’evento, ad es. uno scivolamento o una caduta? Se sì: che cosa?

No.

Quando ha accusato i primi dolori/disturbi? Come si sono manifestate le lesioni?

Subito: la lesione non era visibile. (…)” (Doc. 1A3)

                                         Nel certificato del 20 settembre 2018 il medico curante dr. __________ si è così espresso:

" (…)

Il paziente si è presentato in urgenza nella mia consultazione in data 29.08.2018 riferendo che il giorno prima facendo delle trazioni alla sbarra in palestra a freddo ha avvertito un forte dolore accompagnato da un suono tipo “crak” alla spalla sinistra. Clinicamente il paziente aveva una forte dolenzia a livello della testa dell’omero sinistro ventralmente con un impaccio motorio. Non vi erano ematomi o altri segni clinici visibili. Ho programmato un’ecografia di cui vi allego il risultato e che non ha mostrato lesioni muscolo tendinee. Ho così potuto rassicurare il paziente consigliandogli degli impacchi freddi e degli antiinfiammatori al bisogno. Non ho più visto il paziente per l’infortunio in questione e non ho prescritto inabilità lavorative.”

(Doc. 1M1)

                                         In sede ricorsuale l’assicurato ha fatto pervenire una dichiarazione di suo fratello, __________, del seguente tenore:

" (…)

·         Frequento la medesima palestra di mio fratello, il __________ di __________, con abbonamento annuale e accesso consentito nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

·         L’abbonamento è il medesimo di mio fratello, ma ci vediamo in palestra solo il martedì nel tardo pomeriggio, quando lui viene per il corso di pilates.

·         Ero presente al momento in cui mio fratello si è fatto male alla spalla sollevandosi una sola volta sulla sbarra e ho assistito al suo esercizio improvvisato.

·         Lui era appena arrivato, mentre io ero già in palestra e non l’ho visto fare alcun riscaldamento, come al solito del resto.

·         Ho visto che RI 1 è subito sceso tenendosi la spalla sinistra con la mano destra e lamentandosi di essersi fatto male.

·         RI 1 mi ha quindi detto che sperava che con un po’ di acqua fredda e magari qualche sauna sarebbe passato, ma non deve aver funzionato.

·         Le trazioni alla sbarra non sono contemplate nelle sessioni del corso di pilates e mio fratello non ha l’allenamento adeguato a compiere sforzi simili. Al massimo lo vedo fare un po’ di stretching a terra prima del corso di pilates e dopo il corso va a farsi una doccia e le saune.

·         Già il sollevamento di 2 confezioni di acqua, una per braccio, per un peso complessivo di 18 kg., senza piegare le braccia, sono già uno sforzo considerevole per una persona non allenata, quindi se valutiamo il sollevamento di un peso oltre 4 volte superiore, di 80 kg., piegando le braccia, senza nemmeno aver fatto un riscaldamento muscolare, ci rendiamo conto che in proporzione è senza dubbio uno sforzo straordinario.” (Doc. C)

                               2.8.   Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio 2018; DTF 143 V 168 consid. 5.2.2. pag. 174; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

                                         Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

                                         Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

                                         Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica dell’evento del 28 agosto 2018, su quanto figura nel formulario di annuncio di infortunio e, soprattutto, nel questionario compilato il 2 settembre 2018 dall’assicurato medesimo, documenti dai quali risulta in maniera chiara e univoca che RI 1 ha avvertito un forte dolore al braccio sinistro mentre effettuava una trazione alla sbarra presso la palestra __________.

                                         In particolare, il TCA ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti, decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurato nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel noto questionario.

                                         In tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub doc. 1A3, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato, utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA 35.2014.17 del 4 marzo 2015). Da qui l’importanza che rivestono le dichiarazioni fornite dalla persona assicurata stessa in risposta alle domande del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto l’evento annunciato.

                                         Nella presente fattispecie è quindi decisivo il fatto che alla specifica domanda volta a ottenere una descrizione dettagliata del movimento incriminato compiuto, l’assicurato abbia dichiarato che stava facendo una trazione alla sbarra e che non è avvenuto nulla di particolare.

                                         A fronte della chiarezza della domanda posta e della relativa risposta fornita dal ricorrente, il TCA non può considerare credibile quanto sostenuto solo in un secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione formale di rifiuto del 29 ottobre 2018, allorquando la sua patrocinatrice ha dichiarato che vi è stato uno scivolamento di una mano dalla sbarra (cfr. doc. 1A17), descrizione che non si limita a completare - ma in realtà contraddice - la prima versione dei fatti fornita.

                                         Una simile versione non figura peraltro nel primo certificato medico e neppure nella dichiarazione del fratello __________.

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene dunque che i disturbi nella regione della spalla sinistra denunciati da RI 1, siano insorti in occasione di una trazione alla sbarra, senza alcun scivolamento della mano.

                               2.9.   Nel caso concreto non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con oggetti.

                                         Va, dunque, esaminato se si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.5. e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Affinché una lesione corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).

                                         Alla luce di quanto esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.8) occorre subito escludere che siamo in presenza di un movimento scoordinato.

                                         A proposito dello sforzo manifestamente eccessivo, il TCA ritiene che l’esercizio compiuto dall’assicurato (trazione alla sbarra) tenuto conto anche del fatto che egli, seppure di professione informatico, effettua regolarmente attività sportiva, che è nato nel 1974 e pesa 80 kg, non presenta un carattere straordinario (cfr., in questo senso, la sentenza 605.2018.6 del 9 luglio 2018 della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Friborgo).

                                         Il TCA deve così concludere che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un fattore esterno.

                                         Di conseguenza, non si è in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

                             2.10.   Resta da stabilire se il caso deve essere assunto dall’assicuratore contro gli infortuni sulla base dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

                                         L’amministrazione lo nega, sostenendo che non vi è stata nessuna lesione parificabile.

                                         In particolare il medico di fiducia dr. __________ nel certificato del 27 ottobre 2018 ha affermato che “la diagnosi posta non fa parte delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio secondo art. 6/2 LAINF, in particolare non sono state documentate lesioni a carattere traumatico” (cfr. doc. 1M3).

                                         Il TCA constata che nell’annuncio d’infortunio il datore di lavoro ha indicato come danno alla salute “Zerrung” (cfr. doc. 1A1).

                                         La patrocinatrice dell’assicurato nella sua opposizione ha sottolineato che “l’esistenza di uno stiramento muscolare è stato comprovato” (cfr. doc. 1A17) e nel ricorso che “l’esistenza di uno stiramento muscolare è stato comprovato per atti concludenti” (cfr. consid. 1.3.).

                                         Lo stiramento muscolare (o elongazione muscolare), che figura all’art. 6 cpv. 2 lett. c LAINF, è così definito:

(…) una lesione che altera il normale tono muscolare: pur con le debite semplificazioni, è una “via di mezzo” tra la contrattura (che è un incremento involontario del tono muscolare) e lo strappo (che è invece la rottura delle fibre muscolari). (…) Gli sportivi sanno molto bene quanto possa essere frequente lo stiramento muscolare. Situazioni tipiche che favoriscono l’insorgenza di tale fenomeno sono la mancanza di un riscaldamento generale specifico, una preparazione fisica non idonea (https://www.guidasalute.it/dieta-del-minestrone/2507) dinanzi a sforzi eccessivi, movimenti bruschi e violenti, problemi di natura articolare, squilibri posturali, mancanza di coordinazione, condizioni ambientali avverse (gelo), microtraumi ripetuti, abbigliamento e calzature non idonee, recupero insufficiente dopo un precedente sforzo atletico. Riconoscere uno stiramento è “relativamente” semplice. Rispetto alla contrattura – che manifesta un dolore modesto e diffuso – lo stiramento è infatti un fenomeno che si manifesta con un dolore acuto e improvviso, cui segue uno spasmo muscolare. In alcuni casi il dolore non raggiunge picchi di gravità, e – essendo sopportabile – induce molti sportivi a continuare nella loro pratica. Purtroppo, proprio questa “tentazione” di continuare gli sforzi apre le strade per aggravare notevolmente la situazione (strappo), per cui si consiglia di fermarsi il prima possibile, anche se il dolore dovesse essere solo di lieve entità. (…)”

(cfr. www.guida.salute.it/stiramentomuscolare)

                                         Per un’approfondita descrizione vedi pure “Muskelzerrung” in www.beobachter.ch/gesundheit/krankheit/muskelzerrung.

                                         Per costante giurisprudenza, lo stiramento muscolare deve essere diagnosticato dal medico tramite un esame clinico:

" (…) Unter Berücksichtigung all dieser Umstände vermögen die Berichte des Kreisarztes sowie des Dr. med. S.________ denjenigen des erstbehandelnden Arztes (Dr. med. B.________) nicht in Frage zu stellen, und es ist im Folgenden davon auszugehen, dass sich die Versicherte am 31. Dezember 2003 eine Muskelzerrung im Bereich der linken Schulter zugezogen hat. Daran ändern auch die von der Vorinstanz zitierten Urteile nichts: Denn einerseits war auch im Urteil X. vom 10. Dezember 2001, U 20/00, nur eine Muskelzerrung im Bereich der proximalen Adduktoren diagnostiziert, welche das Eidgenössische Versicherungsgericht genügen liess; andererseits ist das Urteil Z. vom 7. Oktober 2003, U 332/02 (recte: 322/02), auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt nicht anwendbar, da dort nur der Arbeitgeber in der Unfallmeldung, nicht aber die Ärzte von einer Muskelzerrung ausgingen.” (cfr. STFA U 222/05 del 21 marzo 2006 consid. 5.2)

                                         Vedi pure “Muskelzerrung”, art. cit.:

" (…) Bei einer Muskelzerrung stellt der behandelnde Arzt die Diagnose ausschliesslich anhand der auftretenden Symptome: Auftretende Schmerzen, eine deutlich eingeschränkte Muskelfunktion, sowie zusätzliche Muskelkrämpfe und eine Verhärtung des Muskels liefern klare Hinweise auf eine Muskelzerrung. Um bei einem Verdacht auf eine Zerrung die Diagnose zu bekräftigen wird der behandelnde Arzt den betroffenen Muskel auf Druckschmerz und Muskelhärte hin abtasten. Hinzu kommt bei der Diagnose einer Muskelzerrung eine Funktionsanalyse: Ob und wenn ja wie schmerzhaft ist die aktive und passive Dehnung des betroffenen Muskels? Ist die Belastung des Muskels schmerzhaft? Wie hoch ist der Kraftverlust, der durch die Muskelzerrung verursacht wird?

Bildgebende Diagnoseverfahren wie eine Ultraschalluntersuchung oder eine Kernspintomographie kommen im Übrigen bei einer Muskelzerrung zur Diagnose nicht zum Einsatz. Denn eine Zerrung führt nicht zu erkennbaren Veränderungen der Muskelfasern und ist daher für bildgebende Diagnoseverfahren und das Auge unsichtbar.”

                                         Per quel che riguarda il presente caso, nei certificati del dr. __________ del 20 settembre 2018 (riprodotto al consid. 2.4) e del 10 ottobre 2018 non figura una diagnosi precisa bensì una descrizione di quanto da lui riscontrato (cfr. doc. 1M4):

" (…) si tratta chiaramente di un infortunio, in quanto l’influsso è stato dannoso (ha causato dolori e fastidi al paziente, seppure in assenza di lesioni muscolo-tendinee all’ecografia eseguita), improvviso (il paziente sollevando il proprio corpo con le braccia alla sbarra ha avvertito una fitta improvvisa accompagnata da un rumore alla spalla sx), involontario (chiaramente!!!), e il fattore esterno è motivato dalla forza di gravità applicata al peso del corpo del paziente.”

                                         Nel Rapporto relativo all’ecografia del braccio sinistro effettuata il 29 agosto 2018 dalla dr.ssa __________ figurano le seguenti indicazioni:

" Referto:

Il tendine capo lungo del bicipite è nella norma, senza segni per una tenosinovite.

Il muscolo bicipite non presenta alterazioni, come la restante muscolatura del braccio prossimale. Non raccolte.

Alla contrazione il muscolo bicipite si contrae normalmente.

Conclusioni:

Esame nella norma.” (Doc. 1M2)

                                         La patrocinatrice dell’assicurato sostiene che uno stiramento è implicitamente diagnosticato. Evidentemente un danno alla salute deve invece essere diagnosticato esplicitamente dal medico.

                                         In assenza di una precisa diagnosi da parte del medico curante, si giustifica di accogliere la richiesta subordinata del ricorrente e di rinviare gli atti all’amministrazione affinché interpelli il dr. __________ chiedendogli di formularla. Qualora, dopo avere sentito, se del caso, il proprio medico fiduciario, dovesse emergere che l’assicurato ha subito uno stiramento (e non ad esempio una semplice contrattura; sul tema cfr. STFA U 322/02 del 7 ottobre 2003, nella quale il medico aveva diagnosticato una semplice distorsione), CO 1 dovrà esaminare se tale danno alla salute non è prevalentemente causato dalla malattia.

                                         Dopo avere compiuto tali accertamenti, l’istituto assicuratore si pronuncerà nuovamente sull’esistenza o meno di una lesione parificabile ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione su opposizione del 4 gennaio 2019 è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                         L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.26 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.06.2019 35.2019.26 — Swissrulings