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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2020 35.2019.135

21 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,638 parole·~43 min·2

Riassunto

Accertata la stabilizzazione dello stato di salute per i disturbi di origine traumatica, assicuratore ha a ragione rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità, in mancanza di un sufficiente discapito economico

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 35.2019.135   CL/gm

Lugano 21 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)       redattrice:

  Christiana Lepori, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2019 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 24 ottobre 2019 emanata da

CO 1  rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 3 gennaio 2015, RI 1, a quel momento al beneficio delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni, è scivolata nella vasca da bagno. Ritenuto che al momento del sinistro ella era in stato di gravidanza, al fine di evitare un trauma addominale nella caduta ha anteposto la spalla sinistra che ha, così, subito un trauma contusivo (doc. 1; 14; doc. 105, pag. 1).

                                         La risonanza magnetica alla quale l’assicurata si è sottoposta dopo aver partorito, e meglio il 30 giugno 2015, ha rilevato la presenza di un impingement sottoacromiale senza rottura della cuffia, a seguito del quale è stato attivato un programma fisioterapico mirato (doc. 62).

                                         In data 20 ottobre 2015, il dr. med. __________ - specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia - ha comunicato all’assicuratore che la qui ricorrente denunciava un “repentino peggioramento della situazione avendo eseguito un movimento di iper-abduzione ed extrarotazione” (doc. 81).

                                         A fronte di tale peggioramento, l’assicurata è stata indirizzata dal Prof. dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, il quale, sia il 1° giugno 2016, che il 24 maggio 2017, ha consigliato un intervento chirurgico (doc. 131, pag. 2; 191, pag. 2), cui RI 1 si è, poi, sottoposta il 10 agosto 2017 (cfr. doc. 131 pag. 2, 191 pag. 2, doc. 203 pag. 2).

                                         Dopo un significativo miglioramento, l’assicurata ha, però, fatto valere un peggioramento del suo stato di salute (cfr. doc. 224 e 334). A causa del persistere dei dolori e delle limitazioni alla spalla, è stata indirizzata al Centro __________, poi alle Cliniche di riabilitazione di __________ e __________ (dove è stata degente dal 12 luglio all’8 agosto 2018) ed in seguito sottoposta ad una nuova artro-RM e ad un esame neurologico (cfr. doc. 248, 257, 268, 281, 286, 306 e 336)

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione 23 luglio 2019 - dopo che il 28 febbraio 2019 aveva dichiarato estinto il diritto alle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliere) successivamente al 31 marzo 2019 (cfr. doc. 346) - l’CO 1, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, ha assegnato all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%, negandole, per contro, il beneficio ad una rendita per invalidità (doc. 380).

                                         L’opposizione – inerente la sola rendita di invalidità, non essendo, per contro, contestata l’indennità per menomazione stabilita dall’amministrazione - interposta in data 24 maggio 2019 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 388) è stata respinta con decisione su opposizione del 24 ottobre 2019 (doc. 393).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione - nonché della decisione 23 luglio 2019 - e, in via principale, la condanna dell’assicuratore convenuto a riconoscerle le prestazioni LAINF continuative, segnatamente le cure mediche e le indennità giornaliere al 100%, mentre, in via subordinata, ha postulato l’assegnazione di una rendita invalidità LAINF al 100%. Il legale ha, inoltre, chiesto il riconoscimento di spese, tasse e ripetibili (che non ha quantificato; doc. I).

                                         Sostanzialmente, il patrocinatore della ricorrente, sulla base dei certificati medici allegati al ricorso allestiti il 25 maggio 2019 dal dr. med. __________, il 21 marzo 2019 ed il 19 novembre 2019 dalla dr.ssa med. __________ - ha considerato che l’assicuratore LAINF non ha valutato correttamente lo stato di salute dell’interessata, che dovrebbe sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico alla spalla e risulterebbe, pertanto, tutt’ora inabile al lavoro.

                                         Il danno infortunistico, inoltre, influirebbe sulla capacità lavorativa, motivo per il quale non appare sostenibile stabilire che il reddito da invalida è di poco ridotto (- 6%) rispetto a quello da valida. Anche volendo, poi, ipoteticamente considerare l’incapacità lavorativa ritenuta nella decisione su opposizione, la ricorrente postula una riduzione sociale almeno del 10%, in luogo di quella del 5% stabilita dall’amministrazione (doc. I).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo (doc. III).

                               1.5.   Con osservazioni del 19 febbraio 2020, il rappresentante della ricorrente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, ed ha prodotto il certificato medico del 10 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________ - medico curante dell’assicurata -, che dà atto del perdurare dell’inabilità della ricorrente al lavoro a causa dei dolori e della diminuita mobilità della spalla sinistra (cfr. doc. XI ed allegato).

                               1.6.   L’amministrazione si è pronunciata al riguardo in data 13 marzo 2020 rilevando, in particolare, che l’assicurata si è limitata a fornire una propria lettura degli eventi senza portar alcun nuovo elemento fattuale o giuridico suscettibile di modificare la posizione dell’amministrazione (doc. XV).

                               1.7.   Con osservazioni del 19 maggio 2020, il patrocinatore della ricorrente, oltre che riconfermarsi nelle proprie allegazioni, ha trasmesso un ulteriore certificato medico della dr.ssa med. __________ di data 17 maggio 2020, che dà atto del fatto che la problematica relativa alla spalla sinistra dell’assicurata non è stabile e che quest’ultima necessita, ancora, delle cure (doc. XVII ed allegato).

                               1.8.   Con risposta del 28 maggio 2020, l’CO 1 ha osservato che agli atti non vi è documentazione che permette di accertare che lo stato della paziente non si è stabilizzato (doc. XIX + 1/4).

                               1.9.   Con osservazioni del 25 giugno 2020, l’avv. RA 1 ha ribadito che il danno, infortunistico, alla salute della propria assistita non si è ancora stabilizzato, e meglio come risulta dal certificato 2 giugno 2020 del dr. med. __________ – specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia - ch’egli ha contestualmente prodotto. Per tale ragione, vista la necessità di un ulteriore intervento chirurgico, si è riconfermato nelle proprie precedenti allegazioni e conclusioni (doc. XXIII).

                             1.10.   In risposta, l’CO 1 ha rilevato che il dr. med. __________, nel rapporto 2 giugno 2020, si limita a riferire del sospetto di una rottura del sovraspinato della spalla sinistra, indicando la possibilità di migliorare la situazione con una ricostruzione tendinea; possibilità che, rileva l’amministrazione, non è, però, sufficiente a far nascere un obbligo d’indennizzo a carico dell’assicuratore (doc. XXV).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la stabilizzazione, oppure no, dello stato di salute dell’assicurata dal 31 marzo 2019 ed il suo diritto ad una rendita di invalidità.

                                         Non è, invece, stato contestato - ed esula, quindi, dalla presente vertenza - il riconoscimento di un’IMI del 15%.

                               2.2.   Condizioni di salute infortunistiche stabilizzate dal 31 marzo 2019?

                            2.2.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

                                         Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 589/2019 del 4 luglio 2019 consid. 4.2; STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Il Tribunale federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche.

                                         Nella DTF 134 V 109, l’Alta Corte si è in effetti espressa nei seguenti termini:

" (…)

4.3

Was unter einer namhaften Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten ("une sensible amélioration de l'état de l'assuré", "un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato" in der französischen resp. italienischen Textfassung des Art. 19 Abs. 1 UVG) zu verstehen ist, umschreibt das Gesetz nicht näher. Mit Blick darauf, dass die soziale Unfallversicherung ihrer Konzeption nach auf die erwerbstätigen Personen ausgerichtet ist (vgl. etwa Art. 1 [seit 1. Januar 2003 Art. 1a mit unverändertem Wortlaut] und Art. 4 UVG), wird sich dies namentlich nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, soweit unfallbedingt beeinträchtigt, bestimmen. Dabei verdeutlicht die Verwendung des Begriffes "namhaft" durch den Gesetzgeber, dass die durch weitere Heilbehandlung zu erwartende Besserung ins Gewicht fallen muss. Unbedeutende Verbesserungen genügen nicht (vgl. Urteile U 244/04 vom 20. Mai 2005, E. 2, nicht publ. in: RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, und U 412/00 vom 5. Juli 2001, E. 2a; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl., Bern 1989, S. 274). (…)”

                                         Al riguardo, cfr. pure STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.

                                         In una recente sentenza 8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura completa la sua precedente attività professionale.

                                         Il diritto alla cura medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF).

                            2.2.2.   In concreto, si rileva che già in occasione della visita del 27 febbraio 2019, il medico __________ - dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore –, dopo che il Prof. dr. med. __________ si era già espresso sul caso, rilevando che un ulteriore tentativo di stabilizzazione era controindicato e che le opzioni terapeutiche erano da ritenersi limitate (doc. 334), ha considerato la situazione a livello della spalla sinistra dell’assicurata stabilizzata dal punto di vista medico e precisato che ulteriori trattamenti medici non sarebbero stati suscettibili di migliorarne le condizioni. Contestualmente, il dr. med. __________ ha ritenuto la medesima abile in un’attività lavorativa confacente ai limiti funzionali già emersi nel corso della visita del 13 settembre 2018 (cfr. doc. 305, pag. 5), con una diminuzione del rendimento del 10% in una giornata lavorativa di 8-9 ore a causa della necessità di eseguire minime pause aggiuntive per la problematica algica costante alla spalla non dominante sinistra (doc. 351, pag. 5).

                                         Per tale ragione, l’assicuratore contro gli infortuni ha previsto il versamento delle indennità giornaliere fino al 31 marzo 2019 (compreso; doc. 342).

                                         Il patrocinatore dell’assicurata, fondandosi sui rapporti 18 aprile e 23 maggio 2018 del dr. med. __________ (all. a doc. 371; doc. 376) ha, invece, fatto valere la mancata stabilizzazione dello stato di salute, sostenendo, in particolare, innanzitutto che vi fosse la necessità di sottoporsi ad una serie di esami preliminari in vista di un necessario intervento chirurgico (doc. 371) e, in sede di opposizione, che tale imprescindibile intervento fosse necessario, sebbene momentaneamente escluso in ragione della nuova gravidanza dell’assicurata (doc. 388).

                                         Chiamato ad esprimersi, sui rapporti del dr. med. __________, il dr. med. __________, dapprima, ha rilevato che il rapporto 18 aprile 2019 non apportava nuovi elementi atti a modificare le risultanze della visita __________ del 27 febbraio 2019 e ha ritenuto, come già concluso dal Prof. dr. med. __________ che ulteriori trattamenti medici non avrebbero portato a miglioramenti. Successivamente, il medico __________ ha rilevato che la procedura atta a valutare la presenza, o meno, di un’infezione low grade non era stata ritenuta necessaria dal dr. med. __________, “…essendo già stata diagnosticata la causa dell’attuale sintomatologia residuale lamentata e non avendo certezza che un’eventuale infezione di basso grado modificherebbe in misura preponderatamente probabile l’attuale clinica della spalla”. Il dr. med. __________ ha, quindi, ritenuto che il rapporto del dr. med. __________ del 23 maggio 2019 non apporta nuovi elementi, atti a modificare la precedente presa di posizione del 27 febbraio 2019, in quanto lo specialista si limita a riferire (senza ritenere che ciò sia necessario) “di un complemento di indagine diagnostica che potrebbe essere eseguito in un tempo successivo al parto dell’assicurata”: anche qualora dovesse essere confermata la presenza di un’infezione low grade, ha aggiunto, ciò non inficerebbe in maniera preponderatamente probabile sulla stabilizzazione dei parametri valutati con visita del 27 febbraio 2019 (doc. 392).

                                         Pendente ricorso, l’assicurazione ha, inoltre, prodotto il rapporto del dr. med. __________ relativo alla consultazione dell’11 dicembre 2019. Lo specialista, senza più fare alcun accenno ad un’infezione low grade, ha indicato di aver “spiegato alla paziente che eventualmente potrebbe ancora rifare un’artro risonanza magnetica per stabilire se dal lato strutturale vi possa essere un difetto, ciò che non è stato visto comunque più di un anno fa all’ultima artro risonanza magnetica.” (doc. XIX 1).

                                         Effettuata la RM, il dr. med. __________ ha rivisto la paziente e confermato che vi è un’oggettività diversa dalla soggettività e non ha previsto ulteriori controlli (doc. XIX 3).

                                         L’assicurata si è, quindi, rivolta al dr. med. __________, che il 5 maggio 2020 ha espresso il sospetto che i dolori di cui la medesima soffre potrebbero essere originati da una lesione del sovraspinato, ha proceduto ad un’ulteriore infiltrazione ed ha precisato che, se la situazione non fosse migliorata, avrebbe preso in considerazione un’artroscopia diagnostica con prelievo di biopsie, oltre ad un’eventuale ricostruzione tendinea (doc. XIX 4).

                                         Ancora il 2 giugno 2020, il dr. med. __________ ha indicato, a fronte della sospetta rottura parziale articolare del sovraspinato della spalla sinistra, che il passo successivo sarebbe quello di un’artroscopia diagnostica (doc. M all. a doc. XXIII).

                                         Secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state interrotte (dunque, in casu, il 1° aprile 2018; cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5 settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.2.2)

                                         Alla luce degli elementi appena descritti, il TCA ritiene che, a ragione, l’CO 1 ha ritenuto stabilizzato il caso e dichiarato estinto il diritto alla cura medesima e all’indennità giornaliera successivamente al 31 marzo 2019. L’assicurata aveva infatti ritrovato a quel momento una piena capacità lavorativa in attività adeguate al danno alla salute.

                                         D’altra parte, non esistono elementi tali da poter concludere che attraverso un’operazione chirurgica o altri trattamenti ella ritroverebbe una piena capacità lavorativa nella sua professione.

                                         Non permette di giungere a diversa conclusione e di rimettere, quindi, in discussone le conclusioni del medico __________, la documentazione medica agli atti, segnatamente quanto attestato dal dr. med. __________ e dal dr. med __________. In effetti, il primo, nel rapporto 23 maggio 2019 (invero oltretutto superato dai due rapporti successivi di cui sopra), ha semplicemente proposto interventi di tipo diagnostico fondati su sospetti circa la presenza di una infezione low grade che successivamente non ha, peraltro, più menzionato. __________, da parte sua, ha espresso (pure) semplici sospetti circa una possibile lesione della cuffia, peraltro esclusa nella RM del 16 gennaio 2020 e non refertata dal Prof. dr. med. __________ in occasione dell’intervento del 10 agosto 2017. Ora, da questo punto di vista, la documentazione medica a disposizione parla chiaramente a favore di una situazione ormai stabilizzata.

                                         Considerata, inoltre, l’assenza di certificazioni specialistiche atte a generare dei dubbi, anche soltanto lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), circa l’attendibilità di quanto attestato dal medico __________, questa Corte ritiene accertato che le condizioni di salute infortunistiche si sono stabilizzate, al più tardi, dal 31 marzo 2019. A ragione l’CO 1 ha pertanto dichiarato estinto il diritto alle prestazioni sanitarie in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

                                         Va comunque sottolineato che qualora dovesse intervenire un peggioramento, l’insorgente potrà annunciare una ricaduta del sinistro, con ripristino del diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. art. 11 OAINF).

                                         Accertata la stabilizzazione dello stato di salute in riferimento ai disturbi di origine traumatica, il TCA deve ora esaminare se l’assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità oppure no.

                               2.3.   Diritto ad una rendita di invalidità?

                            2.3.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                            2.3.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

                                         Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.3.3.   Vale qui la pena di ricordare che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

                                         Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

                                         In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l’AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

                                         In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

                                         L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

                                         L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

                                         Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

                                         Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4; STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.7.2; STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.8.3).

                            2.3.4.   Nel caso concreto, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita d’invalidità facendo, essenzialmente, capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alle relative valutazioni del medico __________, espresse in occasione delle visite del 13 settembre 2018 e del 27 febbraio 2019.

                                         Per quel che ne è dell’esigibilità al lavoro, il 13 settembre 2018 il dr. med. __________ ha considerato che, se dalla valutazione del prof. dr. med. __________ non fosse emersa una chiara indicazione chirurgica, il caso sarebbe stato considerato stabilizzato e l’assicurata ritenuta abile al 100 % in un’attività confacente ai limiti funzionali espressi nel seguito in relazione allo stato dopo una contusione alla spalla sinistra con slap lesion da valutare sul mercato generale del lavoro. L’esigibilità lavorativa è stata contestualmente così descritta:

" Molto spesso può sollevare e portare fino all’altezza dei fianchi pesi fino a 5 kg, talvolta può sollevare e portare fino all’altezza dei fianchi pesi leggeri (tra 5 e 10 kg); mai più può sollevare e portare pesi medi e pesanti fino all’altezza dei fianchi; spesso può sollevare oltre all’altezza del petto pesi fino a 5 kg; mai più può sollevare oltre all’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, attrezzi medi, mai più può eseguire lavoro pesante e lavoro manuale rozzo, lavoro molto pesante; molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Di rado può eseguire lavori sopra la testa, molto spesso può eseguire la rotazione, posizione seduta e inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione inginocchiata, flessione delle ginocchia; molto spesso può mantenere una posizione di lunga durata seduta, in piedi, a libera scelta. Molto spesso può camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato, salire le scale, mai più su scale a pioli. Possibile l’uso delle due mani, equilibrio e stare in equilibrio.” (doc. 305, pag. 5)

                                         Dal rapporto del 4 febbraio 2019 del Prof. dr. med. __________, le cui conclusioni sono, poi, state riprese dal dr. med. __________, risulta che un tentativo di stabilizzazione è controindicato, poiché non ci si possono attendere miglioramenti. Per tale motivo, lo specialista ha indicato un ri-orientamento professionale (doc. 334).

                                         In occasione della visita del 27 febbraio 2020, il dr. med. Bianco si è, quindi, espresso nel senso di un’abilità dell’assicurata in un’attività confacente ai limiti funzionali già indicati, con una diminuzione del rendimento del 10% in una giornata lavorativa di 8-9 ore a causa della necessità di eseguire minime pause aggiuntive per la problematica algica costante alla spalla non dominante sinistra, da valutare nel mercato generale del lavoro (doc. 351, pag. 5).

                                         In sede ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata ha contestato che quest’ultima possa essere considerata pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle limitazioni funzionali. A sostegno della pretesa di totale inabilità lavorativa ha prodotto i certificati allestiti dal medico curante dell’assicurata, dr.ssa med. __________ - la quale il 21 marzo 2019, ha rilevato che la paziente “rimane inabile al 100% al lavoro perché deve sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla” (all. G a doc. I), il 19 novembre 2019 che “la situazione della spalla sinistra della paziente (…) è in progressivo peggioramento” (all. G a doc. I), il 10 febbraio 2020 che “la paziente (…) continua ad essere inabile al lavoro, nella misura del 100%, a causa dei dolori e della diminuita mobilità della spalla sinistra” (doc. I all. a doc. XI) ed il 17 maggio 2020 che “attualmente la situazione della problematica alla spalla sinistra non è stabile. Per questo motivo la paziente necessita ancora delle cure mediche per migliorare la sua situazione” (doc. L all. a doc. XVII) – nonché il 23 maggio 2019 dal dr. med. __________ ed il 2 giugno 2020 dal dr. med. __________ (sui contenuti ci si è già espressi, cfr. consid. 2.2.2.).

                            2.3.5.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                            2.3.6.   Chiamato a pronunciarsi della concreta evenienza, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, nel corso delle visite del 13 settembre 2018 e del 27 febbraio 2019, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

                                         Il medico fiduciario, valutati i postumi infortunistici, ha infatti considerato, alla luce della situazione oggettiva, l’assicurata pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali derivanti dalle problematiche interessanti la spalla sinistra, con una diminuzione del rendimento del 10 % (doc. 305 e 351).

                                         Del resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si tratta dell’impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche solo relativamente importanti, nonché d’ingaggiare l’arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale (cfr. fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).

                                         La valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

                                         Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione.

                                         Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".

                                         Nella STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

                                         In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

                                         In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

                                         In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

                                         Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

                                         Secondo questo Tribunale, le certificazioni agli atti della dr.ssa med. __________, peraltro non specializzata nella branca della medicina che qui interessa, segnatamente la chirurgia ortopedica, non sono atte a generare di dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della valutazione del dr. med. __________ e non sono, quindi, in grado, di incidere sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa dell’esecuzione di attività adatte espressa dal medico __________.

                                         Per i motivi suesposti (cfr. consid. 2.2.2.), nemmeno i rapporti 23 maggio 2019 del dr. med. __________ e 2 giugno 2020 del dr. med. __________ possono condurre ad una diversa soluzione.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi concludere che l’assicurata, da una parte, è definitivamente impedita nell’esercizio della sua originaria professione di cameriera, ma che, d’altra parte, è in grado di svolgere attività leggere dal profilo del sollevamento, trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non implicano un utilizzo dell’arto superiore al di sopra del piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del lavoro, con un rendimento del 90%.

                                         Ciò non esclude, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.2.2.) la possibilità di procedere ad una rivalutazione nell’ambito di una ricaduta, qualora in futuro lo stato di salute dell’interessata dovesse peggiorare.

                            2.3.7.   Si tratta, ora, di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                         Per quanto concerne il reddito da valida, l’amministrazione, ritenuto che al momento dell’infortunio l’assicurata, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 50'251.33, calcolati facendo capo ai dati statistici 2016 afferenti al settore dei servizi di alloggio e ristorazione, livello di competenza 1, riportati alle ore usuali del ramo (42.4) e aggiornati al 2019 (382).

                                         Questo valore - peraltro non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.

                            2.3.8.   Per quanto riguarda il reddito da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

                                         Da notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.

                            2.3.9.   Nella presente fattispecie l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 47'323.24 il reddito da invalida, facendo capo alla tabella TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1, donne, aggiornato (utilizzando, però, erroneamente la tabella T1.15 in luogo della T1.2.15) al 2019, tenendo conto di una riduzione del rendimento del 10% e di una deduzione sociale del 5% per prendere in considerazione le limitazioni funzionali che potrebbero comportare una diminuzione del salario teorico.

                                         Il TCA ritiene che - a ragione - l’assicuratore ha usato i dati statistici, visto che al momento dell’infortunio l’assicurata era disoccupata (cfr. 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 4; in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del 6 dicembre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.1).

                                         Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1 (al proposito dell’applicabilità dei dati statistici più attuali disponibili al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione [in casu 24 ottobre 2019], si veda la STF 8C_228/2017 del 14 giugno 2017, consid. 4.1.7.), l’assicurata, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello 1 di qualifica) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347 ss. e SVR 2002 UV 15 p. 47 ss.) avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo di fr. 4'363.-. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. mensili 4'548.45, oppure fr. 54'581.15 per l’intero anno (4'548.45 x 12 mesi).

                                         Dopo adeguamento all’indice dei salari nominali (cfr. tabella T.1.2.15) si ottiene, per il 2019, un reddito annuo di fr. 55'609.95.

                                         Siccome la capacità lavorativa residua dell’assicurata è limitata al 90%, il reddito statistico da invalida deve essere ridotto in proporzione e si attesta, pertanto a fr. 50'048.95.

                                         Con la propria impugnativa, la ricorrente fa, inoltre, valere che sul reddito statistico da invalida andrebbe operata una riduzione sociale del 10% almeno, e ciò per tenere conto delle limitazioni legate al danno alla salute e del fatto di poter esercitare attività adeguate solamente in misura parziale.

                                         L’amministrazione non ritiene, da parte sua, che il reddito statistico da invalido debba essere decurtato oltre, segnatamente poiché avrebbe fatto un uso diligente del proprio margine di apprezzamento ammettendo una decurtazione sociale del 5%.

                                         Per quel che concerne la deduzione sociale, il TCA ricorda che secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Chiamato a pronunciarsi, questo tribunale constata che, nonostante il danno alla salute infortunistico, RI 1 sarebbe in grado di esercitare un’attività lavorativa adeguata sull’arco dell’intera giornata, con un rendimento, però, ridotto determinato dalla necessità d’intercalare delle pause supplementari. Secondo il TCA, un’ulteriore decurtazione del reddito statistico non può entrare in linea di conto nemmeno in ragione delle limitazioni legate al danno alla salute presentata dall’assicurata, e ciò nella misura in cui se ne è già tenuto conto nella valutazione medica della (in-) capacità lavorativa. Se così non fosse, ciò si tradurrebbe in un’inammissibile doppia presa in considerazione del medesimo fattore (cfr., fra le tante, la STF 9C_223/2018 dell’11 aprile 2019, consid. 3.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Questo Tribunale non ravvede altre circostanze personali o professionali che potrebbero entrare (anche solo) in linea d conto a titolo di deduzione sociale.

                                         Il reddito da invalida ammonta, dunque, a fr. 47'546.50.

                                         Ora, confrontando i fr. 47'546.50 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 50'251.33, risulta ch’ella subisce una perdita di guadagno del 5.38%, ciò che non le dà diritto ad una rendita di invalidità.

                                         La decisione su opposizione merita, quindi, conferma ed il ricorso è respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2019.135 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2020 35.2019.135 — Swissrulings