Raccomandata
Incarto n. 35.2018.72 mm
Lugano 23 settembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2018 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 luglio 2018 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 15 settembre 2012, RI 1, dipendente della __________ in qualità di agente di polizia e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, ha riportato un danno all’arto inferiore destro nell’ambito di un intervento di polizia. La diagnosi formulata dai sanitari è stata quella di frattura bi-malleolare Weber C della caviglia destra (doc. ZM 4), trattata mediante osteosintesi.
L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso, con decisione formale del 7 novembre 2014, la CO 1 ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 18% a contare dal 1° novembre 2014 e un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (cfr. doc. Z 58).
Quest’ultimo provvedimento è cresciuto incontestato in giudicato.
1.2. Nel corso del 2017, l’assicuratore LAINF ha avviato d’ufficio una procedura di revisione della rendita d’invalidità in vigore (cfr., in particolare, i doc. Z 66 e Z 68).
Quindi, in data 13 settembre 2017, esso ha emanato una decisione formale mediante la quale dal 1° ottobre 2017 ha ridotto al 13% la rendita in vigore, in ragione delle mutate condizioni retributive dell’assicurato (doc. Z 73).
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. Z 74), in data 16 luglio 2018, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. Z 78).
1.3. Con tempestivo ricorso, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, venga confermata la rendita d’invalidità del 18% (“È confermata a favore del signor RI 1 la rendita base del 18% pari a fr. 929.00 mensili”).
Queste in particolare le considerazioni espresse a sostegno delle proprie pretese:
" (…) Centrale, ma proprio perché non è contestato, con riguardo alle condizioni di cui sopra, è il punto 2.h, a pag. 3, laddove si legge che “… la questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento, deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (…)”. Il fatto è che purtroppo qui la valutazione esperita da CO 1 non corrisponde a detti principi. Nel 2014, come era lecito attendersi, si era infatti paragonato il reddito lordo da invalido, ovvero quello conseguito dal signor RI 1 quale funzionario dei servizi della Polizia amministrativi, con il reddito da valido che lo stesso signor RA 1 avrebbe potuto conseguire se non avesse subito l’aggressione, ovvero il reddito di agente di Polizia impiegato nei Servizi esterni, il quale evidentemente è superiore tenuto conto dell’indennità per turni che nella prima decisione CO 1 aveva considerato. Questo tipo di ragionamento aveva permesso di giustificare una differenza di salario tale da stabilire un’indennità del 18%. Le cose, contrariamente a quanto asserisce CO 1, ad oggi non sono tuttavia cambiate. Il calcolo fatto nel 2017, infatti, non è più stato fatto allo stesso modo e non ha più preso a paragone gli stessi redditi, giacché a risultati manifestamente inferiori e, per finire, ad una rendita del solo 13%. (…). Analogamente al 2014, pertanto, tenuto conto in proporzione degli aumenti di tutto il Corpo di Polizia della __________, si sarebbe dovuto esperire il seguente calcolo. Reddito lordo da valido (presso il Servizio esterno) fr. 6'969.85 su 13 mensilità, per uno stipendio annuale di fr. 90'608.05 oltre a fr. 7'000.00, ovvero fr. 97'608.05, mentre che per il reddito da invalido si sarebbe dovuto considerare il salario lordo di fr. 5'881.95 per 13 mensilità, per un salario annuale complessivo di fr. 76'465.35. Detto raffronto avrebbe permesso di comprendere come vi sia comunque ancora una differenza pari a fr. 21'142.70, riferita al salario annuale, ovvero una differenza tale da giustificare una rendita del 25% circa.
A rigor di logica pertanto, già solo sulla scorta di queste informazioni, la rendita non solo non avrebbe dovuto essere diminuita, ma addirittura vi sarebbero stati gli elementi per postularne un aumento. Il signor RI 1 non arriva evidentemente a tanto ma chiede che la sua rendita del 18% non sia più messa in discussione, tenuto conto che, come del resto ammette anche l’Assicurazione, non vi sono stati cambiamenti dal profilo medico, rispettivamente che la situazione di inabilità è sempre quella e che, tenuto conto dell’evoluzione dei salari presso la __________, la differenza tra la sua paga e quella che avrebbe potuto conseguire se non vi fosse stato il danno, ovvero come agente impegnato sui Servizi esterni, non muta di una virgola.” (doc. I – il corsivo è del redattore)
1.4. Con la risposta di causa, l’assicuratore resistente ha postulato, in via principale, che il Tribunale proceda a una reformatio in pejus della decisione su opposizione impugnata nel senso che il diritto alla rendita d’invalidità venga dichiarato soppresso a contare dal 1° ottobre 2017 e, in subordine, che il ricorso venga respinto, il tutto con argomenti di cui si dirà per quanto occorra nei considerandi di diritto (doc. V).
1.5. In replica, il patrocinatore del ricorrente ha ribadito la richiesta di conferma della rendita d’invalidità del 18% (“È confermata a favore del signor RI 1 la rendita base del 18%, pari a fr. 929.00 mensili.”) e si è opposto a che venga dato seguito alla domanda di reformatio in pejus formulata in sede di risposta di causa (doc. IX).
In duplica, l’istituto assicuratore si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni, espresse con l’allegato di risposta (doc. XI).
1.6. In corso di causa, questo Tribunale ha interpellato la Divisione __________ della __________, chiedendo di rispondere ad alcune domande attinenti all’oggetto litigioso (doc. XIII).
La risposta è pervenuta in data 15 febbraio 2019 (doc. XIV).
Alle parti è stato concesso di presentare delle osservazioni (doc. XVI e doc. XVII).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se sono dati i presupposti per sottoporre a revisione la rendita d’invalidità in vigore (18%), oppure no.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.
Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità.
Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio).
2.7. Nel caso di specie, a dipendenza del sinistro del 15 settembre 2012, la CO 1 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 18% a decorrere dal 1° novembre 2014, determinata in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
Dalla decisione formale del 7 novembre 2014 si evince che l’assicuratore convenuto ha stabilito in fr. 84'722.75 il reddito che RI 1 avrebbe potuto conseguire nel 2014 quale agente esterno qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio del settembre 2012 e in fr. 69'561.90 quello da lui concretamente conseguito (sempre nel 2014) quale agente interno nonostante il danno alla salute infortunistico, donde un discapito economico di fr. 15'160.85, pari al 18%.
I redditi da valido e da invalido appena indicati sono stati desunti dalle informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro. Dallo scritto 25 giugno 2014 del servizio __________ della __________ risulta in effetti che quale appuntato di polizia (esterno), l’assicurato avrebbe guadagnato fr. 84'722.75 (fr. 74'722.75 di salario base annuo + fr. 3'000/anno d’indennità per agente esterno + fr. 7’000/anno d’indennità per turni) mentre, quale appuntato di polizia (interno), guadagnava fr. 69'561.90 (corrispondente al salario di base senza supplementi) (doc. Z 44).
2.8. Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione di una rendita di invalidità del 18%.
Dagli atti di causa emerge che, in data 16 marzo 2017, un ispettore della CO 1 ha incontrato un funzionario del Servizio __________ della __________. Per quanto qui d’interesse, dal relativo rapporto risulta segnatamente quanto segue:
" (…).
Il mio interlocutore mi comunica, per quanto concerne la situazione dell’assicurato, quanto segue:
- dal 01.01.2015 è stato nominato __________ per conto del servizio di polizia __________ (situazione identica a quando è stata riconosciuta la rendita LAINF).
- dal 01.07.2016 il salario è stato adeguato – così come per tutto il corpo di polizia __________ – secondo la scala __________ (più favorevole).
- dal 01.01.2017 è stato nominato per merito (aumento di classe). Questa promozione ha portato un aumento del salario. Viene riferito che, oltre alle abituali mansioni, si occupa anche di sostituire il suo superiore del servizio dei cantieri e di gestire il parco veicoli della città (con possibilità di prendere decisioni).
Da segnalare
Ogni anno, a dipendenza della classe di salario, ci sono gli ordinari scatti salariali.
Inoltre non è possibile confermare se, qualora non ci fosse stato l’infortunio in questione, il signor RI 1 avrebbe ugualmente ricevuto la promozione (non sono sistematiche) nella sua precedente attività lavorativa in qualità di agente di polizia con mansioni esterne. (…).” (doc. Z 66)
Il 28 marzo 2017, la Divisione __________ della __________ ha inviato alla CO 1 uno scritto avente il seguente contenuto:
" (…).
come da sua richiesta del 16 marzo scorso le trasmettiamo la seguente tabella riassuntiva con gli stipendi AVS del signor RI 1.
Data
Funzione
Stipendio annuo lordo al 100%
01.01.2012
__________
69'915.20
01.01.2013
__________
73'121.15
01.01.2014
__________
74'722.75
01.11.2014
__________
69'561.90
01.01.2015
__________
71'161.35
01.01.2016
__________
72'761.55
01.07.2016
__________
72'991.00
01.01.2017
__________
76’465.00
Per quanto concerne le indennità legate ai turni, in qualità di agente __________ si calcola una media di fr. 7'000.-- annui lordi in aggiunta allo stipendio annuo, mentre per quanto riguarda le indennità secondo la classifica __________ (ovvero a partire da luglio 2016 quando vi è stata l’uniformazione delle condizioni di stipendio e dei gradi del Corpo di Polizia __________ a quelli della Polizia __________), si calcola un importo medio annuo di fr. 4'500.--. Indennità che però il Signor RI 1 non percepisce in quanto non ricopre il ruolo di agente operativo esterno in seguito all’infortunio occorso il 15 settembre 2012.” (doc. Z 67)
L’11 maggio 2017, la CO 1 ha chiesto al datore di lavoro di precisare “… quanto il signor RI 1 avrebbe potuto guadagnare nel 2017, presso il vostro corpo di polizia con un grado d’occupazione al 100% (nella sua precedente funzione, ossia quella di agente operativo esterno), se non fosse stato vittima dell’infortunio in questione (dato teorico).” (doc. Z 70).
La risposta della __________ è stata la seguente:
" (…) Al riguardo confermiamo quanto indicato nella nostra lettera del 28 marzo 2017, che trova in allegato.” (doc. Z 71)
Con la decisione formale del 13 settembre 2017, poi confermata in sede di opposizione (doc. Z 78), l’amministrazione ha stabilito che il reddito da valido 2017 ammontava a fr. 87'965 (fr. 76'465 di salario base annuo + fr. 7’000/anno d’indennità per turni + fr. 4'500/anno d’indennità classificazione __________), il quale, confrontato con un reddito da invalido di fr. 76'465, dava un discapito economico di fr. 11'500, pari a un grado d’invalidità del 13% (cfr. doc. Z 73).
Pendente causa, la CO 1 ha di nuovo interpellato la Divisione __________ della __________ con uno scritto del seguente tenore:
" (…) Per poter inoltrare la risposta al ricorso dell’assicurato (…) avrei bisogno le seguenti informazioni:
reddito da invalido:
Dopo la decisione della CO 1 nel 2017, l’assicurato è stato di nuovo promosso? Se sì, quale è il suo attuale reddito annuale?
Reddito da valido:
Senza l’infortunio nel 2012, il signor RI 1, nel 2017, sarebbe stato incaricato nella funzione di __________? O magari sarebbe stato promosso? Se sì, in quale funzione?
Senza l’infortunio nel 2012, il signor RI 1, nella funzione di __________ (o in un’altra funzione), quale reddito annuale di base avrebbe potuto conseguire?
A quanto sarebbe ammontata nel 2017, l’indennità per __________ annuale che si sarebbe aggiunta al reddito annuale?
A quanto sarebbe ammontata nel 2017, l’indennità per turni media annuale che si sarebbe aggiunta al reddito annuale? (…).” (doc. Z 79)
Questa la risposta fornita dalla Divisione __________ il 18 settembre 2018:
" (…).
In merito, Le illustriamo di seguito gli stipendi, le funzioni e le mutazioni avvenute per il nostro colla01.01.2018
31.12.2018
5
10
80'313.00
__________
__________
Per quanto concerne l’indennità per __________ annuale, le comunichiamo che a seguito dell’uniformazione delle condizioni di stipendio e dei gradi del Corpo di Polizia __________ a quelli della Polizia __________, dal mese di luglio 2016 non esiste più la distinzione fra esterno ed interno. Per Sua informazione, la differenza salariale che può esserci è dovuta ad un’eventuale attività a turni che è quantificabile in media per anno in circa fr. 5'400.-- lordi.” (doc. Z 81)
In sede di risposta di causa, la CO 1 ha postulato la reformatio in pejus della decisione su opposizione impugnata, nel senso che la rendita d’invalidità in vigore venga soppressa, anziché ridotta, a partire dal 1° ottobre 2017. In effetti, a suo avviso, tenuto conto delle indicazioni fornite nel frattempo dal datore di lavoro, il reddito da valido 2017 ammonterebbe a fr. 81'865 (fr. 76'465 di salario base annuo + fr. 5’400/anno d’indennità per turni), donde, dato un reddito da invalido di fr. 76'465, un grado d’invalidità del 6.6%.
In corso di causa, il TCA ha preso contatto con la Divisione __________ della __________, e ciò nei seguenti termini:
" (…) La procedura sub judice verte in particolare sull’entità del reddito da valido al 1° gennaio 2017, dato necessario per determinare il grado d’invalidità del signor RI 1.
Giusta l’art. 16 LPGA, il reddito da valido è definito come il reddito che l’assicurato avrebbe potuto ottenere se non fosse divenuto invalido.
La giurisprudenza federale stabilisce che il reddito da valido deve essere valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita. Possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio reddito, se non fosse divenuto invalido.
Tenuto conto del quadro legislativo e giurisprudenziale appena illustrato, vi invito cortesemente a rispondere alle seguenti domande:
1. Al momento in cui l’assicurato è rimasto vittima dell’infortunio del 15.9.2012 qual era il suo salario annuo lordo in qualità di agente __________? Indicare p.f. il salario lordo di base e, separatamente, gli ev. supplementi.
2. Nell’ipotesi in cui il signor RI 1 non si fosse infortunato, quale sarebbe stato verosimilmente il suo salario annuo lordo nel 2017? Indicare p.f. il salario lordo di base e, separatamente, gli ev. supplementi.
Nel rispondere a questa domanda, non dovete indicare il salario concretamente percepito dall’assicurato nel 2017 ma bensì quello che egli avrebbe ipoteticamente conseguito, con tutta verosimiglianza, senza l’infortunio del 2012.
3. Posto che a partire dal luglio 2016 le condizioni retributive in seno alla Polizia __________ sono state uniformate a quelle della Polizia __________, vi sono stati dei casi in cui l’uniformazione si è tradotta in una riduzione dello stipendio percepito in precedenza? Se sì, in quali casi? Il signor RI 1 sarebbe rientrato in uno di questi?” (doc. XIII)
Le risposte fornite dal datore di lavoro sono state le seguenti:
" (…).
Risposta 1:
Le trasmettiamo una tabella riassuntiva con gli stipend01.01.2015
__________
71'161.35
01.01.2016
__________
72'761.55
01.07.2016
__________
72'991.00
01.01.2017
__________
76’465.00
Per quanto concerne lo stipendio base annuo lordo del 2012, a questo vanno aggiunte le indennità legate ai turni in qualità di agente __________ nel 2012 si calcolava una media di fr. 7'000.-- annui lordi.
Risposta 2 e 3:
Se il signor RI 1 non si fosse infortunato, avrebbe proseguito probabilmente la sua attività come __________ anche per gli anni 2014, 2015 e fino a giugno 2016 (dove invece è stato classificato come appuntato interno).
Per procedere all’inquadramento nella scala __________ si è tenuto conto delle indennità legate alle funzioni che non sarebbe più state applicando le direttive __________ e della differenza di indennità legate ai turni che il personale operativo avrebbe perso secondo le aliquote __________ (di fatto le indennità legate ai turni riconosciute dal __________ sono inferiori rispetto a quelle adottate dalla __________). In nessun caso si è quindi verificata una riduzione dello stipendio precedentemente percepito.
Pertanto, ipotizzando che il Signor RI 1 al 30 giugno 2016 fosse stato classificato come appuntato esterno in 9+7 secondo il nostro ROD avrebbe percepito uno stipendio annuo più elevato, delle indennità mirate e delle indennità per turni che lo avrebbero portato dal 1. luglio 2016 nella nuova scala cantonale a uno stipendio annuo lordo quantificabile in fr. 85'146.-- (pari alla classe LORD 24+9). A questo va aggiunto un importo medio ipotetico per agente di fr. 4'500.-- per indennità legate ai turni secondo i tariffari __________.” (doc. XIV)
2.9. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale constata innanzitutto che l’amministrazione non pretende che la riduzione (rispettivamente soppressione) della rendita d’invalidità in vigore troverebbe fondamento in un intervenuto miglioramento dello stato di salute infortunistico. La CO 1 pretende piuttosto che la revisione della rendita sarebbe giustificata da una modifica dei dati economici considerati al momento in cui è stata costituita la rendita (cfr. doc. Z 78, p. 6: “… Considerato tutto ciò si osserva che il reddito che l’assicurato può tuttora realizzare è effettivamente aumentato, nonostante che il danno alla salute è rimasto immutato. Ne segue quindi che dopo la decisione di rendita del 2014, la capacità di guadagno dell’assicurato è migliorata ...”).
In secondo luogo, va rilevato che contestata è unicamente l’entità del reddito da valido, ossia di quel reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2017 qualora non fosse subentrato il danno alla salute infortunistico. Le parti sono in effetti concordi che il reddito da invalido (riferito sempre al 2017) ammonta a fr. 76'465 (cfr. doc. 78, p. 6 e doc. I, p. 6: “… per il reddito da invalido si sarebbe dovuto considerare il salario lordo di fr. 5'881.95 per 13 mensilità, per un salario annuale complessivo di fr. 76'465.35.” – il corsivo è del redattore).
Fatte queste premesse, il TCA ritiene di poter fondare il proprio giudizio sui dati salariali comunicatigli in corso di causa dalla Divisione __________ della __________ (cfr. doc. XIV). Il datore di lavoro del ricorrente ha in particolare spiegato che, a partire dal 1° luglio 2016, le condizioni retributive in seno alla Polizia __________ sono state uniformate a quelle della Polizia __________ e, soprattutto, che tale processo in nessun caso si è tradotto in una riduzione dello stipendio precedentemente percepito.
Di conseguenza, nel caso concreto, posto che, qualora non fosse rimasto vittima del noto infortunio, RI 1, al 30 giugno 2016, sarebbe stato classificato quale appuntato esterno nella classe 9 + 7 aumenti della Scala salariale prevista dal Regolamento __________ (ciò che gli avrebbe permesso di percepire, oltre al salario base annuo previsto, anche i supplementi legati al servizio esterno e ai turni), nella scala salariale __________ 2016, egli sarebbe stato collocato nella classe 24 + 9 aumenti, corrispondente a uno stipendio annuo lordo di fr. 85'146, al quale si sarebbe dovuto ancora aggiungere il supplemento medio legato ai turni di fr. 4'500/anno.
È vero che il dato salariale fornito dal datore di lavoro è riferito al 2016. Tuttavia, anche ammettendo che il salario non sarebbe aumentato nel passaggio dal 2016 al 2017 (ipotesi più favorevole all’amministrazione), ciò non permetterebbe comunque di confermare la decisione su opposizione impugnata, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito.
Confrontando i fr. 89'646 (fr. 85'146 + fr. 4'500 di supplemento legato ai turni) al reddito che l’insorgente ha realizzato nel 2017 lavorando quale appuntato del servizio interno, fr. 76'465, il grado d’invalidità che si ottiene è del 14.70%, arrotondato al 15% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.
Ora, così come ha giustamente sottolineato l’amministrazione (cfr. doc. Z 78, p. 7), la giurisprudenza ammette l’intervento di una “notevole modificazione”, che costituisce il presupposto per una revisione della rendita d’invalidità ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, allorquando il grado dell’invalidità si modifica di almeno 5 punti percentuali (cfr. DTF 140 V 85 consid. 4.3 e 133 V 545 consid. 6.2).
Nella concreta evenienza, il grado d’invalidità dell’assicurato si è modificato di soli 3 punti percentuali rispetto a quello stabilito al momento in cui la rendita è stata costituita (18% vs. 15%), ragione per la quale non sono dati i presupposti per ridurre e, ancor meno, per sopprimere a far tempo dal 1° ottobre 2017 la rendita d’invalidità in vigore, la quale va mantenuta, esattamente come lo chiede il ricorrente.
L’assicuratore convenuto non può essere seguito laddove pretende che la __________ venga di nuovo interpellata affinché trasmetta “… copia della risoluzione del municipio o il verbale di seduta, sulla quale base è stato deciso di procedere per tutti gli agenti di polizia comunale all’inquadramento nella scala cantonale come spiegato alla risposta ad 2 e 3 nella lettera del 14 febbraio 2019.” (doc. XVII). In effetti, questa Corte non ha alcun motivo di dubitare che quanto le è stato comunicato dalla Divisione __________ corrisponda a quanto deciso __________ per disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime retributivo (uniformazione delle condizioni retributive a quelle in vigore per la Polizia __________). D’altra parte, il datore di lavoro ha finalmente saputo fornire delle risposte circostanziate, alla luce di un quadro giuridico ben definito (in proposito, si veda lo scritto 7 febbraio 2019 del TCA – doc. XIII). Del resto, con riferimento a quanto indicato nella risposta di causa a sostegno della domanda di reformatio in pejus (cfr. doc. V, p. 8), la CO 1 avrebbe dovuto rendersi conto che difficilmente l’assicurato nel 2017 avrebbe realizzato un reddito da valido di soli fr. 81'865, allorquando, per il 2014, il medesimo reddito era stato fissato in fr. 84'722.75 (cfr. doc. Z 44).
Da notare infine che, in data 26 settembre 2018, la CO 1 ha emanato una (nuova) decisione formale, mediante la quale ha soppresso il diritto alla rendita a far tempo dal 1° ottobre 2018, a fronte di un grado d’invalidità del 2% (cfr. doc. Z 83).
Contro tale provvedimento il patrocinatore dell’assicurato ha interposto opposizione (cfr. doc. Z 85).
La soppressione della rendita dall’ottobre 2018 è dunque oggetto di una procedura amministrativa distinta da quella sfociata nella causa sub judice. Questa Corte non è legittimata a esaminare la legalità del provvedimento in questione, nel rispetto del principio del doppio grado di giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione su opposizione impugnata è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti