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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2017 35.2017.83

14 dicembre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,995 parole·~20 min·2

Riassunto

Negata eziologia infortunistica a disturbi interessanti la regione cranio-facciale e a una leucoencefalopatia su base ipossico-ischemica, annunciati a titolo di ricaduta

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2017.83   mm

Lugano 14 dicembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2017 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 maggio 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 27 maggio 1982, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di operaia e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è stata colpita al volto da una scatola di plastica, riportando la frattura dell’osso nasale e lesioni dentarie.

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                                         Con certificazione del 15 settembre 2008, il dentista dott. __________ ha riferito che l’assicurata soffriva di “ricorrenti dolori all’arcata dentaria superiore che si irradiavano alla testa, ...” (doc. 46 – fasc. 2).

                                         Da parte sua, in data 29 dicembre 2008, il dott. __________, spec. in medicina interna, ha fatto stato della presenza di una “ipoestesia del territorio del trigemino con iperpatia d’aviazioni del viso, gonfiore al naso e al viso e all’interno della bocca con gravi dolori e gonfiore”, patologia che sarebbe stata causata dall’evento infortunistico del 1982 (cfr. doc. 47 – fasc. 2).

                                         Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 settembre 2010, l’amministrazione ha negato il diritto a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI), vista l’assenza di un legame causale naturale tra i disturbi localizzati al viso e il sinistro del 27 maggio 1982 (doc. 102 – fasc. 2).

                                         Il succitato provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 29 ottobre 2010, nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato (doc. 108 – fasc. 2).

                               1.2.   Il 10 maggio 1985, RI 1, la quale nel frattempo era entrata alle dipendenze della ditta __________ di __________, è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico, cadendo dalle scale. In quell’occasione, ella ha lamentato contusioni all’anca e al gomito sinistro.

                                         Con sentenza LAINF 43/86 del 23 marzo 1988, il TCA ha confermato la decisione su opposizione del 28 luglio 1986, mediante la quale l’CO 1 aveva dichiarato l’assicurata totalmente abile al lavoro a decorrere dal 28 aprile 1986, a dipendenza dei postumi residuali del sinistro del maggio 1985.

                                         Nel corso del mese di maggio 2008, l’assicurata ha preteso che venisse ripristinato il diritto alle prestazioni a dipendenza dell’infortunio del 10 maggio 1985 (cfr. doc. 2 – fasc. 1).

                                         Facendo capo essenzialmente all’apprezzamento del 22 agosto 2011 del dott. __________ (cfr. doc. 37 – fasc. 1), con decisione formale del 19 settembre 2011, poi confermata in sede di opposizione (cfr. doc. 48 – fasc. 1), l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi interessanti l’anca e il ginocchio sinistro denunciati dall’assicurata, non ritenuti costituire una conseguenza naturale dell’evento occorso il 10 maggio 1985 (cfr. doc. 39 – fasc. 1).

                               1.3.   Nel mese di febbraio 2016, l’allora patrocinatore di RI 1 ha chiesto la riapertura del caso d’infortunio del 1982, con riferimento al contenuto del rapporto 23 gennaio 2016 del dott. __________, il quale ha attestato la presenza di una “leucoencefalopatia su base ipossico-ischemica ma si evidenzia di conflitti neurovascolari” (doc. 77 – fasc. 1).

                               1.4.   In data 17 febbraio 2017, l’istituto assicuratore ha emanato una decisione formale mediante la quale ha dichiarato che i disturbi annunciatigli non si trovano in nesso causale naturale con i pregressi infortuni assicurati (cfr. doc. 102 – fasc. 1).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 107), in data 29 maggio 2017, l’CO 1 ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 114 – fasc. 1).

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 13 luglio 2017 (doc. I) - poi completato il 20 settembre 2017 (doc. IV) - RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

                               1.6.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VIII).

                               1.7.   Il 22 novembre 2017 al TCA è pervenuta ulteriore documentazione medica da parte dell’insorgente (cfr. doc. X e doc. XI + allegati).

                                         L’istituto resistente si è pronunciato al riguardo in data 30 novembre 2017 (doc. XIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         Nel merito

                               2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi oggetto dell’annuncio di ricaduta del mese di febbraio 2016, oppure no.

                               2.3.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

                                         Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

                               2.7.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’assicuratore ha deciso di negare la sua responsabilità relativamente ai disturbi che le sono stati annunciati nel febbraio 2016, facendo capo al parere dei propri medici fiduciari (cfr. doc. 114, p. 6 s. – fasc. 1).

                                         Interpellata dall’amministrazione in merito all’eziologia dei disturbi cranio-facciali denunciati dall’assicurata, con nota del 5 aprile 2016, la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha fatto riferimento all’apprezzamento 31 agosto 2010 del neurologo dott. __________, negando quindi l’esistenza di una probabile relazione causale con i pregressi infortuni (cfr. doc. 79 – fasc. 1).

                                         È qui utile ricordare che, pronunciandosi circa la diagnosi di cefalea consecutiva a una lesione traumatica del nervo trigemino, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, aveva spiegato che avrebbero potuto entrare in linea di conto lesioni delle parti molli oppure delle ossa craniche in prossimità anatomica del nervo in questione, rispettivamente del suo ramo terminale. Egli aveva precisato che, nel caso di specie, era stata inizialmente refertata unicamente una frattura del setto nasale, il quale non si trova sul percorso del nervo trigemino. Oltre a ciò, non sussistevano indizi a favore di ulteriori fratture cranio-facciali, atte a provocare una lesione periferica di uno o più rami terminali del nervo trigemino. Una RMN non è suscettibile di dimostrare l’esistenza di lesioni ossee. Pertanto, dal profilo neurologico, la RMN del 17 novembre 2008 non era indicata per accertare la presenza di postumi infortunistici. Le alterazioni evidenziate dalla risonanza magnetica cerebrale (cfr. doc. 66 – fasc. 2: “… zone di aumentato segnale in sede para e retro-trigonale, frontale profonda bilateralmente, capsule esterne, cranialmente alle regioni insulari, in rapporto a zone multiple di leucoencefalopatia su base ipossico-ischemica. Dilatazione degli spazi perivascolari alla convessità e a livello dei nuclei della base in rapporto a stato cribroso.”) non si trovavano in relazione causale con l’infortunio in parola (cfr. doc. 99 – fasc. 2).

                                         In data 14 luglio 2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha in sostanza condiviso il parere espresso dalla collega dott.ssa __________, sostenendo come “… non ci sia alcuna connessione con le problematiche riportate oggi dall’assicurata. Ritengo invece che ci sia una forte componente emotiva di carattere psichiatrico e che questo non abbia alcun riscontro con entrambi gli infortuni del 1982 (infortunio 05.31244.82.6) e del 1985 (10.41138.85.4). Di conseguenza non si può ritenere che gli attuali disturbi siano un postumo infortunistico.” (doc. 93, p. 3 – fasc. 1).

                                         Infine, con apprezzamento dell’11 maggio 2017, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha espresso le seguenti considerazioni, alla luce della documentazione acquisita nel frattempo:

" (…).

La documentazione medica arrivata alla nostra osservazione non apporta elementi utili e nessun valore aggiunto atto a confermare la ricaduta in riferimento ai traumi del 1982 e 1985.

In base al rapporto medico del 23 gennaio 2016 del dott. med. __________ documentato all’interno della richiesta di valutazione della ricaduta del 12 febbraio 2016 dell’avvocato __________ viene evidenziata una leuco-encefalopatia su base ipossico/ischemica ma con evidenza di conflitti neuro-vascolari che non sono da mettere in connessione con il trauma del 1982, dove furono riportate delle lesioni inerenti una frattura nasale e l’avulsione traumatica di alcuni denti: già nel 2010 fu dichiarato estinto il nesso causale tra gli esiti traumatici provenienti dal trauma con una lesione a livello del nervo trigemino, ritenendo il nesso causale non pertinente; ora il dott. med. __________ parla di una leuco-encefalopatia su base ipossico ischemica e ritiene ragionevole stabilire un nesso causale tra l’infortunio e la sintomatologia suddetta: vogliamo ricordare che l’encefalopatia ipossica/ischemica è un tipo di encefalopatia a carattere solitamente permanente, che insorge a seguito di un inadeguato rifornimento di ossigeno al cervello (ipossia cerebrale); dalla letteratura medica in nostro possesso tra le cause che sono palesemente accertate dalle scuole mediche mondiali ritenute responsabili dell’insorgenza della leuco-encefalopatia ipossica ischemica vengono menzionate: il soffocamento, l’annegamento, lo strangolamento, inalazione di particolari fumi, l’overdose di farmaci, lo schiacciamento della trachea, l’asma e lo shock, tutte patologie che unitamente all’attacco ischemico transitorio (TIA o all’ictus silente) possono provocare questa grave patologia invalidante. Il trauma del 1982 così come descritto non è assolutamente pertinente alle cause prima menzionate dell’encefalopatia ipossica ischemica, quindi non si ritiene pertinente associare questa patologia come prodotta dall’evento del 1982.

Il dott. med. __________ all’interno del suo certificato del 23.01.2016 parla anche di una sintomatologia algica cranio-facciale (territorio d’innervazione del V nervo cranico) resistente ai comuni trattamenti farmacologici e di intensità tale da condizionare negativamente la qualità di vita della signora. Ci urge ricordare che già nel 2010 il dott. med. __________, FMH in neurologia, aveva escluso una lesione del V nervo cranico, ossia del nervo trigemino, tra le conseguenze post-traumatiche del trauma del 1982.

Stesso dicasi per le valutazioni effettuate dal dott. med. __________ in merito ad un possibile nesso causale tra l’osteonecrosi sinistra rilevata alla RM dell’anca sinistra nel 2013 coi reperti di algodistrofia da connettere al trauma del 1985: già il 22.08.2011 con un dettagliato apprezzamento medico il dott. med. __________ aveva escluso un nesso causale tra le problematiche croniche emerse all’anca sinistra e l’infortunio del 1985, sempre basandosi sulla non proporzionalità del rapporto causale tra il trauma così come descritto biomeccanicamente e gli esiti invalidanti successivi (cfr. doc. 37 – fasc. 1, n.d.r.).

Infine, sia dallo scritto del 14.09.2016 dell’assicurata che dal nuovo scritto del 30.03.2017, si ha purtroppo la sensazione di una incoerenza nella descrizione dei sintomi medici, intervallati da concetti poco chiari, frammisti a considerazioni personali non di natura medica, quindi documentazione opinabile e poco utile ad un’interpretazione proficua per una rivalutazione medica: non c’è nessun presupposto medico su cui poter basare la ricaduta. (…).” (doc. 112 – fasc. 1)

                               2.8.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.9.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, questo Tribunale constata che, per quanto riguarda la sintomatologia algica interessante la regione cranio-facciale, con la decisione su opposizione del 29 ottobre 2010, l’istituto convenuto aveva già negato la propria responsabilità in proposito, trattandosi di disturbi estranei all’infortunio del maggio 1982 (cfr. doc. 108 – fasc. 2).

                                         Siccome il provvedimento appena citato è nel frattempo cresciuto incontestato in giudicato, entrerebbero in linea di conto unicamente i rimedi straordinari di diritto (la revisione processuale e la riconsiderazione ex art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA), di modo che l’aspetto in questione andrebbe valutato con un angolo di giudizio ristretto.

                                         Ad ogni modo, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, anche volendo utilizzare un pieno potere cognitivo, l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che auspica l’insorgente.

                                         Tutto ben considerato, il TCA ritiene in effetti di poter condividere la conclusione alla quale sono pervenuti i medici fiduciari dell’amministrazione, secondo cui le problematiche oggetto dell’annuncio di ricaduta del febbraio 2016 – in sostanza dei dolori cranio-facciali in corrispondenza del territorio d’innervazione del nervo trigemino e una leucoencefalopatia su base ipossico-ischemica (cfr. doc. 77) – non possono essere imputate agli infortuni occorsi alla ricorrente negli anni 1982 e 1985.

                                         Del resto, né gli argomenti che l’assicurata ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. IV e doc. X) né la documentazione che ella ha prodotto (peraltro già in gran parte presente nell’incarto prodotto dall’assicuratore convenuto – cfr. allegati ai doc. X e XI), risultano atti a generare dei dubbi – neppure lievi – circa la fondatezza del parere espresso dagli specialisti interpellati dall’istituto assicuratore resistente.

                                         In conclusione, in esito alle considerazioni che precedono, non si ritiene dimostrato, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi annunciati all’CO 1 nel febbraio 2016 costituiscano una conseguenza naturale degli eventi infortunistici assicurati.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti