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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2017 35.2017.54

19 ottobre 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,765 parole·~39 min·3

Riassunto

Entità della rendita d'invalidità e dell'IMI

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2017.54   mm

Lugano 19 ottobre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2017 di

RI 1 rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 3 aprile 2017 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 2      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 11 ottobre 2012, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto da un’altezza di circa tre metri e ha riportato, secondo il rapporto di uscita 25 ottobre 2012 dell’Ospedale __________ di __________, un trauma cranico e fratture a livello del radio distale e del processo stiloideo del polso sinistro, del capitello radiale sinistro, come pure della branca ischiopubica sinistra (cfr. doc. 27).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 10 ottobre 2016, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 17% a contare dal 1° settembre 2016 e di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 20% (doc. 297).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 310 e 317), in data 3 aprile 2017, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 323).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 22 maggio 2017, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a versargli una rendita d’invalidità del 50% e un’IMI del 30%, argomentando in particolare quanto segue:

" (…) Il ricorrente ritiene che, a causa dell’infortunio qui all’esame, non possono essere da lui pretese attività con le sole limitazioni esposte nel rapporto della visita medico-__________ di chiusura del 18.7.2016 del dr. __________. Il ricorrente ha sottoposto il suo caso, dal profilo medico, a una specialista in medicina legale (dr.ssa __________) così come allo specialista in chirurgia ortopedica dr. med. __________.

La dr.ssa __________, nel suo rapporto del 21 febbraio 2017, indica che la valutazione medica della CO 1 si esprime unicamente sulle lesioni e conseguenti menomazioni patite al gomito e al polso destro, senza menzionare le conseguenze lesivo-menomative delle plurime fratture di bacino, le quali, complessivamente, possono stimarsi tra il 5% e il 10%, configurando una menomazione complessiva non inferiore al 25%, fino al 30%. Ciò per quanto attiene all’indennità per menomazione dell’integrità.

Il medico legale __________ esprime pure ulteriori limitazioni all’attività lavorativa esigibile in quanto ne risulta compromessa la prolungata deambulazione e stazione eretta e la possibilità di movimentazione di carichi a causa della comparsa di sintomatologia dolorosa.

Le attività indicate dalla CO 1 per il calcolo del grado di invalidità, tenuto conto delle suddette limitazioni che si aggiungono a quelle espresse dal medico di __________, non possono essere considerate esigibili dal ricorrente. Egli non è dunque in grado di conseguire il salario indicato di CHF 53'597.00 annui. Le importanti limitazioni che concernono la deambulazione e la stazione eretta, consentono di esigere dal ricorrente un’attività lavorativa con un reddito di gran lunga inferiore a quello indicato dalla CO 1.” (doc. I)

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.5.   In data 30 giugno 2017, il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 24 maggio 2017, del Prof. dott. __________ (doc. V + allegato).

                                         L’amministrazione ha preso posizione in proposito il 7 agosto 2017, versando agli atti l’apprezzamento 24 luglio 2017 del medico di __________ (doc. VII + allegato).

                               1.6.   Il 21 agosto e il 4 settembre 2017 il ricorrente ha chiesto che il termine per formulare osservazioni sul rapporto del dott. __________ venisse prorogato (doc. IX e doc. XI), richieste alle quali il TCA ha dato seguito.

                                         Sino ad oggi il rappresentante dell’assicurato non ha prodotto alcunché.

                                         in diritto

                               2.1.   L’oggetto litigioso è circoscritto all’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI spettanti all’insorgente, a dipendenza dell’infortunio assicurato.

                               2.2.   Entità del grado dell’invalidità.

                            2.2.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

                                         Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

                                         Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

                                         Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

                                         1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

                                         2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

                                         Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

                                         Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

                            2.2.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

                                         D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

                                         Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

                                         Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

                                         Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

                                         L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

                                         I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

                                         La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                                         I. Termine: reddito da invalido

                                         La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

                                         Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

                                         Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

                                         Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

                                         II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

                                         Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

                                         Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

                            2.2.3.   Nella concreta evenienza, l’assicuratore LAINF convenuto ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità dell’17% a decorrere dal 1° settembre 2016, facendo essenzialmente capo, per quanto riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal medico __________ a margine della visita di chiusura del 18 luglio 2016 (cfr. doc. 323, p. 4).

                                         In quell’occasione, dopo aver definito stabilizzate le condizioni di salute infortunistiche (“Nessuno degli specialisti che hanno avuto in cura l’assicurato riferiscono di doverlo ancora vedere, pertanto gli esiti possono considerarsi stabilizzati. Non si evidenziano, a detta degli specialisti e anche del sottoscritto, particolari indicazioni di tipo chirurgico. Utile uno, massimo due cicli di fisioterapia all’anno per circa 2-3 anni per mantenere lo stato raggiunto.”), il dott. ____________________, spec. FMH in chirurgia, ha così descritto l’esigibilità lavorativa dell’assicurato:

" (…) Nessuna limitazione per sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi.

Spesso può portare e sollevare pesi leggeri 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi.

Di rado può sollevare pesi medi da 10 a 25 kg fino all’altezza dei fianchi.

Mai può sollevare pesi pesanti 25-45 kg fino all’altezza dei fianchi , molto pesanti superiori a 45 kg fino all’altezza dei fianchi.

Talvolta può sollevare oltre l’altezza del petto fino 5 kg.

Mai può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori a 5 kg.

Nessuna limitazione per il maneggio di attrezzi leggeri o di precisione. Molto spesso può effettuare lavoro medio come avvitare e forare, mai può effettuare lavoro pesante e manuale rozzo e mai molto pesante. La rotazione della mano non ha alcuna limitazione.

Spesso può effettuare lavori sopra la testa, nessuna limitazione per la rotazione del tronco, per la posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione inginocchiata e la flessione delle ginocchia.

Nessuna limitazione nella posizione seduta, in piedi e di libera scelta, può effettuare il cammino da 50 m in su anche per lunghi tratti su terreno accidentato e può salire e scendere le scale e talvolta può anche salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile, lo stare in equilibrio presenta nessuna limitazione.” (doc. 283, p. 9 s.)

                                         Agli atti figurano pure le certificazioni della dott.ssa __________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________, e del Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedia e traumatologia, sanitari consultati privatamente dal ricorrente.

                                         Per quanto qui d’interesse, con rapporto del 21 febbraio 2017, la dott.ssa __________ ha indicato che i postumi residuali delle fratture del bacino “… determinano compromissione della specifica attività lavorativa svolta dal Sig. RI 1 di muratore, compromettendo la possibilità di prolungata deambulazione e stazione eretta e la possibilità di movimentazione di carichi, per la precoce comparsa di sintomatologia dolorosa.” (doc. 325).

                                         Da parte sua, con referto del 24 maggio 2017, il dott. __________ ha sostenuto che l’assicurato “… sarebbe abile in maniera completa unicamente per attività leggere che non comportino uno sforzo continuo del polso sinistro. In particolar modo, a causa della problematica del polso sinistro, non credo che il paziente possa eseguire lavori quale incassatore/imballatore, né raffilatore o il controllore dell’imbottigliamento. Inoltre va tenuto conto del fatto che rimanere seduto o in piedi a lungo nella stessa posizione, gli risulta difficile. Dev’essere dunque possibile cambiare posizione frequentemente e alternare la posizione seduta e in piedi. Sempre a causa dei dolori al polso lavori di precisione con maneggio di attrezzi di precisione gli risultano pure difficili e necessiterebbe di frequenti pause.” (allegato al doc. V).

                                         In corso di causa, l’amministrazione ha invitato il dott. __________ a prendere posizione sulla documentazione acquisita nel frattempo.

                                         Trattandosi delle limitazioni derivanti dai pretesi postumi residuali a livello del bacino, il medico di __________ ha rilevato che il “… complesso fratturativo ha avuto una evoluzione molto buona, infatti alla visita presso il dott. med. __________ e il dott. med. __________ del 24.01.2013 si legge che “per quanto riguarda la deambulazione non vi sono problemi”. Nel rapporto dell’ispettore __________ su anamnesi professionale peraltro firmato dall’assicurato, si legge che avvertiva soltanto del dolore che “mi costringeva a cambiare la posizione”. Il paziente non zoppica più. Tutto sommato la situazione non presentava particolari problemi. Da quel momento non sono più disponibili referti medici che attestino una sequela della frattura del bacino tanto meno attestazioni di terapie o di necessità particolari derivate da questa frattura, la quale appare peraltro guarita decisamente senza particolari reliquati. Il trattamento delle fratture del bacino, infatti, e per le fratture come quelle in questione, è decisamente conservativo, il consolidamento quando la frattura non è instabile è cosa ben conosciuta in ortopedia. (…). Il complesso fratturativo a livello del bacino, quindi, in questo caso, senza alcuna scomposizione e senza alcuna instabilità, guarisce sempre senza particolari problemi.”.

                                         In merito alle limitazioni all’esigibilità lavorativa evidenziate dal curante specialista, il dott. __________ ha precisato che “… l’articolarità del gomito è pressoché completa e la dolenzia citata dal dott. med. __________ è effettivamente presente solo ai massimi gradi, così come la prono/supinazione e non inficia assolutamente l’uso dell’articolazione. Stessa cosa vale per quanto riguarda il polso e la mano, dove è evidente che essa può essere usata anche e soprattutto per lavori fini, in quanto non è compromessa la rotazione del polso e quindi attività come per esempio la possibilità di avvitare, forare e soprattutto l’esecuzione di lavoro più fini come il montaggio di piccoli elementi o l’uso della tastiera non presenta alcuna difficoltà. Sempre per l’esigibilità lavorativa, appare evidente che non ci sono sintomi, segni o evidenze di patologie degli arti inferiori del cingolo pelvico che possano controindicare l’uso degli arti inferiori nel senso più reale del termine. Pertanto la posizione seduta e in piedi non presentano alcuna controindicazione. L’esigibilità lavorativa rispettosa delle lesioni dell’assicurato è stata peraltro recepita dal medico di __________, dove viene espressa una limitazione molto ben dettagliata per quanto riguarda già pesi leggeri tra 5 e 10 kg sollevati fino all’altezza dei fianchi che possono essere portati spesso, quindi con una limitazione rispetto alla flesso-estensione del gomito, considerando tutto ciò che concerne l’articolarità dell’arto superiore sia per quanto riguarda l’articolarità, sia per quanto riguarda i movimenti di forza.” (doc. VII 1).

                            2.2.4.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                            2.2.5.   Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, tutto ben considerato, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico di __________, specialista proprio nella materia che qui interessa, a margine della visita di chiusura del 18 luglio 2016 (cfr. doc. 283), senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori, ragione per la quale, tenuto conto del solo danno infortunistico, il ricorrente va ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, da svolgere in posizione eretta, seduta o alternata.

                                         La valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti superiori.

                                         Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".

                                         Nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.

                                         In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

                                         In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

                                         In una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.

                                         Infine, in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

                                         Questo Tribunale non ignora il tenore delle obiezioni sollevate dagli specialisti privatamente consultati dall’assicurato (cfr. supra, consid. 2.2.3.), tuttavia le medesime non appaiono suscettibili di generare dei dubbi - nemmeno lievi circa la fondatezza dell’apprezzamento enunciato dal medico di __________.

                                         Per quanto attiene alla certificazione della dott.ssa __________, occorre osservare che ella non si è affatto pronunciata in merito alla capacità lavorativa dell’insorgente in attività sostitutive adeguate. D’altronde, che RI 1 non sia più in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale professione di muratore a causa delle sequele dell’infortunio dell’11 ottobre 2012, è una circostanza che è pure stata ammessa dall’istituto assicuratore resistente.

                                         In merito al rapporto del dott. __________, questo Tribunale constata che, anche a suo avviso, il ricorrente sarebbe “abile in maniera completa” in attività leggere che non sollecitino costantemente il polso sinistro e gli consentano di alternare la posizione seduta a quella eretta (cfr. allegato al doc. V).

                                         La circostanza che tra la sua valutazione dell’esigibilità lavorativa e quella espressa dal medico fiduciario, vi siano alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali (ad esempio circa la possibilità di mantenere la posizione eretta/seduta per lungo tempo), è finalmente irrilevante.

                                         Da un lato, come detto, anche il dott. __________ ha ammesso che il ricorrente sarebbe ancora in grado di svolgere un’attività lavorativa adeguata a tempo pieno. Dall’altro, va ricordato che il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest’ultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati (cfr. DTF 110 V 273 e J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a edizione, n. 170 p. 899).

                                         In esito alle considerazioni che precedono, occorre dunque ritenere accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che l’insorgente, sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa confacente al suo stato di salute infortunistico.

                            2.2.6.   Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2016, qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo di fr. 64'750.40 (cfr. doc. 294).

                                         Questo dato – desunto da informazioni fornite direttamente dal datore di lavoro e, peraltro, non contestato dal ricorrente - può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

                            2.2.7.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

                                         Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

                                         In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

                                         L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”.

                                         Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

                                         La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

                            2.2.8.   Nella presente fattispecie, l’istituto assicuratore ha determinato il reddito ancora esigibile dall’assicurato, mediante il metodo delle DPL.

                                         È pertanto risultato che nelle attività sostitutive che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto del danno alla salute, e meglio il raffilatore presso la __________, l’addetto all’imbottigliamento presso la __________, l’aiuto produzione presso la __________, il collaboratore di lavanderia presso i __________ e il cassiere presso la __________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media nel 2016 un reddito annuo pari a fr. 53'597.80 (doc. 284, p. 1).

                                         D’altro canto, sempre in conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

                                         In effetti, dalla tabella di cui al doc. 284 si evince che sono 98 i posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano, rispettivamente, a fr. 36’400 e a fr. 67'600, e infine che quello medio è di fr. 50'028.

                                         Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 53'597.80) è superiore del 6.66% alla media dei salari medi (fr. 50'028). In base alla giurisprudenza, ciò non è però sufficiente per dubitare della rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL. In effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr., pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

                                         In conclusione, il reddito da invalido è stato validamente determinato in base alle DPL.

                                         Esso ammonta a fr. 53'597.80.

                                         Decurtazioni sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - determinato confrontando i fr. 53'597.80 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 64'750.40, risulta essere dell’17.22%, arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

                                         Questa Corte rileva che l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che auspica l’assicurato (aumento del grado dell’invalidità), nemmeno nel caso in cui si volesse seguire quanto sostenuto dal Prof. __________, ossia che tre dei cinque posti di lavoro considerati dall’istituto assicuratore al fine di determinare il reddito da invalido, non rispetterebbero le limitazioni funzionali legate al danno alla salute infortunistico (cfr. allegato al doc. V).

                                         In quell’ipotesi, secondo la giurisprudenza, occorrerebbe far capo ai dati salariali statistici pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (cfr. ad esempio, la STF 8C_88/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.3 e 3.4).

                                         Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2014 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12).

                                         Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2016, un reddito annuo di fr. 67'117.65.

                                         Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).

                                         Nel caso concreto, dal doc. 294 si evince che il reddito da valido è stato fissato partendo dal salario orario minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale (fr. 28.30/ora nel 2016). In queste condizioni, non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a tale titolo.

                                         In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, mediante una decurtazione del 15%, si tenga adeguatamente conto delle peculiarità del caso di specie, ovvero degli effetti legati alla menomazione infortunistica e dello statuto di frontaliere dell’assicurato.

                                         Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a fr. 57'050.

                                         Nell’ipotesi di lavoro considerata, il grado d’invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 57'050 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 64'750.40 – sarebbe del 15%, addirittura inferiore a quello riconosciuto dall’amministrazione in applicazione del metodo delle DPL (17%).

                                         In esito a quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale Ri 1 è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 17%, deve dunque essere confermata.

                               2.3.   Entità della menomazione all’integrità.

                            2.3.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

                                         Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

                                         Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

                                         Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

                            2.3.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

                                         In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

                                         La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

                            2.3.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

                                         Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

                                         Questa tabella riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48 p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

                                         Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

                                         La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

                                         Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

                                         Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

                                         Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

                                         Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

                                         menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

                            2.3.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza.

                                         Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

                                         Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

                            2.3.5.   Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore RI 1, è stata eseguita dal dott. __________.

                                         Questo il tenore del suo apprezzamento espresso a margine della visita medica di chiusura del 18 luglio 2016:

" (…).

1 Reperti

Gomito sinistro: flessione 130° con estensione completa, pronazione e supinazione pure complete.

Polso di sinistra: flessione dorsale limitata a 30°, flessione palmare limitata a 30°, inclinazione radiale di 5°, inclinazione ulnare di 15°.

2 Valutazione del danno all’integrità

20%.

3 Motivazione

Secondo la tabella Suva 1.2 per una mobilità del gomito da 0° - 90° - 135° è attribuita la percentuale del 10%.

Per la perdita della pronazione il 10%, per la perdita della supinazione un ulteriore 10% che non sono presenti nell’assicurato. Per un blocco in estensione con perdita della pronazione e della supinazione si ha una percentuale del 25%. Nel caso in esame si ha una prono/supinazione completa, e solo una perdita di flessione ed estensione del polso di circa 30°. Una percentuale del 10% per il gomito e di un ulteriore 10% per la mano appare pertanto congrua rispetto all’invalidità dimostrata, per un totale di 20%.” (doc. 282, p. 1)

                                         Con la propria impugnativa, l’assicurato pretende invece la corresponsione di un’IMI del 30%, facendo riferimento a quanto sostenuto dalla dott.ssa __________ nella sua certificazione del 21 febbraio 2017 (cfr. doc. I).

                                         In effetti, secondo la specialista in medicina legale, l’apprezzamento del dott. __________, considera unicamente le menomazioni esistenti al gomito e polso destro, “… senza menzionare le conseguenze lesivo-menomative delle plurime fratture del bacino, le quali complessivamente, possono stimarsi fra il 5% ed il 10%, (…), occorre, infatti, tenere conto che le menomazioni conseguenti a frattura del bacino hanno determinato compromissione della specifica attività lavorativa del Sig. RI 1 di muratore …” (doc. 325).

                                         In corso di causa, il ricorrente ha prodotto un rapporto del chirurgo ortopedico dott. __________, il quale si è così pronunciato in merito alla menomazione all’integrità di cui è portatore l’assicurato:

" (…) Per quel che concerne il danno all’integrità, tenendo conto del possibile peggioramento futuro dell’artrosi combinata al polso e al gomito, stimo il danno attorno al 10% sia per il polso che per il gomito e tra il 5-10% per la problematica sacro-iliaca.” (allegato al doc. V)

                                         Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che i dottori __________ e __________ hanno valutato allo stesso modo l’entità della menomazione presente a livello del gomito e polso destro (10% + 10%) e che, da parte sua, la dott.ssa Vanoli non ha sollevato alcuna obiezione al proposito.

                                         Pertanto, l’agire dell’CO 1 non presta il fianco a critiche, perlomeno nella misura in cui ha posto l’assicurato al beneficio di un’indennità del 20% per i danni infortunistici a gomito e polso destro.

                                         Trattandosi del bacino al cui livello RI 1 aveva riportato una frattura composta della branca ischiopubica sinistra con estensione all’acetabolo e un sospetto distacco parcellare in corrispondenza della porzione superiore dell’ala iliaca di sinistra (cfr. doc. 27, 34 e 48, p. 2) - tanto la dott.ssa __________ quanto il dott. __________ sostengono che i postumi residuali giustificherebbero l’attribuzione di un’ulteriore IMI valutata attorno al 5-10%.

                                         Con il proprio rapporto del 24 luglio 2017, il medico di __________ ha, da una parte, sottolineato che si tratta di “fratture praticamente senza alcun esito funzionale apprezzabile, né soprattutto documentato, sia in fase iniziale di definizione del danno subito, tanto meno in fase ultima quale esito” e, dall’altra, rilevato che le alterazioni artrosiche oggettivate a livello dell’articolazione sacro-iliaca non sono assolutamente dovute al trauma in esame (cfr. allegato al doc. VII).

                                         Tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene di poter far affidamento sulla valutazione enunciata dal dott. __________. Dalla documentazione agli atti si evince che, fatta eccezione per la fase iniziale, RI 1 non ha in effetti più denunciato disturbi a livello del bacino (perlomeno sino a dopo l’intimazione della decisione formale) e, d’altra parte, che la regione sacro-iliaca sinistra, laddove la radiografia del 12 maggio 2017 ha mostrato la presenza di segni artrosici, è stata risparmiata da fratture (il, peraltro soltanto sospetto, distacco parcellare ha riguardato la porzione superiore dell’ala iliaca e, pertanto, non l’articolazione sacro-iliaca).

                                         Secondo il TCA, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI assegnata all’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2017.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2017 35.2017.54 — Swissrulings