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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.11.2016 35.2016.59

7 novembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,552 parole·~23 min·5

Riassunto

Caduta da una scala con politrauma a livello dorsolombare e del piede dx. Causalità naturale estinta a distanza di 8 mesi circa dall'infortunio

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2016.59   mm

Lugano 7 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2016 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione dell’8 giugno 2016 emanata da

CO 1 rappr. da: RA 1     in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   In data 8 dicembre 2014, RI 1, nata nel 1989, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di ausiliaria di pulizie e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduta nel rimuovere le foglie da una scala, lamentando, secondo il rapporto 27 febbraio 2015 del dott. __________, delle dorsolombalgie e la contusione del piede destro (doc. 16).

                                         L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 22 luglio 2015, l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° agosto 2015, in quanto, da quella data in poi, i disturbi presentati dall’assicurata non si sarebbero più trovati in nesso di causalità naturale con l’evento traumatico del dicembre 2014 (doc. 35).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 36), in data 8 giugno 2016, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 44).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 7 luglio 2016, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a ripristinare il diritto alle prestazioni legali a decorrere dal 1° agosto 2015, argomentando che la posizione dell’assicuratore “… non può essere in alcun modo accettata da me, considerato in particolare quanto sostenuto dalla Dr.ssa __________, Rhumatologue FMH di __________ (medico curante periodo di residenza a __________), la quale indica nel rapporto (DOC 1 rapp. Del 10.09.2015), che i disturbi di salute attuali sono dovuti all’infortunio del 08 dicembre 2014. Mi oppongo pertanto formalmente alla chiusura del presente caso di infortunio già con effetto al 31.07.2015 e pretendo il riconoscimento delle prestazioni assicurative anche per il periodo successivo. La presente opposizione dovrà pertanto essere accolta in tale misura.” (doc. I).

                               1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.5.   In corso di causa, l’insorgente ha prodotto un rapporto, datato 21 luglio 2016, della dott.ssa __________ (cfr. doc. B).

                                         Il 28 luglio 2016, l’assicurata ha osservato che il parere medico su cui l’assicuratore ha fondato la propria decisione di chiusura non sarebbe affidabile in quanto “… questo Dr. non mi ha mai vista e analizzata, e continuo sotto trattamento a causa di questo incidente 08.12.2014, per questo non posso accettare la decisione di CO 1.” (doc. VII).

                               1.6.   Nel corso del mese di agosto 2016, il TCA ha richiamato dall’assicurata il referto e le immagini della RMN del bacino del 3 maggio 2016 (cfr. doc. XI + allegati), documentazione che è poi stata trasmessa all’istituto assicuratore (doc. XII).

                               1.7.   In data 23 settembre 2016, l’CO 1 ha versato agli atti un apprezzamento del dott. D. __________ (cfr. allegato al doc. XV).

                                         L’assicurata si è pronunciata in merito il 3 ottobre 2016 (doc. XVIII + allegati).

                                         in diritto

                               2.1.   Sul piano formale, l’assicurata rimprovera all’amministrazione di avere ritardato oltremodo l’emanazione della propria decisione su opposizione (cfr. doc. I). In tal modo, la ricorrente solleva implicitamente una violazione del principio di celerità.

                                         Al riguardo, il TCA deve limitarsi a constatare che la censura di ritardata giustizia risulta intempestiva e priva di oggetto, avendo l’assicuratore LAINF convenuto nel frattempo emesso la richiesta decisione su opposizione (cfr. doc. 44).

                               2.2.   Nel merito, l’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a sopprimere il diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° agosto 2015, oppure no.

                               2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

                                         Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

                                         Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

                                         Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie.

                                         D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

                               2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

                                         Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

                                         È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

                                         Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

                                         -  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

                                         (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

                                         Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

                               2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.

                                         Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

                                         Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

                               2.6.   Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione ha fondato la decisione di porre fine alle prestazioni a contare dal 1° agosto 2015, sul parere del proprio medico __________ (cfr. doc. 44, p. 4).

                                         In effetti, con apprezzamento del 18 giugno 2015, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato che la caduta dalla posizione eretta, priva di energia cinetica elevata, ha comportato un peggioramento solo transitorio dello stato anteriore del rachide, con lo status quo sine raggiunto a distanza di 7 mesi dal trauma iniziale (cfr. doc. 30).

                                         Unitamente alla propria impugnativa, la ricorrente ha prodotto un referto, datato 10 settembre 2015, della dott.ssa __________, spec. FMH in reumatologia. Il medico curante specialista ha in particolare segnalato che, nel corso del mese di aprile 2015, RI 1 aveva lamentato un dolore lancinante a livello dell’articolazione sacroiliaca destra dopo una marcia di 4 chilometri. Successivamente, i dolori erano localizzati alla regione peritrocanterica destra con descrizione da parte dell’assicurata di uno scatto. La radiografia del bacino e un’ecografia dell’anca destra non avevano evidenziato né displasia né versamento, né tendiniti né borsiti, né ancora asimmetria dell’inserzione dei muscoli gluteali sul grande trocantere. Ella ha quindi concluso trattarsi certamente di uno scatto della facia lata, classico in talune morfologie (cfr. doc. 51).

                                         In data 3 maggio 2016, l’assicurata è stata sottoposta a una RMN del bacino. Dal relativo referto risulta la presenza di una “… leggera forma di miotendinite attorno alla porzione posteriore del grande trocantere con interessamento della giunzione miotendinea del gluteo medio destro ed il tratto ileo-tibiale adiacente. Associata anche una lieve entesite a livello dell’inserzione postero-laterale del tendine gluteo medio destro.” (doc. C 19).

                                         Con rapporto 21 luglio 2016, la dott.ssa __________, spec. FMH in fisiatria e riabilitazione, ha refertato, all’esame clinico, una scoliosi lombare sinistra convessa, una posteriorità delle apofisi trasverse delle vertebre lombari a destra, una disfunzione e algia sacro-iliaca destra, un emibacino destro in anteriorità, un astragalo destro in anteriorità, come pure una tendinite reattiva a livello del medio gluteo e piriforme destro.

                                         La specialista privatamente consultata dalla ricorrente ha sostenuto che la “… torsione sacrale e disfunzione astragalica destra probabilmente si sono venute a creare durante il trauma – nell’impatto al suolo a livello del gluteo destro (dicembre 2014) – che ha causato disfunzioni strutturali nelle articolazioni sacro-iliaca destra, del rachide lombare con contratture reattive dei muscoli del piano pelvico e medio gluteo e piriforme, e dell’articolazione sotto-astragalica destra.” (doc. B).

                                         Pendente causa, l’CO 1 ha prodotto un apprezzamento del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, attivo presso il Centro __________ a (doc. XV 1).

                                         Innanzitutto, questo sanitario ha affermato di concordare con il dott. __________ in merito al fatto che l’assicurata sia rimasta vittima di un trauma diretto a bassa velocità, osservando al riguardo che, inizialmente, non erano stati refertati “… ematomi o raccolte ma soltanto una sensibilità a livello del rachide lombare, dopo impatto sul sacro.”. D’altro canto, egli ha sottolineato che la RMN del 12 gennaio 2015 “… non ha mostrato un reperto compatibile con una sofferenza radicolare, ma la presenza di una banale discopatia L5/S1con bulging discale paramediano bilateralmente – predominante nella fattispecie a sinistra, vuol dire del lato opposto ai disturbi – ma senza evidenza da ambo i lati di conflitto tra il disco intervertebrale e le radici.”.

                                         In queste condizioni, in base alle conoscenze mediche attuali e all’assenza di altre diagnosi, ci si sarebbe aspettata “… una risoluzione dei sintomi legati alla caduta in qualche giorno o al massimo qualche settimana.”. Pertanto, in “… assenza di peggioramento anche di uno stato preesistente (si veda ancora le osservazioni sull’assenza di sostrato anatomico capace di spiegare le lombosciatalgie non deficitarie apparse secondariamente), la definizione di uno status quo sine dopo sei mesi era sicuramente più che giustificata.”.

                                         Per quanto concerne le diagnosi ritenute dalla dott.ssa __________, il dott. __________ ha precisato che, ad eccezione dell’ultima, le altre sono tipiche della medicina manuale o dell’osteopatia e, soprattutto, che esse non trovano corrispondenza nella medicina classica. In merito alla pretesa tendinite al gluteo medio, il medico fiduciario ha fatto valere che tale diagnosi è stata posta dal radiologo che eseguì la RMN del 3 maggio 2016, vista la “… presenza di una formazione cistica (piccola erosione geodica) a livello dell’inserzione del tendine gluteo medio.”. Egli ha inoltre spiegato che “si ritiene la diagnosi di tendinite nel gluteo medio quando vi è una clinica corrispondente e soprattutto quando ci sono segni di rottura parziale o di borsite a livello dell’inserzione tendinea. Nella fattispecie, non vi è dalla signora RI 1, né lacerazione tendinea, né borsite. La piccola cavità geodica descritta dal dott. __________, corrisponde infatti ad una conformazione un po’ particolare del grande trocantere, con persistenza di un solco periferico tra la parte alta e la parte bassa della grande tuberosità femorale, corrispondente ad esiti di fusione dei nuclei di crescita. La stessa immagine si trova anche a sinistra. Aggiungerò che l’esame ecografico richiesto dalla dott.ssa __________ ha al contrario concluso all’assenza d’argomenti per una tendinite nel gluteo medio.”.

                                         Secondo il dott. __________, che si tratti di una tendinite nel gluteo medio oppure (più probabilmente) di una coxa saltans, “… esse non possono essere messe in nesso di causalità naturale probabile con l’infortunio dell’otto di dicembre 2014, prima perché sono patologia morbose e di norma non risultano da contusioni dirette, dopodiché perché non vi è nozione di un qualsiasi trauma inizialmente a questo livello e, finalmente, perché chiaramente i disturbi in sede peritrocanterica destra sono apparsi in modo secondario, in seguito ad un lungo periodo con sintomi non ben spiegabili su base anatomica.”.

                               2.7.   Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

                                         Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

                                         Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

                                         L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

                                         E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).

                               2.8.   Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA ritiene che all’apprezzamento enunciato dai dottori __________ e __________, entrambi specialisti proprio nella materia che qui interessa, possa essere attribuita piena forza probante.

                                         In particolare, il dott. __________ ha infatti proceduto a un’analisi approfondita della fattispecie, spiegando in modo puntuale i motivi per i quali, a suo avviso, occorre distanziarsi dalla valutazione enunciata dalla dott.ssa __________.

                                         Innanzitutto, va rilevato che la diagnosi di anca a scatto (“coxa saltans”) - la cui presenza è stata definita come probabile dal dott. __________ - era stata posta anche dalla reumatologa dott.ssa Vuala nel suo referto datato 10 settembre 2015 (cfr. doc. 51: “Il s’agit certainement d’un ressaut du facia lata qui est classique dans certaines morphologies.” – il corsivo è del redattore).

                                         La reumatologa appena citata non si era però pronunciata in merito all’eziologia di tale patologia. Da parte sua, il medico fiduciario dell’CO 1 ha invece precisato che l’anca a scatto di norma non insorge a causa di una contusione diretta, che comunque, nel caso concreto, non risulta che la regione in questione sia rimasta coinvolta nella caduta del dicembre 2014 e che la relativa sintomatologia è apparsa con un certo tempo di latenza (cfr. doc. XV 1, p. 7).

                                         In proposito, questa Corte osserva che l’affezione in discussione riguarda al massimo il 5% della popolazione, in prevalenza la fascia di età tra i 15 e i 40 anni e più frequentemente le donne rispetto agli uomini. Essa trae tipicamente origine da un sovraccarico (“overuse”), con una maggiore incidenza in quelle attività che implicano ripetute flessioni ed estensioni dell’anca (cfr. www.physio-pedia.com/Snapping_Hip_Syndrome).

                                         Inoltre, dalla pregressa documentazione, in particolare dal rapporto 27 febbraio 2015 del dott. __________ (primo medico che ha avuto in cura la ricorrente) si evince che in effetti la caduta ha interessato la regione sacrale e non quella peritrocanterica destra (cfr. doc. 16: “chute dans l’escalier avec impact sur le sacrum” – il corsivo è del redattore). Del resto, non è un caso se i primi accertamenti radiologici hanno riguardato proprio il rachide (e il piede destro – cfr. doc. 9 e 10).

                                         Infine, dal referto della dott.ssa __________ emerge che i disturbi in sede peritrocanterica sono insorti, al più presto, nel mese di aprile 2015 (cfr. doc. 51: “Au cours du mois d’avril 2015 elle a présenté une douleur brutale de la sacroiliaque droite suite à une marche de 4 km qui a nécessité l’hospitalisation aux urgences et un traitement par morphine et anti-infiammatoires. Lorsque je l’ai revue, les douleurs siègeaient surtout dans la région péritrochanterienne droite et la patiente décrivait un ressaut.” – il corsivo è del redattore).

                                         D’altro canto, gli specialisti interpellati dall’amministrazione meritano di essere seguiti anche nella misura in cui hanno sostenuto che il trauma vertebrale subito dall’assicurata può avere solo temporaneamente aggravato lo stato anteriore del rachide.

                                         Del resto, la loro tesi si concilia con la dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare e 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio 2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

                                         Questa tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

                                         In questo contesto, a conferma del fatto che una semplice caduta dalla posizione eretta non è atta a causare delle lesioni strutturali a livello del rachide, è utile richiamare le indicazioni fornite dal dott. __________, spec. FMH in neurochirurgia, già Primario presso il Reparto di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, in una perizia da lui elaborata per conto di questa Corte nella causa 35.1998.78, concernente un assicurato che era rimasto vittima, nel 1989 e nel 1997, di due cadute dalle scale con contusione, segnatamente, del rachide lombo-sacrale. In sintesi, secondo il perito giudiziario, traumi alla colonna vertebrale quali quelli riportati dall’assicurato in occasione dei succitati due eventi infortunistici, provocano tutt’al più delle lesioni alle parti molli ma non sono idonei a causare né delle lesioni definitive alla colonna vertebrale, né un aggravamento direzionale di preesistenti segni degenerativi dei dischi intervertebrali.

                                         Nel caso di specie, l’CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 31 luglio 2015, dunque per oltre sette mesi, ciò che appare conforme ai principi giurisprudenziali appena citati.

                                         Per quanto concerne il piede destro, dove la dott.ssa __________ ha riscontrato una disfunzione dell’astragalo (cfr. doc. B), se è vero che quella parte del corpo è rimasta coinvolta nella caduta (in questo senso, si veda il certificato 27 febbraio 2015 del dott. __________ – doc. 16: “Contusion du pied droit”), è altrettanto vero che l’esame radiologico effettuato il 12 dicembre 2014 non aveva evidenziato anomalie né ossee né alle parti molli (cfr. doc. 10) e soprattutto che, nel prosieguo (sino al consulto dell’aprile 2016 presso la fisiatra succitata), non sono più stati refertati disturbi a quel livello (cfr. doc. 24 e doc. 51).

                                         A proposito dell’affermazione contenuta nello scritto 3 ottobre 2016 dell’insorgente, secondo cui vi sarebbero ancora delle cure suscettibili di migliorare il suo stato di salute, ragione per la quale l’assicurato non avrebbe potuto sospendere le proprie prestazioni (cfr. doc. XVIII, p. 2), questo Tribunale si limita a ricordare che il diritto alle cure sanitarie (così come quello a tutte le altre prestazioni previste dalla legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni) presuppone necessariamente l’esistenza di un nesso di causalità, naturale e adeguato, tra i disturbi e l’infortunio.

                                         In esito alle considerazioni che precedono, valutate le prove secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), TCA ritiene dimostrato che, a far tempo dal 1° agosto 2015, i disturbi lamentati dall’insorgente non costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del mese di dicembre 2014.

                                         Di conseguenza, l’CO 1 era legittimato a porre fine alle proprie prestazioni a partire da quella data.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2016.59 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.11.2016 35.2016.59 — Swissrulings