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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2017 35.2016.100

13 febbraio 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,095 parole·~20 min·4

Riassunto

Distorsione ginocchio sx nel 03/2015 con chiusura del caso nel 07/2015. Annuncio di ricaduta nel 03/2016 per intervento di meniscectomia: negata la responsabilità dell'assicuratore LAINF vista assenza di una chiara sintomatologia a ponte

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 35.2016.100   mm/DC

Lugano 13 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2016 di

RI 1   

contro  

la decisione su opposizione del 16 settembre 2016 emanata da

CO 1      in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con annuncio d’infortunio-bagatella del 23 marzo 2015, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che la propria dipendente RI 1, in data 21 marzo 2015, aveva subito una distorsione del ginocchio sinistro giocando a tennis (cfr. doc. 1).

                                         L’esame di RM del 23 marzo 2015 ha evidenziato la presenza di un’artrosi femoro-rotulea con condromalacia di IV. grado, di una meniscopatia degenerativa mediale con fissurazione orizzontale del menisco, di una condropatia di II. grado del piatto tibiale laterale, nonché di un modesto aumento di liquido sinoviale con borsite di gastrocnemiosemimembranoso (cfr. doc. 3).

                                         L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e versato regolarmente le prestazioni di legge.

                                         Il caso è stato chiuso nel corso del mese di luglio 2015 (cfr. doc. 7 e doc. I, p. 2).

                               1.2.   Il 2 marzo 2016 all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta dell’evento del 21 marzo 2015 (cfr. doc. 2).

                                         Sempre nel mese di marzo 2016, l’assicurata è stata sottoposta a un intervento artroscopico al ginocchio sinistro con meniscectomia selettiva e shaving cartilagineo. Dal relativo rapporto si evince la diagnosi di lesione del menisco mediale in importante condropatia (cfr. doc. 11; si veda pure il doc. 12).

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 maggio 2016, la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni ab initio, sostenendo, da un lato, che i disturbi al ginocchio sinistro non erano da porre in relazione a un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro, che non costituivano neppure una lesione parificata ai postumi di un infortunio. Essa ha peraltro rinunciato a pretendere la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo (cfr. doc. 14).

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata personalmente (cfr. doc. 19 e doc. 21), in data 16 settembre 2016, l’assicuratore LAINF ha ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 25).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 24 ottobre 2016, RI 1 ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 venga condannata a riconoscerle “il rimborso di tutte le spese sostenute e da sostenere a seguito della ricaduta comunicata in data 13.02.2016”, argomentando in particolare quanto segue:

" (…).

A)  CO 1 asserisce che il gioco del tennis svolto in forma amatoriale e gli eventi infortunistici durante la sua esecuzione “non possono essere considerati eventi straordinari, ma devono essere considerati eventi usuali della pratica sportiva”.

Il gioco del tennis non è per la sottoscritta un’attività quotidiana ed abituale, la sottoscritta svolge l’attività di impiegata e gioca a tennis in forma amatoriale e non agonistica, inoltre il gioco del tennis è un gioco con spostamenti repentini e di corsa, tale attività può generare, come avvenuto alla sottoscritta, in particolari momenti del gioco, traumi involontari e straordinari. Il brusco spostamento del corpo con il piede bloccato e la rotazione del ginocchio sono da considerare un evento straordinario, non fanno parte della normalità del gioco del tennis, (altrimenti ci sarebbero gli ospedali pieni di persone per traumi alle gambe) sono movimenti involontari e imprevisti da considerare straordinari.

B)  CO 1 asserisce che la rottura del menisco sinistro, la ricaduta e la conseguente operazione siano dovute non all’infortunio del 21.03.2015 ma ad un fenomeno degenerativo dovuto alla condrocalcinosi (Allegato n. 2 pagina 2), scrivono, “… risulta che siamo in presenza di una severa patologia degenerativa preesistente a carico del ginocchio sinistro e la lesione del menisco riscontrata è subentrata su una condrocalcinosi” tale deduzione è senza riscontro oggettivo, ad esempio un esame, ma semplicemente da deduzioni del medico di fiducia della CO 1.

La ricaduta è dovuta ad una cura non sufficientemente adeguata effettuata dopo l’infortunio, se l’operazione del menisco fosse stata effettuata nel marzo 2015 non ci sarebbero state ulteriori conseguenze, la cura successiva all’infortunio non ha portato alcun beneficio, sono intervenuti problemi al ginocchio come dolori e produzione di liquido (cisti di Baker), il ginocchio e il menisco sinistro prima dell’infortunio erano sani e non presentavano alcuna degenerazione.

La condrocalcinosi denunciata dalla CO 1 come malattia degenerativa, causa principale della rottura del menisco sinistro, è una malattia che può essere diagnosticata solo grazie all’esame al microscopio del liquido prelevato dalle articolazioni colpite, il liquido deve presentare la deposizione di cristalli di calcio pirofosfato, ebbene la sottoscritta in data 07.07.2016 su richiesta del dott. __________, FMH in chirurgia ortopedica, __________ (Allegato n. 3), si è sottoposta all’esame del liquido citrino con risultato della __________ del 07.07.2016 (Allegato n. 4) dal quale risulta negativa la presenza di cristalli di acido urico e di pirofosfato di calcio sia intracellulare che extracellulare, risultano che mette in evidenza e certifica che la sottoscritta non è affetta da nessuna malattia degenerativa come la condrocalcinosi denunciata dalla CO 1, se non ci sono cristalli di pirorofosfato, non c’è neppure la malattia, la tesi della CO 1 è senza fondamento.” (doc. I)

                               1.5.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                               1.6.   Il 28 novembre 2016, l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, comunque già presente agli atti, e si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + allegati).

                                         La CO 1 si è espressa al riguardo il 1° dicembre 2016 (doc. VII).

                               1.7.   In corso di causa, il TCA ha interpellato il consulente medico dell’amministrazione, il quale è stato invitato a chiarire un aspetto inerente all’oggetto litigioso (cfr. doc. IX).

                                         Il dott. __________ ha risposto in data 17 gennaio 2017 (doc. X).

                                         Alle parti è stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (cfr. doc. XII e doc. XIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare la propria responsabilità in merito ai disturbi al ginocchio sinistro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 2 marzo 2016, precisato che essa ha rinunciato a pretendere la restituzione delle prestazioni inizialmente assunte.

                               2.2.   Secondo l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

                                         Il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (cpv. 2).

                               2.3.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio:

" È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte."

                                         Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

                                         Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

  - la repentinità

  - il danno alla salute (fisica o psichica)

  - un fattore causale esterno

  - la straordinarietà di tale fattore"

                                         (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

                                         Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

                               2.4.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

                                         Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

                                         Il fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).

                                         Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

                                         Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

                                         La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

                                         Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

                               2.5.   Gli assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.

                                         Le lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

                                         A proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile a infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al corpo.

                                         Così, dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2).

                                         Per il resto, conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo ("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V 470, consid. 4.2.3).

                                         Il TFA ha pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; cfr., pure, STFA U 76/03 del 15 aprile 2004).

                                         Necessario è che si sia inoltre trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue. Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

                                         Uno stato degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia, perlomeno, scatenato i sintomi di cui soffre l’assicurato (cfr. DTF 139 V 327 consid. 3.1 e riferimenti ivi indicati).

                                         In questo contesto, deve ancora essere precisato che non è consentito ritenere che una lesione assimilata, nonostante la sua origine in gran parte degenerativa, abbia fatto spazio a quello stato di salute che l’assicurato avrebbe acquisito anche senza l’infortunio (status quo sine), fintantoché la natura esclusivamente morbosa o degenerativa non sia stata chiaramente dimostrata (cfr. STF 8C_358/2015 del 14 marzo 2016 consid. 6.2.1).

                               2.6.   Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni approvata dal Parlamento il 25 settembre 2015 (cfr. FF 2015 5583).

                                         A proposito delle lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del fattore esterno.

                                         Il nuovo art. 6 cpv. 2 LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

                                         Nel Messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 19 settembre 2014, il Consiglio federale si è così espresso al riguardo:

" Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale analoga ai postumi di un infortunio deve essere riconducibile a un influsso esterno ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori. Per tale motivo, proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF), una nuova normativa che rinuncia al criterio del fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2 D-LAINF).” (FF 2014 6846-6847)

Sul tema, si veda pure M. Hüsler, “Erste UVG-Revision: wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung”, in STS/RSAS 2017, p. 26 ss. (in particolare p. 32-36).

                                         In concreto, trattandosi di un sinistro avvenuto in data 21 marzo 2015, le modifiche concernenti la revisione sopra citata non si applicano.

                               2.7.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’amministrazione ha rifiutato di assumere la ricaduta annunciata il 2 marzo 2016, in quanto la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, che è stata oggetto dell’intervento artroscopico eseguito in data 29 marzo 2016, sarebbe indubbiamente attribuibile a una patologia degenerativa (cfr. doc. 14, p. 2).

                                         Interpellato nel corso del mese di aprile 2016, il dott. __________, spec. FMH in medicina interna, ha invitato la CO 1 a rifiutare l’assunzione della nota artroscopia, sottolineando proprio la “… presenza di una severa patologia degenerativa preesistente a carico del ginocchio sinistro e la lesione del menisco riscontrata è subentrata su una condrocalcinosi.” (doc. 13).

                                         La natura chiaramente degenerativa delle alterazioni meniscali refertate a livello del ginocchio sinistro, è pure stata sostenuta dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, per il quale tale natura è dimostrata da più fattori, ovvero dal decorso orizzontale della fissurazione meniscale, dalla condrocalcinosi della struttura meniscale, dalla presenza concomitante di importanti alterazioni degenerative condropatiche pluri-compartimentali e dall’esistenza di una cisti di Baker, scoppiata, a conferma del sospetto clinico formulato dal dr. __________ sull’origine della gonalgia acuta della fossa poplitea insorta alcuni giorni prima della risonanza magnetica del ginocchio sinistro del 3.3.2016 (cfr. doc. 24).””

                                         Preliminarmente, questa Corte precisa che l’evento occorso all’assicurata – distorsione del ginocchio sinistro nell’ambito di una partita di tennis, a seguito di un brusco cambiamento della direzione del corpo con piede fermo a terra – non adempie i presupposti per ammettere l’esistenza di un infortunio ex art. 4 LPGA, specificatamente quello della straordinarietà del fattore esterno (cfr. STFA U 398/06 del 21 novembre 2006 consid. 3.1; U 368/05 del 21 dicembre 2005 e U 20/99 del 27 dicembre 1999, pubblicata in RDAT II-2000 pag. 331, come pure le STCA 35.2003.19 del 6 giugno 2003 consid. 2.11. e 35.1998.43 del 15 marzo 1999 consid. 2.8. e D. Cattaneo, “Sport et assurances sociales” in CGRSS N° 45-2010 pag. 143).

                                         D’altro canto, può invece essere ammesso che quanto accaduto il 21 marzo 2015 costituisce un evento assimilabile a infortunio, segnatamente poiché esso ha comportato un certo potenziale di pericolo accresciuto, richiesto dalla giurisprudenza federale per ammettere l’intervento del fattore esterno (cfr. supra consid. 2.5., in questo senso, si veda la STFA U 368/05 del 21 dicembre 2005 consid. 3.1).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi sull’oggetto litigioso (obbligo a prestazioni della CO 1 relativamente ai disturbi localizzati al ginocchio sinistro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del marzo 2016), questo Tribunale constata che la tesi degli specialisti consultati dall’istituto assicuratore, secondo cui il danno meniscale in questione non è imputabile all’evento del 21 marzo 2015 ma è indubbiamente attribuibile a fenomeni degenerativi preesistenti, non risulta contraddetta da alcuna certificazione specialistica, di modo che non vi sono valide ragioni per discostarsene.

                                         Il TCA prende atto che, secondo la ricorrente, “il ginocchio ed il menisco sinistro prima dell’infortunio erano sani e non presentavano alcuna degenerazione” (cfr. doc. I, p. 3), tuttavia ciò non trova riscontro nella documentazione medica agli atti.

                                         In effetti, già l’esame di RMN del 23 marzo 2015 aveva evidenziato la presenza d’importanti ed estesi fenomeni degenerativi - artrosi femoro-rotulea con condromalacia di IV. grado, meniscopatia degenerativa mediale con fissurazione orizzontale del menisco e condropatia di II. grado del piatto tibiale laterale (cfr. doc. 3) – che di tutta evidenza non possono essersi prodotti nel giro di due soli giorni. Un quadro analogo è d’altronde emerso anche dalla risonanza magnetica del 3 marzo 2016, esame che ha segnatamente mostrato, oltre alla possibile fissurazione della cisti di Baker, un peggioramento della condropatia femoro-patellare esterna (III grado), una fissura su base degenerativa del corpo e corno posteriore del menisco mediale, dei possibili incipienti aspetti di meniscosi posteriore del menisco esterno, una grave condropatia con condromalacia (IV grado) in corrispondenza del profilo laterale della cartilagine articolare della rotula, nonché una sofferenza condrale anche sul versante femorale (doc. 8).

                                         L’assicurata fa pure valere che esami di laboratorio avrebbero dimostrato l’assenza di una condrocalcinosi, ciò a dimostrazione del fatto che ella non sarebbe affetta da nessuna malattia degenerativa (cfr. doc. I, p. 3).

                                         Al riguardo, questo Tribunale rileva che la presenza (anche) di una condrocalcinosi è stata refertata intraoperativamente dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 11: “Lesione minima al terzo medio in condrocalcinosi del menisco mediale, …” – il corsivo è del redattore) e poi ripresa dai medici di fiducia della CO 1. A prescindere da ciò, visto l’esito degli esami di risonanza magnetica citati in precedenza, anche se si ammettesse l’assenza di una condrocalcinosi, non sarebbe comunque lecito sostenere che il ginocchio sinistro dell’assicurata non presenta degenerazioni di sorta.

                                         Ora, tenuto conto di quanto precede, anche se la lesione del menisco mediale presentata dall’assicurata può, come tale, ricadere sotto la lettera c dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (“lacerazioni del menisco”), la questione di sapere se le cure mediche prodigate a partire dal mese di febbraio 2016 - in particolare l’operazione artroscopica effettuata il 29 marzo 2016 – e la relativa inabilità lavorativa sono ancora in relazione con l’evento del 21 marzo 2015, non deve essere decisa alla luce delle particolari regole probatorie elaborate dalla giurisprudenza in relazione alle lesioni parificate ex art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. supra, consid. 2.5. in fine), ma in base ai principi generali applicabili nel caso in cui uno stato morboso preesistente venga aggravato o, più in generale, insorga consecutivamente a un infortunio (in questo senso, cfr. STF 8C_714/2013 del 23 luglio 2014 consid. 5.2.1).

                                         A margine della consultazione del 7 luglio 2015, il dott. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, ha refertato, dal profilo soggettivo, un “miglioramento con la tecarterapia” e, da quello oggettivo, un ginocchio “asciutto, mobile con senso di fastidio alla flessione forzata, stabile, la gamba non è dolente”. In quell’occasione, egli ha quindi dichiarato RI 1 in grado di riprendere le comuni attività e l’ha invitata a utilizzare la bicicletta (cfr. doc. 7). Il caso iniziale è quindi stato ritenuto chiuso.

                                         Dalle carte processuali si evince che la ricorrente si è vista di nuovo costretta a rivolgersi a un medico nel corso del mese di febbraio 2016, quindi a distanza di sette mesi dalla chiusura del caso iniziale. L’insorgente fa tuttavia valere che, quasi subito dopo l’interruzione delle cure, “… continuavo a lamentare dolori al ginocchio sinistro con conseguenti gonfiori ed impossibilità di piegamento a distanza di 5/6 ore da attività fisica, camminata o altro.” (doc. I, p. 2).

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3).

                                         Nella concreta evenienza, anche volendo prestare fede a quanto dichiarato dall’assicurata, rimane sempre il fatto (di per sé incontestato) che ella ha fatto nuovamente capo alle cure di un medico in relazione al ginocchio sinistro, soltanto nel mese di febbraio 2016. Non può quindi essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata.

                                         L’Alta Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1).

                                         In esito a tutto quanto precede, questo Tribunale non ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, applicato generalmente all’apprezzamento delle prove nel settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 129 V 177 consid. 3.1; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi localizzati al ginocchio sinistro, oggetto dell’annuncio di ricaduta del 2 marzo 2016, costituissero una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 21 marzo 2015.

                                         Di conseguenza, la CO 1 era legittimata a negare al riguardo il proprio obbligo a prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

35.2016.100 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.02.2017 35.2016.100 — Swissrulings